Vessatoria la clausola che prevede di fissare il tasso di cambio dopo il contratto se non è chiara e comprensibile

Nei contratti con i consumatori è necessario che una clausola che comporta un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali a danno del consumatore sia redatta in modo chiaro e comprensibile per un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Lo afferma la Corte di Giustizia nella sentenza resa nella causa C-38/17 del 5 giugno 2019 ECLI EU C 2019 461 . La vicenda. La fattispecie al centro della controversia riguarda una società di leasing che nel 2006 stipulava un contratto di prestito destinato a finanziare l’acquisto di un autoveicolo. L’importo del prestito era però fissato in fiorini ungheresi applicando il tasso di cambio con il franco svizzero in vigore alla data dell’erogazione dei fondi. A tal proposito, si rammenta che l’Ungheria continua ad usare il fiorino ungherese in quanto, sebbene abbia l'obbligo dell'adozione dell'euro, non ha ancora preparato un piano di adozione della moneta comune. Secondo i termini del contratto di leasing, il prestito doveva essere rimborsato in fiorini ungheresi, in quanto l’importo delle scadenze dipendeva dal tasso di cambio tra il franco svizzero e il fiorino ungherese applicabile alla data in cui queste ultime sarebbero state onorate, per cui il rischio di cambio era a carico del debitore. Nel 2013 la società di leasing ha risolto il contratto di prestito asserendo che il debitore non avesse adempiuto all’obbligo di rimborso e citandolo in giudizio per i danni corrispondenti al capitale prestato e agli interessi. La questione sottoposta alla Corte. Il debitore ha eccepito la nullità del contratto per mancanza di oggetto in quanto il tasso di cambio tra il franco svizzero e il fiorino ungherese applicato al momento dell’erogazione dei fondi era riportato solo nella comunicazione di accordo firmata unicamente dalla società. Il Tribunale centrale ungherese ha quindi sottoposto alla Corte di Giustizia la questione relativa alla compatibilità con il diritto comunitario il mancato obbligo a carico della controparte del consumatore di informare quest’ultimo prima della stipula del contratto sulle clausole negoziali che rappresentano l’oggetto principale del contratto, compreso il tasso di cambio applicabile al versamento di un credito espresso in valuta estera. Il quadro normativo comunitario. La questione involge l’interpretazione della Direttiva 1993/13/CE relativa alle clausole vessatorie nei contratti dei consumatori. In particolare, l’art. 3, par. 1, stabilisce che in un contratto di prestito con un consumatore, è nulla – salvo non sia una condizione contrattuale negoziata individualmente – la clausola che consente all’istituto di credito di applicare il tasso d’acquisto al momento dell’erogazione dei fondi destinati all’acquisto del bene oggetto del prestito o del leasing finanziario. Inoltre, l’art 4, par. 2, prevede che il vaglio sulla natura abusiva delle clausole non riguarda la definizione dell’oggetto principale del contratto o la perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, a condizione, tuttavia, che tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile. L’interpretazione estensiva dell’obbligo di formulazione chiara e comprensibile. Secondo la Corte, l’obbligo di formulazione chiara e comprensibile prescritto dall’art. 4 della menzionata direttiva non possa essere circoscritto al carattere comprensibile sul piano formale e grammaticale della formulazione ma essere interpretato in maniera estensiva, attesa la situazione d’inferiorità che caratterizza il consumatore rispetto al professionista con conseguente palese asimmetria informativa tra le due parti contraenti. Di conseguenza, il contratto deve riportare in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in modo che il consumatore abbia la possibilità di valutare le conseguenze economiche a suo carico. Pertanto, nel caso in specie è necessario che il meccanismo di calcolo dell’importo prestato, espresso in valuta estera, nonché il tasso di cambio applicabile, siano esposti in maniera trasparente, così da permettere ad un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di valutare il costo totale del suo prestito. La valutazione del carattere abusivo della clausola. La Corte di Giustizia precisa inoltre che qualora il Giudice non dovesse ritenere rispettato l’obbligo di redigere le clausole in modo chiaro e comprensibile, conseguirebbe la sanzione della nullità del contratto solo se è stato accertato il carattere abusivo della clausola oscura, da un lato, e se il contratto non può sussistere senza tale clausola, dall’altro, in forza del principio di conservazione. In particolare, per quanto attiene la valutazione di abusività della clausola è necessario che questa comporti un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali a danno del consumatore, tenendo conto della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto e facendo riferimento a tutte le circostanze che accompagnano la conclusione del contratto e che erano conoscibili dal professionista. In conclusione. La Corte pertanto ritiene che non sia nullo un contratto di prestito espresso in valuta estera che non indica il tasso di cambio applicabile stabilendo, in una delle sue clausole, che tale tasso sarà fissato dal creditore in un separato documento dopo la conclusione del contratto, solo se tale clausola sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile e a condizione che tale clausola non sia abusiva, a meno che il contratto possa sussistere senza tale clausola. Invero, l’obiettivo della direttiva sulle clausole vessatorie è quello di ristabilire l’equilibrio tra le parti e non ad annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive.

Corte di Giustizia UE, Settima Sezione, sentenza 5 giugno 2019, causa C-38/17 * Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 3, paragrafo 1 – Articolo 4, paragrafo 2 – Articolo 6, paragrafo 1 – Contratto di prestito espresso in valuta estera – Comunicazione al consumatore del tasso di cambio applicabile alla somma messa a disposizione in valuta nazionale dopo la conclusione del contratto Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della competenza accordata all’Unione europea al fine di garantire un livello elevato di tutela dei consumatori, dei principi fondamentali del diritto dell’Unione di uguaglianza dinanzi alla legge, di un ricorso giurisdizionale effettivo e di un equo processo, nonché della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori GU 1993, L 95, pag. 29 , in particolare i considerando da 8 a 12 e 20, nonché l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della medesima. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra GT, una società di leasing in prosieguo la società , e HS, in qualità di debitore, in merito alla nullità del contratto di prestito concluso tra tali parti in ragione della mancata menzione del tasso di cambio applicato al momento dell’erogazione dei fondi. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 I considerando da 8 a 12 e 20 della direttiva 93/13 sono redatti nei seguenti termini considerando che i due programmi della Comunità per una politica di protezione e di informazione dei consumatori hanno sottolineato l’importanza di tutelare i consumatori per quanto riguarda le clausole contrattuali abusive che tale protezione deve essere assicurata mediante disposizioni legislative e regolamentari armonizzate a livello comunitario o adottate direttamente a tale livello considerando che secondo il principio stabilito nel capitolo Protezione degli interessi economici dei consumatori dei due programmi, gli acquirenti di beni o di servizi devono essere protetti dagli abusi di potere del venditore o del prestatario, in particolare dai contratti di adesione e dall’esclusione abusiva di diritti essenziali nei contratti considerando che si può realizzare una più efficace protezione del consumatore adottando regole uniformi in merito alle clausole abusive che tali regole devono applicarsi a qualsiasi contratto stipulato fra un professionista ed un consumatore che sono segnatamente esclusi dalla presente direttiva i contratti di lavoro, i contratti relativi ai diritti di successione, i contratti relativi allo statuto familiare, i contratti relativi alla costituzione ed allo statuto delle società considerando che il consumatore deve godere della medesima protezione nell’ambito di un contratto orale o di un contratto scritto e, in quest’ultimo caso, indipendentemente dal fatto che i termini del contratto siano contenuti in uno o più documenti considerando tuttavia che per le legislazioni nazionali nella loro forma attuale è concepibile solo un’armonizzazione parziale che, in particolare, sono oggetto della presente direttiva soltanto le clausole non negoziate individualmente che pertanto occorre lasciare agli Stati membri la possibilità di garantire, nel rispetto del trattato, un più elevato livello di protezione per i consumatori mediante disposizioni nazionali più severe di quelle della presente direttiva considerando che i contratti devono essere redatti in termini chiari e comprensibili, che il consumatore deve avere la possibilità effettiva di prendere conoscenza di tutte le clausole e che, in caso di dubbio, deve prevalere l’interpretazione più favorevole al consumatore . 4 L’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva così dispone Le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative e disposizioni o principi di convenzioni internazionali, in particolare nel settore dei trasporti, delle quali gli Stati membri o la Comunità sono parte, non sono soggette alle disposizioni della presente direttiva . 5 L’articolo 3, paragrafo 1, della medesima direttiva, enuncia quanto segue Una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto . 6 A norma dell’articolo 4 della stessa direttiva 1. Fatto salvo l’articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende. 2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell’oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall’altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile . 7 L’articolo 5 della direttiva 93/13 così prevede Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono essere sempre redatte in modo chiaro e comprensibile. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. . 8 L’articolo 6, paragrafo 1, di tale direttiva, è formulato come segue Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive . Diritto ungherese La legge Hpt 9 L’articolo 213, paragrafo 1, lettera a , dell’a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény legge n. CXII del 1996 relativa agli istituti di credito e alle imprese finanziarie in prosieguo la legge Hpt dispone quanto segue È nullo qualsiasi contratto di prestito concluso con consumatori o con privati che ometta di menzionare a l’oggetto del contratto . La legge DH 1 10 Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény [legge n. XXXVIII del 2014 relativa alla definizione di determinate questioni connesse alla pronuncia della Kúria Corte suprema resa nell’interesse di un’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto civile in merito ai contratti di prestito conclusi dagli istituti di credito con i consumatori in prosieguo la legge DH 1 ] La presente legge si applica ai contratti di prestito conclusi con i consumatori tra il 1° maggio 2004 e la data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini della presente legge, devono considerarsi contratti di prestito conclusi con i consumatori i contratti di credito, di prestito o di leasing basati su valuta estera registrati o erogati in valuta estera e rimborsati in fiorini ungheresi o su fiorini ungheresi e conclusi tra un istituto finanziario e un consumatore . 11 L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, della legge DH 1 prevede quanto segue 1. In un contratto di prestito concluso con un consumatore, è nulla – a meno che non si tratti di una condizione contrattuale negoziata individualmente – la clausola in virtù della quale l’istituto di credito decide di applicare il tasso d’acquisto al momento dell’erogazione dei fondi destinati all’acquisto del bene oggetto del prestito o del leasing finanziario, mentre al rimborso si applica il tasso di vendita, o qualsiasi altro tasso di cambio di tipo diverso da quello fissato al momento dell’erogazione dei fondi. 2. La clausola viziata da nullità in virtù del paragrafo 1 è sostituita da una disposizione che prevede l’applicazione del tasso di cambio ufficiale fissato dalla Banca nazionale d’Ungheria per la valuta corrispondente, sia per quanto riguarda l’erogazione dei fondi sia per quanto riguarda il rimborso compreso il pagamento delle rate mensili e di tutti i costi, le spese e le commissioni, fissati in valuta . La legge DH 3 12 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, dell’az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény legge n. LXXVII del 2014 relativa alla definizione di questioni connesse alla modifica della valuta nella quale sono espressi determinati contratti di prestito e alle norme in materia di interessi in prosieguo la legge DH 3 Il contratto di prestito concluso con un consumatore è modificato di pieno diritto, conformemente alle disposizioni della presente legge . La decisione n. 1/2016 PJE 13 La decisione n. 1/2016 PJE della Kúria Corte suprema, Ungheria , resa nell’interesse di un’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto civile conformemente all’articolo 25, paragrafo 3, dell’Alaptörvény Legge fondamentale , è così formulata 1. Un contratto di prestito concluso con consumatori o con privati espresso in valuta soddisfa anche il requisito di cui all’articolo 213, paragrafo 1, lettera a , della legge [Hpt] quando il contratto formalizzato per iscritto – ivi comprese le condizioni generali incorporate in detto contratto al momento della sua conclusione – indica l’importo del prestito in fiorini ungheresi valuta di pagamento , a condizione che il controvalore espresso in valuta estera valuta di conto dell’importo del prestito così stabilito possa essere determinato in modo preciso al successivo momento della conversione fissato dal contratto, oppure al momento dell’erogazione del credito, tenuto conto del tasso di cambio in vigore in quel momento. 3. Se un contratto di prestito concluso con consumatori o con privati denominato in valuta estera — comprese anche le sue condizioni generali integrate nel contratto al momento della sua conclusione — contiene le indicazioni di cui ai punti 1. e 2., le dichiarazioni unilaterali che intervengono successivamente alla conclusione del contratto ad esempio la comunicazione di versamento, lo scadenzario di rimborso, lo scadenziario di pagamento rappresentano informazioni dell’ente creditizio al consumatore prive di incidenza sulla conclusione del contratto o sulla sua validità . Procedimento principale e questione pregiudiziale 14 Il 20 febbraio 2006 la società ha stipulato con HS, in qualità di debitore, un contratto di prestito destinato a finanziare l’acquisto di un autoveicolo. Il prestito era espresso in valuta estera, nella fattispecie in franchi svizzeri CHF . L’importo di tale prestito è stato fissato a partire dalla somma richiesta in fiorini ungheresi HUF , nella fattispecie HUF 3 859 000, applicando il tasso di cambio in vigore alla data dell’erogazione dei fondi. Conformemente a tale contratto, le parti sottoscriv[eva]no il contratto, il cui contenuto [era] conforme alla comunicazione di accordo del creditore . La comunicazione di accordo è stata poi inviata al debitore, dopo la firma del contratto di prestito, il 7 aprile 2006. Tale comunicazione, riguardo alla quale il giudice del rinvio sottolinea che non è stata firmata dal debitore, conteneva il tasso di cambio applicabile al credito erogato CHF 1 = HUF 164,87 . 15 Secondo i termini di tale contratto, il prestito doveva essere rimborsato in fiorini ungheresi, dal momento che l’importo delle scadenze dipendeva dal tasso di cambio tra il franco svizzero e il fiorino ungherese applicabile alla data in cui queste ultime sarebbero state onorate, di modo che il debitore sopportava il rischio di cambio. 16 Il 4 marzo 2013, ritenendo che il debitore non avesse adempiuto il proprio obbligo di rimborso, la società ha risolto il contratto di prestito. Essa ha poi citato il debitore dinanzi al giudice del rinvio, chiedendo la condanna di quest’ultimo al pagamento di HUF 1 463 722 a titolo del capitale prestato e degli interessi. 17 In sua difesa, invocando in particolare l’articolo 213, paragrafo 1, lettera a , della legge Hpt, il debitore ha eccepito la nullità del contratto, in quanto quest’ultimo non indicava l’oggetto del prestito, dal momento che il tasso di cambio tra il franco svizzero e il fiorino ungherese applicato al momento dell’erogazione dei fondi figurava solo nella comunicazione di accordo firmata unicamente dalla società. 18 Il giudice del rinvio ritiene che, nella causa pendente dinanzi ad esso, occorra applicare le decisioni della Kúria Corte suprema adottate nell’interesse di un’interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto, tra le quali la decisione n. 1/2016, che sono vincolanti per i giudici di grado inferiore. Secondo tale decisione, si deve riconoscere al tasso di cambio stabilito unilateralmente dalla società nella comunicazione di accordo lo stesso valore giuridico di una clausola contrattuale, qualora il contratto stesso non precisi il tasso di cambio applicabile al momento dell’erogazione dei fondi. Da questa stessa decisione risulta che il fatto che il debitore non abbia firmato la comunicazione di accordo e che il creditore non sia tenuto a provare che il debitore ha ricevuto detta comunicazione è irrilevante a tale riguardo. 19 Il giudice del rinvio precisa che il fatto di ammettere la validità del contratto comporterebbe che il debitore sopporti le conseguenze finanziarie derivanti dal rischio di cambio. Pertanto, sarebbe contrario agli interessi economici del debitore che il giudice adito riconosca la validità di un simile contratto di prestito espresso in valuta estera rispetto a detto articolo 213, paragrafo 1, lettera a . Tale giudice intende quindi assicurarsi che la decisione n. 1/2016 non violi le disposizioni del diritto dell’Unione dirette a tutelare i consumatori. 20 In tale contesto, il Budai Központi Kerületi Bíróság Tribunale centrale del distretto di Buda, Ungheria ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se sia compatibile con le funzioni dell’Unione europea per quanto riguarda la garanzia di un elevato livello di tutela dei consumatori, con l’uguaglianza davanti alla legge e i principi fondamentali dell’Unione europea relativi a una tutela giurisdizionale effettiva e a un equo processo nonché con talune parti del preambolo della direttiva [93/13,] [vale a dire i suoi considerando da 8 a 12 e 20] e, infine, con gli articoli 4, paragrafo 2, e 5 [di tale direttiva] una giurisprudenza nazionale a carattere normativo, che – non obbliga la controparte del consumatore, a titolo di condizione di validità del contratto, a informare il medesimo – prima della stipulazione del contratto – delle clausole contrattuali, redatte in modo chiaro e comprensibile, che costituiscono l’oggetto principale del contratto – incluso il tasso di cambio applicabile al versamento di un credito espresso in valuta estera – al fine di evitare la nullità del contratto – consente alla controparte del consumatore di rendere note ad esempio, in un documento a parte le clausole contrattuali, redatte in modo chiaro e comprensibile, che costituiscono l’oggetto principale del contratto – incluso il tasso di cambio applicabile al versamento di un credito espresso in valuta estera – esclusivamente una volta che il consumatore si sia già assunto l’obbligo irrevocabile di adempiere al contratto, senza che tale circostanza sia considerata motivo di nullità del medesimo . Sulla questione pregiudiziale Sulla ricevibilità 21 La Commissione europea eccepisce l’irricevibilità della questione sollevata in quanto, in sostanza, il giudice del rinvio ha omesso di produrre dinanzi alla Corte tutti gli elementi di fatto e di diritto essenziali, in particolare la circostanza che il procedimento principale rientra in un ambito più ampio di interventi legislativi adottati dal legislatore ungherese in relazione ai contratti di prestito, come quelli di cui trattasi nel procedimento principale, e che hanno dato luogo all’adozione delle leggi DH 1 e DH 3. In applicazione di tali leggi, il tasso di cambio inizialmente stipulato per tale tipo di contratti è stato sostituito, con effetto retroattivo e ipso iure, da quello fissato dalla legge ungherese che elimina il rischio di cambio, fatta salva la sussistenza di un rischio di cambio derivante dal tasso di cambio fissato per legge. La Commissione ritiene che dette leggi debbano essere considerate disposizioni legislative imperative ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, cosicché occorre interrogarsi sul rapporto esistente tra le disposizioni del diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione e i fatti o l’oggetto della controversia principale. 22 Secondo la Commissione, gli elementi di diritto dell’Unione di cui si chiede l’interpretazione non hanno alcun rapporto con la controversia principale, in quanto l’adozione delle leggi DH 1 e DH 3 ha avuto la conseguenza di sottrarre le clausole relative al tasso e al rischio di cambio contenute in contratti di prestito, come quelli di cui al procedimento principale, dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, della medesima, di modo che tale direttiva non trova più applicazione nel caso di specie. 23 A tale riguardo, si deve ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione poste dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e di cui non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di statuire su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, -51/17, EU C 2018 750, punto 37 . 24 Dall’esposizione dei fatti contenuta nella decisione di rinvio risulta che la questione posta riguarda una situazione in cui un consumatore ha concluso un contratto di prestito espresso in valuta estera, mentre l’importo esatto di tale prestito in valuta estera è stato stabilito solo dopo la conclusione di detto contratto, in applicazione del tasso di cambio fissato dalla società in un documento distinto e applicato alla somma che figura nella domanda di finanziamento presentata dal consumatore, espressa in valuta nazionale. 25 Vero è che le leggi menzionate dalla Commissione, nei limiti in cui sostituiscono alle clausole che prevedono una differenza tra, da un lato, il tasso di cambio applicabile all’erogazione del prestito il corso di acquisto della valuta di cui trattasi e, dall’altro, quello applicabile al rimborso del medesimo il corso di vendita , una clausola che stipula l’applicazione di un tasso di cambio unico, vale a dire quello definito dalla Banca nazionale d’Ungheria, hanno l’effetto di escludere quest’ultima clausola dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13, in quanto essa riflette una posizione legislativa imperativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Tuttavia non ne risulta, a causa dell’interpretazione restrittiva di cui deve essere oggetto tale disposizione, che un’altra clausola contrattuale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che definisce le modalità di fissazione dell’importo del prestito espresso in valuta estera, sia anch’essa, nel suo complesso, esclusa dall’ambito di applicazione di detta direttiva v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, OTP Bank e OTP Faktoring, -51/17, EU C 2018 750, punti 65 e 66 , cosicché non appare in modo manifesto che essa non sia applicabile alla clausola di cui al procedimento principale. 26 Ne consegue che la questione pregiudiziale è ricevibile. Nel merito 27 Sebbene la seconda questione pregiudiziale riguardi solo in parte l’interpretazione di un testo preciso del diritto dell’Unione, secondo una giurisprudenza costante, è compito della Corte dedurre dall’insieme degli elementi forniti dal giudice del rinvio, e in particolare dalla motivazione della decisione di rinvio, le disposizioni di diritto dell’Unione che necessitano di essere interpretate, tenendo conto dell’oggetto della controversia v., in tal senso, sentenza del 3 aprile 2019, Aqua Med, -266/18, EU C 2019 282, punto 39 . 28 Poiché le questioni del Budai Központi Kerületi Bíróság Tribunale centrale del distretto di Buda mirano a determinare le condizioni di nullità risultanti dalla direttiva 93/13 nel caso di un contratto di prestito come quello di cui al procedimento principale, occorre aggiungere l’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della medesima agli elementi di diritto dell’Unione che tale giudice chiede alla Corte di interpretare. 29 Di conseguenza, occorre considerare che, con la sua questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dal giudice supremo di tale Stato membro, in forza della quale non è inficiato da nullità un contratto di prestito espresso in valuta estera che, sebbene precisi la somma espressa in valuta nazionale corrispondente alla domanda di finanziamento del consumatore, non indica il tasso di cambio applicabile a tale somma al fine di determinare l’importo definitivo del prestito in valuta estera, stabilendo al contempo, in una delle sue clausole, che tale tasso sarà fissato dal creditore dopo la conclusione del contratto in un documento distinto. 30 In primo luogo, come emerge dalla formulazione della questione sollevata, il giudice del rinvio muove dalla constatazione che la clausola contrattuale di cui al procedimento principale, che determina le modalità di fissazione dell’importo del prestito espresso in valuta estera, deve essere considerata nel senso che definisce l’oggetto principale del contratto di prestito, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13. 31 Simili clausole si sottraggono, in forza della suddetta disposizione, alla valutazione del loro carattere abusivo soltanto qualora il giudice nazionale competente consideri, in seguito a un esame caso per caso, che esse sono state formulate dal professionista in modo chiaro e comprensibile v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Dunai, -118/17, EU C 2019 207, punto 48 . 32 La Corte ha precisato che tale obbligo di formulazione chiara e comprensibile, altresì richiamato all’articolo 5 della suddetta direttiva, non può essere limitato unicamente al carattere comprensibile sul piano formale e su quello grammaticale di tale formulazione. Essa ha ritenuto che, al contrario, poiché il sistema di tutela istituito da tale direttiva si fonda sull’idea che il consumatore si trova in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda, in particolare, il grado di informazione, tale requisito debba essere interpretato in modo estensivo v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2018, EOS KSI Slovensko, -448/17, EU C 2018 745, punto 61 . 33 Pertanto, il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere redatta in modo chiaro e comprensibile esige che il contratto esponga in maniera trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale si riferisce la clausola in parola nonché, se del caso, il rapporto tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, di modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., -186/16, EU C 2017 703, punto 45 . 34 In una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui la determinazione dell’importo prestato dipende dal tasso di cambio in vigore alla data dell’erogazione dei fondi come fissato dal creditore dopo la conclusione del contratto, il suddetto requisito impone che il meccanismo di calcolo di tale importo prestato, espresso in valuta estera, nonché il tasso di cambio applicabile, siano esposti in maniera trasparente, di modo che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che lo riguardano derivanti dal contratto, tra cui, in particolare, il costo totale del suo prestito v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., -186/16, EU C 2017 703, punto 47, nonché ordinanza del 22 febbraio 2018, ERSTE Bank Hungary, -126/17, non pubblicata, EU C 2018 107, punto 32 . 35 Tale questione deve essere esaminata dal giudice del rinvio, considerato l’insieme dei pertinenti elementi di fatto, tra cui la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito della negoziazione di un contratto di mutuo sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., -186/16, EU C 2017 703, punto 46 . 36 A tal fine, spetterà al giudice del rinvio, in particolare, verificare se, alla luce di tutti gli elementi di fatto rilevanti, il consumatore fosse in grado di comprendere le modalità secondo le quali l’importo del prestito espresso in valuta estera e il tasso di cambio applicabile dovevano essere determinati, nonché le conseguenze economiche che potevano derivarne per il consumatore. Tuttavia, non si può richiedere che tutti questi elementi siano stati specificati dal professionista concretamente al momento della conclusione del contratto. 37 In secondo luogo, se in seguito a tale esame risulta che la clausola relativa alla fissazione del tasso di cambio non è redatta in modo chiaro e comprensibile, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, la nullità del contratto in questione si impone solo se, da un lato, è stato accertato il carattere abusivo di detta clausola, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva e, dall’altro, il contratto non può sussistere senza tale clausola, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della medesima direttiva. 38 Per quanto riguarda, anzitutto, il carattere abusivo della clausola di cui trattasi, spetta al giudice competente verificare se quest’ultima determini, malgrado il requisito della buona fede, un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti contrattuali a danno del consumatore considerato. 39 Ai fini di tale valutazione, il giudice nazionale deve tener conto, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13, della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto e fare riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione. 40 Le circostanze di cui a tale articolo 4, paragrafo 1, sono quelle di cui il professionista poteva essere a conoscenza al momento della conclusione del contratto e che erano idonee a incidere sulla sua successiva esecuzione, in quanto una clausola contrattuale può essere portatrice di uno squilibrio tra le parti che si manifesta solo durante l’esecuzione del contratto v., in tal senso, sentenza del 20 settembre 2017, Andriciuc e a., -186/16, EU C 2017 703, punto 54 . 41 Inoltre, nell’ipotesi in cui il carattere abusivo di detta clausola dovesse essere accertato, tale clausola, conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, non deve vincolare il consumatore, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale. Secondo tale disposizione, il contratto resterà tuttavia vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza tale clausola. 42 A tale riguardo, la Corte ha sottolineato che l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 mira a ristabilire l’equilibrio tra le parti, e non ad annullare tutti i contratti contenenti clausole abusive. Tuttavia, tale contratto deve persistere, in linea di principio, senza altra modifica che quella derivante dalla soppressione delle clausole abusive, purché, in conformità alle norme del diritto interno, una simile sopravvivenza del contratto sia giuridicamente possibile, il che va verificato secondo un approccio obiettivo v., in tal senso, sentenza del 14 marzo 2019, Dunai, -118/17, EU C 2019 207, punto 51 e giurisprudenza ivi citata . 43 Secondo il giudice del rinvio, la clausola di cui al procedimento principale definisce l’oggetto principale del contratto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13. In tale contesto, il mantenimento in vigore del contratto non sembra giuridicamente possibile dopo la soppressione di tale clausola, circostanza che tuttavia, se del caso, spetterà al giudice del rinvio valutare. 44 Ne consegue che una normativa nazionale come quella considerata dal giudice del rinvio sarebbe incompatibile con la direttiva 93/13 solo qualora essa non consenta, conformemente all’interpretazione che ne fornisce il giudice del rinvio, di dichiarare invalido un contratto di prestito per il quale sono soddisfatte le condizioni ricordate al punto 37 della presente sentenza. 45 Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dal giudice supremo di tale Stato membro, in forza della quale non è inficiato da nullità un contratto di prestito espresso in valuta estera che, sebbene precisi la somma espressa in valuta nazionale corrispondente alla domanda di finanziamento del consumatore, non indica il tasso di cambio applicabile a tale somma al fine di determinare l’importo definitivo del prestito in valuta estera, stabilendo al contempo, in una delle sue clausole, che tale tasso sarà fissato dal creditore dopo la conclusione del contratto, in un documento distinto, – qualora tale clausola sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in quanto il meccanismo di calcolo dell’importo totale prestato nonché il tasso di cambio applicabile sono esposti in modo trasparente, di modo che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che lo riguardano derivanti dal contratto, tra cui, in particolare, il costo complessivo del suo prestito, o, se risulta che detta clausola non è redatta in modo chiaro e comprensibile, – qualora detta clausola non sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva o, se lo è, il contratto di cui trattasi possa sussistere senza quest’ultima conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. Sulle spese 46 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Settima Sezione dichiara L’articolo 3, paragrafo 1, l’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come interpretata dal giudice supremo di tale Stato membro, in forza della quale non è inficiato da nullità un contratto di prestito espresso in valuta estera che, sebbene precisi la somma espressa in valuta nazionale corrispondente alla domanda di finanziamento del consumatore, non indica il tasso di cambio applicabile a tale somma al fine di determinare l’importo definitivo del prestito in valuta estera, stabilendo al contempo, in una delle sue clausole, che tale tasso sarà fissato dal creditore dopo la conclusione del contratto, in un documento distinto, – qualora tale clausola sia stata redatta in modo chiaro e comprensibile conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13, in quanto il meccanismo di calcolo dell’importo totale prestato nonché il tasso di cambio applicabile sono esposti in modo trasparente, di modo che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che lo riguardano derivanti dal contratto, tra cui, in particolare, il costo complessivo del suo prestito, o, se risulta che detta clausola non è redatta in modo chiaro e comprensibile, – qualora detta clausola non sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva o, se lo è, il contratto di cui trattasi possa sussistere senza quest’ultima conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13. * Fonte curia.eu