La CEDU sui diritti del minore nato da maternità surrogata

Il rapporto di filiazione tra la madre designata come tale nell’atto di nascita ed il figlio, nato da maternità surrogata all’estero, deve essere riconosciuto nel supremo interesse del minore, lasciando agli Stati la discrezionalità sulle modalità. Infatti non vi è alcun obbligo di trascrizione, dato che questo fine può essere conseguito tramite l’adozione od altri mezzi riconosciuti dal diritto nazionale.

È quanto stabilito, il 10 aprile 2019, dalla Grande Chambre, nell’emettere il primo parere ex Protocollo 16 «Parere consultivo sul riconoscimento nel diritto nazionale di una relazione di filiazione tra un bambino nato in maternità surrogata praticata all'estero e la madre dell'intenzione» P16-2018-001 . Secondo la CEDU, si dicono “genitori intenzionali” quelli sociali, perché hanno l’intenzione di costruire una famiglia tramite la maternità surrogata. Le questioni su cui è stato chiesto il parere della CEDU. La Cour de cassation francese ha rilevato che nel diritto interno è vietata la trascrizione dell’atto di nascita del minore nato all’estero da maternità surrogata da gameti di una terza donatrice, laddove la madre designata quale “madre legale” sia quella sociale. La trascrizione è invece consentita al “padre intenzionale” che sia genitore biologico del bimbo. La coniuge potrà poi chiederne l’adozione. Ciò è possibile dopo la sentenza Mennesson c. Francia del 26/6/14 in cui la CEDU ha ravvisato una deroga ai diritti riconosciuti ex articolo 8 solo per le gemelle della coppia. La S.C., stante le delicate implicazioni sottese alla fattispecie, chiede se il rifiuto di riconoscere il rapporto di filiazione tra madre intenzionale e figlio, nato da utero in affitto, abbia travalicato i limiti discrezionali riconosciuti dall’articolo 8 a ciascuno Stato e se a tal fine sia rilevante il fatto che i gameti siano della donna o di una terza donatrice. Infine chiede se il rapporto di filiazione possa essere riconosciuto tramite adozione. Il riconoscimento del rapporto di filiazione con la madre intenzionale nell’interesse del minore. Nel risolvere il primo punto, la Corte ricorda come sia fondamentale focalizzarsi sul supremo interesse del minore, prescindendo da ogni altra circostanza. La prassi costante della CEDU è chiara nel riconoscere un legame familiare tra i genitori sociali ed i figli nati da utero un affitto solo se vi è un legame di sangue anche con uno solo dei due e/o una lunga convivenza Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo del 28/6/07 e Foulon e Bouvet c. Francia nella rassegna del 22/7/16 . Come evidenziato sia nel parere che nel caso Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], nel quotidiano del 25/1/17, gli ordinamenti dei vari Stati del COE non sono uniformi nell’ammettere questa pratica né sulle modalità di riconoscimento del rapporto di filiazione tra genitori o solo madre sociali ed il figlio nato da maternità surrogata solo pochi l’hanno legalizzata, in alcuni, poi, è possibile riconoscere il legame di filiazione tramite l’adozione o pratiche ad essa assimilabili. La Grande Chambre, prendendo atto della comune volontà di scoraggiare questa prassi per evitare abusi e commercializzazioni di sorta, rileva come tali incertezze influiscano negativamente non solo sulla privacy del minore, ma anche sui suoi diritti ad un’identità sociale, successori ed a conoscere le proprie origini l’Assemblea del COE riunitasi in questi giorni in plenaria sta, peraltro, discutendo sull’approvazione di norme in materia anche relativamente alla PMA eterologa . Il riconoscimento del rapporto di filiazione è fondamentale per avere accesso alla nazionalità della madre designata e per poter continuare a vivere nel suo paese di residenza. In sintesi «l'interesse superiore del minore include anche il riconoscimento legale delle persone responsabili di crescerlo, soddisfare e assicurare il suo benessere, nonché la possibilità di vivere ed evolversi in un ambiente stabile», perciò questa impossibilità assoluta di riconoscerlo è incompatibile con l’interesse supremo del minore «che richiede almeno una considerazione di ogni situazione nelle particolari circostanze che lo caratterizzano». L’interesse primario del minore è quindi anche superare questa incertezza, soprattutto se i gameti erano di una terza donatrice. Come riconoscere questo legame? La Grande Chambre ha così risposto al secondo interrogativo «il diritto al rispetto della vita privata del minore ai sensi dell'articolo 8 Cedu non richiede che questo riconoscimento venga fatto tramite la trascrizione sui registri di stato civile dell'atto di nascita legalmente stabilita all'estero può essere fatto con altri mezzi, come ad esempio l'adozione del bambino da parte della madre intenzionale, purchè le condizioni previste dalla legge nazionale ne garantiscano l'efficacia e la rapidità di attuazione, in conformità col superiore interesse del bambino». Invita contestualmente la Francia a superare i limiti legati alla menzionata adozione è concessa solo alle coppie sposate e vi sono dubbi sul previo consenso della madre surrogata.

Cedu_parere_su_maternita_surrogata_e_diritti_figli