La CGUE sulla liberalizzazione delle notifiche di atti giudiziari

Il combinato degli artt.7 § . 1, prima frase e 8 Direttiva 97/67/CE modificata dalla Direttiva 2008/6/CE , concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale che riconosce come equivalente alla presentazione di un atto processuale dinanzi all’organo giurisdizionale interessato soltanto il suo deposito presso un ufficio postale dell’unico operatore designato per fornire il servizio postale universale, e ciò senza giustificazione oggettiva inerente a ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica. Un’autorità pubblica, considerata un’emanazione di uno Stato membro, non può invocare questa Direttiva, in quanto tale, nei confronti di un singolo.

È quanto deciso dalla Corte di Giustizia nella sentenza EU C 2019 260, C-545/17 del 27 marzo. Il caso. Un operaio agricolo polacco, infortunatosi sul lavoro, citava vittoriosamente in giudizio il Fondo per la previdenza sociale degli agricoltori KRUS per essere indennizzato. L’ente rectius, il suo Presidente adì la Cassazione contestando il rigetto per tardività dell’appello aveva notificato l’atto nell’ultimo giorno utile consegnandolo ad un operatore postale diverso da quello designato dallo Stato. La legge polacca equipara al deposito in cancelleria solo la consegna del plico con l’atto all’ufficio postale dell’operatore designato dallo Stato, escludendolo per gli altri, anche se la giurisprudenza interna di legittimità è divisa sul punto tanto che la Cassazione, con la pregiudiziale risolta con questa sentenza, ha chiesto lumi alla CGUE per dirimere il contrasto. Liberalizzazione del servizio postale. L’articolo 7 § . 1, prima frase, Direttiva 97/67/CE come modificato dalla Direttiva 2008/6/CE «vieta agli Stati membri di concedere o di mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali», mentre prima li riservava esclusivamente agli operatori designati dagli stessi. Tra i servizi postali sono compresi anche l’invio della corrispondenza, tra cui, come si ricava dal dettato degli articolo 7, 8 e Considerando 20 della Direttiva 97/67, si deve includere «il servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure giudiziarie» seppure non menzionato nella novella. Queste norme non valgono, invece, per gli invii ordinari, non disciplinati da queste Direttive. Il fine è quello di assoggettare un servizio pubblico, come quello postale, alle norme sulla libera concorrenza eliminando gli ostacoli che consentono l’apertura del mercato interno ex articolo 49 e 59 TFUE ad altri operatori tutte le norme interne che contrastano con questi fini dovranno essere disapplicate, perché incompatibili col diritto dell’UE così come previsto dall’art 106 TFUE EU C 2013 827 e 2016 880 . Il divieto ha carattere generale e può essere derogato solo «per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, gli Stati membri possono avere un interesse legittimo» ad appaltare il servizio postale ad uno o più operatori designati dallo Stato. Nella fattispecie la legge polacca deve essere disapplicata, perchè introduce una discriminazione ledendo gli interessi economici degli altri operatori, diversi da quello designato dallo Stato sottrae loro una parte del mercato interno, in deroga alle norme comunitarie sulla libera concorrenza. Limiti all’invocazione di questa incompatibilità da parte di un ente pubblico. Si ricordi che anche l’interpretazione delle norme interne deve essere conforme al diritto dell’UE ed ai suoi principi cardine, in primis, nella fattispecie, alla certezza del diritto. Orbene se si ritenesse la contestata previsione della legge polacca compatibile con l’articolo 7 novellato Direttiva 97/67/CE si avallerebbe un’esegesi contra legem che andrebbe ad incidere sulle norme interne sui termini di ricorso, violando i principi di certezza del diritto, buona amministrazione della giustizia ed economia processuale. La facoltà riconosciuta alle parti d’invocare questa incompatibilità incontra, però, dei limiti lo Stato non può invocarla, perché, paradossalmente, si troverebbe a trarre vantaggio dalla sua stessa inosservanza del diritto dell’UE EU C 2013 829 . Ergo, l’ente previdenziale ricorrente rectius, il suo Presidente , essendo un’emanazione dello Stato, non può invocare le norme della Direttiva sui servizi postali in una causa contro un privato, quale l’agricoltore che ha ottenuto per via giudiziaria un indennizzo per l’infortunio sul lavoro, perché si troverebbe nella predetta situazione di indebito vantaggio.

Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 27 marzo 2019, C-545/1 * «Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dei servizi postali – Direttive 97/67/CE e 2008/6/CE – Articolo 7, paragrafo 1 – Nozione di “diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali ” – Articolo 8 – Diritto degli Stati membri di provvedere al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure giudiziarie – Termine per il deposito di un atto processuale dinanzi a un organo giurisdizionale – Interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione – Limiti – Effetto diretto invocato da un’emanazione di uno Stato membro nell’ambito di una controversia tra la medesima e un singolo» Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio GU 1998, L 15, pag. 14 , come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008 GU 2008, L 52, pag. 3, e rettifica in GU 2015, L 225, pag. 49 in prosieguo la «direttiva modificata» , in combinato disposto con l’articolo 8 della medesima e con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Mariusz Pawlak e il Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego presidente del Fondo di previdenza sociale degli agricoltori, Polonia in prosieguo il «presidente della KRUS» in merito all’indennizzo del sig. Pawlak in seguito a un infortunio da lavoro agricolo dal medesimo subìto. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 97/67 3 La direttiva 97/67 ha avviato il processo di graduale liberalizzazione del mercato dei servizi postali. Secondo quanto disposto dal considerando 2 della direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67 per quanto riguarda l’ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità GU 2002, L 176, pag. 21 , la direttiva 97/67 «ha fissato il quadro normativo per il settore postale a livello comunitario, compresi i provvedimenti per garantire un servizio universale, la definizione di limiti massimi dei servizi postali che gli Stati membri hanno facoltà di riservare ai rispettivi fornitori del servizio universale in vista del mantenimento di tale servizio e, infine, un calendario per le decisioni relative all’ulteriore apertura alla concorrenza del mercato postale, ai fini della creazione di un mercato unico dei servizi postali». 4 I considerando 16 e 20 della direttiva 97/67 così recitano « 16 il mantenimento di una serie di servizi che possono essere riservati[,] nel rispetto delle norme del trattato [CE] e fatta salva l’applicazione delle norme di concorrenza, appare giustificato dalla necessità di consentire il funzionamento del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario 20 per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, gli Stati membri possono avere un interesse legittimo ad affidare ad uno o più organismi da loro designati la collocazione delle cassette postali destinate a raccogliere gli oggetti postali sulla via pubblica per le stesse ragioni essi hanno il diritto di scegliere l’organismo o gli organismi responsabili per l’emissione di francobolli che rechino l’indicazione del paese d’origine nonché gli organismi responsabili per il servizio di corrispondenza registrata cui si ricorre nell’ambito di procedure giudiziarie o amministrative conformemente alla legislazione nazionale ». 5 A termini dell’articolo 3, paragrafi 4 e 5, della direttiva 97/67, contenuto nel capitolo 2 della medesima, intitolato «Servizio universale» «4. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché il servizio universale comprenda almeno le seguenti prestazioni – la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg – la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg – i servizi relativi agli invii raccomandati e agli invii con valore dichiarato. 5. Le autorità nazionali di regolamentazione possono innalzare il limite di peso di copertura del servizio universale per i pacchi postali ad una soglia non superiore ai 20 kg e stabilire regimi speciali per la distribuzione a domicilio dei pacchi postali. Fatto salvo il limite di peso della copertura del servizio universale per i pacchi postali deciso da un determinato Stato membro, gli Stati membri garantiscono la distribuzione all’interno del loro territorio dei pacchi postali provenienti da altri Stati membri con peso fino a 20 kg». 6 Il capitolo 3 della direttiva 97/67, che era intitolato «Armonizzazione dei servizi che possono essere riservati», contiene gli articoli 7 e 8. 7 L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva in parola era del seguente tenore «1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, i servizi che possono essere riservati da ciascuno Stato membro al fornitore o ai fornitori del servizio universale sono la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione di invii di corrispondenza interna, tramite consegna espressa o no, il cui prezzo sia inferiore al quintuplo delle tariffe pubbliche applicate ad un invio di corrispondenza del primo livello di peso della categoria normalizzata più rapida ove questa esista, a condizione che il peso di detti oggetti sia inferiore a 350 grammi. Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso e al prezzo. 2. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale la posta transfrontaliera e la pubblicità diretta per corrispondenza possono continuare ad essere riservate nei limiti di prezzo e di peso stabiliti al paragrafo 1». 8 L’articolo 8 della medesima direttiva prevede quanto segue «Le disposizioni dell’articolo 7 lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di provvedere al collocamento di cassette postali sulla via pubblica, all’emissione di francobolli e al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie conformemente alla loro legislazione nazionale». Direttiva 2002/39 9 La direttiva 2002/39 ha modificato in modo sostanziale la direttiva 97/67. Essa ha portato avanti la liberalizzazione del mercato dei servizi postali e ha previsto, ai considerando 14 e 24, un calendario dell’apertura graduale e controllata alla concorrenza del mercato postale, indicando come data ipotetica per il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali il 2009. 10 L’articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2002/39, era così formulato «1. Nella misura necessaria al mantenimento del servizio universale, gli Stati membri hanno facoltà di continuare a riservare servizi al fornitore o ai fornitori del servizio universale. Questi servizi sono limitati alla raccolta, allo smistamento, al trasporto e alla consegna di invii di corrispondenza interna e di corrispondenza transfrontaliera in entrata, tramite consegna espressa o no, nell’ambito dei limiti di peso e di prezzo che seguono. Il limite di peso è di 100 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2003 e di 50 grammi a decorrere dal 1° gennaio 2006. Tali limiti non si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2003 se il prezzo è pari o superiore a tre volte la tariffa pubblica per l’invio di corrispondenza nella prima categoria di peso della categoria più rapida e a partire dal 1° gennaio 2006 se il prezzo è pari o superiore a due volte e mezzo tale tariffa. Nel caso del servizio postale gratuito per persone non vedenti o ipovedenti, possono essere previste eccezioni alle restrizioni relative al peso e al prezzo. Nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio universale, la pubblicità diretta per corrispondenza può continuare ad essere riservata entro i medesimi limiti di peso e di prezzo. Ove occorra garantire la fornitura del servizio universale, ad esempio quando taluni settori dell’attività postale sono già stati liberalizzati o a motivo delle caratteristiche specifiche peculiari dei servizi postali di uno Stato membro, la corrispondenza transfrontaliera in uscita può continuare ad essere riservata entro gli stessi limiti di peso e di prezzo. 2. Lo scambio di documenti può non essere riservato». Direttiva 2008/6 11 La direttiva 2008/6 ha, nuovamente, modificato in modo sostanziale la direttiva 97/67 e ha completato il processo di liberalizzazione del mercato interno dei servizi postali. 12 Ai considerando 13, 16, 25, 26, 56 e 59, la direttiva 2008/6 così recita « 13 Dallo studio prospettico emerge che il settore riservato non dovrebbe più rappresentare lo strumento privilegiato per il finanziamento del servizio universale. Tale valutazione tiene conto dell’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per il completamento del mercato interno e il potenziale di quest’ultimo di creare crescita e occupazione, nonché di garantire un servizio efficiente di interesse economico generale per tutti gli utenti. È pertanto appropriato confermare il termine ultimo per il completamento del mercato interno per i servizi postali. 16 Una completa apertura del mercato contribuirà ad espandere le dimensioni globali dei mercati postali e contribuirà a salvaguardare un’occupazione sostenibile e di qualità fra i fornitori del servizio universale, oltre a facilitare la creazione di nuovi posti di lavoro presso altri operatori, presso nuovi operatori e nei settori economici connessi. 25 Alla luce degli studi realizzati e al fine di liberare appieno il potenziale del mercato interno dei servizi postali, è opportuno porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale. 26 In alcuni Stati membri può essere necessario mantenere il finanziamento esterno dei costi netti residui del servizio universale. È pertanto opportuno precisare esplicitamente, nella misura in cui ciò è necessario e adeguatamente giustificato, le alternative disponibili per garantire il finanziamento del servizio universale, lasciando agli Stati membri la scelta dei meccanismi di finanziamento da utilizzare. Gli Stati membri possono ricorrere ad altre forme di finanziamento ammesse dal diritto comunitario come stabilire, ove necessario, che i profitti derivanti da altre attività del fornitore o dei fornitori del servizio universale, che non rientrano in tale servizio, siano assegnati, per intero o in parte, al finanziamento dei costi netti del servizio universale, nella misura in cui ciò è conforme al trattato [CE]. 56 Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire completare un mercato interno dei servizi postali della Comunità, garantire un livello comune del servizio universale per tutti gli utenti e fissare principi armonizzati per la regolamentazione dei servizi postali, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato [CE]. 59 La presente direttiva lascia impregiudicata l’applicazione delle norme del trattato [CE] in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi. Nella misura in cui meccanismi di finanziamento del servizio universale comprendono aiuti concessi da uno Stato membro o mediante risorse provenienti da aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1[, CE], la presente direttiva lascia impregiudicato l’obbligo degli Stati membri di rispettare le norme del trattato [CE] in materia di aiuti di Stato». 13 A termini dell’articolo 1 della direttiva modificata «La presente direttiva fissa le regole comuni concernenti – le condizioni relative alla fornitura dei servizi postali, – la fornitura di un servizio postale universale nella Comunità, – il finanziamento dei servizi universali a condizioni che garantiscano la fornitura permanente di tali servizi, – i principi tariffari e la trasparenza contabile per la fornitura del servizio universale, – la fissazione di norme di qualità per la fornitura del servizio universale e la creazione di un sistema che garantisca il rispetto di queste norme, – l’armonizzazione delle norme tecniche, – la creazione di autorità nazionali di regolamentazione indipendenti». 14 L’articolo 2, punti 1 e 6, della direttiva modificata così recita «Ai fini della presente direttiva s’intende per 1 servizi postali i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali 6 invio postale l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali. Si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di, ad esempio, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale ». 15 Il capitolo 3 della direttiva modificata è intitolato «Finanziamento dei servizi universali». 16 L’articolo 7 della direttiva modificata così dispone «1. Gli Stati membri non concedono né mantengono in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali. Gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità ad uno o più degli strumenti di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, o in conformità a qualsiasi altro strumento compatibile con il trattato [CE]. 2. Gli Stati membri possono garantire la fornitura del servizio universale appaltando tali servizi in conformità alle norme e ai regolamenti applicabili in materia di appalti pubblici, inclusi, come previsto dalla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi [ GU 2004, L 134, pag. 114 ], il dialogo competitivo o le procedure negoziate con o senza la pubblicazione di un bando di gara. 3. Se uno Stato membro stabilisce che gli obblighi del servizio universale previsti dalla presente direttiva comportano un costo netto, calcolato tenendo conto dell’allegato I, e rappresentano un onere finanziario eccessivo per il fornitore o i fornitori del servizio universale, può introdurre a un meccanismo volto a compensare l’impresa interessata a partire da fondi pubblici b un meccanismo volto a ripartire il costo netto degli obblighi del servizio universale fra i fornitori di servizi e/o gli utenti. 4. Se il costo netto è ripartito conformemente al paragrafo 3, lettera b , gli Stati membri possono istituire un fondo di compensazione che può essere finanziato mediante diritti a carico dei fornitori dei servizi e/o degli utenti e amministrato da un organismo indipendente dal beneficiario o dai beneficiari. Gli Stati membri possono vincolare la concessione di autorizzazioni ai fornitori di servizi di cui all’articolo 9, paragrafo 2, all’obbligo di contribuire finanziariamente al fondo o di adempiere gli obblighi del servizio universale. Gli obblighi del servizio universale a carico del fornitore o dei fornitori di servizi di cui all’articolo 3 possono essere finanziati in tal modo. 5. Gli Stati membri garantiscono che, nell’istituzione del fondo di compensazione e nella fissazione del livello dei contributi finanziari di cui ai paragrafi 3 e 4, vengano rispettati i principi di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità. Le decisioni adottate a norma dei paragrafi 3 e 4 si basano su criteri oggettivi e verificabili e vengono rese pubbliche». Diritto polacco 17 Ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 2, dell’ustawa – Kodeks postępowania cywilnego legge recante codice di procedura civile , del 17 novembre 1964 Dz. U. numero 43, posizione 296 , nella versione applicabile al procedimento principale in prosieguo il «kpc» «Il deposito di un atto processuale presso un ufficio postale polacco dell’operatore designato ai sensi dell’[ustawa – Prawo pocztowe [ legge postale , del 23 novembre 2012 Dz. U. del 2012, posizione 1529 ] o presso un ufficio postale di un operatore che fornisce il servizio postale universale in un altro Stato membro dell’Unione europea equivale alla presentazione di tale atto presso l’organo giurisdizionale». 18 Dalla decisione di rinvio risulta che, a norma dell’articolo 3, punto 13, della legge postale, l’«operatore designato» è l’operatore postale «incaricato» di fornire il servizio postale universale. Gli altri operatori sono «abilitati» a svolgere attività postali nell’ambito da essi scelto, senza avere obblighi al riguardo. 19 Con decisione del Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej presidente dell’Ufficio per le comunicazioni elettroniche, Polonia , del 30 giugno 2015, la Poczta Polska S.A. ha acquisito, per una durata di dieci anni, in forza delle legge postale, la qualifica di operatore designato per la fornitura del servizio postale universale. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 20 Il sig. Pawlak, operaio agricolo, è stato vittima di un infortunio sul lavoro in seguito al quale ha chiesto un indennizzo alla Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Fondo di previdenza sociale degli agricoltori, Polonia . Non soddisfatto della decisione del presidente della KRUS, ricevuta in risposta alla sua domanda, il sig. Pawlak ha presentato ricorso avverso la medesima decisione dinanzi al Sąd Rejonowy Poznań Grunwald Tribunale circondariale di Poznań Grunwald, Polonia , il quale ha accolto il ricorso in questione. 21 Il presidente della KRUS ha impugnato la sentenza adottata dal giudice succitato dinanzi al Sąd Okregowy w Poznaniu Tribunale regionale di Poznań, Polonia , il quale ha respinto l’appello in quanto irricevibile, con la motivazione che esso era pervenuto a quest’ultimo giudice il 22 giugno 2016, mentre il termine previsto per la sua presentazione scadeva il 20 giugno 2016. 22 Il Sąd Okręgowy w Poznaniu Tribunale regionale di Poznań ha dichiarato irrilevante la circostanza che il timbro apposto sull’invio postale, depositato presso un operatore diverso dall’operatore designato, indicasse la data del 20 giugno 2016, ultimo giorno del termine per la presentazione del ricorso, giacché ai sensi dell’articolo 165, paragrafo 2, del kpc solo il deposito di un atto processuale presso l’operatore designato, anche se effettuato con lettera semplice, equivale alla presentazione del medesimo atto processuale dinanzi all’organo giurisdizionale interessato. 23 Il presidente della KRUS ha proposto ricorso, dinanzi al Sąd Najwyższy Corte suprema, Polonia , avverso la decisione adottata dal Sąd Okręgowy w Poznaniu Tribunale regionale di Poznań . Egli sostiene che quest’ultimo giudice ha violato l’articolo 165, paragrafo 2, del kpc e che l’appello interposto dinanzi al medesimo è stato depositato presso l’ufficio postale di un operatore postale entro il termine previsto. 24 Il Sąd Najwyższy Corte suprema rileva che la sua giurisprudenza relativa all’articolo 165, paragrafo 2, del kpc non è univoca e che la disposizione citata solleva dubbi circa la sua compatibilità con il diritto dell’Unione. 25 A tale riguardo, il giudice del rinvio segnala l’esistenza di una divergenza tra due orientamenti giurisprudenziali contrapposti per quanto attiene agli effetti giuridici della presentazione di un atto processuale presso un ufficio postale polacco di un operatore postale diverso dall’operatore designato. In base all’orientamento maggioritario, l’atto processuale depositato con tali modalità è considerato tardivo se è pervenuto all’organo giurisdizionale interessato dopo la scadenza del termine legale entro il quale l’atto processuale dev’essere depositato. In base all’orientamento minoritario, la presentazione, entro il termine legale, dell’atto processuale presso un ufficio postale polacco equivale alla sua presentazione dinanzi all’organo giurisdizionale interessato, a prescindere dalla circostanza che l’ufficio sia quello dell’operatore designato oppure quello di qualsiasi altro operatore postale. 26 Secondo il giudice del rinvio, il primo orientamento giurisprudenziale non tiene conto del contesto del diritto dell’Unione nell’interpretazione dell’articolo 165, paragrafo 2, del kpc, ritenendo implicitamente che il contenuto della disposizione in questione non rientri nell’ambito di applicazione della direttiva 97/67. Lo stesso giudice ritiene che il secondo orientamento giurisprudenziale si basi, invece, su un’interpretazione della disposizione in parola conforme al diritto dell’Unione. Esso sottolinea tuttavia che le sue decisioni che hanno seguito questo secondo orientamento non contengono alcuna motivazione quanto alla portata dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata o al modo per allineare l’applicazione dell’articolo 165, paragrafo 2, del kpc con il diritto dell’Unione. 27 Stante quanto precede, il Sąd Najwyższy Corte suprema ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali «1 Se l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, [della direttiva modificata], in combinato disposto con l’articolo 8 della [medesima], debba essere interpretato nel senso che costituisce un diritto speciale la norma di diritto processuale nazionale, quale prevista all’articolo 165, paragrafo 2, [del kpc], ai sensi della quale solo la consegna di un atto processuale presso un ufficio postale nazionale dell’operatore designato, ossia dell’operatore tenuto a fornire il servizio universale, equivale al deposito del suddetto atto presso il tribunale, mentre è escluso il riconoscimento di tale effetto in caso di consegna di un atto processuale presso l’ufficio postale nazionale di un operatore postale che fornisce il servizio universale ma è diverso dall’operatore designato. 2 In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva [modificata], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che i vantaggi risultanti dal conferimento di un diritto speciale all’operatore designato, in violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva [modificata], devono essere estesi agli altri operatori postali, con l’effetto che anche la consegna di un atto processuale presso l’ufficio postale nazionale di un operatore che fornisce il servizio universale, diverso dall’operatore designato, debba essere ritenuta equivalente al deposito del suddetto atto presso l’organo giurisdizionale, secondo principi analoghi a quelli risultanti dalla [sentenza del 21 giugno 2007, Jonkman e a. da C 231/06 a C 233/06, ECLI EU C 2007 373 ]. 3 Qualora la risposta alla seconda questione sia affermativa, se l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva [modificata], in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, debba essere interpretato nel senso che una parte nel procedimento, che è emanazione dello Stato membro, possa far valere l’incompatibilità di una disposizione di diritto nazionale – quale l’articolo 165, paragrafo 2, [del kpc] – con l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva [modificata]». Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 28 Il governo polacco sostiene che una norma quale l’articolo 165, paragrafo 2, del kpc non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva modificata, bensì nell’ambito delle norme di diritto processuale, che la direttiva in questione non è intesa ad armonizzare. A tale riguardo, esso rileva che la direttiva 97/67 è stata adottata sul fondamento dell’articolo 95 CE, che costituisce la base giuridica per il ravvicinamento delle legislazioni nazionali destinate ad assicurare il funzionamento del mercato interno, mentre la base giuridica per armonizzare le norme di procedura civile era l’articolo 65 CE divenuto articolo 81 TFUE . 29 Inoltre, lo stesso governo evidenzia che l’articolo 1 della direttiva modificata, relativo al campo di applicazione della medesima, elenca le materie per le quali la direttiva modificata stabilisce norme comuni, tra le quali non figura la procedura civile. 30 Occorre precisare, al riguardo, che la direttiva 2008/6, al pari della direttiva 97/67 da essa modificata, è stata adottata sul fondamento di articoli del trattato CE divenuti, in seguito a modifiche, gli articoli 53, 62 e 114 TFUE, i quali sono tesi a conferire al legislatore dell’Unione una specifica competenza ad adottare misure volte a migliorare il funzionamento del mercato interno sentenza del 5 ottobre 2000, Germania/Parlamento e Consiglio, C 376/98, EU C 2000 544, punto 87 . 31 Con l’ultima modifica della direttiva 97/67, da parte della direttiva 2008/6, il legislatore comunitario intendeva, secondo quanto disposto dai considerando 13 e 16 di quest’ultima, completare il processo di liberalizzazione del mercato dei servizi postali e confermare il termine ultimo per il completamento del mercato interno dei servizi postali, eliminando non solo gli ultimi ostacoli alla completa apertura del mercato in questione per taluni fornitori del servizio universale, ma altresì tutti gli altri ostacoli alla fornitura di servizi postali [v., in tal senso, sentenza del 16 novembre 2016, DHL Express Austria , C 2/15, EU C 2016 880, punto 26]. Il legislatore comunitario intendeva, allo stesso tempo, garantire un livello comune di servizio universale per tutti gli utenti e fissare principi armonizzati per la regolamentazione del settore postale, conformemente al considerando 56 della direttiva 2008/6. 32 Orbene, dal fatto che l’articolo 1 della direttiva modificata non menziona la procedura civile non si può dedurre che la medesima direttiva non possa avere alcun effetto su altre materie rientranti nel diritto nazionale. Un’interpretazione diversa, come quella proposta dal governo polacco, comprometterebbe la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla direttiva modificata, volto al completamento del mercato interno dei servizi postali. Essa, infatti, consentirebbe agli Stati membri di mantenere misure che, con i loro effetti, potrebbero costituire ostacoli alla concorrenza sul mercato di cui trattasi. 33 Inoltre, l’articolo 8 della direttiva modificata fa riferimento al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure giudiziarie. 34 Di conseguenza, va respinto l’argomento del governo polacco secondo il quale una norma di procedura civile nazionale, come quella prevista all’articolo 165, paragrafo 2, del kpc, esula dall’ambito di applicazione della direttiva modificata, per via del suo oggetto e a prescindere dagli effetti di una simile norma sulle materie armonizzate dalla direttiva in parola. Sulla prima questione 35 Con la prima questione posta, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata, in combinato disposto con l’articolo 8 della medesima, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che riconosce come equivalente alla presentazione di un atto processuale dinanzi all’organo giurisdizionale interessato solo il deposito di un simile atto presso un ufficio postale dell’operatore designato per fornire il servizio postale universale. 36 Al fine di rispondere alla summenzionata questione, occorre interpretare in ordine successivo queste due disposizioni. Sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata 37 È opportuno ricordare che l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata vieta agli Stati membri di concedere o di mantenere in vigore diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali. 38 Dagli stessi termini della succitata disposizione, che delimita la portata del divieto ivi contenuto riferendosi all’«instaurazione e [al]la fornitura di servizi postali», risulta che la concessione o il mantenimento di un diritto esclusivo o speciale sono vietati nella misura in cui un simile diritto riguarda i servizi postali. 39 I «servizi postali» sono definiti all’articolo 2, punto 1, della direttiva modificata come i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali. L’«invio postale» è, da parte sua, definito all’articolo 2, punto 6, della direttiva modificata come l’invio, nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore di servizi postali, e include, oltre agli invii di corrispondenza, ad esempio, libri, cataloghi, giornali, periodici e pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale. 40 Occorre ritenere che l’invio per posta di atti processuali agli organi giurisdizionali costituisca chiaramente un invio postale, ai sensi dell’articolo 2, punto 6, della direttiva modificata e, pertanto, il relativo servizio ricade nella nozione di «servizi postali», ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della medesima. Tale considerazione è confermata dal riferimento espresso al suddetto servizio effettuato all’articolo 8 della direttiva in parola e al considerando 20 della direttiva 97/67, i quali menzionano il servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure giudiziarie. Ne consegue che la concessione di un diritto esclusivo o speciale riguardante il servizio di invio per posta di atti processuali agli organi giurisdizionali ricade nel divieto previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva modificata. 41 Per quanto riguarda l’espressione «diritti esclusivi o speciali» di cui al succitato articolo 7, paragrafo 1, occorre constatare che né tale disposizione né alcun’altra disposizione della direttiva modificata recano una definizione di tale espressione. 42 Tuttavia, la succitata espressione corrisponde all’identica espressione utilizzata all’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, il quale dispone che «[g]li Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi». 43 Secondo la giurisprudenza della Corte, può ritenersi che una misura statale attribuisca un diritto esclusivo o speciale ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE allorché conferisce una tutela a un limitato novero di imprese ed è tale da incidere sostanzialmente sulla capacità delle altre imprese di esercitare l’attività economica di cui trattasi nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti sentenza del 12 dicembre 2013, SOA Nazionale Costruttori, C 327/12, EU C 2013 827, punto 41 e giurisprudenza ivi citata . 44 È opportuno ricordare che l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE, che non ha portata autonoma, osta, tramite il rinvio effettuato ad altri articoli del trattato FUE, a che gli Stati membri emanino e mantengano in vigore, nei confronti, in particolare, delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, una normativa nazionale contraria in particolare agli articoli 49 e 59 TFUE nonché alle norme sulla concorrenza previste dal trattato FUE v., in tal senso, sentenze del 13 dicembre 2007, United Pan Europe Communications Belgium e a., C 250/06, EU C 2007 783, punti 14, 15 e 17 nonché giurisprudenza ivi citata, e del 17 luglio 2008, ASM Brescia, C 347/06, EU C 2008 416, punto 61 . 45 Pertanto, le finalità dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE e gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2008/6, ricordati al punto 31 della presente sentenza, e, in particolar modo, quelli consistenti nell’assoggettare il settore postale, subordinato a obblighi di servizio pubblico, alle norme sulla concorrenza previste dal trattato FUE, nonché nell’eliminare gli ostacoli alla realizzazione del mercato interno dei servizi postali, convergono in larga misura. Di conseguenza, la definizione della nozione di «diritto esclusivo o speciale» ai sensi della giurisprudenza della Corte citata al punto 43 della presente sentenza può essere applicata al contesto specifico della direttiva 97/67. 46 È vero che l’articolo 106, paragrafo 1, TFUE non vieta, di per sé, la concessione o il mantenimento di un diritto esclusivo o speciale a un’impresa, ma impone che tale concessione o tale mantenimento rispettino le altre disposizioni sostanziali del trattato FUE, mentre l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata vieta la concessione o il mantenimento di un diritto esclusivo o speciale a un’impresa per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali. 47 Tuttavia, una simile differenza quanto alle conseguenze da collegare alla constatazione dell’esistenza di un diritto esclusivo o speciale, in forza di queste due disposizioni, non impedisce l’applicazione, nel contesto della direttiva modificata, della nozione di «diritto esclusivo o speciale» ai sensi della giurisprudenza della Corte citata al punto 43 della presente sentenza. Come giustamente precisato dalla Commissione europea in udienza, tale differenza comporta soltanto che, nel caso di un diritto esclusivo o speciale concesso da uno Stato membro a un’impresa, il rispetto dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva modificata sia oggetto di un esame indipendente da quello del rispetto dell’articolo 106, paragrafo 1, TFUE. Orbene, tale conclusione deriva altresì dal considerando 59 della direttiva 2008/6, secondo il quale quest’ultima lascia impregiudicata l’applicazione delle norme del trattato in materia di concorrenza e libera prestazione di servizi. 48 Per quanto riguarda la portata del divieto della concessione o del mantenimento in vigore di diritti esclusivi o speciali di cui all’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata, dal testo della disposizione in questione risulta che il suddetto divieto è, in linea di principio, generale. 49 Ciò è confermato dalla finalità e dalla genesi dell’articolo 7 della direttiva modificata. In tal senso, in forza della seconda frase del paragrafo 1 dell’articolo in esame, gli Stati membri possono finanziare la fornitura del servizio universale in conformità agli strumenti di cui ai paragrafi da 2 a 4 del medesimo articolo, o in conformità a qualsiasi altro strumento compatibile con il Trattato. 50 A tale riguardo, dai considerando 25 e 26 della direttiva 2008/6 emerge che, con l’articolo 7 della direttiva modificata, il legislatore comunitario ha inteso porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale, consentendo al contempo agli Stati membri di ricorrere ad altre forme di finanziamento esterno del servizio universale meno pregiudizievoli per la concorrenza. 51 Come risulta dall’articolo 7 della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2002/39, nonché dal considerando 16 della direttiva 97/67, infatti, nella misura necessaria per assicurare il mantenimento del servizio universale in condizioni di equilibrio finanziario, gli Stati membri avevano la facoltà di riservare diversi servizi, la cui portata era delimitata al suddetto articolo 7, a uno o più fornitori del servizio universale. Una simile facoltà non era invece prevista dalla direttiva 2002/39 per quanto riguarda i servizi non riservati in forza del succitato articolo 7, che questi rientrassero o no nell’ambito del servizio universale. 52 Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che gli Stati membri non avevano la facoltà di ampliare a loro piacimento i servizi riservati ai fornitori del servizio postale universale a norma dell’articolo 7 della direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2002/39, in quanto un’estensione del genere era in contrasto con lo scopo della direttiva 97/67 così modificata, che mirava a stabilire la liberalizzazione graduale e controllata nel settore postale v., in tal senso, sentenza del 18 dicembre 2007, Asociación Profesional de Empresas de Reparto y Manipulado de Correspondencia, C 220/06, EU C 2007 815, punto 67 e giurisprudenza ivi citata . 53 Con la direttiva 2008/6, il legislatore comunitario ha introdotto il testo attuale dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva modificata, senza tornare sulla liberalizzazione fino ad allora compiuta nel settore non riservato. Ne deriva che, in seguito a tale modifica del succitato articolo 7, paragrafo 1, il fatto che uno Stato membro riservi un servizio postale, che questo rientri o no nel servizio universale, a uno o a più fornitori incaricati del servizio universale costituisce un modo vietato per garantire il finanziamento del servizio universale. 54 Pertanto, fatta salva la deroga prevista all’articolo 8 della direttiva modificata, la concessione o il mantenimento in vigore di diritti esclusivi o speciali per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata, è vietata. 55 A tale proposito, contrariamente a quanto sostenuto dal governo polacco in udienza, non è necessario operare una distinzione, ai fini dell’applicazione del summenzionato divieto, sulla base del fatto che un diritto esclusivo o speciale per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali sia concesso a un fornitore del servizio universale nel rispetto o no dei principi di obiettività, di proporzionalità, di non discriminazione e di trasparenza. 56 Non soltanto, infatti, un’interpretazione del genere non si fonda su alcun elemento testuale della direttiva 2008/6, ma inoltre, se la si dovesse accogliere, essa porterebbe a limitare la portata del divieto di cui all’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata e, pertanto, comprometterebbe la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalla medesima direttiva, volto al completamento del mercato interno dei servizi postali. 57 Nel caso di specie, dalla domanda di pronuncia pregiudiziale risulta che, a norma dell’articolo 165, paragrafo 2, del kpc, il deposito di un atto processuale presso un ufficio postale polacco dell’operatore designato, ai sensi della legge postale, o presso un ufficio postale di un operatore che fornisce il servizio postale universale in un altro Stato membro equivale alla presentazione del medesimo atto presso l’organo giurisdizionale interessato. 58 Tenuto conto delle considerazioni di cui al punto 40 della presente sentenza, si deve ritenere che una simile norma di diritto nazionale, in quanto verte sul servizio di invio per posta di atti processuali agli organi giurisdizionali, attenga alla prestazione di servizi postali, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata, in combinato disposto con l’articolo 2, punti 1 e 6, della medesima. 59 Per quanto riguarda la questione se, con una norma di diritto nazionale come quella di cui al procedimento principale, lo Stato membro interessato conceda «diritti esclusivi o speciali» per l’instaurazione di servizi postali, è pacifico, in primo luogo, che la normativa in esame, qualificata come «legge» nella decisione di rinvio, costituisce un provvedimento di legge ai sensi della giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 106, paragrafo 1, TFUE v., in tal senso, sentenza del 13 dicembre 1991, GB Inno BM, C 18/88, EU C 1991 474, punto 20 . 60 In secondo luogo, quanto alla questione se un simile provvedimento di legge conferisca una tutela a un limitato novero di imprese, ai sensi della giurisprudenza risultante dalla sentenza del 12 dicembre 2013, SOA Nazionale Costruttori C 327/12, EU C 2013 827, punto 41 , il giudice del rinvio precisa che solo l’operatore designato, in forza della legge postale, per fornire il servizio universale può beneficiare della norma di cui all’articolo 165, paragrafo 2, del kpc, la quale attribuisce un effetto giuridico favorevole all’invio, attraverso tale operatore o tale fornitore, di un atto processuale a un organo giurisdizionale. 61 Come emerge dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, infatti, conformemente all’articolo 165, paragrafo 2, del kpc, i termini legali per la presentazione di atti processuali dinanzi agli organi giurisdizionali sono considerati rispettati in caso di deposito, entro detti termini legali, di un atto processuale presso un ufficio postale dell’operatore designato o di un fornitore contemplati dalla disposizione in parola. Invece, quando un simile invio è effettuato attraverso un altro fornitore di servizi postali, esso dev’essere stato inviato dal fornitore all’organo giurisdizionale prima della scadenza del termine legale, per essere considerato presentato entro tale termine. 62 Pertanto, una norma di diritto nazionale quale l’articolo 165, paragrafo 2, del kpc risulta conferire un vantaggio a un limitato novero di imprese, in quanto essa riserva all’operatore designato o a un altro fornitore che assicura il servizio universale in un altro Stato membro il servizio di invio di atti processuali agli organi giurisdizionali, nonché il privilegio consistente nel considerare l’atto processuale depositato presso tale operatore o tale fornitore come un atto presentato dinanzi all’organo giurisdizionale. 63 In terzo luogo, quanto alla questione se una simile norma sia tale da incidere in modo sostanziale sulla capacità delle altre imprese di esercitare l’attività economica di cui trattasi nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti, ai sensi della giurisprudenza derivante dalla sentenza del 12 dicembre 2013, SOA Nazionale Costruttori C 327/12, EU C 2013 827, punto 41 , occorre rilevare, considerate le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, che così avviene nel caso di specie. 64 Un fornitore di servizi postali diverso da quelli menzionati all’articolo 165, paragrafo 2, del kpc non può infatti fornire il servizio di invio di atti processuali agli organi giurisdizionali beneficiando del privilegio consistente nel considerare tali atti processuali come presentati dinanzi agli organi giurisdizionali interessati, al pari degli atti processuali depositati presso un operatore designato o un altro fornitore contemplati dalla disposizione in esame, il che ha l’effetto di sottrarre il servizio in questione alla libera concorrenza nel mercato interno dei servizi postali. 65 Di conseguenza, fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, una norma di diritto nazionale come quella di cui al procedimento principale concede un diritto esclusivo o speciale per l’instaurazione e la fornitura di servizi postali, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata. Sull’interpretazione dell’articolo 8 della direttiva modificata 66 A norma dell’articolo 8 della direttiva modificata, le disposizioni dell’articolo 7 della medesima lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di provvedere al collocamento di cassette postali sulla via pubblica, all’emissione di francobolli e al servizio di invii raccomandati utilizzato nelle procedure amministrative e giudiziarie conformemente alla loro legislazione nazionale. 67 Alla luce del suo testo e del suo contesto, l’articolo 8 della direttiva modificata va interpretato restrittivamente, in quanto contiene una deroga alla norma generale di cui all’articolo 7 della stessa direttiva, la quale prevede adesso l’eliminazione dei diritti esclusivi e speciali allo scopo di completare il mercato interno dei servizi postali, il che costituisce il principale obiettivo perseguito dalla direttiva 2008/6. 68 Ne consegue, atteso che il testo dell’articolo 8 della direttiva modificata fa riferimento all’organizzazione del servizio di invii utilizzato nelle procedure giudiziarie unicamente per quanto concerne gli «invii raccomandati», che la deroga prevista al medesimo articolo non può essere interpretata estensivamente al fine della sua applicazione al servizio di invii ordinari utilizzato nelle procedure giudiziarie. 69 Orbene, nel caso di specie, l’articolo 165, paragrafo 2, del kpc non opera alcuna distinzione, ai fini del godimento del vantaggio da esso previsto, sulla base dell’invio, per posta ordinaria o per posta raccomandata, dell’atto processuale a un organo giurisdizionale. Tenuto conto delle considerazioni esposte ai punti 67 e 68 della presente sentenza, la norma di diritto nazionale in questione può dunque rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 8 della direttiva modificata soltanto a condizione che essa verta sul servizio di invii per posta raccomandata di atti processuali agli organi giurisdizionali. 70 Quanto alla portata della deroga prevista all’articolo 8 della direttiva modificata, il giudice del rinvio e la Commissione ritengono che, poiché tale articolo va interpretato restrittivamente, esso non autorizzi gli Stati membri a riservare il servizio di cui trattasi a un solo operatore né li autorizzi a stabilire un privilegio come quello risultante dalla norma nazionale di cui al procedimento principale, ma si limiti a consentire agli Stati membri di prevedere l’obbligo per le parti a una controversia di inviare per posta raccomandata gli atti processuali a un organo giurisdizionale. 71 A tale riguardo, occorre precisare che, secondo le indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, non contraddette dagli altri elementi del fascicolo, l’articolo 165, paragrafo 2, del kpc istituisce un vantaggio a favore di un operatore su un mercato concorrenziale, di cui gli altri operatori non dispongono, nella misura in cui il deposito degli atti processuali presso l’operatore in questione equivale a un deposito dinanzi a un organo giurisdizionale, con la conseguenza che un termine processuale può essere rispettato anche se un simile atto perviene all’organo giurisdizionale in questione dopo la scadenza del medesimo termine. Di conseguenza, ciò che interessa nella fattispecie è valutare se uno Stato membro possa basarsi sull’articolo 8 della direttiva modificata per istituire o mantenere un privilegio come quello risultante dalla norma nazionale di cui al procedimento principale. 72 Per quanto riguarda la finalità dell’articolo 8 della direttiva modificata, essa è enunciata al considerando 20 della direttiva 97/67, il quale prevede che «per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza, gli Stati membri possono avere un interesse legittimo ad affidare ad uno o più organismi da loro designati la collocazione delle cassette postali [ ] per le stesse ragioni essi hanno il diritto di scegliere l’organismo, o gli organismi responsabili per l’emissione di francobolli nonché gli organismi responsabili per il servizio di corrispondenza registrata cui si ricorre nell’ambito di procedure giudiziarie o amministrative conformemente alla legislazione nazionale». Ne deriva che il succitato articolo 8, che è rimasto invariato nonostante le modifiche successive della direttiva 97/67, dev’essere interpretato nel senso che esso è inteso a consentire agli Stati membri, per quanto riguarda il servizio di posta raccomandata utilizzato nelle procedure giudiziarie, a derogare alla norma generale prevista all’articolo 7 della direttiva modificata per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza pubblica nonché nel caso in cui essi hanno un interesse legittimo. 73 Pertanto, l’articolo 8 della direttiva modificata, letto alla luce del considerando 20 della direttiva 97/67, dev’essere interpretato nel senso che uno Stato membro, per ricorrere alla deroga prevista dal medesimo articolo, deve dimostrare l’esistenza di un interesse pubblico. 74 Una simile interpretazione è confermata dagli obiettivi perseguiti dalla normativa nella quale si inserisce l’articolo 8 in questione. Come risulta, infatti, dai considerando 25 e 26 della direttiva 2008/6, quest’ultima ha la finalità di realizzare il mercato interno dei servizi postali nonché di porre fine al ricorso al settore riservato e ai diritti speciali come modo per garantire il finanziamento del servizio universale. Orbene, consentire a uno Stato membro di accordare un diritto esclusivo o speciale in un mercato liberalizzato, in assenza di qualsiasi giustificazione oggettiva, sarebbe contrario agli obiettivi in questione. 75 Per quanto riguarda l’articolo 165, paragrafo 2, del kpc, la Commissione ha sostenuto che né la decisione di rinvio né le memorie del governo polacco riportano una giustificazione oggettiva della concessione del vantaggio da esso conferito. 76 A tale riguardo, all’udienza dinanzi alla Corte, il governo polacco ha precisato che, in Polonia, la copertura territoriale del servizio di invii raccomandati proposta dai diversi operatori è molto disparata e che sussiste dunque un interesse a che tutti gli invii di atti processuali agli organi giurisdizionali beneficino di uno stesso livello di garanzia quanto alla sicurezza degli invii e ai termini entro i quali essi perverranno agli organi giurisdizionali. Sarebbe per tale ragione che all’operatore incaricato del servizio universale, che opera in tutto il territorio nazionale, è stato accordato il privilegio di cui trattasi. 77 Nel caso di specie, occorre constatare che, secondo gli elementi sottoposti alla Corte, in forza della legislazione polacca, gli altri operatori sono parimenti autorizzati a recapitare gli atti processuali destinati agli organi giurisdizionali e si ritiene, pertanto, che dispongano dei mezzi organizzativi e personali adeguati a tal fine. Inoltre, le spiegazioni fornite dal suddetto governo non consentono di comprendere in che modo una differenza relativa ai termini processuali in funzione degli operatori potrebbe favorire la certezza del diritto nonché una buona amministrazione della giustizia cui gli stessi termini contribuiscono. Orbene, in un caso come quello di cui al procedimento principale, nel quale la ricevibilità del ricorso dipende dall’operatore scelto, le considerazioni relative alla certezza del diritto e a una buona amministrazione della giustizia sembrano persino ostare a una simile differenza quanto ai termini processuali. Ciò premesso, non risulta che la legislazione di cui al procedimento principale, consentendo termini diversi in funzione dell’operatore scelto tra gli operatori concorrenti che operano nello stesso mercato, risponda davvero all’esigenza di raggiungere un obiettivo di ordine pubblico, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 78 Alla luce di tali elementi, risulta che l’articolo 8 della direttiva modificata non può essere interpretato nel senso che autorizza il mantenimento di una norma di diritto nazionale come quella di cui al procedimento principale. 79 Stante quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata, in combinato disposto con l’articolo 8 della medesima, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale che riconosce come equivalente alla presentazione di un atto processuale dinanzi all’organo giurisdizionale interessato soltanto il deposito di un simile atto presso un ufficio postale dell’unico operatore designato per fornire il servizio postale universale, e ciò senza giustificazione oggettiva inerente a ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica. Sulle questioni seconda e terza 80 Con le questioni seconda e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, TFUE, debba essere interpretato nel senso che il vantaggio di cui beneficia, in forza di una norma di diritto nazionale come quella di cui al procedimento principale, l’operatore designato per fornire il servizio universale, ove risultasse essere stato accordato in violazione del succitato articolo 7, paragrafo 1, prima frase, dev’essere esteso agli altri operatori postali, al fine di evitare qualsiasi discriminazione. Esso chiede altresì se un’emanazione di uno Stato membro possa invocare l’effetto diretto di quest’ultima disposizione nell’ambito di una controversia tra la medesima e un singolo. 81 Il giudice del rinvio s’interroga dunque principalmente sulle conseguenze da trarre, nell’ambito della controversia principale, da un’eventuale incompatibilità dell’articolo 165, paragrafo 2, del kpc con la direttiva modificata. 82 Occorre rilevare, in primo luogo, che, secondo il giudice del rinvio, l’interpretazione in base alla quale l’articolo 165, paragrafo 2, del kpc sarebbe conforme all’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva modificata è un’interpretazione contra legem. Inoltre, tale interpretazione richiederebbe che si deroghi agli effetti di un’interpretazione letterale di una disposizione di diritto nazionale, il che costituirebbe una pratica discutibile nel caso di una norma processuale. 83 Va ricordato, al riguardo, che dalla giurisprudenza della Corte risulta che, nell’applicare il diritto interno, il giudice nazionale chiamato a interpretarlo deve procedere per quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva di cui trattasi, onde conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. L’esigenza di un’interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema del Trattato, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolve la controversia a esso sottoposta sentenza del 19 gennaio 2010, Kücükdeveci, C 555/07, EU C 2010 21, punto 48 e giurisprudenza ivi citata . 84 È altresì necessario rilevare che spetta ai giudici nazionali, tenendo conto di tutte le norme del diritto nazionale e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, decidere se e in quale misura una disposizione nazionale possa essere interpretata conformemente alla direttiva di cui trattasi senza procedere a un’interpretazione contra legem di tale disposizione nazionale v., in tal senso, sentenza del 22 gennaio 2019, Cresco Investigation, C 193/17, EU C 2019 43, punto 74 e giurisprudenza ivi citata . 85 Una simile interpretazione conforme trova, infatti, i suoi limiti nei principi generali del diritto dell’Unione, in particolare in quello della certezza del diritto, nel senso che essa non può servire da fondamento a un’interpretazione contra legem del diritto nazionale v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Mono Car Styling, C 12/08, EU C 2009 466, punto 61 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 aprile 2016, DI, C 441/14, EU C 2016 278, punto 32 e giurisprudenza ivi citata . 86 Il giudice del rinvio s’interroga sulla portata dei summenzionati limiti nelle circostanze della controversia principale, in cui si pone la questione delle conseguenze dell’eventuale non conformità al diritto dell’Unione di una norma di diritto nazionale quanto all’osservanza di una parte alla controversia in questione del termine legale per la presentazione di un ricorso dinanzi all’organo giurisdizionale nazionale interessato. 87 Orbene, nella sua giurisprudenza, la Corte ha riconosciuto l’importanza, nell’ordinamento giuridico dell’Unione, dell’osservanza dei termini processuali volti a garantire la certezza del diritto, evitando che atti dell’Unione produttivi di effetti giuridici vengano rimessi in discussione all’infinito, nonché dei requisiti di buona amministrazione della giustizia e di economia processuale sentenza del 14 settembre 1999, Commissione/AssiDomän Kraft Products e a., C 310/97 P, EU C 1999 407, punto 61 . Le stesse considerazioni sono alla base del requisito dell’osservanza dei termini processuali previsti negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. 88 Ne consegue che sia il fatto che un’interpretazione conforme dell’articolo 165, paragrafo 2, del kpc alla direttiva modificata darebbe luogo a un’interpretazione contra legem della medesima disposizione sia il fatto che una simile interpretazione conforme potrebbe interferire con l’applicazione delle norme del diritto nazionale in materia di termini di ricorso volti a garantire la certezza del diritto pongono, nel caso di specie, limiti al requisito di un’interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione. 89 In secondo luogo, quanto alla questione se la direttiva modificata possa essere invocata da parte di un’emanazione di uno Stato membro al fine di disapplicare, in una controversia contro un singolo, una disposizione del medesimo Stato membro contraria alla direttiva modificata, dalla giurisprudenza della Corte emerge che ammettere che un’emanazione di uno Stato membro possa opporre a un singolo le disposizioni di una direttiva che lo Stato in questione non ha correttamente recepito nel diritto nazionale equivarrebbe a consentire allo stesso Stato di trarre vantaggio dalla sua inosservanza del diritto dell’Unione v., in tal senso, sentenze del 26 settembre 1996, Arcaro, C 168/95, EU C 1996 363, punto 36 e giurisprudenza ivi citata, e del 12 dicembre 2013, Portgás, C 425/12, EU C 2013 829, punti 24 e 25 . 90 Nel caso di specie, in base alle indicazioni contenute nella domanda di pronuncia pregiudiziale, la parte che deduce, nei confronti di un singolo, l’incompatibilità dell’articolo 165, paragrafo 2, del kpc con le disposizioni della direttiva modificata è il presidente della KRUS, ossia un’autorità pubblica qualificata come «emanazione dello Stato». Orbene, in applicazione della giurisprudenza citata al punto precedente, un’autorità pubblica, quale il presidente della KRUS, non può invocare la direttiva modificata, in quanto tale, nei confronti di un singolo. 91 Di conseguenza, alla luce delle circostanze della controversia principale, non è necessario esaminare la questione se il vantaggio di cui beneficia l’operatore che è stato designato per fornire il servizio universale in forza dell’articolo 165, paragrafo 2, del kpc, supponendo che il vantaggio di cui trattasi sia stato accordato in violazione della direttiva modificata, debba essere esteso agli altri operatori postali. 92 Stante quanto precede, occorre rispondere alle questioni seconda e terza dichiarando che un’autorità pubblica, considerata un’emanazione di uno Stato membro, non può invocare la direttiva modificata, in quanto tale, nei confronti di un singolo. Sulle spese 93 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quarta Sezione dichiara 1 L’articolo 7, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata dalla direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, in combinato disposto con l’articolo 8 della medesima, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una norma di diritto nazionale che riconosce come equivalente alla presentazione di un atto processuale dinanzi all’organo giurisdizionale interessato soltanto il deposito di un simile atto presso un ufficio postale dell’unico operatore designato per fornire il servizio postale universale, e ciò senza giustificazione oggettiva inerente a ragioni di ordine pubblico o di sicurezza pubblica. 2 Un’autorità pubblica, considerata un’emanazione di uno Stato membro, non può invocare la direttiva 97/67, come modificata dalla direttiva 2008/6, in quanto tale, nei confronti di un singolo. Fonte curia.eu