I nonni mantengono il diritto di visita anche se il nipote è adottato da terzi

La CEDU ha ravvisato una deroga all’articolo 8 Cedu nell’interruzione dei rapporti tra nonni materni e nipote dopo la sua adozione da parte di altri parenti. Il legame tra nonno e nipoti è infatti forte ed indissolubile come quello tra genitori e figli, seppure meno tutelato. Fermo restando che con l’adozione si interrompono i rapporti con la famiglia di origine, se i nonni chiedono di mantenere i loro diritti e doveri verso i nipoti, lo Stato deve adoperarsi in tal senso, garantendo loro anche il diritto di visita.

È quanto deciso dalla CEDU sez. III nel caso Bogonosovy comma Russia ricomma 38201/16 del 5 marzo 2019. Il caso. La figlia si trasferì a casa loro nel 2008, quando la nipote aveva 2 anni. Morì nel 2011, dopo una grave malattia, durante la quale fu assistita dai coniugi Z, loro parenti. Questi nel 2013 adottarono la minore, interrompendo i suoi rapporti con i nonni. Inutili i tentativi di annullare l’adozione e di chiedere la rimozione degli ostacoli al diritto di visita, riconosciuto ai nonni dal diritto di famiglia russo che non riconosce, però, quello di adozione dei nipoti . Nel dettaglio, ai nonni fu negata la possibilità di mantenere il legame con la nipote perché tale profilo non era stato menzionato nella sentenza di adozione definitiva. Il legame nonni e nipote è sacro. Già nel 2015 nel caso Manuello e Nevi comma Italia nel quotidiano del 20/1/15 la CEDU aveva avuto modo di ribadire come il legame tra genitori e figlio sia forte ed indissolubile come quello tra nonni e nipote, perché anche questi contribuiscono, prendendosene cura, allo sviluppo psico-fisico ed al benessere del minore ed hanno il diritto di visita Solarino comma Italia nella rassegna del 10/2/17 . Tali principi sono stati ribaditi recentemente dalla CGUE il legame tra il minore ed alcuni parenti nonni, fratelli etc. , indipendentemente dal fatto che essi abbiano o meno una responsabilità genitoriale, è uguale a quello con i genitori. L’interruzione nuocerebbe gravemente al benessere del minore, interesse supremo che prevale su ogni altro confliggente EU C 2018 359 nel quotidiano del 31/5/18 . Ergo anche questo tipo di legame è tutelato dall’art. 8 al di là dell’effettiva convivenza, purchè vi sia un legame sufficientemente stretto e i soggetti interessati abbiano avuto frequenti contatti es. vacanze etc. . Nella sentenza in esame si chiarisce che la relazione tra nonni e nipoti è diversa per natura e grado dal rapporto tra genitore e figlio e quindi per sua stessa natura generalmente richiede un grado minore di protezione , ma è pur sempre degna di tutela i nonni hanno il diritto di visita e di mantenere i legami con i nipoti, seppure gli incontri debbano avvenire con l’accordo di chi esercita la responsabilità genitoriale Mitovi comma Macedonia del 16/4/15 . Si desume quindi che questi diritti debbano essere garantiti al di là delle dinamiche familiari separazione, divorzio, morte dei genitori etc. , purchè ciò non danneggi il minore. Il legame permane anche in caso di adozione. Con l’adozione s’interrompono i legami con la famiglia d’origine, perciò cessano tutti gli oneri pecuniari e non pecuniari dei genitori e degli altri parenti nei confronti dell’adottato e viceversa. Cambiando il rapporto giuridico, necessariamente muta anche il legame, anche se non deve essere automaticamente interrotto. Infatti se i nonni chiedono di mantenerlo e, quindi di continuare ad assumere detti obblighi, lo Stato deve attivarsi adottando misure in tale direzione, rimuovendo ogni ostacolo. Questi vincoli affettivi e relazioni devono essere mantenute anche nel caso in cui, come nella fattispecie, i nonni erano a conoscenza dell’adozione ed avevano dato il loro consenso scritto. La CEDU nota come la legge russa, pur riconoscendo il diritto di visita ai nonni, taccia nel caso in cui la sentenza di adozione non preveda nulla sul mantenimento di tali relazioni. Le Corti interne, perciò, avrebbero dovuto esaminare le richieste del nonno di mantenere i rapporti con la nipote, anziché applicare ed interpretare la legge in modo rigido e tale da estrometterlo completamente ed automaticamente dalla vita della minore, che aveva vissuto con loro nei primi 5 anni della sua vita. Questa arbitraria applicazione della legge è frutto di una deroga alla certezza del diritto non necessaria e contraria ad una società democratica. Ciò ha portato ad una lesione della serenità familiare della nipote e dei nonni, essendo un loro primario interesse mantenere tali legami, che ha assorbito anche una deroga all’art. 13 Cedu, per l’assenza di rimedi interni per rimuovere gli ostacoli al loro mantenimento.

CEDU_case_of_Bogonosovy_v._Russia