Tutela della privacy e deindicizzazione dei dati secondo l’avvocato generale

Con due conclusioni depositate oggi, 10 gennaio, l’avvocato generale della Corte di Giustizia Szpunar propone, da un lato, di limitare all’ambito dell’Unione europea la deindicizzazione alla quale devono procedere i gestori di motori di ricerca e, dall'altro, di dichiarare che il gestore di un motore di ricerca debba accogliere sistematicamente una domanda di deindicizzazione di dati di natura delicata.

Ambito territoriale della deindicizzazione. La causa C-507/17 ha ad oggetto la richiesta di Google di annullamento della delibera con cui la Commission nationale de l’informatique et des libertés Francia aveva disposto al colosso del web una sanzione di 100mila euro. Nel 2015, la Commissione aveva infatti diffidato Google ad applicare, con l'accoglimento di una richiesta di una persona fisica diretta a far eliminare i link verso pagine Internet dall’elenco dei risultati visualizzato in esito ad una ricerca effettuata a partire dal proprio nome, la suddetta eliminazione in tutte le estensioni di nome di dominio del suo motore di ricerca. L’avvocato generale Maciej Szpunar, premettendo che le disposizioni comunitarie sul tema non regolano espressamente la questione della territorialità della deindicizzazione e che è necessaria una differenziazione a seconda del luogo a partire dal quale è effettuata la ricerca, propone alla Corte di dichiarare che il gestore di un motore di ricerca non è tenuto, allorché accoglie una richiesta di deindicizzazione, di effettuare tale deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del suo motore affinché, indipendentemente dal luogo a partire dal quale è effettuata la ricerca in base al nome del richiedente, i link controversi non compaiano più . Sottolinea poi che una volta che sia stato accertato il diritto a una deindicizzazione all’interno dell’Unione, il gestore di un motore di ricerca deve adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire una deindicizzazione efficace e completa, a livello del territorio dell’Unione europea, incluso mediante la cosiddetta tecnica del blocco geografico” a partire da un indirizzo IP che è reputato essere ubicato all’interno di uno Stato degli Stati membri, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall’utente Internet che effettua la ricerca . Domanda di deindicizzazione dei dati di natura delicata. L’avvocato generale Szpunar si è espresso anche in merito alla causa C-136/17 nata dal rifiuto di Google a procedere alla deindicizzazione di diversi link, contenuti nell’elenco dei risultati che appare in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome degli istanti verso pagine Internet pubblicate da terzi. Si trattava di pagine contenenti un fotomontaggio satirico riguardante un esponente politico di cui venivano rivelati anche dettagli personali. Sul tema l’avvocato propone di dichiarare che il divieto di trattare i dati rientranti in determinate categorie specifiche imposto agli altri responsabili del trattamento si applica alle attività del gestore di un motore di ricerca . Osserva inoltre che il divieto di trattare dati di natura delicata imposto al gestore di un motore di ricerca obbliga quest’ultimo ad accogliere sistematicamente le domande di deindicizzazione riguardanti link verso pagine Internet nelle quali compaiono siffatti dati, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 95/46 . Viene infine affrontata la questione delle deroghe autorizzate in virtù della libertà di espressione e della loro conciliazione con il diritto alla vita privata. Propone quindi alla Corte di dichiarare che il gestore di un motore di ricerca, in presenza di una richiesta di deindicizzazione riguardante dati di natura delicata, è tenuto a procedere ad un bilanciamento tra, da un lato, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati e, d’altro lato, il diritto del pubblico ad avere accesso all’informazione di cui trattasi nonché il diritto alla libertà di espressione di colui dal quale promana l’informazione .

CGUE_Comunicato_stampa_causa_C_136 CGUE_Comunicato_stampa_causa_C_507