Riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e confisca: pubblicato il nuovo Regolamento UE

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 novembre 2018, L303/1, il Regolamento UE 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca. Il testo stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio provvedimenti di congelamento e provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale.

Il nuovo Regolamento. Il Regolamento UE 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 novembre 2018, L303/1. Come si legge nei Considerando introduttivi, il Regolamento mira ad intervenire sul vigente regime in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca considerando in particolare la direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce norme minime comuni in materia di congelamento e di confisca dei beni . Per questo motivo È importante facilitare il riconoscimento reciproco e l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e dei provvedimenti di confisca fissando norme che obblighino uno Stato membro a riconoscere senza ulteriori formalità i provvedimenti di congelamento e i provvedimenti di confisca emessi da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento in materia penale e ad eseguire tali provvedimenti nel proprio territorio . Congelamento. La procedura di congelamento introdotta, che si applica in riferimento a diverse fattispecie di reato, prevede l’emissione del provvedimento di congelamento mediante apposito certificato, accompagnato da un certificato di confisca, da parte dell’autorità di esecuzione. Il certificato contiene l'istruzione secondo cui i beni devono rimanere congelati nello Stato di esecuzione in attesa della trasmissione e dell'esecuzione del provvedimento di confisca e viene trasmesso ad uno Stato di esecuzione per volta oppure contemporaneamente a più Stati laddove i beni oggetto del provvedimento siano ubicati in Stati diversi oppure il congelamento richieda azioni in più Stati. Il Regolamento si applica ai certificati di congelamento e ai certificati di confisca trasmessi il 19 dicembre 2020 o successivamente a tale data. I certificati di congelamento e i certificati di confisca trasmessi prima del 19 dicembre 2020 continuano a essere disciplinati dalle decisioni quadro 2003/577/GAI e 2006/783/GAI tra gli Stati membri vincolati dal Regolamento fino all'esecuzione definitiva del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca.

GazzettaUfficialeUE_Regolamento_2018_1805