Il sapore di un alimento non può beneficiare della tutela del diritto d’autore in quanto non è possibile identificarlo se non tramite sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili. La nozione di “opera”, infatti, implica necessariamente un’espressione dell’oggetto di tutela del diritto d’autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività.
Così la Corte di Giustizia con la sentenza del 13 novembre, nella causa C-310/17 ECLI EU C 2018 899 . Un formaggio di nome Heksenkaas. La società olandese Levola detiene i diritti di proprietà intellettuale dell’”Heksenkaas”, un formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche creato nel 2007 da un commerciante di prodotti freschi ortofrutticoli. Ritenendo però che il “Witte Wievenkaas”, alimento prodotto dal 2014 da un’altra società olandese, costituisse una riproduzione del sapore dell’Heksenkaas, la Levola chiedeva ai giudici olandesi di ingiungere alla Smilde di porre fine alla produzione e alla vendita di tale prodotto. Chiamata a pronunciarsi su tale controversia, la Corte d’appello dei Paesi Bassi chiede alla Corte di Giustizia se il sapore di un alimento possa beneficiare della tutela del diritto d’autore. Sapore e diritto d’autore. Sul punto, la Corte di Giustizia rileva che, ai fini della tutela del diritto d’autore, il sapore di un alimento deve poter essere qualificato come opera ai sensi della direttiva vigente. Tale qualificazione presuppone, anzitutto, che l’oggetto cui si riferisce costituisca una creazione intellettuale originale, richiedendo, in secondo luogo, un’espressione vera e propria della stessa. Infatti, «la nozione di opera di cui alla direttiva implica necessariamente un’espressione dell’oggetto della tutela ai sensi del diritto d’autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività». Sulla scorta di tale principio, la Corte afferma che per ciò che concerne il sapore di un alimento non sussiste alcuna possibilità di procedere ad un’identificazione precisa obiettiva, in quanto la stessa si fonda essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili. Pertanto, il sapore del formaggio olandese ”Heksenkaas” non costituisce un’opera e, dunque, non può beneficiare della tutela del diritto d’autore ai sensi della direttiva.
Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 13 novembre 2018, C-310/17 * «Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2 – Diritti di riproduzione – Nozione di “opera” – Sapore di un alimento» Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della nozione di «opera», ai sensi della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione GU 2001, L 167, pag. 10 . 2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Levola Hengelo BV in prosieguo la «Levola» e la Smilde Foods BV in prosieguo la «Smilde» , avente ad oggetto la pretesa violazione, da parte della Smilde, dei diritti di proprietà intellettuale della Levola attinenti al sapore di un alimento. Contesto normativo Diritto internazionale 3 L’articolo 1 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche Atto di Parigi del 24 luglio 1971 , nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 in prosieguo la «Convenzione di Berna» così recita «I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche». 4 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Berna «1. L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come i libri, gli opuscoli ed altri scritti le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura le opere drammatiche o drammatico-musicali le opere coreografiche e pantomimiche le composizioni musicali con o senza parole le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia le opere delle arti applicate le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze. 2. È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale». 5 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie ed artistiche protette da tale Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma. 6 Ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio OMC , firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round 1986-1994 GU 1994, L 336, pag. 1 «1. I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna e al suo annesso. 2. La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali». 7 Il 20 dicembre 1996 l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale OMPI ha adottato a Ginevra il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, che è entrato in vigore il 6 marzo 2002. Tale Trattato è stato approvato in nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 GU 2000, L 89, pag. 6, in prosieguo il «Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore» . Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del suddetto Trattato «Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della Convenzione di Berna». 8 L’articolo 2 di questo stesso Trattato così recita «La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali». Diritto dell’Unione La direttiva 2001/29 9 Gli articoli da 1 a 4 della direttiva 2001/29 contengono le seguenti disposizioni «Articolo 1 Campo d’applicazione 1. La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione. 2. Salvo i casi di cui all’articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni [del diritto dell’Unione] in materia di a tutela giuridica dei programmi per elaboratore b diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale c diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo d durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi e tutela giuridica delle banche dati. Articolo 2 Diritto di riproduzione Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte a agli autori, per quanto riguarda le loro opere Articolo 3 Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Articolo 4 Diritto di distribuzione 1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo. ». 10 L’articolo 5 della direttiva 2001/29 stabilisce una serie di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi conferiti agli autori sulle loro opere dagli articoli da 2 a 4 di tale direttiva. Regolamento di procedura della Corte 11 L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte così dispone «Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene a un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni b il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia c l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale». Diritto dei Paesi Bassi 12 L’articolo 1 dell’Auteurswet legge sul diritto d’autore dispone quanto segue «Il diritto d’autore è il diritto esclusivo dell’autore di un’opera letteraria, scientifica o artistica, o dei suoi aventi causa, di pubblicarla e di riprodurla, fatte salve le limitazioni previste dalla legge». 13 L’articolo 10, paragrafo 1, della legge sul diritto d’autore è così formulato «Per opere letterarie, scientifiche o artistiche si intendono, ai sensi della presente legge 1 libri, opuscoli, giornali, riviste e tutti gli altri scritti 2 le opere drammatiche o drammatico-musicali 3 le conferenze e le allocuzioni 4 le opere coreografiche o pantomimiche 5 le opere musicali con o senza parole 6 le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, litografia, incisione e altre stampe 7 le carte geografiche 8 i piani, schizzi e plastici relativi all’architettura, alla geografia, alla topografia o alle altre scienze 9 le opere fotografiche 10 le opere cinematografiche 11 le opere di arte applicata e disegni e modelli industriali 12 i programmi per elaboratore e i lavori preparatori nonché, in via generale, qualsiasi prodotto del campo letterario, scientifico o artistico, espresso con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 L’«Heksenkaas» o «Heks’nkaas» in prosieguo l’«Heksenkaas» è un formaggio spalmabile con panna e erbe aromatiche, creato nel 2007 da un commerciante olandese di prodotti ortofrutticoli e prodotti freschi. Con contratto stipulato nel corso dell’anno 2011, il suo creatore ha ceduto alla Levola i suoi diritti di proprietà intellettuale su tale prodotto, in cambio di un corrispettivo correlato al fatturato ricavabile dalla sua vendita. 15 Il 10 luglio 2012 è stato concesso un brevetto sul procedimento di produzione dell’Heksenkaas. 16 Dal gennaio 2014, la Smilde produce un alimento denominato «Witte Wievenkaas» per una catena di supermercati nei Paesi Bassi. 17 Considerando che la produzione e la vendita di quest’ultimo prodotto violasse i suoi diritti d’autore relativi al «sapore» dell’Heksenkaas, la Levola ha citato in giudizio la Smilde dinanzi al Rechtbank Gelderland tribunale di Gelderland, Paesi Bassi . 18 Dopo aver rilevato, infatti, che, a suo avviso, il diritto d’autore su un sapore si riferisce all’«impressione complessiva sugli organi del gusto prodotta dal consumo di un alimento, compresa la sensazione tattile percepita nella bocca», la Levola ha chiesto al Rechtbank Gelderland tribunale del Gelderland di dichiarare, da un lato, che il sapore dell’Heksenkaas costituisce una creazione intellettuale propria del suo produttore e gode, quindi, della tutela a titolo di diritto d’autore in quanto opera, ai sensi dell’articolo 1 della legge sul diritto d’autore e, dall’altro, che il sapore del prodotto fabbricato dalla Smilde costituisce una riproduzione di tale opera. Essa ha inoltre chiesto allo stesso giudice di ingiungere alla Smilde di cessare qualsiasi violazione del suo diritto d’autore, in particolare di porre fine alla produzione, all’acquisto, alla vendita e ad ogni altra operazione commerciale correlata al prodotto denominato «Witte Wievenkaas». 19 Con sentenza del 10 giugno 2015, il Rechtbank Gelderland tribunale di Gelderland ha dichiarato che, senza che occorresse accertare se il sapore dell’Heksenkaas potesse essere oggetto di protezione ai sensi del diritto d’autore, le richieste della Levola dovevano, in ogni caso, essere respinte, non avendo quest’ultima indicato quali elementi o quale combinazione di elementi del sapore dell’Heksenkaas gli conferivano un carattere proprio originale e un’impronta personale. 20 La Levola ha interposto appello contro tale sentenza dinanzi al giudice del rinvio. 21 Quest’ultimo rileva che la questione centrale posta nel procedimento principale è se il sapore di un alimento possa essere protetto ai sensi del diritto d’autore. Lo stesso aggiunge che le parti del procedimento principale sostengono posizioni diametralmente opposte su tale questione. 22 Secondo la Levola, il sapore di un alimento può essere qualificato come opera letteraria, scientifica o artistica protetta dal diritto d’autore. La Levola invoca per analogia, in particolare, la sentenza del 16 giugno 2006 dello Hoge Raad der Nederlanden Corte suprema dei Paesi Bassi , Lancôme NL HR 2006 AU8940 , in cui quest’ultimo ha ammesso, in linea di principio, la possibilità di riconoscere un diritto d’autore sull’odore di un profumo. 23 Invece, secondo la Smilde, la protezione dei sapori non rientra nel sistema del diritto d’autore, che riguarderebbe unicamente le creazioni visive e sonore. Inoltre, l’instabilità di un alimento e il carattere soggettivo della percezione gustativa impedirebbero di qualificare il sapore di un alimento quale opera protetta dal diritto d’autore. Oltretutto, i diritti esclusivi dell’autore di un’opera di proprietà intellettuale e le limitazioni alle quali tali diritti sono sottoposti sarebbero nella pratica inapplicabili ai sapori. 24 Il giudice del rinvio nota che la Cour de cassation Corte di cassazione, Francia , in particolare nella sentenza del 10 dicembre 2013 FR CCASS 2013 CO01205 , ha categoricamente negato la possibilità di una protezione di un odore a norma del diritto d’autore. Pertanto, vi sarebbero divergenze nella giurisprudenza degli organi giurisdizionali nazionali supremi nell’Unione europea riguardo alla questione, analoga a quella di cui trattasi nel procedimento principale, se un odore possa essere oggetto di una protezione ai sensi del diritto d’autore. 25 In tale contesto, il Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali «1 a Se il diritto dell’Unione osti a che il sapore di un alimento – come creazione intellettuale dell’autore – sia tutelato dal diritto d’autore. Segnatamente b Se osti ad una protezione a norma del diritto d’autore il fatto che, sebbene la nozione “opere letterarie e artistiche”, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, che è vincolante per tutti gli Stati membri dell’Unione, comprenda “tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”, tutti gli esempi inclusi in questa disposizione riguardano creazioni percepibili con gli occhi e/o con l’udito. c Se l’ eventuale instabilità di un alimento e/o il carattere soggettivo dell’esperienza gustativa dello stesso ostino a qualificare il sapore di un alimento come un’opera protetta dal diritto d’autore. d Se il sistema di diritti esclusivi e di limitazioni, di cui agli articoli da 2 a 5 della direttiva [2001/29], osti alla protezione a norma del diritto d’autore del sapore di un alimento. 2 In caso di risposta negativa alla questione l a a Quali condizioni debbano essere poste alla protezione del sapore di un alimento ai sensi del diritto d’autore. b Se la protezione di un sapore ai sensi del diritto d’autore si fondi soltanto sul sapore come tale o anche sulla ricetta dell’alimento. c Cosa debba provare una parte che in un procedimento di violazione sostiene di aver creato un sapore di un alimento protetto da un diritto d’autore. Se sia sufficiente che tale parte presenti l’alimento al giudice affinché questi, mediante il gusto e l’olfatto, possa formare il suo giudizio sulla questione se l’alimento soddisfi le condizioni per la protezione a norma del diritto d’autore, o se invece l’autore debba fornire anche una descrizione delle scelte creative nella composizione dei sapori e/o la ricetta in base alla quale il sapore può essere considerato come la creazione intellettuale dell’autore. d Come debba determinare il giudice in un procedimento di violazione se il sapore dell’alimento del convenuto corrisponda al sapore dell’alimento dell’attore in misura tale da configurare una violazione del diritto d’autore. Se a questo riguardo sia determinante anche il fatto che le impressioni totali dei due sapori coincidono». Sulle questioni pregiudiziali Sulla ricevibilità 26 La Smilde sostiene che la presente domanda di pronuncia pregiudiziale è irricevibile per il motivo che il ricorso principale dovrebbe, in ogni caso, essere respinto. Infatti, la Levola non avrebbe precisato gli elementi dell’Heksenkaas che gli conferirebbero il carattere di una creazione intellettuale propria del suo autore. 27 Si deve rammentare a tale proposito che spetta soltanto al giudice nazionale cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire sentenze del 10 marzo 2009, Hartlauer, -169/07, EU C 2009 141, punto 24, e del 1° luglio 2010, Sbarigia, -393/08, EU C 2010 388, punto 19 . 28 Infatti, secondo costante giurisprudenza, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto, da parte della Corte, di pronunciarsi su una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcun rapporto con l’effettività o l’oggetto della controversia principale, qualora la questione sia di tipo ipotetico o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte sentenze del 24 giugno 2008, Commune de Mesquer, -188/07, EU C 2008 359, punto 30, e giurisprudenza ivi citata, nonché del 21 maggio 2015, Verder LabTec, -657/13, EU C 2015 331, punto 29 . 29 Orbene, alla luce degli elementi forniti dal giudice del rinvio, non si può ritenere che le questioni sollevate non abbiano alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto del procedimento principale o riguardino un problema di natura ipotetica. Non può condurre a una diversa conclusione il semplice fatto che il giudice di primo grado, la cui decisione è impugnata dinanzi al giudice del rinvio, abbia ritenuto, a differenza di quest’ultimo, di essere in grado di pronunciarsi sulla controversia di cui era investito senza decidere sulla questione preliminare se il sapore di un alimento possa beneficiare della tutela conferita dal diritto d’autore. 30 Peraltro, occorre rilevare che il giudice del rinvio ha fornito alla Corte gli elementi di fatto e di diritto necessari per risolvere le questioni sottoposte, conformemente all’articolo 94 del regolamento di procedura. 31 Alla luce di quanto precede le questioni sottoposte sono ricevibili. Sulla prima questione 32 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che il sapore di un alimento sia protetto dal diritto d’autore ai sensi di tale direttiva e a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da accordare la tutela del diritto d’autore ad un siffatto sapore. 33 A tal riguardo, la direttiva 2001/29 prevede, agli articoli da 2 a 4, che gli Stati membri prevedono una serie di diritti esclusivi vertenti, per gli autori, sulle loro «opere» e stabilisce, al suo articolo 5, una serie di eccezioni e limitazioni a tali diritti. Detta direttiva non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di «opera». Di conseguenza, e viste le esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza, tale nozione deve di norma dar luogo, in tutta l’Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, -5/08, EU C 2007 465, punti 27 e 28, nonché del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, -201/13, EU C 2014 2132, punti 14 e 15 . 34 Ne consegue che il sapore di un alimento può essere tutelato dal diritto d’autore in forza della direttiva 2001/29 solo se può essere qualificato come «opera» ai sensi di tale direttiva v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, -5/08, EU C 2009 465, punto 29 e giurisprudenza ivi citata . 35 A questo proposito, affinché un oggetto possa essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative. 36 Da una parte, l’oggetto di cui trattasi dev’essere originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., -403/08 e -429/08, EU C 2011 631, punto 97 e giurisprudenza ivi citata . 37 Dall’altra parte, la qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, -5/08, EU C 2009 465, punto 39, nonché del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., -403/08 e -429/08, EU C 2011 631, punto 159 . 38 A tale proposito occorre rammentare che l’Unione, pur non essendo parte contraente della Convenzione di Berna, è tuttavia obbligata, in forza dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, del quale essa è parte e che la direttiva 2001/29 mira ad attuare, a conformarsi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna v., in tal senso, sentenze del 9 febbraio 2012, Luksan, -277/10, EU C 2012 65, punto 59, e giurisprudenza ivi citata, nonché del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, -510/10, EU C 2012 244, punto 29 . 39 Orbene, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna le opere letterarie ed artistiche comprendono tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Inoltre, a norma dell’articolo 2 del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, menzionato al punto 6 della presente sentenza, che costituisce anch’esso parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, -135/10, EU C 2012 140, punti 39 e 40 , sono le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali a poter essere protette in virtù del diritto d’autore v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2012, SAS Institute, -406/10, EU C 2012 259, punto 33 . 40 Di conseguenza, la nozione di «opera» di cui alla direttiva 2001/29 implica necessariamente un’espressione dell’oggetto della tutela ai sensi del diritto d’autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività, quand’anche tale espressione non fosse necessariamente permanente. 41 Infatti, da un lato, le autorità competenti a garantire la tutela dei diritti esclusivi inerenti al diritto d’autore devono poter conoscere con chiarezza e precisione gli oggetti in tal modo protetti. Lo stesso vale per i singoli, segnatamente per gli operatori economici, che devono poter individuare con chiarezza e precisione gli oggetti tutelati a favore di terzi, in particolare di concorrenti. Dall’altro lato, la necessità di evitare qualsiasi elemento di soggettività, pregiudizievole per la certezza del diritto, nel processo di identificazione dell’oggetto tutelato implica che quest’ultimo possa essere oggetto di un’espressione precisa e obiettiva. 42 Orbene, non vi è possibilità di procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento. Infatti, a differenza, ad esempio, di un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, la quale è un’espressione precisa e obiettiva, l’identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, in quanto dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato. 43 Inoltre, non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo. 44 Si deve pertanto concludere, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, che il sapore di un alimento non può essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29. 45 Tenuto conto dell’obbligo, ricordato al punto 33 della presente sentenza, di un’interpretazione uniforme della nozione di «opera» all’interno dell’Unione, occorre anche concludere che la direttiva 2001/29 osta a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire una tutela ai sensi del diritto d’autore al sapore di un alimento. 46 Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2001/29 dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che il sapore di un alimento sia tutelato dal diritto d’autore ai sensi di tale direttiva e a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire a un tale sapore una tutela ai sensi del diritto d’autore. Sulla seconda questione 47 Tenuto conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla seconda questione. Sulle spese 48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che il sapore di un alimento sia tutelato dal diritto d’autore ai sensi di tale direttiva e a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire a un tale sapore una tutela ai sensi del diritto d’autore. * Fonte curia.eu