Volo cancellato: il vettore deve rimborsare al passeggero anche le commissioni del tour operator?

Il Regolamento CE 261/2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione o di significativo ritardo del volo ed in particolare l'art. 8, comma 1- bis devono essere interpretati nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo ad un passeggero, in caso di cancellazione di un volo, includa la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta quale intermediario tra i due, salvo che essa sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

È quanto stabilito dalla CGUE nella sentenza EU C 2018 702, causa C-601/17 del 12 settembre 2018. Il caso. Un cittadino tedesco prenotava un volo per il Portogallo per sé e la sua famiglia su un sito internet che chiedeva il saldo del prezzo complessivo, senza specificare l’importo della commissione € 77 . Il volo veniva cancellato ed il vettore offriva il rimborso dell’effettivo importo versatogli dal tour operator. Il Tribunale tedesco adito sollevò una pregiudiziale per chiarire se ai sensi del Regolamento 261/04 la nozione di prezzo del biglietto comprenda o meno anche le commissioni versate al terzo intermediario, cui la CGUE ha risposto come in epigrafe. Quando la commissione è una componente essenziale del prezzo del biglietto? In primis si ricordi che la ratio del Regolamento 261/04 è sia garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri assistenza costante, indennizzo etc. cfr. Cons. Stato n. 4705/16 nel quotidiano del 22/11/16 , ma anche un giusto equilibrio tra i loro interessi e quelli del vettore ed è per questo che l’indennizzo può essere riconosciuto anche al datore di lavoro del passeggero EU C 2016 88 nel quotidiano del 18/2/16 . L’art. 2 dà la definizione di biglietto si tratta di un documento valido che stabilisce il diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, anche elettronico, rilasciato o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato . Da ciò si evince che le varie voci del prezzo sono autorizzate dal vettore e, per la prassi costante della CGUE, il biglietto deve indicare tutti i costi dei servizi aerei di cui è esposta la tariffa, tasse, imposte, supplementi etc. anche se la prenotazione è avvenuta online Regolamento CE 1008/08, EU C 2015 11 e EU C 2014 2232 nei quotidiani del 16/1/15 e 18/9/14 . Per completezza d’informazione si ricordi che il vettore deve avvertire della cancellazione del volo non solo l’agente, ma anche il passeggero EU C 2017 359 nel quotidiano del 11/5/17 . La soluzione alla pregiudiziale si ricava da una recente massima relativa ad caso di downgrading la CGUE ha chiarito che, ai fini del rimborso, il prezzo da prendere in considerazione è solo quello del volo sul quale il passeggero è stato sistemato in una classe inferiore EU C 2016 472 nella rassegna del 24/6/16 . Sono escluse le tasse e imposte, in quanto non sono elementi essenziali del costo del biglietto, purchè le stesse non siano parametrate alla classe del volo per la quale il biglietto era stato acquistato. In breve una componente del prezzo del biglietto che è stata fissata all'insaputa del vettore aereo non può essere considerata necessaria per beneficiare dei servizi proposti da quest'ultimo e, quindi, non è rimborsabile.

Corte di Giustizia UE, Ottava Sezione, sentenza 12 settembre 2018, causa C-601/17 * Sentenza Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regolamento CE n. 261/2004 – Articolo 8, paragrafo 1 – Rimborso del prezzo di un biglietto in caso di annullamento di un volo – Commissione prelevata da una persona operante in veste di intermediario tra il passeggero e il vettore aereo al momento dell’acquisto del biglietto – Inclusione 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a , del regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE n. 295/91 GU 2004, L 46, pag. 1 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. e la sig.ra H. e i loro quattro figli, da un lato, e la Vueling Airlines SA, dall’altro, in merito al rimborso del prezzo di biglietti acquistati tramite l’Opodo Ltd. Contesto normativo 3 L’articolo 2, lettera f , del regolamento n. 261/2004 definisce il termine biglietto come un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato . 4 L’articolo 5 dello stesso regolamento, rubricato Cancellazione del volo , al suo paragrafo 1 così prevede In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati a è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8 . 5 L’articolo 8 del regolamento in questione, recante il titolo Diritto a rimborso o all’imbarco su un volo alternativo , al paragrafo 1 prevede quanto segue Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra a – il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato – un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale . 6 L’articolo 10 dello stesso regolamento, intitolato Sistemazione in classe superiore o inferiore , al paragrafo 2 così recita Se un vettore aereo operativo sistema un passeggero in una classe inferiore a quella corrispondente al biglietto aereo acquistato, rimborsa entro sette giorni, secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3 a il 30% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree pari o inferiori a 1500 km o b il 50% del prezzo del biglietto per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese tra 1500 e 3500 km o c il 75% del prezzo per tutte le tratte aeree che non rientrano nei casi di cui alle lettere a o b . Procedimento principale e questione pregiudiziale 7 Il sig. H. ha acquistato, sul sito Internet opodo.de, dei biglietti per sua moglie, per se stesso e per i loro quattro figli per un volo da Amburgo Germania a Faro Portogallo , via Barcellona Spagna , con la compagnia aerea Vueling Airlines. L’Opodo ha addebitato un importo complessivo di EUR 1 108,88 al sig. H. nell’ambito di tale acquisto e gli ha inviato la relativa conferma, sulla quale era riportato detto importo, senza ulteriori precisazioni. Contemporaneamente, l’Opodo ha trasferito un importo di EUR 1 031,88 alla Vueling Airlines. 8 Il volo su cui avrebbe dovuto viaggiare la famiglia H., tuttavia, non è stato eseguito secondo il programma di viaggio previsto dalla Vueling Airlines e una simile situazione deve, secondo il giudice del rinvio, essere equiparata ad una cancellazione del volo ai sensi del regolamento n. 261/2004. 9 Dinanzi al giudice del rinvio, il sig. e la sig.ra H., che agiscono in nome proprio e per conto dei loro quattro figli, sostengono che la Vueling Airlines è tenuta, in forza dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a , del regolamento n. 261/2004, a rimborsare loro l’intero importo di EUR 1 108,88 loro addebitato dalla Opodo. La Vueling Airlines non contesta la fondatezza di tale domanda per la parte relativa all’importo di EUR 1 031,88 trasferitole dalla Opodo, precisando che si tratta del prezzo dei biglietti acquistati dal sig. H Tuttavia, essa ritiene di non dover rimborsare a quest’ultimo la differenza tra tale importo e l’importo di EUR 1 108,88 ricevuto dall’Opodo, sostenendo che tale differenza di EUR 77 non è parte integrante di tale prezzo. 10 È in tali circostanze che l’Amtsgericht Hamburg Tribunale circoscrizionale di Amburgo, Germania ha deciso di sospendere il procedimento e di sollevare dinanzi alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se la nozione di rimborso, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato” di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a , del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretata nel senso che debba ivi intendersi la somma versata dal passeggero per il biglietto aereo in questione o se occorra invece fare riferimento alla somma effettivamente percepita dal vettore aereo convenuto qualora, nel processo di prenotazione, sia intervenuta una società di intermediazione che, senza peraltro dichiararlo, lucri la differenza tra l’importo corrisposto dal passeggero e quello percepito dal vettore aereo . Sulla questione pregiudiziale 11 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a , debba essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, che corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due. 12 Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a , del regolamento n. 261/2004, letto in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a , del medesimo regolamento, il vettore aereo, in caso di cancellazione di un volo, ha l’obbligo di offrire ai passeggeri interessati un’assistenza consistente nel proporre loro, tra l’altro, un rimborso del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato, nonché, eventualmente, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale. 13 Il testo dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a , del regolamento n. 261/2004 stabilisce un legame diretto tra la nozione di biglietto e l’espressione prezzo al quale è stato acquistato un simile biglietto può essere acquistato dai passeggeri interessati vuoi direttamente presso il vettore aereo, vuoi tramite un intermediario, come, segnatamente, un agente autorizzato di cui all’articolo 2, lettera f , del regolamento n. 261/2004. 14 Se l’intermediario a detto titolo riceve una commissione da un passeggero, come avviene nel procedimento principale, si pone la questione se e in che misura tale commissione costituisca una componente del prezzo del biglietto che il vettore aereo interessato deve rimborsare a tale passeggero in caso di cancellazione del volo corrispondente. 15 Al riguardo occorre rilevare, in generale, che il regolamento n. 261/2004 ha come obiettivi non solo di garantire un livello elevato di protezione dei passeggeri, ma anche di assicurare un equilibrio tra gli interessi di tali passeggeri e quelli dei vettori aerei sentenza del 19 novembre 2009, Sturgeon e a., C 402/07 e C 432/07, EU C 2009 716, punto 67 . 16 Alla luce di tali obiettivi, si deve osservare che, se una commissione riscossa da un intermediario presso un passeggero, al momento dell’acquisto di un biglietto, deve, in linea di principio, essere considerata come una componente del prezzo da rimborsare ai passeggeri in caso di cancellazione del volo, detta inclusione deve tuttavia essere soggetta a taluni limiti, tenuto conto degli interessi dei vettori aerei che essa mette in discussione. 17 A quest’ultimo riguardo, dall’articolo 2, lettera f , del regolamento n. 261/2004 risulta che un biglietto costituisce un documento o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato. Da tale definizione discende che le diverse componenti di un siffatto biglietto, incluso il prezzo, devono, se il biglietto non è stato emesso dal vettore aereo stesso, in ogni caso essere da esso autorizzato, e pertanto non possono essere fissate a sua insaputa. 18 Tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza della Corte, da cui discende che il rimborso parziale del prezzo del biglietto di cui all’articolo 10, paragrafo 2, lettere da a a c , del regolamento n. 261/2004, nel caso in cui il vettore aereo imbarchi un passeggero in una classe inferiore rispetto a quella per la quale questi ha acquistato il suo biglietto, deve essere determinato prendendo in considerazione la sole componenti inevitabili di detto prezzo, nel senso che è necessario pagarle per poter fruire, in cambio, dei servizi proposti dal vettore aereo sentenza del 22 giugno 2016, Mennens, C 255/15, EU C 2016 472, punto 36 . 19 In effetti, una componente del prezzo del biglietto fissata all’insaputa del vettore aereo non può essere considerata necessaria per fruire dei servizi offerti da quest’ultimo. 20 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che il regolamento n. 261/2004, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a , deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Sulle spese 21 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Ottava Sezione dichiara Il regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento CEE n. 295/91, e in particolare il suo articolo 8, paragrafo 1, lettera a , deve essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto che deve essere preso in considerazione per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da una persona intervenuta in qualità di intermediario tra questi ultimi due, a meno che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. * Fonte curia.europea.eu