Le ore di guardia con obbligo di reperibilità e di recarsi nel luogo di lavoro in tempi brevi costituiscono “orario di lavoro”

Il tempo di guardia passato dal lavoratore nel proprio domicilio con l’obbligo di reperibilità e il vincolo di recarsi nel luogo di lavoro entro un breve termine restringono considerevolmente la possibilità per il lavoratore di compiere altre attività e devono perciò essere qualificate come orario di lavoro”.

Così ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea con la sentenza C-518/15 del 21 febbraio 2018 ECLI EU C 2018 82 . Il caso. Un vigile del fuoco discontinuo lavorava per il servizio antincendio della città belga di Nivelles. Secondo gli accordi applicabili al suo reclutamento, l’uomo doveva periodicamente rendersi disponibile a svolgere servizio di guardia. Egli veniva retribuito solo in funzione del tempo trascorso in servizio attivo, mentre per il servizio di reperibilità non riceveva alcuna retribuzione. Durante i periodi di reperibilità, il vigile del fuoco doveva restare contattabile e, nel caso, raggiungere la caserma il prima possibile in ogni caso in non più di 8 minuti in circostanze normali . Tali disposizioni comportano, in pratica, che il pompiere debba risiedere vicino alla caserma dei vigili del fuoco e che di conseguenza, le attività in questi periodi sono alquanto limitate. Ritenendo insoddisfacenti diversi aspetti del regime a lui applicabile, in particolar modo la retribuzione relativa al servizio di reperibilità, il vigile del fuoco adiva il tribunale del lavoro di Nivelles, che accoglieva la maggioranza delle sue domande. La città di Nivelles proponeva allora appello avverso tale sentenza dinnanzi alla Corte del lavoro di Bruxelles. Tale corte constatava la non esatta corrispondenza della nozione di orario di lavoro” tra il diritto belga e il diritto dell’Unione europea e decideva allora di adire la Corte di Giustizia dell’Unione europea. Tramite rinvio pregiudiziale, il giudice chiedeva, in particolare, alla Corte di Giustizia se i servizi di guardia al proprio domicilio debbano rientrare nella definizione di orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro. Nessuna possibilità di deroga alla nozione di orario di lavoro”. I Giudici europei osservano in primo luogo, che gli Stati membri non solo non possono stabilire deroghe agli obblighi previsti dalle disposizioni della direttiva in questione, comprese le nozioni di orario di lavoro” e periodo di riposo”, ma non possono neanche adottare una definizione di tali nozioni differenti da quelle stabilite dalla direttiva. Infatti, anche se il diritto dell’Unione sancisce la possibilità per gli Stati membri di prevedere disposizioni più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, una tale facoltà non è prevista per la definizione di orario di lavoro”, anche se essi possono applicare, nei rispettivi ordinamenti, disposizioni che stabiliscano orari di lavoro e periodi di riposo più favorevoli ai lavoratori rispetto a quelli previsti dalla direttiva europea. I servizi di guardia a domicilio devono considerarsi orario di lavoro”. La Corte di Giustizia osserva infine che il tempo di guardia che un lavoratore è tenuto a trascorrere nel proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del proprio datore di lavoro entro otto minuti, restringe notevolmente la possibilità per il lavoratore di svolgere altre attività e che di conseguenza devono essere qualificate come orario di lavoro”. A tal riguardo, i Giudici europei rammentano che il fatto che il lavoratore sia costretto a essere fisicamente presente nel luogo deciso dal datore di lavoro e a rendersi disponibile per eventuali prestazioni costituisce l’elemento fondamentale per la classificazione come orario di lavoro”. Nel caso di specie, il vigile del fuoco non doveva soltanto essere reperibile durante i servizi di guardia, ma era anche tenuto a rispondere alle convocazioni del datore di lavoro entro otto minuti e recarsi fisicamente nel luogo stabilito dallo stesso. Tali obblighi, che limitano fortemente la possibilità per il vigile in questione di dedicarsi ai propri hobby o a rapporti sociali si distingue dunque nettamente dalla situazione di un lavoratore che è tenuto, durante il periodo di guardia, a essere soltanto reperibile dal datore di lavoro affinché quest’ultimo possa contattarlo.

Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 21 febbraio 2018, causa C-518/15 * Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/88/CE – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 2 – Nozioni di orario di lavoro” e periodo di riposo” – Articolo 17 – Deroghe – Vigili del fuoco – Ore di guardia – Servizi di guardia al proprio domicilio Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera c , punto iii , della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro GU 2003, L 299, pag. 9 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la ville de Nivelles in prosieguo la città di Nivelles , e il sig. R. M., concernente la remunerazione delle prestazioni effettuate presso i servizi antincendio della città suddetta. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 L’articolo 1 della direttiva 2003/88 dispone quanto segue 1. La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro. 2. La presente direttiva si applica a ai periodi minimi di riposo giornaliero, riposo settimanale e ferie annuali nonché alla pausa ed alla durata massima settimanale del lavoro e b a taluni aspetti del lavoro notturno, del lavoro a turni e del ritmo di lavoro. 3. La presente direttiva si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 89/391/CEE [del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro GU 1989, L 183, pag. 1 ], fermi restando gli articoli 14, 17, 18 e 19 della presente direttiva. 4. Le disposizioni della direttiva 89/391 si applicano pienamente alle materie contemplate al paragrafo 2, fatte salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche contenute nella presente direttiva . 4 L’articolo 2 della direttiva 2003/88, intitolato Definizioni , prevede ai suoi punti 1 e 2 Ai fini della presente direttiva si intende per 1. orario di lavoro” qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali 2. periodo di riposo” qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro . 5 L’articolo 15 di detta direttiva, intitolato Disposizioni più favorevoli , è così formulato La presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori o di favorire o consentire l’applicazione di contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori . 6 L’articolo 17 della direttiva 2003/88, intitolato Deroghe , prevede quanto segue 1. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 3. In conformità al paragrafo 2 del presente articolo le deroghe agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 possono essere concesse b per le attività di guardia, sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza c per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare, quando si tratta iii di servizi della stampa, radiofonici, televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione civile . Diritto belga 7 La legge del 14 dicembre 2000 che stabilisce taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel settore pubblico Moniteur belge del 5 gennaio 2001, pag. 212 ha trasposto la direttiva 2003/88 per il settore pubblico. 8 L’articolo 3 di tale legge prevede Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per 1. lavoratori persone che, in virtù di un rapporto di lavoro di natura legislativa o contrattuale, compresi i tirocinanti o i temporanei, eseguono prestazioni di lavoro sotto la direzione di un’altra persona 2. datori di lavoro persone che assumono i soggetti di cui al punto 1 . 9 L’articolo 8 di detta legge definisce l’orario di lavoro come il tempo durante il quale il lavoratore è a disposizione del datore di lavoro . 10 L’articolo 186 della legge del 30 dicembre 2009 relativa a disposizioni varie Moniteur belge del 31 dicembre 2009, pag. 82925 prevede quanto segue L’articolo 3 della legge del 14 dicembre 2000, che stabilisce taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel settore pubblico, va interpretato nel senso che i volontari dei servizi pubblici antincendio e di soccorso come quelli previsti dalla legge del 15 maggio 2007 relativa alla sicurezza civile e i volontari delle unità operative della protezione civile non rientrano nella definizione di lavoratori . 11 Il regolamento organico del servizio antincendio della città di Nivelles, adottato in applicazione del regio decreto 6 maggio 1971 che stabilisce i tipi di regolamenti comunali relativi all’organizzazione dei servizi comunali antincendio Moniteur belge del 19 giugno 1971, pag. 7891 , disciplina le questioni relative ai membri del personale di tale servizio. 12 Tale regolamento contiene disposizioni specifiche per il personale professionista e volontario. Per quanto riguarda il reclutamento, le cui condizioni sono le medesime per entrambe le categorie, l’articolo 11 bis, punto 1, di detto regolamento prevede quanto segue Al termine del primo anno di tirocinio, il tirocinante volontario deve soddisfare il seguente requisito di domiciliazione 1. per il personale assegnato alla caserma di Nivelles essere domiciliato o residente in un luogo tale per cui il tempo necessario per raggiungere la caserma di Nivelles, in condizioni di traffico normale e rispettando il Codice della Strada, non sia superiore a 8 minuti. Durante i periodi di reperibilità ciascun membro dei vigili del fuoco in servizio discontinuo presso la stazione di Nivelles è tenuto a rimanere sempre entro una distanza dalla stazione dei vigili del fuoco tale per cui il tempo necessario a raggiungerla in condizioni di traffico normale non sia superiore a 8 minuti prestare particolare attenzione in modo da essere in condizione di ricevere dai vari mezzi tecnici utilizzati per contattare il personale e partire, con il mezzo più adeguato, in occasione delle chiamate al personale di reperibilità . 13 Per quanto riguarda la retribuzione e l’indennità del personale, l’articolo 39 del regolamento organico del servizio antincendio della città di Nivelles prevede che il personale professionista è retribuito alle condizioni stabilite dallo statuto economico del personale della città di Nivelles. 14 Il personale volontario percepisce gli assegni di cui all’articolo 40 di detto regolamento. Essi sono calcolati proporzionalmente alle ore di servizio. Per i servizi di guardia al proprio domicilio dei funzionari è stabilita un’indennità annua. Essa corrisponde a quella del personale professionista. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15 Il servizio antincendio della città di Nivelles raccoglie vigili del fuoco professionisti e vigili del fuoco volontari. 16 I vigili del fuoco volontari partecipano agli interventi. Tra gli altri compiti loro assegnati, essi prestano in particolare turni di guardia e permanenza alla caserma, il cui calendario è stabilito all’inizio dell’anno. 17 Il sig. M. è entrato in servizio presso la città di Nivelles il 1º agosto 1980 e ha acquisito lo status di vigile del fuoco volontario un anno più tardi. È inoltre impiegato presso una società privata. 18 Il 16 dicembre 2009 il sig. M. ha avviato un procedimento giudiziario diretto a ottenere la condanna della città di Nivelles a versargli la somma provvisionale di EUR 1 a titolo di risarcimento danni per mancato pagamento, durante gli anni di servizio, della retribuzione relativa alle sue prestazioni in qualità di vigile del fuoco volontario, in particolare ai suoi servizi di guardia al proprio domicilio. 19 Con sentenza del 22 marzo 2012, il tribunal du travail de Nivelles tribunale del lavoro di Nivelles, Belgio ha ampiamente accolto il ricorso del sig. M 20 La città di Nivelles ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi alla cour du travail de Bruxelles corte del lavoro di Bruxelles, Belgio . 21 Con sentenza del 14 settembre 2015, il giudice del rinvio ha parzialmente accolto tale appello. Per quanto riguarda la remunerazione richiesta per i servizi di guardia al proprio domicilio, che devono essere considerati, secondo il sig. M., come orario di lavoro, il giudice del rinvio si chiede se tali servizi possano essere considerati come rientranti nella definizione di orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88. 22 In tale contesto, la cour du travail de Bruxelles corte del lavoro di Bruxelles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 se l’articolo 17, paragrafo 3, lettera c , punto iii , della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a escludere talune categorie di vigili del fuoco reclutati dai servizi pubblici antincendio da tutte le disposizioni che garantiscono la trasposizione della presente direttiva, ivi compresa quella che definisce l’orario di lavoro e i periodi di riposo 2 se, nella misura in cui la direttiva 2003/88 prevede solamente prescrizioni minime, essa debba essere interpretata nel senso che non osta a che il legislatore nazionale mantenga o adotti una definizione meno restrittiva di orario di lavoro 3 se, tenuto conto dell’articolo 153, paragrafo 5, del TFUE e degli obiettivi della direttiva 2003/88 , l’articolo 2 di detta direttiva, in quanto definisce le principali nozioni utilizzate dalla stessa e, in particolare, quelle di orario di lavoro e di periodi di riposo, debba essere ritenuto non applicabile alla nozione di orario di lavoro che deve consentire di determinare le retribuzioni dovute in caso di servizi di guardia al proprio domicilio 4 se la direttiva 2003/88 osti alla possibilità di considerare le ore di guardia al proprio domicilio come orario di lavoro qualora, anche se il servizio di guardia è svolto presso il domicilio del lavoratore, i vincoli gravanti su quest’ultimo durante la guardia come l’obbligo di rispondere alle convocazioni dei datori di lavoro entro 8 minuti , limitino in modo significativo le possibilità di svolgere altre attività . Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 23 In via preliminare, si deve rilevare, in primo luogo, che sia la città di Nivelles, sia la Commissione europea sostengono che le questioni pregiudiziali, in quanto vertenti sulla nozione di retribuzione, sono irricevibili. La direttiva 2003/88, infatti, fondata sull’articolo 153, paragrafo 2, TFUE, non si applicherebbe, ai sensi del paragrafo 5 dello stesso articolo, alla questione della retribuzione dei lavoratori che rientrano nel suo ambito di applicazione. Orbene, l’oggetto del procedimento principale sarebbe quello di risolvere la questione della retribuzione del sig. M. per i servizi di guardia al proprio domicilio effettuati come vigile del fuoco volontario della città di Nivelles. 24 Si deve constatare al riguardo che, eccezion fatta per l’ipotesi particolare di ferie annuali retribuite, di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, quest’ultima si limita a disciplinare taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, cosicché, in linea di principio, essa non si applica alla retribuzione dei lavoratori sentenza del 26 luglio 2017, Hälvä e a., -175/16, EU C 2017 617, punto 25 nonché giurisprudenza citata . 25 Tuttavia, tale constatazione non implica che non vadano risolte le questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte nella presente causa. 26 Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 20 delle sue conclusioni, risulta dalla decisione di rinvio che il giudice nazionale chiede indicazioni in merito all’interpretazione dell’articolo 2 e dell’articolo 17, paragrafo 3, lettera c , punto iii , della direttiva 2003/88, ritenuta necessaria da detto giudice per dirimere la controversia dinanzi ad esso pendente. Il fatto che tale controversia verta, in definitiva, su una questione retributiva è, in tale contesto, privo di pertinenza, dato che spetta al giudice nazionale e non alla Corte risolvere tale questione nell’ambito del procedimento principale. 27 In secondo luogo, la Corte ha statuito che la direttiva 2003/88 deve applicarsi alle attività dei vigili del fuoco, anche se esercitate dalle forze d’intervento in loco e indipendentemente dal fatto che esse abbiano ad oggetto lo spegnimento di un incendio o la prestazione di soccorso in altri modi, quando tali attività vengono svolte in condizioni abituali, conformemente agli incarichi impartiti al servizio interessato, e ciò nonostante il fatto che gli interventi ai quali tali attività possono dar luogo siano, per loro natura, non prevedibili e tali da esporre i lavoratori che le svolgono a taluni rischi relativi alla loro sicurezza e/o alla loro salute ordinanza del 14 luglio 2005, Personalrat der Feuerwehr Hamburg, -52/04, EU C 2005 467, punto 52 . 28 In terzo luogo, per quanto concerne la qualifica di lavoratore del sig. M., è importante evidenziare che, ai fini dell’applicazione della direttiva 2003/88, tale nozione non può essere interpretata in vari modi, con riferimento agli ordinamenti nazionali, ma ha una portata autonoma propria del diritto dell’Unione sentenza del 14 ottobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, -428/09, EU C 2010 612, punto 28 . Secondo la costante giurisprudenza in materia, deve essere qualificata come lavoratore una persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da poter essere definite puramente marginali e accessorie. La caratteristica che definisce un rapporto di lavoro risiede nella circostanza per la quale una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni a fronte delle quali riceve una retribuzione sentenza del 26 marzo 2015, Fenoll, -316/13, EU C 2015 200, punto 27 e giurisprudenza citata . 29 La Corte ha altresì precisato che la natura giuridica di un rapporto di lavoro con riguardo al diritto nazionale non può avere alcuna conseguenza sulla qualità di lavoratore ai sensi del diritto dell’Unione sentenza del 20 settembre 2007, Kiiski, -116/06, EU C 2007 536, punto 26 e giurisprudenza citata . 30 Così, per quanto riguarda il procedimento principale, il fatto che il sig. M., ai sensi del diritto nazionale, non abbia lo status di vigile del fuoco professionista, bensì quello di vigile del fuoco volontario, è privo di rilevanza per la qualifica di lavoratore ai sensi della direttiva 2003/88. 31 Alla luce di quanto precede, si deve considerare che una persona nelle condizioni del sig. M. deve essere qualificata come lavoratore ai sensi della direttiva 2003/88, in quanto dalle informazioni a disposizione della Corte risulta che quest’ultimo è stato integrato nel servizio antincendio della città di Nivelles, nel quale ha esercitato talune attività reali ed effettive sotto la direzione di un’altra persona, per le quali è stato retribuito, circostanza che il giudice del rinvio è chiamato a verificare. 32 Infine, poiché gli articoli da 1 a 8 della direttiva 2003/88 sono formulati in termini sostanzialmente identici a quelli degli articoli da 1 a 8 della direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro GU 1993, L 307, pag. 18 , come modificata dalla direttiva 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000 GU 2000, L 195, pag. 41 , l’interpretazione di tali articoli da parte della Corte può essere trasposta agli articoli precedentemente indicati della direttiva 2003/88 ordinanza del 4 marzo 2011, Grigore, -258/10, non pubblicata, EU C 2011 122, punto 39 e giurisprudenza citata . Sulla prima questione 33 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 17, paragrafo 3, lettera c , punto iii , della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono derogare, con riferimento a talune categorie di vigili del fuoco reclutati dai servizi pubblici antincendio, a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di tale direttiva, ivi compreso l’articolo 2 di quest’ultima, che definisce in particolare le nozioni di orario di lavoro e di periodo di riposo . 34 A tal riguardo, la Corte ha statuito che l’articolo 2 della direttiva 2003/88 non figura fra le disposizioni della direttiva stessa alle quali è consentito derogare ordinanza del 4 marzo 2011, Grigore, -258/10, non pubblicata, EU C 2011 122, punto 45 . 35 Secondo il tenore letterale dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, infatti, gli Stati membri possono derogare agli articoli da 3 a 6, 8 e 16 di tale direttiva e il paragrafo 3 del medesimo articolo precisa che, per i servizi ivi enunciati, tra cui quelli dei vigili del fuoco, si può derogare agli articoli 3, 4, 5, 8 e 16 di detta direttiva. 36 Pertanto, la formulazione stessa dell’articolo 17 della direttiva 2003/88 non autorizza di derogare all’articolo 2 di quest’ultima, il quale definisce le nozioni principali contenute nella direttiva stessa. 37 Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, non è possibile adottare un’interpretazione estensiva dell’articolo 17 di tale direttiva, che potrebbe andare oltre la formulazione espressa delle deroghe ivi autorizzate. 38 Infatti, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, per quanto riguarda le possibilità di deroga previste dalla direttiva 2003/88, in particolare all’articolo 17 della stessa, in quanto eccezioni al regime dell’Unione europea in materia di organizzazione dell’orario di lavoro previsto da tale direttiva, tali deroghe devono essere interpretate in modo che la loro portata sia limitata a quanto strettamente necessario alla tutela degli interessi che esse permettono di proteggere v., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, -428/09, EU C 2010 612, punti 39 e 40 . 39 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione affermando che l’articolo 17, paragrafo 3, lettera c , punto iii , della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono derogare, con riferimento a talune categorie di vigili del fuoco reclutati dai servizi pubblici antincendio, a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di tale direttiva, ivi compreso l’articolo 2 di quest’ultima, che definisce in particolare le nozioni di orario di lavoro e di periodo di riposo . Sulla seconda questione 40 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione meno restrittiva della nozione di orario di lavoro di cui all’articolo 2 di tale direttiva. 41 Per rispondere a tale questione, occorre esaminare il testo dell’articolo 15 della direttiva 2003/88, con riferimento al sistema stabilito da quest’ultima e della sua finalità. 42 Secondo la formulazione dell’articolo 15 della direttiva 2003/88, gli Stati membri hanno la facoltà di applicare o di introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. Da tale articolo si deduce che le disposizioni nazionali alle quali esso si riferisce sono quelle che possono essere confrontate con quelle previste dalla direttiva 2003/88 per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 43 Orbene, queste ultime disposizioni possono essere solo quelle che, data la loro funzione e il loro oggetto, sono destinate a fissare un livello minimo di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori. Ciò vale per le disposizioni dei capitoli 2 e 3 di tale direttiva. Per contro, le disposizioni del capitolo 1 di tale direttiva, il quale comprende gli articoli 1 e 2 della stessa, sono di natura diversa. Queste ultime, infatti, non prevedono periodi minimi di riposo né riguardano altri aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, ma stabiliscono le definizioni necessarie per circoscrivere l’oggetto della direttiva 2003/88, nonché l’ambito di applicazione di quest’ultima. 44 Pertanto, dal tenore letterale dell’articolo 15 della direttiva 2003/88, letto alla luce del sistema stabilito da quest’ultima, si evince che la facoltà prevista dal suddetto articolo non si applica alla definizione della nozione di orario di lavoro , di cui all’articolo 2 di tale direttiva. 45 Tale constatazione è corroborata dalla finalità della direttiva 2003/88. Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, tale direttiva è volta a garantire, nelle materie che rientrano nel suo ambito di applicazione, una tutela minima applicabile a tutti i lavoratori dell’Unione. A tal fine, e allo scopo di garantire alla direttiva la sua piena efficacia, le definizioni fornite dall’articolo 2 di quest’ultima non devono essere soggette a un’interpretazione che varia in relazione agli ordinamenti nazionali, ma esse, come è stato precisato al punto 28 della presente sentenza riguardo alla nozione di lavoratore , hanno una portata autonoma propria del diritto dell’Unione v., in tal senso, sentenza del 1° dicembre 2005, Dellas e a., -14/04, EU C 2005 728, punto 44 e giurisprudenza citata . 46 In tale contesto, occorre comunque precisare che, se gli Stati membri non hanno il potere di modificare la definizione di orario di lavoro ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2003/88, essi, come è stato ricordato al punto 42 della presente sentenza, sono comunque liberi di adottare, nei rispettivi ordinamenti nazionali, disposizioni che prevedano periodi di orario di lavoro e periodi di riposo più favorevoli ai lavoratori, rispetto a quelli stabiliti in tale direttiva. 47 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione affermando che l’articolo 15 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di orario di lavoro meno restrittiva di quella contenuta all’articolo 2 di tale direttiva. Sulla terza questione 48 Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che esso impone agli Stati membri di determinare la retribuzione dei periodi di guardia al proprio domicilio come quelli di cui al procedimento principale in funzione della qualificazione di tali periodi come orario di lavoro e periodo di riposo . 49 A tal riguardo, occorre ricordare, come rileva il giudice del rinvio, che è pacifico che la direttiva 2003/88 non disciplini la questione della retribuzione dei lavoratori, aspetto che esula, ai sensi dell’articolo 153, paragrafo 5, TFUE, dalla competenza dell’Unione. 50 Pertanto, se gli Stati membri sono autorizzati a fissare la retribuzione dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/88 in funzione della definizione delle nozioni di orario di lavoro e di periodo di riposo di cui all’articolo 2 di tale direttiva, essi non sono obbligati a farlo. 51 Gli Stati membri possono pertanto prevedere, nel loro diritto nazionale, che la retribuzione di un lavoratore in orario di lavoro differisca da quella di un lavoratore in periodo di riposo e ciò anche al punto di non accordare alcun tipo di retribuzione durante tale periodo. 52 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza questione affermando che l’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di determinare la retribuzione dei periodi di guardia al proprio domicilio come quelli di cui al procedimento principale in funzione della qualificazione di tali periodi come orario di lavoro o periodo di riposo . Sulla quarta questione 53 Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 2 della direttiva 2003/88 debba essere interpretato nel senso che le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, le quali limitano molto fortemente le possibilità di svolgere attività diverse, devono essere considerate come orario di lavoro . 54 A tal proposito, occorre ricordare che la Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione della qualificazione delle ore di guardia come orario di lavoro o periodo di riposo , svolto da lavoratori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2003/88. 55 In tale contesto, la Corte ha innanzitutto dichiarato che le nozioni di orario di lavoro e periodo di riposo si escludono a vicenda v., in tal senso, sentenze del 3 ottobre 2000, Simap, -303/98, EU C 2000 528, punto 47, e del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, -266/14, EU C 2015 578, punto 26 e giurisprudenza citata . Occorre pertanto constatare che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, le ore di guardia trascorse da un lavoratore nell’ambito delle sue attività svolte per il datore di lavoro devono essere qualificate come orario di lavoro o come periodo di riposo . 56 Inoltre, tra gli elementi caratteristici della nozione di orario di lavoro , ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2003/88, non figurano l’intensità del lavoro svolto dal dipendente o il rendimento di quest’ultimo sentenza del 1° dicembre 2005, Dellas e a., -14/04, EU C 2005 728, punto 43 . 57 Si è ritenuto, inoltre, che la presenza fisica e la disponibilità del lavoratore sul luogo di lavoro durante le ore di guardia, in vista della prestazione dei suoi servizi professionali, deve essere considerata rientrante nell’esercizio delle sue funzioni, anche se l’attività effettivamente svolta varia secondo le circostanze v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, Simap, -303/98, EU C 2000 528, punto 48 . 58 Infatti, escludere dalla nozione di orario di lavoro le ore di guardia svolte secondo il regime della presenza fisica sul luogo di lavoro equivarrebbe a rimettere in discussione l’obiettivo della direttiva 2003/88, che è quello di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, facendo in modo che essi possano beneficiare di periodi minimi di riposo e di adeguati periodi di pausa v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2000, Simap, -303/98, EU C 2000 528, punto 49 . 59 Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte emerge che il fattore determinante per la qualificazione come orario di lavoro , ai sensi della direttiva 2003/88, è costituito dal fatto che il lavoratore è costretto a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro e a tenersi a disposizione del medesimo per poter immediatamente fornire le opportune prestazioni in caso di bisogno. Occorre considerare, infatti, che tali obblighi, i quali rendono impossibile ai lavoratori interessati di scegliere il luogo in cui stare durante le ore di guardia, rientrano nell’esercizio delle loro funzioni v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger, -151/02, EU C 2003 437, punto 63, nonché ordinanza del 4 marzo 2011, Grigore, -258/10, non pubblicata, EU C 2011 122, punto 53 e giurisprudenza citata . 60 Occorre rilevare, infine, che diverso è il caso in cui il lavoratore svolge una guardia secondo un sistema di reperibilità che vuole che esso sia sempre raggiungibile, senza per questo essere obbligato ad essere presente sul luogo di lavoro. Pur essendo, infatti, a disposizione del suo datore di lavoro, in quanto deve poter essere raggiungibile, in tal caso il lavoratore può gestire il suo tempo con maggiore libertà e dedicarsi ai propri interessi. Di conseguenza, solo il tempo relativo alla prestazione effettiva di servizi dev’essere considerato come orario di lavoro ai sensi della direttiva 2003/88 v., in tal senso, sentenza del 9 settembre 2003, Jaeger, -151/02, EU C 2003 437, punto 65 e giurisprudenza citata . 61 Nel procedimento principale, dalle informazioni di cui dispone la Corte e che il giudice del rinvio è chiamato a verificare, il sig. M. non doveva solo essere raggiungibile durante i servizi di guardia. Da un lato, egli era obbligato a rispondere alle convocazioni del datore di lavoro entro 8 minuti e, dall’altro, a essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro. Tuttavia, tale luogo era il domicilio del sig. M. e non, come nelle cause che hanno dato luogo alla giurisprudenza citata ai punti da 57 a 59 della presente sentenza, il suo luogo di lavoro. 62 A tal riguardo, va ricordato che, secondo la giurisprudenza della Corte, le nozioni di orario di lavoro e di periodo di riposo , ai sensi della direttiva 2003/88, costituiscono nozioni di diritto dell’Unione che occorre definire secondo criteri oggettivi, facendo riferimento al sistema e alla finalità di tale direttiva, intesa a stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti sentenza del 10 settembre 2015, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras, -266/14, EU C 2015 578, punto 27 . 63 Orbene, l’obbligo di essere fisicamente presente nel luogo stabilito dal datore di lavoro nonché il vincolo derivante, da un punto di vista geografico e temporale, dalla necessità di raggiungere il luogo di lavoro entro 8 minuti, sono di natura tale da limitare in modo oggettivo le possibilità di un lavoratore che si trovi nella condizione del sig. M. di dedicarsi ai propri interessi personali e sociali. 64 Alla luce di tali vincoli, la situazione del sig. M. si distingue da quella di un lavoratore che deve, durante le sue ore di guardia, essere semplicemente a disposizione del suo datore di lavoro affinché quest’ultimo possa contattarlo. 65 In tali condizioni, occorre interpretare la nozione di orario di lavoro , di cui all’articolo 2 della direttiva 2003/88, nel senso che essa si applica a una situazione in cui un lavoratore è costretto a passare il periodo di guardia nel suo domicilio, a tenersi a disposizione del datore di lavoro e a essere in grado di raggiungere il luogo di lavoro entro 8 minuti. 66 Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione affermando che l’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come orario di lavoro . Sulle spese 67 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quinta Sezione dichiara 1 L’articolo 17, paragrafo 3, lettera c , punto iii , della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri non possono derogare, con riferimento a talune categorie di vigili del fuoco reclutati dai servizi pubblici antincendio, a tutti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di tale direttiva, ivi compreso l’articolo 2 di quest’ultima, che definisce in particolare le nozioni di orario di lavoro e di periodo di riposo . 2 L’articolo 15 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati membri di adottare o mantenere una definizione della nozione di orario di lavoro meno restrittiva di quella contenuta all’articolo 2 di tale direttiva. 3 L’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di determinare la retribuzione dei periodi di guardia al proprio domicilio come quelli di cui al procedimento principale in funzione della previa qualificazione di tali periodi come orario di lavoro o periodo di riposo . 4 L’articolo 2 della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che le ore di guardia che un lavoratore trascorre al proprio domicilio con l’obbligo di rispondere alle convocazioni del suo datore di lavoro entro 8 minuti, obbligo che limita molto fortemente le possibilità di svolgere altre attività, devono essere considerate come orario di lavoro . * Fonte curia.europea.eu