La registrazione di programmi televisivi su cluod deve essere autorizzata

La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio osta ad una normativa nazionale che consenta ad un’impresa commerciale di fornire ai propri clienti un servizio di registrazione da remoto su cloud di copie relative ad opere coperte dal diritto d’autore, in assenza del consenso del titolare del diritto stesso.

E' la conclusione a cui è giunta la CGUE con la sentenza del 29 novembre 2017, relativa al caso C-265/16 ECLI EU C 2017 913 . Copie private o comunicazione al pubblico? La questione è giunta dinanzi alla Corte lussemburghese dopo che il Tribunale di Torino, decidendo in via cautelare, vietava provvisoriamente ad una società britannica la prosecuzione dell’attività consistente nel mettere a disposizione dei propri clienti, su internet, un sistema di videoregistrazione da remoto dei programmi trasmessi per via terrestre da operatori televisivi italiani. Il sistema utilizzato è infatti in grado di captare il segnale televisivo e registrare la fascia oraria selezionata dal cliente su un cloud computing, in modo da mettere a disposizione di quest’ultimo, tramite internet, la copia dei programmi. La società britannica resisteva in giudizio invocando l’eccezione di copia privata «secondo la quale l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore o dei diritti connessi non è necessaria per le riproduzioni, su qualsiasi supporto, effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso». L’autorizzazione è necessaria. La Corte di Giustizia, con la sentenza odierna, nega fondamento alla tesi della società britannica e afferma che il servizio fornito ha una doppia funzionalità oltre a garantire la riproduzione delle opere, consente infatti di avere a disposizione la copia delle stesse, attività che configura una «comunicazione al pubblico». E, secondo la direttiva 2001/29/CE, «qualunque comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione di un’opera o di materiale tutelato, dev’essere soggetta all’autorizzazione del titolare dei diritti, con la precisazione che il diritto di comunicazione di opere al pubblico ha un significato ampio, che comprende qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione». Sottolinea inoltre la Corte che la trasmissione originaria da parte dell’operatore televisivo e quella effettuata dalla società sono poste in essere con «condizioni tecniche differenti, mediante l’utilizzazione di diverse modalità di trasmissione delle opere, ognuna di esse destinata a un proprio pubblico». In conclusione, il servizio oggetto della controversia costituisce un’autentica comunicazione al pubblico, differente da quella originaria, e deve dunque ricevere l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore o dei diritti connessi, non potendo ricadere nell’eccezione di “copia privata”.

Corte di Giustizia UE, Terza Sezione, sentenza 29 novembre 2017, causa C-265/16* «Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafo 2, lettera b – Eccezione per copia privata – Articolo 3, paragrafo 1 – Comunicazione al pubblico – Specifico mezzo tecnico – Fornitura di un servizio di videoregistrazione su nuvola informatica cloud computing di copie di opere protette dal diritto d’autore, senza l’accordo dell’autore interessato – Intervento attivo del prestatore del servizio in detta registrazione» Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione GU 2001, L 167, pag. 10 , segnatamente dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , di tale direttiva, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno GU 2000, L 178, pag. 1 , nonché del Trattato FUE. 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la VCAST Limited e la RTI SpA in merito alla liceità della messa a disposizione dei clienti della VCAST di un sistema di videoregistrazione su cloud nuvola informatica dei programmi televisivi trasmessi, segnatamente, dalla RTI. Contesto normativo Diritto dell’Unione Direttiva 2000/31 3 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2000/31 «Gli Stati membri non possono, per motivi che rientrano nell’ambito regolamentato, limitare la libera circolazione dei servizi [della] società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro». 4 L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2000/31 prevede che, in particolare, l’articolo 3, paragrafo 2, della medesima non si applichi ai settori di cui all’allegato a tale direttiva, il quale fa riferimento, tra l’altro, al diritto d’autore e ai diritti connessi. Direttiva 2001/29 5 Ai sensi del considerando 1 della direttiva 2001/29 «Il trattato prevede l’instaurazione di un mercato interno, e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza nel mercato interno. L’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi contribuisce al raggiungimento di tali obiettivi». 6 Il considerando 23 di tale direttiva prevede quanto segue «La presente direttiva dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti». 7 L’articolo 2 di detta direttiva così dispone «Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte a agli autori, per quanto riguarda le loro opere b agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche c ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche d ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole e agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite». 8 Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 «Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente». 9 L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , di tale direttiva prevede quanto segue «Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda b le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati». 10 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva in parola «Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare». Diritto italiano 11 L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 è stato recepito nel diritto italiano con l’articolo 71-sexies della legge del 22 aprile 1941, numero 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, nella versione vigente alla data dei fatti di cui al procedimento principale in prosieguo la «legge sul diritto d’autore» . Detto articolo 71-sexies, contenuto nella sezione II di tale legge, intitolata «Riproduzione privata ad uso personale», così dispone «1. È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater. 2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80. ». 12 L’articolo 71-septies della legge sul diritto d’autore dispone quanto segue «1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all’articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso. 2. Il compenso di cui al comma 1 è determinato, nel rispetto della normativa comunitaria e comunque tenendo conto dei diritti di riproduzione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre 2009 sentito il comitato di cui all’articolo 190 e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori degli apparecchi e dei supporti di cui al comma 1. Per la determinazione del compenso si tiene conto dell’apposizione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater, nonché della diversa incidenza della copia digitale rispetto alla copia analogica. Il decreto è sottoposto ad aggiornamento triennale. ». 13 L’articolo 102-quater della legge sul diritto d’autore così recita «1. I titolari di diritti d’autore e di diritti connessi nonché del diritto di cui all’articolo 102-bis, comma 3, possono apporre sulle opere o sui materiali protetti misure tecnologiche di protezione efficaci che comprendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti non autorizzati dai titolari dei diritti. 2. Le misure tecnologiche di protezione sono considerate efficaci nel caso in cui l’uso dell’opera o del materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un dispositivo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o del materiale protetto, ovvero sia limitato mediante un meccanismo di controllo delle copie che realizzi l’obiettivo di protezione. 3. Resta salva l’applicazione delle disposizioni relative ai programmi per elaboratore di cui al capo IV sezione VI del titolo I». Procedimento principale e questioni pregiudiziali 14 La VCAST è una società di diritto inglese che mette a disposizione dei propri clienti, su Internet, un sistema di videoregistrazione, in uno spazio di memorizzazione su cloud, delle emissioni di organismi televisivi italiani trasmesse per via terrestre, tra cui quelle della RTI. 15 Dall’ordinanza di rinvio emerge che, in pratica, l’utente sceglie un’emissione nel sito Internet della VCAST, nel quale compare l’intera programmazione dei canali televisivi inclusi nel servizio fornito da detta società. L’utente può indicare una determinata emissione oppure una fascia oraria. Successivamente, il sistema gestito dalla VCAST capta il segnale televisivo mediante le proprie antenne e registra la fascia oraria di emissione selezionata nello spazio di memorizzazione su cloud indicato dall’utente. Quest’ultimo acquista tale spazio di memorizzazione da un altro fornitore. 16 La VCAST ha citato la RTI dinanzi alla Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Torino Italia , chiedendo l’accertamento della liceità delle sue attività. 17 In corso di causa, con ordinanza cautelare del 30 ottobre 2015, detto giudice ha accolto parzialmente un reclamo cautelare proposto dalla RTI e ha, in sostanza, inibito alla VCAST la prosecuzione delle sue attività. 18 Ritenendo che la soluzione della controversia principale dipenda, in parte, dall’interpretazione del diritto dell’Unione, in particolare dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, il Tribunale di Torino ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali «1 Se sia compatibile con il diritto [dell’Unione] – in particolare con l’articolo 5, [paragrafo] 2, lettera b , della [direttiva 2001/29] nonché con la [direttiva 2000/31] e con il Trattato istitutivo una disciplina nazionale che vieti all’imprenditore commerciale di fornire ai privati il servizio di videoregistrazione da remoto in modalità cosiddetta cloud computing di copie private relative ad opere protette dal diritto d’autore, mediante un intervento attivo nella registrazione da parte sua, in difetto del consenso del titolare del diritto. 2 Se sia compatibile con il diritto [dell’Unione] – in particolare con l’articolo 5, [paragrafo] 2, lettera b , della [direttiva 2001/29] nonché con la [direttiva 2000/31] e con il Trattato istitutivo una disciplina nazionale che consenta all’imprenditore commerciale di fornire ai privati il servizio di videoregistrazione da remoto in modalità cosiddetta cloud computing di copie private relative ad opere protette dal diritto d’autore, pur se ciò comporti un intervento attivo nella registrazione da parte sua, anche in difetto del consenso del titolare del diritto, a fronte di un compenso remuneratorio forfetizzato a favore del titolare del diritto, assoggettato sostanzialmente a un regime di licenza obbligatoria». Sulle questioni pregiudiziali Osservazioni preliminari 19 Dalla domanda di pronuncia pregiudiziale emerge che il giudice del rinvio ha adottato un’ordinanza cautelare contenente provvedimenti provvisori diretti a inibire l’attività svolta dalla VCAST. 20 Ciò premesso, detto giudice ha posto alla Corte due questioni riguardanti tale attività, prospettando due ipotesi contrapposte, la prima riguardante il caso in cui una normativa nazionale vieti tale attività, la seconda relativa alla situazione in cui, al contrario, quest’ultima sia autorizzata. 21 Da tali considerazioni è quindi possibile dedurre come non sia certo che la normativa discussa nel procedimento principale vieti effettivamente un’attività del genere. 22 In tale contesto, e al fine di fornire al giudice del rinvio una risposta utile, la Corte risponderà congiuntamente a queste due questioni, muovendo dall’ipotesi dell’esistenza di una normativa nazionale che autorizza l’esercizio di un’attività come quella di cui al procedimento principale. 23 Occorre peraltro rilevare che il giudice del rinvio interroga la Corte in merito alla conformità al diritto dell’Unione della disposizione nazionale discussa nel procedimento principale richiamando non solo la direttiva 2001/29, in particolare il suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b , ma anche la direttiva 2000/31 nonché il «Trattato istitutivo». 24 A tale riguardo, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 19 delle sue conclusioni, la disposizione della direttiva 2000/31 eventualmente rilevante nel caso di specie sarebbe l’articolo 3, paragrafo 2, della stessa, che vieta agli Stati membri di limitare la libera circolazione dei servizi della società dell’informazione provenienti da un altro Stato membro. Tuttavia, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, della citata direttiva, risultano escluse dall’ambito di applicazione di tale divieto, tra l’altro, le restrizioni derivanti dalla protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi. 25 Ne consegue che le disposizioni della direttiva 2000/31 non sono applicabili in un procedimento come quello principale, riguardante il diritto d’autore e le sue eccezioni. 26 Per quanto riguarda il riferimento delle sottoposte questioni al «Trattato», occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, quando un problema è disciplinato in modo armonizzato a livello dell’Unione, qualunque provvedimento nazionale in materia deve essere valutato in rapporto alle disposizioni di tale misura di armonizzazione v., in particolare, sentenze del 13 dicembre 2001, DaimlerChrysler, -324/99, EU C 2001 682, punto 32 del 24 gennaio 2008, Roby Profumi, -257/06, EU C 2008 35, punto 14, nonché del 1° ottobre 2009, HSBC Holdings e Vidacos Nominees, -569/07, EU C 2009 594, punto 26 . 27 Orbene, occorre rilevare che uno degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29 consiste, come emerge dal suo considerando 1, nell’armonizzare le legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi volti all’instaurazione di un mercato interno. 28 Non occorre pertanto pronunciarsi sulle sottoposte questioni esaminandole alla luce del Trattato FUE. 29 Ciò considerato, si deve ritenere che, con le sue questioni, il giudice del rinvio chieda, in sostanza, se la direttiva 2001/29, in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della medesima, osti a una normativa nazionale che consente a un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie private relative a opere protette dal diritto d’autore, attraverso un sistema informatico, mediante un intervento attivo nella registrazione da parte di detta impresa, in difetto del consenso del titolare del diritto. Risposta della Corte 30 In forza dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali. 31 Peraltro, l’articolo 5, paragrafo 5, di tale direttiva precisa che le eccezioni e limitazioni, in particolare quelle di cui all’articolo 5, paragrafo 2, della medesima, sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare. 32 Quanto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, occorre anzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, le disposizioni di una direttiva che derogano a un principio generale sancito dalla direttiva medesima devono essere interpretate restrittivamente sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., -435/12, EU C 2014 254, punto 22 e giurisprudenza citata . Ne consegue che il suddetto articolo 5, paragrafo 2, lettera b , dev’essere interpretato in tal modo. 33 La Corte ha altresì dichiarato che la realizzazione di una copia da parte di una persona fisica che agisca a titolo privato dev’essere considerata un atto idoneo a causare un pregiudizio per il titolare di diritti interessato, qualora essa sia realizzata senza che sia stata preventivamente chiesta l’autorizzazione di detto titolare v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, -467/08, EU C 2010 620, punti da 44 a 46 . 34 Inoltre, la Corte ha dichiarato che, sebbene l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 vada inteso nel senso che l’eccezione per copia privata vieta effettivamente al titolare di diritti di avvalersi del suo diritto esclusivo di autorizzare o di vietare riproduzioni nei confronti delle persone che realizzano copie private delle sue opere, tale disposizione non dev’essere interpretata nel senso che essa imponga al titolare del diritto d’autore di tollerare, oltre a tale limitazione espressamente prevista, violazioni dei suoi diritti che la realizzazione di copie private può comportare v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2014, ACI Adam e a., -435/12, EU C 2014 254, punto 31 . 35 Infine, emerge dalla giurisprudenza che, per poter invocare l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , non è necessario che le persone fisiche interessate possiedano le apparecchiature, i dispositivi o i supporti di riproduzione. È anche possibile che sia un terzo a fornire loro un servizio di riproduzione, che costituisce la premessa di fatto necessaria affinché dette persone fisiche possano ottenere copie private v., in tal senso, sentenza del 21 ottobre 2010, Padawan, -467/08, EU C 2010 620, punto 48 . 36 È alla luce della summenzionata giurisprudenza che occorre verificare se un servizio come quello di cui al procedimento principale, i cui elementi rilevanti sono precisati ai punti 14 e 15 della presente sentenza, ricada nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29. 37 A tale riguardo, si deve osservare che il fornitore di detto servizio non si limita a organizzare la riproduzione ma, in aggiunta, fornisce, ai fini della loro riproduzione, un accesso alle emissioni di determinati canali televisivi che possono essere registrate da remoto. Spetta quindi ai singoli clienti scegliere le emissioni che devono essere registrate. 38 In tal senso, il servizio di cui al procedimento principale possiede una doppia funzionalità, consistente nel garantire al contempo la riproduzione e la messa a disposizione delle opere e del materiale che costituiscono oggetto del medesimo. 39 Orbene, anche se l’eccezione per copia privata implica che il titolare di diritti debba astenersi dall’esercitare il proprio diritto esclusivo di autorizzare o vietare copie private realizzate da persone fisiche alle condizioni previste all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, l’obbligo di interpretare restrittivamente tale eccezione implica che detto titolare non sia con ciò privato del proprio diritto di vietare o di autorizzare l’accesso alle opere o al materiale di cui le persone medesime intendano realizzare copie private. 40 Dall’articolo 3 della direttiva 2001/29 risulta, infatti, che qualunque comunicazione al pubblico, compresa la messa a disposizione di un’opera o di materiale tutelato, dev’essere soggetta all’autorizzazione del titolare dei diritti, con la precisazione che, come emerge dal considerando 23 di tale direttiva, il diritto di comunicazione di opere al pubblico deve essere inteso in senso lato, come comprendente qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione. 41 A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che la nozione di «comunicazione al pubblico» consta di due elementi cumulativi, vale a dire «un atto di comunicazione» di un’opera e la comunicazione di quest’ultima a un «pubblico» sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, -117/15, EU C 2016 379, punto 37 . 42 Ciò precisato, occorre sottolineare, per quanto riguarda, in primo luogo, la nozione di «atto di comunicazione», che esso comprende qualsiasi trasmissione delle opere protette, a prescindere dal mezzo o dal procedimento tecnico utilizzato sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, -117/15, EU C 2016 379, punto 38 . 43 Inoltre, ogni trasmissione o ritrasmissione di un’opera che utilizzi uno specifico mezzo tecnico deve essere, in linea di principio, autorizzata individualmente dall’autore dell’opera di cui trattasi sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, -117/15, EU C 2016 379, punto 39 . 44 In secondo luogo, per rientrare nella nozione di «comunicazione al pubblico», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, occorre inoltre, come ricordato al punto 41 della presente sentenza, che le opere protette siano effettivamente comunicate a un «pubblico» sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, -117/15, EU C 2016 379, punto 40 . 45 A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte emerge che la nozione di «pubblico» riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e comprende, peraltro, un numero di persone piuttosto considerevole sentenza del 31 maggio 2016, Reha Training, -117/15, EU C 2016 379, punto 41 . 46 Nella fattispecie, il fornitore di servizi di cui al procedimento principale registra le emissioni radiodiffuse e le mette a disposizione dei suoi clienti attraverso Internet. 47 In primo luogo, appare evidente che l’insieme delle persone cui tale fornitore si rivolge costituisce un «pubblico» ai sensi della giurisprudenza richiamata al punto 45 della presente sentenza. 48 In secondo luogo, la trasmissione originaria effettuata dall’organismo di diffusione radiotelevisiva, da un lato, e quella realizzata dal fornitore di servizi di cui al procedimento principale, dall’altro, sono effettuate in condizioni tecniche specifiche, utilizzando un modo diverso di trasmissione delle opere, e ognuna di esse è destinata a un proprio pubblico v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., -607/11, EU C 2013 147, punto 39 . 49 Le trasmissioni menzionate costituiscono dunque comunicazioni al pubblico differenti, e ciascuna di esse deve, pertanto, ricevere l’autorizzazione dei titolari di diritti interessati. 50 Ciò considerato, non è più necessario esaminare, a valle, se il pubblico destinatario dell’una e dell’altra comunicazione sia identico o se, eventualmente, quello cui si rivolge il fornitore di servizi di cui al procedimento principale costituisca un pubblico nuovo v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2013, ITV Broadcasting e a., -607/11, EU C 2013 147, punto 39 . 51 Ne consegue che, in mancanza di un’autorizzazione data dal titolare dei diritti, la realizzazione di copie di opere attraverso un servizio come quello discusso nel procedimento principale rischia di arrecare pregiudizio ai diritti di detto titolare. 52 Pertanto, un servizio di registrazione da remoto siffatto non può ricadere nell’ambito dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29. 53 Non è quindi più necessario verificare il rispetto delle condizioni imposte dall’articolo 5, paragrafo 5, della suddetta direttiva. 54 Alla luce dell’insieme delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alle questioni sottoposte dichiarando che la direttiva 2001/29, in particolare il suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b , osta a una normativa nazionale che consente a un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie private relative a opere protette dal diritto d’autore, attraverso un sistema informatico, mediante un intervento attivo nella registrazione di tali copie da parte di detta impresa, in difetto del consenso del titolare del diritto. Sulle spese 55 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Terza Sezione dichiara La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in particolare il suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b , dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che consente a un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie private relative a opere protette dal diritto d’autore, attraverso un sistema informatico, mediante un intervento attivo nella registrazione di tali copie da parte di detta impresa, in difetto del consenso del titolare del diritto. * Fonte curia.europa.eu