



titolo di trasporto | 22 Settembre 2016
Viaggiare in treno senza biglietto è un reato: nessuna tutela per il consumatore
di Giulia Milizia
L’art. 6 §. 2, ultima frase, dell’appendice A della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) del 9/5/80, come modificata dal protocollo che modifica la COTIF del 3/6/99, di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, deve essere interpretato nel senso che non osta a disposizioni nazionali le quali prevedono che una persona che effettua un viaggio in treno senza essere in possesso di un titolo di trasporto a tal fine e che non regolarizza la sua situazione entro i termini previsti dalle disposizioni in parola non ha un vincolo contrattuale con l’impresa ferroviaria.

(Corte di Giustizia UE, Decima Sezione, sentenza 21 settembre 2016, causa C-261/15)








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