Come si ripartiscono gli oneri d’indennizzo della vittima del sinistro gravanti su più assicuratori?

La CGUE detta le linee guida per la ripartizione dei doveri d’indennizzo della vittima di un sinistro stradale gravanti su più assicuratori e per individuare la legge applicabile alle azioni di regresso e/o di garanzia o di altra chiamata del terzo in causa. Approfondisce la distinzione tra obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali ed i rapporti giuridici tra gli assicuratori coinvolti, disciplinati dai regolamenti Roma I e II e Bruxelles I Regolamento 44/2001/CE .

Sono questi i temi affrontati dalle EU C 2016 40 e 41 del 21 gennaio 2016. I casi. La prima riunisce due ricorsi C-359/14 e 475/14 in cui i giudici di rinvio, in azioni di regresso, chiedevano lumi sui criteri d’individuazione della legge applicabile e sul rapporto giuridico tra le due assicurazioni in causa. Nello specifico si tratta di sinistri provocati, in Germania, da autocarri la motrice ed il rimorchio erano assicurati con due diverse compagnie lituane. La legge tedesca riconosce, in questi casi, un diritto al rimborso del 50% delle somme saldate alla vittima da uno degli assicuratori obbligati nel nostro caso erano state versate da quello della motrice . I giudici del rinvio si chiedevano se le obbligazione contrattuali ed extracontrattuali, sottese a queste ipotesi, erano disciplinate o meno dai Regolamenti CE 593/2008 c.d. Roma I e 864/2007 c.d. Roma II . Nell’altra C-521/14 la vittima di un sinistro subì gravi danni celebrali e cervicali, maturando un’inabilità permanente al lavoro, sì che il sinistro era considerato anche un infortunio sul lavoro. L’assicurazione sugli infortuni è la filiale finlandese di quella del rimorchio del C-359/14 , perciò, interveniva nella lite promossa dalla vittima contro quella del responsabile del sinistro RCA per chiedere il rimborso delle somme versande e/o versate alla stessa. In questo caso la CGUE, nel rispondere positivamente alla pregiudiziale della S.C. tedesca, ha sancito che l’art. 6 § .2 R. 44/01 deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione si estende ad un’azione proposta da un terzo, in conformità alle disposizioni nazionali, nei confronti del convenuto contro cui è esercitata l’azione principale e avente ad oggetto una domanda strettamente collegata a detta azione principale, volta ad ottenere il rimborso di indennizzi versati da tale terzo all’attore nella citata azione principale, a condizione che l’azione proposta dal terzo non abbia il solo scopo di distogliere detto convenuto dal suo giudice naturale . Quadro normativo. I campi di applicazione di Roma I e II devono essere coerenti ed in linea con Bruxelles I. Roma I, regola le obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale l’art. 4 individua la legge applicabile in mancanza di scelta , l’art. 7, 15 e 16 18-20 Roma II regolano i contratti assicurativi, la surroga e le obbligazioni solidali. L’art. 7 individua diversi criteri di scelta della legge applicabile può essere concordata dalle parti ex art. 3 o, in caso contrario, il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l’assicuratore ha la residenza abituale. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di tale diverso paese . L’azione diretta contro l’assicuratore ex art. 18 Roma II è possibile solo se lo stabilisce la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione . Entrambi sono tenuti al rispetto delle norme UE sull’assicurazione e nello specifico si rinvia alla Direttiva 2009/103 sancisce, però, solo la portata territoriale e la garanzia minima obbligo di assicurazione e premio unico ex artt. 3 e 14 della tutela degli assicurati, ma non impone misure di protezione delle parti coinvolte nel sinistro. Ergo non contiene norme di conflitto speciali atte a determinare la legge applicabile all’azione di regresso tra assicuratori in circostanze come quelle del procedimento principale . Il R.44/01 stabilisce che nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali Considerando 13 . Il capo II artt. 2- 4 e ss. regola l’individuazione del foro, sancendo che può essere convenuto in uno Stato Ue anche chi non vi è domiciliato, facoltà prevista anche dall’art. 5 R.44/01 competenze speciali qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata . Nozioni di obblighi contrattuali ed extracontrattuali. L’art. 5, poi, fa una netta distinzione tra obblighi contrattuali, sorti dalla libera volontà negoziale delle parti ed obblighi extracontrattuali che comprendono tutte le altre obbligazioni volte ad individuare la responsabilità del convenuto in materia di illeciti civili dolosi o colposi . L’onere di risarcimento sorge in forza di un danno, rectius di ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo EU C 2013 490, 2015 37 e 802 . È palese che il rapporto tra gli assicuratori non può essere contrattuale come quello col proprio cliente in forza del pagamento di un premio dovrà risarcire, in sua vece, le vittime del sinistro che ha provocato artt. 1, 2 Roma II e 5 § .3 R.44/01 . Ripartizione dell’onere d’indennizzo ed azione di regresso. Spetta al giudice adito ripartire le responsabilità e sancire le somme che ciascun assicuratore deve versare alla vittima. Infatti l’azione di regresso è regolata dall’art. 7 Roma I qualora le regole sulla responsabilità per fatto illecito applicabili a tale incidente in forza degli artt. 4 ss. Roma II prevedano una ripartizione dell’obbligo di risarcimento del danno , come nel caso della legge tedesca. Chiamata del terzo in causa ed azioni di garanzia. Questi principi sono comuni anche alla seconda pronuncia. La chiamata del terzo in causa, come quella nella fattispecie, è qualificata dalla giurisprudenza costante della CGUE come azione di garanzia EU C 2005 327 e 2015 335 , dato che il terzo può divenire parte del procedimento per tutelare i propri interessi. L’art. 8 R. 44/01 ribadisce che la competenza in materia assicurativa è regolata dagli artt. 8-14 salva l’applicazione degli artt. 4 e 5 punto 5 , ma non menziona l’art. 6 § .2. Gli artt. 4 e 5, però, non sono opponibili ai rapporti tra professionisti, come quelli tra gli assicuratori, l’ambito di applicazione dell’art. 6, quindi, si estenderà alle azioni connesse a quella principale nei termini sopra esplicati saranno decise dal giudice della lite principale, che dovrà individuare il criterio di collegamento tra questa e la chiamata del terzo in causa. Questa esegesi risponde ai fini di tutela degli assicurati, comuni a tutte le norme in esame, alla buona amministrazione della giustizia ed ad esigenze di economia giudiziaria.

Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 21 gennaio, causa C-521/14 * Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Scelta della legge applicabile – Regolamenti CE n. 864/2007 e CE n. 593/2008 – Direttiva 2009/103/CE – Incidente causato da un autocarro con rimorchio, essendo ciascun veicolo assicurato presso assicuratori diversi – Incidente verificatosi in uno Stato membro diverso da quello della conclusione dei contratti di assicurazione – Azione di regresso tra gli assicuratori – Legge applicabile – Nozioni di obbligazioni contrattuali” e di obbligazioni extracontrattuali” Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 6, punto 2, del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale GU 2001, L 12, pag. 1 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SOVAG – Schwarzmeer und Ostsee Versicherungs-Aktiengesellschaft in prosieguo la SOVAG , compagnia assicurativa con sede in Germania, e la If Vahinkovakuutusyhtiö Oy in prosieguo la If , compagnia assicurativa con sede in Finlandia, relativa ad una richiesta di rimborso di una somma di denaro pagata a titolo di indennizzo della vittima di un incidente stradale. Contesto normativo Diritto dell’Unione 3 Dal considerando 2 del regolamento n. 44/2001 emerge che quest’ultimo è volto, nell’interesse del buon funzionamento del mercato interno, ad adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice . 4 I considerando da 11 a 13 e 15 di detto regolamento così recitano 11 Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza. 12 Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. 13 Nei contratti di assicurazione, di consumo e di lavoro è opportuno tutelare la parte più debole con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. 15 Il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili. . 5 Le norme in materia di competenza figurano al capo II dello stesso regolamento. 6 L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, contenuto nella sezione 1 del capo II del medesimo, rubricata Disposizioni generali , così recita Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro . 7 L’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, collocato nella medesima sezione 1, così dispone Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo . 8 L’articolo 4 del regolamento, collocato nella medesima sezione, così dispone 1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23. 2. Chiunque sia domiciliato nel territorio di un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria nazionalità ed al pari dei cittadini di questo Stato, addurre nei confronti di tale convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle indicate nell’allegato I . 9 Ai sensi dell’articolo 5, punto 5, del regolamento n. 44/2001, collocato all’interno della sezione 2 del capo II dello stesso, intitolata Competenze speciali , una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, qualora si tratti di controversia concernente l’esercizio di una succursale, di un’agenzia o di qualsiasi altra sede d’attività, davanti al giudice del luogo in cui essa è situata. 10 L’articolo 6 di detto regolamento, che figura alla citata sezione 2, è formulato come segue La persona [domiciliata nel territorio di uno Stato membro] può inoltre essere convenuta 1 in caso di pluralità di convenuti, davanti al giudice del luogo in cui uno qualsiasi di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un nesso così stretto da rendere opportuna una trattazione unica ed una decisione unica onde evitare il rischio, sussistente in caso di trattazione separata, di giungere a decisioni incompatibili 2 qualora si tratti di chiamata in garanzia o altra chiamata di terzo, davanti al giudice presso il quale è stata proposta la domanda principale, sempre che quest’ultima non sia stata proposta solo per distogliere colui che è stato chiamato in causa dal suo giudice naturale . 11 L’articolo 8 del regolamento, che figura alla sezione 3 del capo II del medesimo, intitolata Competenza in materia di assicurazioni , così recita In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l’applicazione dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5 . 12 L’articolo 11 dello stesso regolamento, che figura alla citata sezione 3, così dispone 1. In materia di assicurazione della responsabilità civile, l’assicuratore può altresì essere chiamato in causa davanti al giudice presso il quale è stata proposta l’azione esercitata dalla persona lesa contro l’assicurato, qualora la legge di tale giudice lo consenta. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 sono applicabili all’azione diretta proposta dalla persona lesa contro l’assicuratore, sempre che tale azione sia possibile. 3. Se la legge relativa all’azione diretta prevede la chiamata in causa del contraente dell’assicurazione o dell’assicurato, lo stesso giudice è competente anche nei loro confronti . Diritto finlandese 13 L’articolo 5 del capo 18 del codice di procedura civile Suomen oikeudenkäymiskaari stabilisce quanto segue Qualora una parte, nel caso in cui sia soccombente in una controversia, voglia chiamare in garanzia un terzo o fare valere contro di esso un diritto al risarcimento del danno ovvero un altro diritto equivalente, può promuovere un’azione relativa al suddetto diritto nel medesimo procedimento giudiziario. Chiunque, in relazione all’esito della controversia fra le parti, intenda promuovere un’azione per un diritto, nell’accezione del comma 1 che precede, nei confronti di una o di entrambe le parti, può proporre la suddetta azione nel medesimo procedimento giudiziario . 14 L’articolo 61 delle legge sull’assicurazione contro gli infortuni [Tapaturmavakuutuslaki 1948/608 ], del 20 agosto 1948 in prosieguo la legge sull’assicurazione contro gli infortuni dispone quanto segue Chiunque abbia ottenuto un risarcimento ai sensi della presente legge ha diritto, in base ad un’altra legge, di pretendere dall’autore del danno o da un altro responsabile civile il risarcimento per le conseguenze di una lesione. Non deve tuttavia essere riconosciuto un importo superiore alla differenza fra il risarcimento completo e il risarcimento concesso ai sensi della presente legge. L’istituto di assicurazioni che ha dovuto risarcire il danno ai sensi della presente legge ha diritto di pretendere il rimborso dell’importo da esso erogato, ai sensi del comma 1 che precede, nei confronti del soggetto civilmente responsabile, ma non del soggetto che abbia già adempiuto in buona fede il proprio obbligo di rimborso né del soggetto tenuto al risarcimento ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore. All’istituto di assicurazioni non può essere accordato un risarcimento superiore a quello cui il danneggiato o i suoi congiunti avrebbero avuto diritto . Procedimento principale e questione pregiudiziale 15 Dalla decisione di rinvio risulta che A, che è stato vittima di un incidente stradale in Germania, ha proposto un’azione contro la SOVAG, presso la quale era assicurato il veicolo che aveva causato il danno, dinanzi al Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tribunale di primo grado dell’Uusimaa occidentale . A chiedeva, in particolare, che fosse accertato che, conseguentemente al sinistro stradale, egli aveva riportato un grave danno cerebrale e cervicale e, a causa del citato sinistro, presentava una inabilità permanente al lavoro. 16 Poiché tale sinistro stradale costituiva al contempo un infortunio sul lavoro, in forza della legge sull’assicurazione contro gli infortuni, la If, con sede in Finlandia, corrispondeva ad A, ai sensi di detta legge, indennizzi fondati su tale infortunio. 17 In seguito all’avvio dell’azione di A contro la SOVAG, la If citava a sua volta la SOVAG dinanzi al medesimo giudice di primo grado. Chiedeva che fosse accertato che A, oltre ad altre lesioni, aveva riportato un grave danno cerebrale e cervicale e che, a causa delle suddette lesioni, era divenuto permanentemente inabile al lavoro. Inoltre, la If chiedeva, fondandosi sull’articolo 61, paragrafo 2, della legge sull’assicurazione contro gli infortuni, che fosse accertato l’obbligo della SOVAG di rimborsarle tutti gli indennizzi già corrisposti o da corrispondere ad A a titolo di risarcimento del sinistro in questione, oltre ad interessi. 18 La If chiedeva inoltre al giudice di pronunciarsi sulla propria domanda nell’ambito del medesimo procedimento promosso da A contro la SOVAG. La SOVAG a sua volta eccepiva l’incompetenza del giudice finlandese a conoscere della domanda proposta dalla If. 19 Con ordinanza del 20 dicembre 2012, il Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus tribunale di primo grado dell’Uusimaa occidentale , in base alle disposizioni della sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001, dichiarava irricevibile l’azione presentata dalla If contro la SOVAG, per difetto di giurisdizione del giudice finlandese. 20 Tale giudice ha dichiarato che, ai sensi dell’articolo 8 del regolamento, la competenza giurisdizionale può essere determinata, in materia di assicurazioni, esclusivamente in base alle disposizioni della sezione 3 del capo II del regolamento, salvi gli articoli 4 e 5, punto 5, dello stesso. 21 Con sentenza del 24 aprile 2013, il Turun hovioikeus corte d’appello di Turku , presso il quale la If aveva interposto appello contro la citata ordinanza, annullava quest’ultima. 22 Secondo tale giudice, al caso di cui al procedimento principale era applicabile l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001, e non le disposizioni della sezione 3 del capo II del regolamento, poiché l’azione promossa dalla If avverso la SOVAG presentava un collegamento diretto con la controversia tra A e la SOVAG. 23 La SOVAG ha impugnato tale sentenza dinanzi al Korkein oikeus Corte suprema . 24 Secondo il giudice del rinvio, è necessario chiarire se l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 ricomprenda una situazione come quella di specie, in cui un terzo cita un soggetto che è parte di un procedimento giurisdizionale principale. 25 Alla luce di queste considerazioni, il Korkein oikeus Corte suprema ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale Se l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che esso si applica ad un’azione di garanzia o ad un’azione con cui si fa valere un altro diritto ad essa equivalente, strettamente collegato all’azione originaria, proposta da un terzo nei confronti di una delle parti con modalità consentite dal diritto nazionale, affinché sia decisa nel medesimo procedimento giudiziario . Sulla questione pregiudiziale 26 Con la sua questione il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione si estende ad un’azione proposta da un terzo, in conformità alle disposizioni nazionali, nei confronti del convenuto nel procedimento originario e avente ad oggetto un’azione strettamente collegata a tale domanda principale, volta ad ottenere il rimborso di indennizzi versati da tale terzo all’attore nel citato procedimento originario. 27 In limine, si deve ricordare che l’articolo 8 del regolamento n. 44/2001, secondo il quale la competenza in materia di assicurazioni è disciplinata dalle disposizioni degli articoli da 8 a 14 dello stesso, salva l’applicazione degli articoli 4 e 5, punto 5, di tale regolamento, non menziona l’articolo 6, punto 2, dello stesso. 28 Secondo la SOVAG, quest’ultima disposizione non è applicabile in quanto la sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001 istituisce, in materia di assicurazioni, un sistema autonomo di ripartizione della competenza giurisdizionale. 29 Si deve nondimeno ricordare che l’obiettivo di tale sezione è, secondo il considerando 13 del regolamento n. 44/2001, tutelare la parte più debole, ossia l’assicurato, il beneficiario o il sottoscrittore, con norme in materia di competenza più favorevoli ai suoi interessi rispetto alle regole generali. 30 Orbene, l’azione di cui al procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio s’iscrive nell’ambito dei rapporti tra professionisti del settore delle assicurazioni e non può incidere sulla situazione procedurale di una parte considerata più debole. Poiché l’obiettivo di proteggere quest’ultima è raggiunto una volta determinata la competenza ai sensi della sezione 3 del capo II del regolamento n. 44/2001, sviluppi procedurali successivi relativi ai soli rapporti tra professionisti non possono ricadere nell’ambito di applicazione di tale sezione v., in tal senso, sentenze GIE Réunion européenne e a., C 77/04, EU C 2005 327, punti 20 e 23, nonché Vorarlberger Gebietskrankenkasse, C 347/08, EU C 2009 561, punto 42 . 31 Pertanto, poiché un’azione che, come quella di cui al procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, è promossa da un assicuratore contro un altro assicuratore non è coperta dalla citata sezione, l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 troverà applicazione rispetto a tale azione, purché quest’ultima riguardi ipotesi oggetto della citata disposizione. 32 A tal proposito, occorre tener conto, in primo luogo, del testo dell’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001. 33 Il testo di diverse versioni linguistiche di tale disposizione, in particolare di quelle in lingua tedesca, francese, finlandese e svedese, non esclude che il giudice adito in merito alla domanda principale possa essere competente a conoscere del ricorso promosso da un terzo contro una delle parti di tale domanda principale. 34 Altre versioni linguistiche di tale disposizione, in particolare quella in lingua inglese, sembrano, al contrario, limitarne la portata all’azione promossa contro un terzo a person domiciled in a Member State may also be sued [ ] as a third party . 35 Secondo una giurisprudenza costante della Corte, in caso di divergenza tra le versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione, la disposizione di cui trattasi deve essere intesa in funzione della sistematica e della ratio della normativa di cui fa parte sentenza Jakutis e Kretingalės kooperatinė ŽŪB, C 103/14, EU C 2015 752, punto 103 . 36 Si deve pertanto, in secondo luogo, considerare la sistematica e la ratio del regolamento n. 44/2001. 37 A tal proposito occorre rilevare che, sebbene le regole di competenza speciale siano di stretta interpretazione, non consentendo un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente dal regolamento n. 44/2001 v., in tal senso, sentenza CDC Hydrogen Peroxide, C 352/13, EU C 2015 335, punto 18 , diversi obiettivi di quest’ultimo militano a favore dell’interpretazione secondo cui anche un ricorso proposto da un terzo contro una delle parti del procedimento originario ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 6, punto 2, di detto regolamento. 38 Infatti, il considerando 15 del citato regolamento sottolinea che il funzionamento armonioso della giustizia presuppone che si riduca al minimo la possibilità di pendenza di procedimenti paralleli e che non vengano emesse, in due Stati membri, decisioni tra loro incompatibili, mentre il considerando 12 dello stesso regolamento ricorda la necessità di completare il criterio del foro del domicilio del convenuto attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, o al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia. 39 Orbene, il trattamento, nell’ambito del medesimo procedimento, della domanda principale e di una domanda proposta da un terzo contro una delle parti di tale procedimento e strettamente collegata alla prima domanda favorisce gli obiettivi sopra richiamati in una situazione in cui un’azione sia stata promossa dalla persona danneggiata contro l’assicuratore del responsabile dei danni e in cui un altro assicuratore, che abbia già parzialmente indennizzato tale persona rispetto a detti danni, cerchi di ottenere dal primo assicuratore il rimborso di tale indennizzo. 40 Infatti, se non vi fosse tale possibilità, si correrebbe il rischio che due giudici pervengano, nello stesso caso, a soluzioni divergenti, il cui riconoscimento e la cui esecuzione sarebbero allora incerti. 41 Peraltro, la Corte ha già avuto occasione di rilevare, nell’ambito della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 GU 1972, L 299, pag. 32 , che l’azione promossa dall’assicurato e diretta contro un assicuratore per il risarcimento degli effetti di un sinistro e il procedimento con cui tale assicuratore cita in giudizio, a fini di risarcimento, un altro assicuratore che si ritiene abbia coperto il medesimo evento, devono essere considerati, rispettivamente, una domanda principale ed un’azione di garanzia, ai sensi dell’articolo 6, punto 2, della stessa convenzione v., in tal senso, sentenza GIE Réunion européenne e a., C 77/04, EU C 2005 327, punto 27 . 42 La Corte ha fatto riferimento, a tal proposito, alla relazione su tale convenzione, elaborata dal sig. Jenard GU 1979, C 59, pag. 1, in particolare pag. 27 . 43 Considerato che l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni della suddetta convenzione vale anche per quelle del regolamento n. 44/2001, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti sentenza CDC Hydrogen Peroxide, C 352/13, EU C 2015 335, punto 60 , si deve rilevare che così è per quanto riguarda l’articolo 6, punto 2, della stessa convenzione e l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001. 44 Tenuto conto dell’interpretazione illustrata al punto 41 della presente sentenza e degli obiettivi ricordati ai punti 38 e 39 della stessa, si deve ritenere che l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 si applichi ad una domanda come quella di cui al procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio, circostanza che peraltro conferma la constatazione contenuta nella citata relazione Jenard, secondo cui la chiamata di terzo può comprendere anche i casi in cui un terzo diviene parte del procedimento a tutela dei propri interessi. 45 Poiché l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 richiede un collegamento tra la domanda principale, da un lato, e la chiamata di terzo o in garanzia ivi menzionate, spetta al giudice nazionale investito della domanda principale verificare l’esistenza di un collegamento del genere, nel senso che esso deve assicurarsi che la chiamata di terzo o in garanzia non abbiano il solo scopo di distogliere il convenuto dal suo giudice naturale v., in tal senso, sentenza GIE Réunion européenne e a., C 77/04, EU C 2005 327, punti 30 e 32 . 46 A tal proposito, la circostanza che una disposizione nazionale, come l’articolo 5, secondo comma, del capo 18 del codice di procedura civile finlandese, subordini la facoltà del terzo di proporre un’azione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale già avviato alla condizione che tale azione presenti un collegamento con la domanda principale, costituisce, senza dubbio, un elemento tale da impedire uno sviamento dell’articolo 6, punto 2 del regolamento n. 44/2001. 47 Si deve pertanto rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 6, punto 2, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione si estende ad un’azione proposta da un terzo, in conformità alle disposizioni nazionali, nei confronti del convenuto contro cui è esercitata l’azione principale e avente ad oggetto una domanda strettamente collegata a detta azione principale, volta ad ottenere il rimborso di indennizzi versati da tale terzo all’attore nella citata azione principale, a condizione che l’azione proposta dal terzo non abbia il solo scopo di distogliere detto convenuto dal suo giudice naturale. Sulle spese 48 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quarta Sezione dichiara L’articolo 6, punto 2, del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione si estende ad un’azione proposta da un terzo, in conformità alle disposizioni nazionali, nei confronti del convenuto contro cui è esercitata l’azione principale e avente ad oggetto una domanda strettamente collegata a detta azione principale, volta ad ottenere il rimborso di indennizzi versati da tale terzo all’attore nella citata azione principale, a condizione che l’azione proposta dal terzo non abbia il solo scopo di distogliere detto convenuto dal suo giudice naturale. *fonte www.curia.europea.eu

Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 21 gennaio, cause riunite C-359/14 e C-475/14 * Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Scelta della legge applicabile – Regolamenti CE n. 864/2007 e CE n. 593/2008 – Direttiva 2009/103/CE – Incidente causato da un autocarro con rimorchio, essendo ciascun veicolo assicurato presso assicuratori diversi – Incidente verificatosi in uno Stato membro diverso da quello della conclusione dei contratti di assicurazione – Azione di regresso tra gli assicuratori – Legge applicabile – Nozioni di obbligazioni contrattuali” e di obbligazioni extracontrattuali” Sentenza 1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 14, lettera b , della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità GU L 263, pag. 11 , nonché dei regolamenti CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Roma I GU L 177, pag. 6 in prosieguo il regolamento Roma I , e CE n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali Roma II GU L 199, pag. 40 in prosieguo il regolamento Roma II . 2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie nelle quali si contrappongono, rispettivamente, la ERGO Insurance SE alla If P& amp C Insurance AS, e la Gjensidige Baltic AAS in prosieguo la Gjensidige Baltic alla PZU Lietuva UAB DK in prosieguo la PZU Lietuva , compagnie di assicurazioni, in merito alla legge applicabile ad azioni di regresso esercitate tra dette parti, in seguito ad incidenti stradali verificatisi in Germania. Contesto normativo Diritto dell’Unione Regolamento Roma I 3 Ai sensi del considerando 7 del regolamento Roma I Il campo di applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [ GU 2001, L 12, pag. 1 in prosieguo il regolamento Bruxelles I” ], e con il regolamento [Roma II] . 4 L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I definisce il campo di applicazione del medesimo nel modo seguente Il presente regolamento si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni contrattuali in materia civile e commerciale. Esso non si applica, in particolare, alle materie fiscali, doganali o amministrative . 5 L’articolo 4 di tale regolamento, intitolato Legge applicabile in mancanza di scelta , così prevede 1. In mancanza di scelta esercitata ai sensi dell’articolo 3 e fatti salvi gli articoli da 5 a 8, la legge che disciplina il contratto è determinata come segue a il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale b il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale c il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l’immobile è situato d in deroga alla lettera c , la locazione di un immobile concluso per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese e il contratto di affiliazione franchising è disciplinato dalla legge del paese nel quale l’affiliato ha la residenza abituale f il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale g il contratto di vendita di beni all’asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all’asta, se si può determinare tale luogo h il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l’incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un’unica legge, è disciplinato da tale legge. 2. Se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a ad h del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale. 3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese. 4. Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto . 6 L’articolo 7 di detto regolamento, intitolato Contratti di assicurazione , è redatto come segue 1. Il presente articolo si applica ai contratti di cui al paragrafo 2, a prescindere dal fatto che il rischio coperto sia situato in uno Stato membro, e a tutti gli altri contratti di assicurazione che coprono rischi situati nel territorio degli Stati membri. Esso non si applica ai contratti di riassicurazione. 2. I contratti di assicurazione relativi ai grandi rischi quali definiti all’articolo 5, lettera d , della prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita [ GU L 228, pag. 3 , come modificata dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005 GU L 323, pag. 1 ,] sono disciplinati dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3 del presente regolamento. Nella misura in cui la legge applicabile non è stata scelta dalle parti, il contratto di assicurazione è disciplinato dalla legge del paese in cui l’assicuratore ha la residenza abituale. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, si applica la legge di tale diverso paese. 6. Ai fini del presente articolo, il paese in cui il rischio è situato è determinato in conformità dell’articolo 2, lettera d , della seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita e fissa le disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi [ GU L 172, pag. 1 , come modificata dalla direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005 GU L 149, pag. 14 ,] e, nel caso dell’assicurazione sulla vita, il paese in cui il rischio è situato è il paese dell’impegno, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, lettera g , della direttiva 2002/83/CE . 7 Ai sensi dell’articolo 15 del medesimo regolamento, rubricato Surrogazione legale Qualora, in virtù di un’obbligazione contrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti . 8 L’articolo 16 del regolamento Roma I, intitolato Obbligazioni solidali , così dispone Qualora un creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto in tutto o in parte, la legge che regola l’obbligazione di tale debitore nei confronti del creditore regola anche il diritto di regresso del debitore nei confronti degli altri debitori. Gli altri debitori possono opporre le eccezioni che potevano opporre al creditore nella misura consentita dalla legge che regola la loro obbligazione nei confronti del creditore . 9 L’articolo 23 di tale regolamento, intitolato Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario , così prevede Fatto salvo l’articolo 7, il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni contrattuali . Regolamento Roma II 10 Il considerando 7 del regolamento Roma II così recita Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento [Bruxelles I] e con gli strumenti relativi alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali . 11 Ai sensi dell’articolo 4 di tale regolamento, intitolato Norma generale 1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. 2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese. 3. Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello di cui ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di quest’altro paese. Un collegamento manifestamente più stretto con un altro paese potrebbe fondarsi segnatamente su una relazione preesistente tra le parti, quale un contratto, che presenti uno stretto collegamento con il fatto illecito in questione . 12 L’articolo 15 del regolamento Roma II, rubricato Ambito della legge applicabile , così prevede La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, a norma del presente regolamento, disciplina in particolare a la base e la portata della responsabilità, compresa la determinazione dei soggetti che possono essere ritenuti responsabili per i propri atti b i motivi di esonero dalla responsabilità, nonché ogni limitazione e ripartizione della responsabilità . 13 L’articolo 18 di detto regolamento, intitolato Azione diretta contro l’assicuratore del responsabile , così dispone La parte lesa può chiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicuratore della persona tenuta al risarcimento se lo stabilisce la legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione . 14 L’articolo 19 del medesimo regolamento, intitolato Surrogazione , è formulato nei termini seguenti Qualora, in virtù di un’obbligazione extracontrattuale, un soggetto, il creditore, vanti diritti nei confronti di un altro soggetto, il debitore, e un terzo sia tenuto a soddisfare il creditore, ovvero il terzo abbia soddisfatto il creditore in esecuzione di questo obbligo, la legge applicabile a tale obbligo del terzo determina se e in quale misura questi possa esercitare nei confronti del debitore i diritti vantati dal creditore nei confronti del debitore in base alla legge che disciplina i loro rapporti . 15 Ai sensi dell’articolo 20 del regolamento Roma II, rubricato Obbligazioni solidali Qualora il creditore vanti un credito nei confronti di vari debitori che sono responsabili in solido e uno di essi abbia già adempiuto l’obbligazione in tutto o in parte, il diritto di tale debitore di rivalersi sugli altri debitori è disciplinato dalla legge applicabile all’obbligazione extracontrattuale del suddetto debitore nei confronti del creditore . 16 L’articolo 27 del suddetto regolamento, intitolato Relazioni con altre disposizioni del diritto comunitario , così dispone Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali . Direttiva 2009/103 17 Il considerando 26 della direttiva 2009/103 così recita Nell’interesse dell’assicurato, è opportuno che ciascuna polizza di assicurazione garantisca in ciascuno Stato membro e con un unico premio la copertura imposta dalla sua legislazione o quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest’ultima sia superiore . 18 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato Obbligo d’assicurazione dei veicoli , al terzo comma dispone quanto segue Ogni Stato membro adotta tutte le misure appropriate affinché il contratto d’assicurazione copra anche a i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati, . 19 L’articolo 14 della richiamata direttiva, intitolato Unico premio , ha il seguente tenore Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché tutti i contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l’intero territorio della Comunità, incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, e b garantiscano, in base al medesimo unico premio, in ciascuno Stato membro la copertura richiesta dalla sua legislazione o la copertura richiesta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, quando quest’ultima è superiore . Diritto lituano 20 Le disposizioni della direttiva 2009/103 sono state trasposte nel diritto interno con la legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli TPVCAPD& #302 , del 5 marzo 2004 Žin., 2004, n. 46-1498 , come modificata dalla legge n. X-1137, del 17 maggio 2007 Žin., 2007, n. 61-2340 in prosieguo la legge sull’assicurazione obbligatoria . 21 L’articolo 10 della legge sull’assicurazione obbligatoria, intitolato Portata territoriale del contratto di assicurazione , al paragrafo 1 così dispone In seguito al pagamento del premio unico globale , il contratto di assicurazione [di un veicolo che staziona abitualmente nel territorio lituano] o il contratto di assicurazione frontiera conferisce, per tutta la durata del contratto, incluso l’eventuale stazionamento del veicolo in altri Stati membri dell’Unione durante il periodo di validità del contratto, in ciascuno degli Stati, la copertura richiesta dalla sua legislazione in materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli, o la copertura risultante dalla presente legge qualora quest’ultima sia superiore. . 22 Ai sensi dell’articolo 11 della legge sull’assicurazione obbligatoria, intitolato Importi assicurati e premi assicurativi 3. In caso di danni causati in un altro Stato membro, l’indennizzo versato dall’assicuratore è soggetto agli importi di copertura fissati dalla legislazione di tale Stato membro o agli importi di copertura indicati al paragrafo 1 del presente articolo qualora questi ultimi siano superiori. . 23 L’articolo 16 di detta legge, intitolato Principi sui quali si fonda il pagamento dell’indennizzo , al paragrafo 1 così prevede L’assicuratore responsabile o l’Ufficio versa un indennizzo se l’utilizzatore dell’autoveicolo incorre nella responsabilità civile per danni causati a un terzo. L’indennizzo assicurativo è versato in conformità della normativa che regola l’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli dello Stato membro in cui è avvenuto l’incidente stradale. . Procedimenti principali e questioni pregiudiziali Causa C 359/14 24 Il 1° settembre 2011, nei pressi di Mannheim Germania , una motrice munita di rimorchio si è ribaltata sulla carreggiata mentre effettuava un’inversione. Sulla base degli accertamenti effettuati dagli agenti di polizia intervenuti sul luogo dell’incidente, il conducente della motrice è stato dichiarato responsabile dell’incidente. Di conseguenza, l’assicuratore di tale veicolo, la filiale della ERGO Insurance SE, ha versato alle vittime di detto incidente un indennizzo pari a 7 760,02 litas lituani LTL EUR 2 255 circa . Tale assicuratore ha successivamente adito il giudice del rinvio per far condannare l’assicuratore del rimorchio, ossia la filiale dell’ If P& amp C Insurance AS, a farsi carico della metà dell’indennizzo assicurativo che aveva dovuto versare, a motivo del fatto che esso doveva rispondere in solido del danno causato. 25 Secondo il giudice del rinvio sussistono incertezze quanto alla determinazione della legge applicabile alla controversia tra questi due assicuratori. 26 In tale contesto il Vilniaus miesto apylinkės teismas tribunale distrettuale della città di Vilnius ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento Roma I, ai sensi del quale [s]e la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2 [di tale articolo 4], il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto”, debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, si debba applicare il diritto tedesco. 2 In caso di risposta negativa alla prima questione, se il principio sancito all’articolo 4 del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella in esame nel procedimento principale, la legge da applicare alla controversia tra l’assicuratore della motrice e l’assicuratore del rimorchio debba essere determinata secondo la legge del paese del luogo in cui si è verificato il danno derivante dall’incidente stradale . Causa C 475/14 27 Il 21 gennaio 2011 si è verificato in Germania un incidente stradale nel quale una motrice munita di rimorchio ha causato danni a beni appartenenti a terzi. La motrice era allora assicurata a titolo di responsabilità civile presso la filiale lituana della Gjensidige Baltic. Il rimorchio era assicurato nell’ambito di un contratto di assicurazione di responsabilità civile concluso con la PZU Lietuva. 28 In seguito a reclami presentati in Germania dalle vittime di tale incidente, la Gjensidige Baltic ha versato indennizzi assicurativi per un importo pari a LTL 4 331,05 EUR 1 254 circa . Poiché tali indennizzi compensavano integralmente il pregiudizio subito dalle vittime, la Gjensidige Baltic ha ritenuto di poter proporre un’azione di regresso contro la PZU Lietuva per ottenere il rimborso della metà di detto importo, ossia LTL 2 165,53 EUR 629 circa . 29 Con sentenza del 2 gennaio 2013 il Vilniaus miesto apylinkės teismas tribunale distrettuale della città di Vilnius ha accolto la domanda della Gjensidige Baltic. Esso ha condannato la PZU Lietuva a rimborsare a quest’ultima gli indennizzi assicurativi versati a concorrenza di LTL 2 165,53, importo maggiorato degli interessi al tasso annuo del 6%. Tale giudice ha osservato che, conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II, all’obbligazione extracontrattuale derivante dal fatto illecito doveva applicarsi il diritto tedesco. Orbene, in forza del diritto tedesco, occorrerebbe operare una ripartizione della responsabilità sulla base dei danni derivanti da un incidente stradale causato da un veicolo munito di rimorchio. Quando il pregiudizio è indennizzato da uno degli assicuratori, questi avrebbe il diritto di chiedere la metà dell’importo a un altro assicuratore. 30 Con sentenza dell’8 novembre 2013 il Vilniaus apygardos teismas corte d’appello di Vilnius ha annullato la sentenza del Vilniaus miesto apylinkės teismas tribunale distrettuale della città di Vilnius e ha respinto l’azione di regresso proposta dalla Gjensidige Baltic. Il giudice d’appello ha accertato che, nella specie, le questioni collegate alla responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo dovevano essere risolte sulla base del contratto di assicurazione obbligatoria di responsabilità civile risultante dalla circolazione del veicolo e che le disposizioni del regolamento Roma II non erano applicabili. Infatti, poiché nel procedimento principale era stato concluso un contratto di assicurazione obbligatoria, la situazione in questione non potrebbe rientrare nella responsabilità civile per fatto illecito. Considerando che l’obbligazione della PZU Lietuva derivava da un contratto di assicurazione obbligatoria, tale giudice ha concluso per l’applicabilità del diritto lituano. 31 Il ricorso per cassazione proposto dalla Gjensidige Baltic dinanzi al giudice del rinvio è diretto a ottenere l’annullamento di tale sentenza e la conferma della sentenza del 2 gennaio 2013 del Vilniaus miesto apylinkės teismas tribunale distrettuale della città di Vilnius . 32 Il giudice del rinvio rileva che la controversia concerne essenzialmente la qualificazione del rapporto giuridico esistente tra gli assicuratori rispettivi della motrice e del rimorchio e sulla determinazione della legge applicabile a tale rapporto. Tale qualificazione sarebbe decisiva per la controversia, poiché gli ordinamenti giuridici lituano e tedesco stabilirebbero principi diversi di ripartizione della responsabilità tra l’assicuratore della motrice e l’assicuratore del rimorchio quando il danno è causato da un complesso veicolare. 33 Sarebbe peraltro necessario stabilire se, come sostiene la Gjensidige Baltic, l’articolo 14, lettera b , della direttiva 2009/103 detti una norma sul conflitto di leggi ai sensi della quale la legge del luogo dell’incidente sarebbe applicabile a una controversia tra assicuratori come quella su cui verte il procedimento principale. 34 In tale contesto il Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Corte suprema lituana ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se l’articolo 14, lettera b , della direttiva 2009/103 stabilisca una norma sul conflitto di leggi, che dovrebbe essere applicata ratione personae non solo alle vittime di incidenti stradali, ma anche agli assicuratori del veicolo che ha causato il danno nell’incidente, ai fini della determinazione della legge applicabile ai rapporti tra essi, e se detta disposizione costituisca una norma speciale rispetto alle norme sulla legge applicabile stabilite nei regolamenti Roma I e Roma II. 2 In caso di risposta negativa alla prima questione, è importante verificare se i rapporti giuridici tra gli assicuratori nella fattispecie rientrino nella nozione di obbligazioni contrattuali” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento Roma I. Qualora i rapporti giuridici tra gli assicuratori rientrino nella nozione di obbligazioni contrattuali”, la questione importante è se detti rapporti rientrino nella categoria dei contratti di assicurazione rapporti giuridici e la legge ad essi applicabile debba essere determinata in conformità con l’articolo 7 del regolamento Roma I. 3 In caso di risposta negativa alle prime due questioni, è importante stabilire se, nel caso di un’azione di regresso, i rapporti giuridici tra gli assicuratori di veicoli utilizzati congiuntamente rientrino nella nozione di obbligazione extracontrattuale” ai sensi del regolamento Roma II e se detti rapporti debbano o meno essere trattati come rapporti giuridici derivati risultanti dall’incidente stradale fatto illecito , nel determinare la legge applicabile in conformità con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II. Se, in un caso come quello in esame, gli assicuratori dei veicoli utilizzati congiuntamente debbano essere trattati come debitori responsabili in solido ai sensi dell’articolo 20 del regolamento Roma II e la legge applicabile ai rapporti tra essi debba essere determinata conformemente a detta norma . 35 Con ordinanza del presidente della Corte del 19 novembre 2014 le cause C 359/14 e C 475/14 sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza. Sulle questioni pregiudiziali 36 Con le loro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono in sostanza come si debbano interpretare i regolamenti Roma I e Roma II nonché la direttiva 2009/103, al fine di determinare la legge o le leggi applicabili nell’ambito di un’azione di regresso dell’assicuratore di una motrice che ha indennizzato la vittima di un incidente causato dal conducente di tale veicolo, nei confronti dell’assicuratore del rimorchio trainato al momento di tale incidente. 37 Occorre ricordare che, come emerge dai rispettivi articoli 1 dei regolamenti Roma I e Roma II, questi ultimi hanno armonizzato le norme sul conflitto di leggi applicabili, in materia civile e commerciale, rispettivamente alle obbligazioni contrattuali e alle obbligazioni extracontrattuali. La legge applicabile a queste due categorie di obbligazioni dev’essere determinata mediante disposizioni dettate da uno dei due regolamenti, fatte salve tuttavia le norme previste dagli articoli 23 e 25 del regolamento Roma I nonché dagli articoli 27 e 28 del regolamento Roma II. 38 A quest’ultimo proposito si deve osservare, da un lato, in risposta al quesito formulato dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas Corte suprema lituana nella causa C 475/14, che l’articolo 14, lettera b , della direttiva 2009/103 non stabilisce norme sul conflitto di leggi speciali rispetto alle norme di conflitto dettate dai regolamenti Roma I e Roma II per quanto riguarda le azioni di regresso tra assicuratori, e non soddisfa, pertanto, le condizioni poste, rispettivamente, dagli articoli 23 del regolamento Roma I e 27 del regolamento Roma II. 39 La direttiva 2009/103 impone agli Stati membri l’obbligo di adottare misure che garantiscano che la vittima di un incidente stradale e il detentore del veicolo coinvolto in tale incidente siano protetti. Secondo il suo considerando 12, tale direttiva persegue l’obiettivo generale di assicurare la protezione alle vittime di incidenti garantendo loro una copertura assicurativa minima. 40 Né dal tenore letterale né dagli obiettivi della direttive 2009/103 emerge che quest’ultima sia diretta a stabilire norme sul conflitto di leggi. 41 In particolare, l’articolo 14 della richiamata direttiva, letto in combinato disposto con il considerando 26 della stessa, si limita a imporre agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le polizze di assicurazione auto coprano, sulla base di un unico premio, l’intero territorio dell’Unione europea per la durata del contratto e garantiscano, sulla base di detto premio, in ciascuno Stato membro, la copertura imposta dalla sua legislazione o quella imposta dalla legislazione dello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente, qualora quest’ultima sia superiore. 42 Tale disposizione riguarda quindi soltanto la portata territoriale e il livello di copertura che l’assicuratore è tenuto a fornire, così da garantire un’adeguata protezione alle vittime degli incidenti stradali. Da tale disposizione non è possibile dedurre una regola secondo la quale la legislazione dello Stato membro così determinata disciplinerebbe la ripartizione della responsabilità tra assicuratori. 43 Per quanto riguarda, dall’altro lato, gli ambiti di applicazione rispettivi dei regolamenti Roma I e Roma II, le nozioni di obbligazione contrattuale e di obbligazione extracontrattuale in essi contenute devono essere interpretate in modo autonomo, principalmente alla luce del sistema e degli obiettivi di tali regolamenti v., per analogia, sentenza ÖFAB, C 147/12, EU C 2013 490, punto 27 . Occorre inoltre tenere conto, come emerge dal considerando 7 di ciascuno dei due regolamenti, dell’obiettivo di coerenza nell’applicazione reciproca di tali regolamenti, ma anche del regolamento Bruxelles I, il quale, in particolare al suo articolo 5, opera una distinzione tra la materia contrattuale e la materia degli illeciti civili dolosi o colposi. 44 Dalla giurisprudenza della Corte relativa a quest’ultimo regolamento emerge che soltanto un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra e su cui si fonda l’azione del ricorrente rientra nella materia contrattuale , ai sensi dell’articolo 5, punto 1, di detto regolamento v. sentenza Kolassa, C 375/13, EU C 2015 37, punto 39 . Per analogia, e conformemente all’obiettivo di coerenza indicato al punto 43 della presente sentenza, si deve considerare che la nozione di obbligazione contrattuale , ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma I, designa un’obbligazione giuridica assunta liberamente da una parte nei confronti di un’altra. 45 Per quanto riguarda la nozione di obbligazione extracontrattuale , ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma II, è necessario ricordare che la nozione di materia di illeciti civili dolosi o colposi , ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I, copre tutte le azioni dirette a stabilire la responsabilità del convenuto e che non riguardano detta materia contrattuale , ai sensi del punto 1 di tale articolo 5 sentenza ÖFAB, C 147/12, EU C 2013 490, punto 32 e giurisprudenza citata . Occorre peraltro osservare, come discende dall’articolo 2 del regolamento Roma II, che quest’ultimo si applica alle obbligazioni derivanti da un danno, ossia ogni conseguenza derivante da fatto illecito, arricchimento senza causa, negotiorum gestio o culpa in contrahendo. 46 Alla luce di tali elementi, si deve intendere per obbligazione extracontrattuale , ai sensi del regolamento Roma II, un’obbligazione che trae origine da uno degli eventi elencati all’articolo 2 di tale regolamento e ricordati al punto precedente. 47 Nel caso di specie, dalle decisioni di rinvio emerge che obbligazioni contrattuali, ai sensi del regolamento Roma I, esistono tra gli assicuratori e, rispettivamente, i detentori o i conducenti della motrice e i detentori del rimorchio. Non esiste invece nessun impegno contrattuale tra i due assicuratori. 48 Inoltre, la sussistenza e la portata dell’obbligo di indennizzo alle vittime di cui al procedimento principale dipendono anzitutto da valutazioni relative agli incidenti stradali che hanno originato i danni di cui trattasi. Tali valutazioni, ascrivibili alla materia degli illeciti civili, sono estranee al rapporto contrattuale che unisce gli assicuratori ai loro rispettivi assicurati. 49 Per quanto concerne la possibilità per l’assicuratore di una motrice, che abbia indennizzato una vittima per l’intero pregiudizio da essa subito a causa di un incidente che ha coinvolto sia tale motrice sia il rimorchio che vi era agganciato, di proporre un’azione di regresso contro l’assicuratore del rimorchio, si deve osservare quanto segue. 50 In primo luogo, l’esistenza stessa di un diritto di ricorso dell’assicuratore di una motrice, il cui conducente ha provocato un incidente, nei confronti dell’assicuratore del rimorchio trainato dopo che la vittima è stata indennizzata non può essere dedotta dal contratto di assicurazione, ma presuppone la concomitante determinazione della responsabilità per fatto illecito del detentore di detto rimorchio nei confronti della suddetta vittima. 51 Si deve quindi rilevare che tale obbligo di risarcimento incombente al detentore del rimorchio dev’essere considerato alla stregua di un’ obbligazione extracontrattuale , ai sensi dell’articolo 1 del regolamento Roma II. Pertanto, la legge applicabile a detta obbligazione dev’essere determinata alla luce delle disposizioni di tale regolamento. 52 Conformemente all’articolo 4 di detto regolamento, salvo se da esso diversamente previsto, la legge applicabile a tale obbligazione extracontrattuale è quella del paese in cui il danno si è verificato, ossia, nel procedimento principale, quello in cui il danno risultante direttamente dall’incidente è subìto v., in tal senso, sentenza Lazar, C 350/14, EU C 2015 802, punto 24 . Secondo l’articolo 15, lettere a e b , del regolamento Roma II, tale legge determinerà la base e la portata della responsabilità, nonché i motivi di ripartizione di tale responsabilità. 53 Pertanto, è sulla base della legge del luogo del danno diretto, nella fattispecie il diritto tedesco, che occorrerà individuare i debitori dell’obbligazione di indennizzare la vittima nonché, eventualmente, i contributi rispettivi del detentore del rimorchio e del detentore o del conducente della motrice per il danno causato alla vittima. 54 In secondo luogo si deve rammentare che l’obbligo di un assicuratore di indennizzare il danno provocato a una vittima non deriva dal danno causato a quest’ultima, ma dal contratto che lo vincola all’assicurato responsabile. Tale indennizzo trae dunque origine da un’obbligazione contrattuale, e la legge applicabile a tale obbligazione dev’essere determinata conformemente alle disposizioni del regolamento Roma I. 55 Si deve quindi esaminare, alla luce della legge applicabile, rispettivamente, al contratto di assicurazioni delle motrici, come quelle di cui al procedimento principale, e a quello dei rimorchi che vi erano agganciati, se gli assicuratori di questi due tipi di veicoli fossero effettivamente tenuti, in conformità ai detti contratti, a indennizzare le vittime di un incidente provocato da detti veicoli. 56 In terzo luogo, per quanto riguarda la questione se l’assicuratore di una motrice che ha indennizzato una vittima possa eventualmente proporre un ricorso surrogatorio nei confronti dell’assicuratore del rimorchio, si deve rilevare che l’articolo 19 del regolamento Roma II opera una distinzione tra le questioni soggette alla disciplina degli illeciti civili e quelle soggette alla disciplina dei contratti. Tale disposizione si applica in particolare al caso in cui un terzo, ossia l’assicuratore, abbia indennizzato la vittima di un incidente, creditrice di un’obbligazione di risarcimento danni derivante da fatto illecito nei confronti del conducente o del detentore di un autoveicolo, al fine di adempiere al dovere di soddisfare tale obbligazione. 57 Più in particolare, l’articolo 19 del regolamento Roma II prevede che, in tale ipotesi, la questione di un’eventuale surrogazione nei diritti della vittima è disciplinata dalla legge applicabile all’obbligo del terzo, ossia l’assicuratore della responsabilità civile, di indennizzare tale vittima. 58 Pertanto, poiché l’obbligo dell’assicuratore di coprire la responsabilità civile dell’assicurato nei confronti della vittima deriva dal contratto di assicurazione concluso con l’assicurato, le condizioni alle quali l’assicuratore può esercitare i diritti vantati dalla vittima dell’incidente nei confronti dei soggetti che ne sono responsabili dipendono dal diritto nazionale che disciplina detto contratto di assicurazione, determinato in forza dell’articolo 7 del regolamento Roma I. 59 Per contro, la legge applicabile alla determinazione delle persone che possono essere dichiarate responsabili, nonché a un’eventuale ripartizione della responsabilità tra le stesse e i loro rispettivi assicuratori restano soggette, conformemente a detto articolo 19, agli articoli 4 e seguenti del regolamento Roma II. 60 Si deve in particolare considerare che, nell’ipotesi in cui, secondo la legge applicabile in forza di queste ultime disposizioni del regolamento Roma II, la vittima di un incidente stradale causato da una motrice munita di rimorchio vanti diritti sia nei confronti del detentore del rimorchio sia nei confronti dell’assicuratore di quest’ultimo, l’assicuratore della motrice, dopo avere indennizzato la vittima, beneficia di un diritto di ricorso contro l’assicuratore del rimorchio qualora la legge applicabile al contratto di assicurazione, secondo l’articolo 7 del regolamento Roma I, preveda una surrogazione dell’assicuratore nei diritti della vittima. 61 Spetta pertanto ai giudici del rinvio stabilire, in un primo momento, in che modo i danni da risarcire alle vittime debbano essere ripartiti tra, da un lato, il conducente e il detentore della motrice e, dall’altro, il detentore del rimorchio, conformemente alle norme di diritto nazionale applicabili in forza del regolamento Roma II. 62 In un secondo momento sarà necessario determinare, conformemente all’articolo 7 del regolamento Roma I, la legge applicabile ai contratti di assicurazione conclusi tra gli assicuratori ricorrenti nel procedimento principale e il loro assicurato rispettivo, per sapere se e in che misura detti assicuratori possano, in via surrogatoria, esercitare i diritti della vittima nei confronti dell’assicuratore del rimorchio. 63 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’articolo 14, lettera b , della direttiva 2003/109 dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione non contiene norme di conflitto speciali atte a determinare la legge applicabile all’azione di regresso tra assicuratori in circostanze come quelle del procedimento principale. 64 I regolamenti Roma I e Roma II devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile a un’azione di regresso dell’assicuratore di una motrice, che ha indennizzato le vittime di un incidente causato dal conducente di detta motrice, nei confronti dell’assicuratore del rimorchio trainato al momento di tale incidente, è determinata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento Roma I qualora le regole sulla responsabilità per fatto illecito applicabili a tale incidente in forza degli articoli 4 e seguenti del regolamento Roma II prevedano una ripartizione dell’obbligo di risarcimento del danno. Sulle spese 65 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quarta Sezione dichiara L’articolo 14, lettera b , della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità, dev’essere interpretato nel senso che tale disposizione non contiene norme di conflitto speciali atte a determinare la legge applicabile all’azione di regresso tra assicuratori in circostanze come quelle del procedimento principale. I regolamenti CE n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali Roma I , e CE n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali Roma II , devono essere interpretati nel senso che la legge applicabile a un’azione di regresso dell’assicuratore di una motrice, che ha indennizzato le vittime di un incidente causato dal conducente di detta motrice, nei confronti dell’assicuratore del rimorchio trainato al momento di tale incidente, è determinata ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 593/2008 qualora le regole sulla responsabilità per fatto illecito applicabili a tale incidente in forza degli articoli 4 e seguenti del regolamento n. 864/2007 prevedano una ripartizione dell’obbligo di risarcimento del danno. *fonte www.curia.europea.eu