UE: linee guida in materia di equo compenso all’autore per copie private di file audiovisivi scaricati

L’eccezione prevista dall’art. 5, § . 2, lett. B della Direttiva 2001/29/CE non osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso per le copie ad uso privato, autorizzate o meno dall’autore, su supporti plurifunzionali, come le schede di memoria per telefoni cellulari, basata sulla funzione che consenta ai loro possessori/utilizzatori tali riproduzioni, indipendentemente se è principale o secondaria, salvo che il danno causato ai titolari dei diritti sia minimo e l’uso sia professionale rimborso del prelievo effettuato dai produttori e dagli importatori . È lecito escluderlo per la fornitura di componenti, destinate principalmente ai suddetti fini, quali le memorie interne dei lettori MP3, a condizione che queste differenti categorie di supporti e componenti non siano paragonabili o che la disparità di trattamento di cui sono oggetto sia giustificata, accertamento, questo, che compete al giudice del rinvio.

È quanto chiarito dalla EU C 2015 144 del 5/3/15, di cui non mi risultano precedenti, analoga alla pregiudiziale sollevata dal CdS 823/15. Il caso. L’organismo che rappresenta i titolari di diritti su opere sonore e audiovisive la SIAE in Italia , autorizzato dal Ministero danese della cultura a riscuotere, amministrare e distribuire il corrispettivo per copia privata, ai sensi della contestata legge interna, citò la filiale locale della Nokia che commercializza in Danimarca telefoni cellulari e le relative schede di memoria, diverse dalla SIM, su cui è possibile archiviare foto, vari documenti anche audiovisivi ed APP. scaricati da Internet o da DVD, CD, lettori MP3 o da computer di proprietà dell’utilizzatore , presso professionisti che le rivendono ad altri professionisti o a privati, per ottenerne il saldo, ritenendo applicabile l’eccezione ex articolo 5 D.2001/29 sull’equo compenso per copie private. Su richiesta della convenuta al G.I. da ultimo adito ha sollevato la lunga e complessa pregiudiziale di cui al § . 16 della sentenza. Si pone il fondamentale dubbio se il corrispettivo per copia privata possa essere riscosso su apparecchi multifunzionali quali le schede di memoria dei telefoni cellulari, posto che, ai sensi della normativa danese, esso sia riscosso, di regola, su supporti amovibili per la registrazione CD ROM, DVD ma non su apparecchi dotati di una capacità di memorizzazione integrata non amovibile , tra cui figurano in primis i lettori MP3 e altri Ipods. Quadro normativo. I Considerando 9, 10, 31, 32, 35,38 e 39 e l’articolo 2 della D.2001/29 impongono un giusto equilibrio tra la tutela della proprietà intellettuale, i diritti dell’autore, dei titolari dei diritti di sfruttamento delle opere e gli utenti delle stesse, prevedendone, perciò, esclusioni e limitazioni. Su queste esigenze si fonda l’articolo 5, che al § .2 lett.B sancisce che gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati . L’articolo 6 disciplina le misure anche tecnologiche di protezione di queste opere nell’ottica della lotta alla pirateria informatica. Tutto ciò è stato ribadito e rafforzato dalla Direttiva 2014/26/UE sulla gestione dei diritti e delle licenze multiterritoriali delle opere musicali diffuse online e che in Italia le dispute sull’equo compenso per l’estrazione di copie private sono state risolte dal DM MIBAC del 20/6/14 relativo alle copie private scaricate su tablet, smartphone etc. anche tramite APP . Equo compenso e cellulari. Sono norme aperte, rientrando nella discrezionalità dei singoli Stati prevedere gli elementi di questo prelievo forma, entità, modalità , ma la ratio è sempre quella di tutelare il copyright il pregiudizio, subito dal titolare dei suddetti diritti, dovuto alla riproduzione non autorizzata è contrastato versandogli direttamente questo compenso EU C 2013 515, 2001 397 e 2010 620 . Viste le difficoltà di individuare gli utenti privati e di obbligarli ad indennizzare l’autore per tale pregiudizio è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un prelievo per copia privata a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono questi ultimi a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione. Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del prelievo per copia privata incombe quindi ai soggetti che dispongono di dette apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione . Rileva solo la presenza di una funzione che consenta potenzialmente tali riproduzioni e che venga impiegata, essendo irrilevante se sia principale o secondaria o che il supporto usato sia uni o plurifunzionale se usata raramente non sorge alcun obbligo di prelievo perché il danno subito dall’autore è minimo v. anche punto 4 della massima . Spetta allo Stato fissare la soglia per considerarlo tale. MP3, Ipods etc Come sopra esplicato l’onere vige per gli iphones, gli smartphone e tutti quelle apparecchiature che consentano lo stesso uso di un cellulare, ma non lo è per le altre tecnologie che non prevedano questo impiego, non essendo paragonabili, come i lettori MP3, MP4 etc., salvo caso contrario e che ciò violi il principio di pari trattamento. Cellulari per uso professionale e dovere di saldo da parte dei produttori ed importatori. Questi ultimi non sono in grado di prevedere se l’acquirente li impiegherà per scopi privati o professionali. Per la giurisprudenza costante della CGUE, a determinate condizioni, è lecito che lo Stato autorizzi il prelievo fondato solo sulla loro funzione di riproduzione, anche se l’uso non rientra nell’eccezione dell’articolo 5, purché l’attuazione di questo sistema di pagamento sia giustificata da difficoltà pratiche e i debitori dispongano di un diritto al rimborso se il prelievo non era dovuto v. punto 3 della massima , purché sia effettivo e non crei grosse difficoltà. Infatti dalla giurisprudenza della CGUE risulta che, in ogni caso, detto prelievo non deve applicarsi nei confronti della fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ai soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private . In linea di massima è lecito che questo contributo gravi sui produttori e sugli importatori e sia incluso nel prezzo finale del cellulare, ma spetterà al consumatore provarne l’uso professionale sì da ottenerne il rimborso. Sì all’equo compenso per le copie lecite ed illecite. L’ambito di applicazione ratione materiae dell’articolo 5 prevede che l’autorizzazione concessa dal titolare del copyright agli utenti per le copie private, presumendo che essi traggono vantaggio dalla riproduzione, sia priva di effetti giuridici sull’ordinamento dello Stato circa la possibilità di escluderne il dovuto saldo. Infatti non elimina detto pregiudizio, a prescindere se il prelievo sia previsto dalle leggi interne come obbligatorio o facoltativo, così come concesso dalla Direttiva deve essere sempre corrisposto EU C 2013 426 anche se contestualmente l’autorizzazione non può, di per sé, far sorgere un obbligo di pagamento, al titolare medesimo, di alcuna forma di remunerazione da parte dell’utilizzatore dei file interessati . È lapalissiano che non si devono far distinzioni sulla fonte di tale riproduzione se l’onere deve essere assolto se la fonte lecita, tanto più lo sarà se essa è illecita, visto che l’assenza di questa distinzione penalizzerebbe ogni acquirente ed utilizzatore di questi apparecchi e contrasterebbe con la ratio della disciplina EU C 2014 254 v. punti 5 e 7 della massima . E se il cellulare appartiene a terzi? La D. 2001/29 non osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni di materiali protetti effettuate da una persona fisica a partire o mediante un dispositivo appartenente a terzi . È un’esegesi restrittiva dell’articolo 5 che fa riferimento solo ai tipi di supporto su cui si registrano le copie, ma tace sul resto. Protezioni antipirateria informatica. L’attuazione delle misure tecnologiche previste all’articolo 6 della direttiva 2001/29 per i dispositivi utilizzati al fine di riprodurre materiali protetti, come i DVD, i CD, i lettori MP3 o i computer, non può incidere sull’obbligo di equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni a titolo privato effettuate a partire da simili dispositivi. Tuttavia, tale attuazione può avere un impatto sul livello concreto di detto compenso . Infatti, l’adozione di queste misure, volte alla corretta attuazione dell’eccezione ex articolo 5, anche in funzione antipirateria, è volontaria, perciò la mancata applicazione non può far venire meno il prelievo, anche se questa facoltà è prevista dall’articolo 6. E se le copie sono scaricate da internet? Il punto è irricevibile, perché il G.I del rinvio non ha fornito elementi di fatto e di diritto utili a risolvere la questione sottesa a queste copie effettuate da fonti lecite in altro modo” .

Corte di Giustizia UE, Quarta Sezione, sentenza 5 marzo 2015, causa C-463/12 * Rinvio pregiudiziale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articoli 5, paragrafo 2, lettera b , e 6 – Diritto di riproduzione – Eccezione – Copie a uso privato – Riproduzioni effettuate usando schede di memoria per telefoni cellulari – Equo compenso – Prelievo sui supporti – Parità di trattamento – Rimborso del prelievo – Pregiudizio minimo Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 5, paragrafo 2, lettera b , e 6 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione GU L 167, pag. 10 . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Copydan Båndkopi in prosieguo la Copydan e la Nokia Danmark A/S in prosieguo la Nokia , in merito al pagamento del prelievo diretto a finanziare l’equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , di detta direttiva in prosieguo il prelievo per copia privata . Contesto normativo Il diritto dell’Unione 3 I considerando 9, 10, 31, 32, 35, 38 e 39 della direttiva 2001/29 così recitano 9 Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. 10 Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. 31 Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. 32 La presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione e al diritto di comunicazione al pubblico. Talune eccezioni o limitazioni si applicano, se del caso, solo al diritto di riproduzione. Tale elenco tiene debito conto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri e mira, allo stesso tempo, a garantire il funzionamento del mercato interno. Gli Stati membri dovrebbero arrivare ad applicare in modo coerente tali eccezioni e limitazioni e ciò dovrebbe essere valutato al momento del riesame futuro della legislazione di attuazione. 35 In taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso affinché siano adeguatamente indennizzati per l’uso delle loro opere o dei materiali protetti. Nel determinare la forma, le modalità e l’eventuale entità di detto equo compenso si dovrebbe tener conto delle peculiarità di ciascun caso. Nel valutare tali peculiarità, un valido criterio sarebbe quello dell’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei diritti e derivante dall’atto in questione. Se i titolari dei diritti hanno già ricevuto un pagamento in altra forma, per esempio nell’ambito di un diritto di licenza, ciò non può comportare un pagamento specifico o a parte. Il livello dell’equo compenso deve tener pienamente conto della misura in cui ci si avvale delle misure tecnologiche di protezione contemplate dalla presente direttiva. In talune situazioni, allorché il danno per il titolare dei diritti sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento. 38 Si dovrebbe consentire agli Stati membri di prevedere un’eccezione o una limitazione al diritto di riproduzione per taluni tipi di riproduzione di materiale sonoro, visivo e audiovisivo ad uso privato con un equo compenso. Si potrebbe prevedere in questo contesto l’introduzione o il mantenimento di sistemi di remunerazione per indennizzare i titolari dei diritti del pregiudizio subito. 39 All’atto dell’applicazione dell’eccezione o della limitazione relativa alla copia privata, gli Stati membri dovrebbero tenere in debito conto gli sviluppi tecnologici ed economici, in particolare in ordine alla riproduzione digitale a fini privati ed ai sistemi di remunerazione, quando siano disponibili misure tecnologiche di protezione efficaci. Tali eccezioni o limitazioni non dovrebbero ostacolare né l’uso di misure tecnologiche, né la loro esecuzione in presenza di atti di elusione della legislazione . 4 L’articolo 2 di detta direttiva così dispone Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte a agli autori, per quanto riguarda le loro opere . 5 Ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 5, della medesima direttiva 2. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’articolo 2 per quanto riguarda a le riproduzioni su carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento avente effetti analoghi, fatta eccezione per gli spartiti sciolti, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso b le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso che tenga conto dell’applicazione o meno delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 all’opera o agli altri materiali interessati 5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare . 6 Il successivo articolo 6, paragrafi 1 e 3, stabilisce quanto segue 1. Gli Stati membri prevedono un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche, svolta da persone consapevoli, o che si possano ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo. 3. Ai fini della presente sezione, per misure tecnologiche” si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o componenti che, nel normale corso del loro funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d’autore o del diritto connesso al diritto d’autore, così come previsto dalla legislazione . Le misure tecnologiche sono considerate efficaci” nel caso in cui l’uso dell’opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari tramite l’applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell’opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l’obiettivo di protezione . Il diritto danese 7 Ai sensi dell’articolo 12, paragrafi 1 e 3, della legge sul diritto d’autore ophavsretsloven , come consolidata dal decreto n. 202, del 27 febbraio 2010 in prosieguo la legge sul diritto d’autore 1. Chiunque può riprodurre o far riprodurre copie ad uso privato di un’opera pubblicata, purché ciò non avvenga a fini commerciali. Tali copie non possono essere usate per altri fini. 3. Non è consentito senza il consenso dell’autore riprodurre copie in forma digitale sulla base di un esemplare prestato o affittato . 8 L’articolo 39, paragrafi 1 e 2, di tale legge così dispone 1. Chiunque produca o importi a fini commerciali cassette o videocassette o altri supporti su cui possano essere fissati suoni o immagini, dovrà versare una remunerazione agli autori delle opere menzionate al paragrafo 2. 2. La remunerazione deve essere versata per cassette ecc. che siano idonee alla realizzazione di copie ad uso privato . 9 Il successivo articolo 40, paragrafi 2 e 3, stabilisce quanto segue 2. Per il 2006 la remunerazione ammonta a DKK 4,28 per unità per le schede di memoria digitali. 3. A partire dal 2007, la remunerazione di cui ai paragrafi 1 e 2 dev’essere adeguata annualmente secondo i coefficienti di adeguamento v. legge sui coefficienti di adeguamento . 10 L’articolo 75 c, paragrafo 1, della stessa legge così dispone Nessuno può, senza il consenso del titolare del diritto, eludere le misure tecnologiche efficaci . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 11 La Copydan è una società di gestione che rappresenta i titolari dei diritti di autore su opere sonore e audiovisive. Essa ha ottenuto l’autorizzazione dal Kulturministeriet Ministero della Cultura a riscuotere, amministrare e ripartire tra gli stessi titolari i corrispettivi percepiti per l’utilizzo di dette opere. 12 La Nokia commercializza telefoni cellulari in Danimarca. Essa fornisce tali prodotti a professionisti che, a loro volta, li rivendono sia a privati sia ad altri professionisti. Tutti i telefoni cellulari sono dotati di una memoria interna. Inoltre, in alcuni telefoni è possibile inserire una scheda di memoria diversa dalla carta SIM. Se l’utente ha una scheda di memoria inserita nel telefono cellulare, può archiviarvi dati quali numeri di telefono, coordinate o fotografie registrati sul telefono. Inoltre, può archiviare file contenenti musica, film e altri materiali protetti. File del genere possono essere scaricati da Internet o provenire da DVD, CD, lettori MP3 o da computer di proprietà dell’utilizzatore. 13 Le parti nel procedimento principale concordano sul fatto che, se un utente archivia materiali protetti in un telefono cellulare contenente, al tempo stesso, una memoria interna ed una scheda di memoria, tali materiali vengono archiviati, di regola, nella scheda di memoria. Tuttavia, se l’utente modifica la configurazione del telefono cellulare, tali materiali possono essere parimenti archiviati nella memoria interna. 14 Secondo la Copydan, le schede di memoria per telefoni cellulari devono rientrare nel sistema, previsto dalla legge sul diritto d’autore, dell’equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione in prosieguo l’ equo compenso , tranne quelle aventi una capacità di archiviazione molto limitata. Per tale motivo, essa ha proposto ricorso contro la Nokia, chiedendo che quest’ultima fosse condannata a versarle un prelievo per copia privata in relazione a schede di memoria importate nel periodo compreso tra il 2004 e il 2009. 15 La Nokia ha fatto valere che un prelievo del genere non è dovuto se la riproduzione non è lecita né se l’utilizzo della riproduzione, conseguente, per esempio, ad un download del materiale protetto a partire da un negozio on-line, è autorizzato dai titolari del diritto d’autore. Pertanto, solo le riproduzioni lecite a uso privato, non autorizzate dai titolari dei diritti, dovrebbero essere soggette al sistema dell’equo compenso. Orbene, le schede di memoria dei telefoni cellulari conterrebbero copie solo in rari casi, ragion per cui alcun prelievo potrebbe essere preteso per queste ultime. 16 Ciò considerato, l’Østre Landsret ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se sia compatibile con la [direttiva 2001/29] una normativa degli Stati membri che preveda la remunerazione dei titolari dei diritti per riproduzioni effettuate usando le fonti seguenti a file il cui utilizzo sia autorizzato dai titolari dei diritti e per i quali i clienti versino un corrispettivo ad esempio contenuti coperti da licenza di negozi on-line b file il cui utilizzo sia autorizzato dai titolari dei diritti e per i quali i clienti non versino un corrispettivo ad esempio contenuti coperti da licenza in relazione ad un’operazione commerciale c DVD, CD, lettori MP3 e computer di proprietà dell’utilizzatore, senza ricorso a misure tecnologiche efficaci d DVD, CD, lettori MP3 e computer di proprietà dell’utilizzatore, con ricorso a tecnologiche efficaci e DVD, CD, lettori MP3 e computer ecc. di proprietà di terzi f opere illegalmente copiate da Internet o da altre fonti g file legalmente copiati in altro modo, ad esempio da Internet da fonti legali per i quali non sia stata rilasciata una licenza . 2 In qual modo la normativa degli Stati membri relativa alla remunerazione dei titolari dei diritti debba tenere conto di misure tecnologiche efficaci articolo 6 della direttiva [2001/29] . 3 Nella determinazione dell’[equo compenso], cosa debba intendersi con l’espressione situazioni in cui il danno [causato al] per il titolare dei diritti è minimo”, di cui al considerando 35, da cui deriverebbe l’incompatibilità con la direttiva [2001/29] di una normativa degli Stati membri che preveda una remunerazione dei titolari dei diritti per tali copie ad uso privato . 4 a Nell’assunto che la funzione essenziale o principale delle schede di memoria per telefoni cellulari non sia quella di essere utilizzate per copie ad uso privato, se sia compatibile con la direttiva [2001/29] una normativa degli Stati membri che preveda una remunerazione dei titolari dei diritti per la copia su schede di memoria per telefoni cellulari. b Nell’assunto che la copia ad uso privato sia una delle funzioni essenziali o principali delle schede di memoria per telefoni cellulari, se sia compatibile con la direttiva [2001/29] una normativa degli Stati membri che preveda una remunerazione dei titolari dei diritti per la copia su schede di memoria per telefoni cellulari. 5 Se sia compatibile con la nozione di giusto equilibrio”, di cui al considerando 31 della direttiva [2001/29], e con l’interpretazione uniforme della nozione di equo compenso” di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva, che dev’essere fondata sulla nozione di pregiudizio”, il fatto che la normativa degli Stati membri preveda una remunerazione per le schede di memoria, laddove non venga percepita alcuna remunerazione per le memorie interne come quelle dei lettori MP3 o iPods, predisposte ed utilizzate principalmente per memorizzare copie ad uso privato. 6 a Se la direttiva [2001/29] osti ad una normativa degli Stati membri per effetto della quale i produttori e/o gli importatori - che vendano schede di memoria ad operatori commerciali che a loro volta le rivendano a utenti sia privati che commerciali, senza che detti produttori e/o importatori sappiano se le schede di memoria siano vendute a utenti privati o commerciali – siano tenuti a versare un corrispettivo per la copia ad uso privato. b Se sulla soluzione della questione n. 6, lettera a , incida la circostanza che la normativa degli Stati membri preveda che i produttori, gli importatori e /o i distributori non debbano versare alcuna remunerazione per le schede di memoria usate a fini professionali, che i produttori, gli importatori e/o i distributori che abbiano comunque versato la remunerazione possano ottenerne il rimborso in relazione alle schede di memoria utilizzate a fini professionali e che i produttori, gli importatori e/o i distributori possano vendere schede di memoria ad altre imprese registrate presso l’organizzazione che amministra il sistema di remunerazione, senza dover versare la remunerazione. c Se sulla soluzione della questione n. 6, lettere a e b incida la circostanza che i in base alla normativa degli Stati membri i produttori, gli importatori e/o i distributori non debbano versare una retribuzione per le schede di memoria che vengano utilizzate a fini professionali, [nel caso] in cui la nozione di fini professionali” sia interpretata nel senso che essa conferisca il diritto alla deduzione applicabile solo alle imprese approvate dalla Copydan, laddove, invece, una remunerazione debba essere versata per le schede di memoria utilizzate professionalmente da altri utenti commerciali non approvati dalla Copydan ii la normativa degli Stati membri preveda che, qualora i produttori, gli importatori e/o i distributori abbiano versato comunque la retribuzione teoricamente , possano ottenerne il rimborso in relazione alle schede di memoria utilizzate a fini professionali, [nel caso] in cui , in pratica, solo l’acquirente della scheda di memoria possa ottenere il rimborso della remunerazione e [in cui] l’acquirente della scheda di memoria debba presentare richiesta di rimborso della remunerazione alla Copydan iii in base alla normativa degli Stati membri, i produttori, gli importatori e/o i distributori possano vendere, senza versare alcuna remunerazione, schede di memoria ad altre imprese registrate presso l’organizzazione che amministri il sistema di remunerazione, [nel caso in cui] la Copydan sia l’organizzazione che amministri il sistema di remunerazione e le imprese registrate non sappiano se le schede di memoria siano venute a utenti privati o commerciali . Sulle questioni pregiudiziali Osservazione preliminare 17 Talune questioni sollevate dal giudice del rinvio non fanno espresso riferimento all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, mentre altre ne fanno menzione. Tuttavia, dalla decisione di rinvio risulta chiaramente che il complesso delle questioni sollevate va inteso come riferito a tale disposizione e, pertanto, è alla luce di quest’ultima che la Corte esaminerà dette questioni. Sulla quarta questione 18 Con la quarta questione, che occorre esaminare in primo luogo, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 osti a una normativa nazionale che preveda un equo compenso per supporti plurifunzionali, come le schede di memoria per telefoni cellulari, a prescindere dal fatto che la funzione principale di tali supporti consista o meno nella realizzazione di copie per uso privato. 19 Al riguardo va ricordato che, qualora gli Stati membri optino per l’introduzione, nel proprio ordinamento interno, dell’eccezione, prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , di detta direttiva, al diritto di riproduzione delle copie per uso privato in prosieguo l’ eccezione per copia privata , essi sono tenuti, in particolare, a prevedere, in applicazione di detta disposizione, la corresponsione di un equo compenso a favore dei titolari del diritto esclusivo di riproduzione sentenze Padawan, C 467/08, EU C 2010 620, punto 30, nonché Amazon.com International Sales e a., C 521/11, EU C 2013 515, punto 19 . 20 Considerato che le disposizioni della medesima direttiva non indicano neppure i diversi elementi del sistema dell’equo compenso, gli Stati membri dispongono di un ampio potere discrezionale per delimitarli. Spetta, in particolare, agli Stati membri determinare le persone che devono versare tale compenso, nonché fissare la forma, le modalità e l’entità di tale compenso v., in tal senso, sentenze Stichting de Thuiskopie, C 462/09, EU C 2011 397, punto 23, nonché Amazon.com International Sales e a., EU C 2013 515, punto 20 . 21 Ciò premesso, l’equo compenso nonché, pertanto, il sistema su cui si basa e l’entità di quest’ultimo devono essere connessi al pregiudizio causato ai titolari dei diritti per effetto della realizzazione delle copie private v., in tal senso, sentenza Padawan, EU C 2010 620, punti 40 e 42 . 22 Dal momento che il soggetto che ha causato il pregiudizio al titolare dei diritti di cui trattasi è quello che realizza, a fini di uso privato, la riproduzione di un’opera senza chiedere la previa autorizzazione di quest’ultimo, spetta, in linea di principio, al medesimo soggetto risarcire tale pregiudizio, finanziando detto compenso che sarà corrisposto allo stesso titolare v., in tal senso, sentenze Padawan, EU C 2010 620, punto 45, e Amazon.com International Sales e a., EU C 2013 515, punto 23 . 23 Tuttavia, la Corte ha ammesso che, tenuto conto delle difficoltà pratiche per individuare gli utenti privati nonché per obbligarli a indennizzare i titolari del diritto esclusivo di riproduzione del pregiudizio loro procurato, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un prelievo per copia privata a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono questi ultimi a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione. Nell’ambito di un siffatto sistema, il versamento del prelievo per copia privata incombe quindi ai soggetti che dispongono di dette apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione sentenze Padawan, EU C 2010 620, punto 46, nonché Amazon.com International Sales e a., EU C 2013 515, punto 24 . 24 In proposito, non è necessario accertare che le persone fisiche realizzino effettivamente copie private per mezzo di tali apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione. Infatti, è legittimo presumere che tali persone fisiche beneficino integralmente di tale messa a disposizione, vale a dire che esse possano pienamente sfruttare le funzioni associate a tali apparecchiature, ivi comprese quelle di riproduzione v., in tal senso, sentenza Padawan, EU C 2010 620, punti 54 e 55 . 25 Ne consegue che, qualora le apparecchiature, i dispositivi e i supporti di riproduzione digitale siano messi a disposizione delle persone fisiche quali utenti privati, la loro semplice capacità di realizzare copie è sufficiente a giustificare l’applicazione del prelievo per copie private v., in tal senso, sentenza Padawan, EU C 2010 620, punto 56 . 26 Pertanto, da tale giurisprudenza della Corte risulta, di regola, irrilevante il fatto che un supporto sia unifunzionale o plurifunzionale o che la funzione di riproduzione sia eventualmente secondaria rispetto ad altre funzioni, dal momento che si presume che gli utenti finali sfruttino tutte le funzioni disponibili di tale supporto. 27 Ciò premesso, la plurifunzionalità e il carattere secondario della funzione connessa alla riproduzione possono incidere sull’entità dell’equo compenso. In particolare, tenuto conto di quanto esposto supra al punto 21, tale entità dovrà essere fissata dalle autorità competenti, di regola, in considerazione dell’importanza relativa della capacità del supporto di realizzare copie di opere per uso privato. 28 Di conseguenza, qualora risulti che, in pratica, il complesso degli utenti di un supporto usi raramente tale funzione, la messa a disposizione di quest’ultima, conformemente al considerando 35 della direttiva 2001/29, non può far sorgere alcun obbligo di pagamento dell’equo compenso, dato che il pregiudizio causato ai titolari dei diritti sarebbe considerato minimo. 29 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso per supporti plurifunzionali, come le schede di memoria per telefoni cellulari, a prescindere dal fatto che la funzione principale di tali supporti consista o meno nella realizzazione di copie per uso privato, a condizione che una delle funzioni di detti supporti, ancorché secondaria, consenta ai loro possessori di utilizzarli a tal fine. Tuttavia, il carattere principale o secondario di questa funzione e l’importanza relativa della capacità del supporto di realizzare copie possono incidere sull’entità dell’equo compenso dovuto. Laddove il danno causato ai titolari dei diritti fosse da ritenersi minimo, la messa a disposizione di tale funzione potrebbe non far sorgere alcun obbligo di versamento del compenso. Sulla quinta questione 30 Con la quinta questione, che occorre esaminare in secondo luogo, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 osti a una normativa nazionale che assoggetti al prelievo per copia privata la fornitura di supporti utilizzabili a fini di riproduzione per uso privato, come le schede di memoria per telefoni cellulari, ma non assoggetti a tale prelievo la fornitura di componenti destinate principalmente ad archiviare copie per uso privato, come le memorie interne dei lettori MP3. 31 Va sottolineato, al riguardo, che le eccezioni previste all’articolo 5 della direttiva 2001/29 devono essere applicate rispettando il principio della parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che costituisce un principio generale del diritto dell’Unione v., a quest’ultimo proposito, sentenza Glatzel, C 356/12, EU C 2014 350, punto 43 . 32 Secondo costante giurisprudenza della Corte, il principio della parità di trattamento impone che situazioni simili non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato v., segnatamente, sentenze Soukupová, C 401/11, EU C 2013 223, punto 29, e Sky Italia, C 234/12, EU C 2013 496, punto 15 . 33 Ne consegue che gli Stati membri non possono prevedere modalità di equo compenso che comporterebbero una disparità di trattamento ingiustificata tra le varie categorie di operatori economici che commercializzano beni simili ricompresi nell’eccezione per copia privata o tra le differenti categorie di utilizzatori di materiali protetti. 34 Nel procedimento principale è pacifico che la normativa nazionale distingua, da un lato, tra i supporti separabili dai dispositivi aventi funzione di riproduzione digitale e, dall’altro, le componenti indissociabili da questi dispositivi. Infatti, mentre la fornitura di detti supporti è soggetta al prelievo per copia privata, ciò non avviene per la fornitura di tali componenti. 35 Al riguardo, occorre rilevare che i supporti plurifunzionali, come le schede di memoria per telefoni cellulari, da un lato, e le componenti integrate, come le memorie interne dei lettori MP3, dall’altro, possono essere utilizzati per la riproduzione di materiali protetti a fini privati e causare, pertanto, un danno ai titolari del diritto d’autore. 36 Tale rilievo vale anche per le schede di memoria dei telefoni cellulari e per le memorie interne degli stessi telefoni. Orbene, benché, come risulta dal punto 13 supra, queste ultime abbiano, all’interno del medesimo apparecchio telefonico, la stessa funzione di riproduzione delle schede di memoria, dagli atti sottoposti alla Corte non risulta che la loro fornitura sia soggetta al prelievo per copia privata. 37 Tuttavia, spetta al giudice del rinvio accertare se esistano eventualmente altre circostanze che consentano di affermare che, sebbene le componenti integrate di cui trattasi possiedano la stessa funzione di riproduzione delle schede di memoria per telefoni cellulari, tali componenti non sono equiparabili dal punto di vista dei requisiti connessi all’equo compenso. 38 In proposito, il giudice del rinvio potrebbe, in particolare, valutare l’eventuale rilevanza del fatto che dette componenti siano indissociabili dai dispositivi in cui sono integrate, mentre i supporti utilizzati per fini identici di riproduzione, come le schede di memoria, sono separabili da essi, e tale caratteristica potrebbe facilitare riproduzioni supplementari delle medesime opere su altri supporti. 39 Nell’ipotesi in cui il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che dette componenti e supporti sono equiparabili in relazione ai requisiti connessi all’equo compenso, esso dovrà successivamente verificare se la disparità di trattamento risultante dal sistema nazionale dell’equo compenso sia giustificata. 40 Tale disparità di trattamento potrebbe risultare giustificata, in particolare, nel caso in cui, per le componenti integrate utilizzabili a fini di riproduzione e contrariamente a quanto previsto per i supporti separabili di cui trattasi nel procedimento principale, i titolari dei diritti percepiscano un equo compenso sotto altra forma. 41 Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, si deve rispondere alla quinta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che assoggetti al prelievo per copia privata la fornitura di supporti utilizzabili a fini di riproduzione per uso privato, come le schede di memoria per telefoni cellulari, ma non assoggetti a tale prelievo la fornitura di componenti destinate principalmente ad archiviare copie per uso privato, come le memorie interne dei lettori MP3, a condizione che queste differenti categorie di supporti e componenti non siano paragonabili o che la disparità di trattamento di cui sono oggetto sia giustificata, accertamento, questo, che compete al giudice del rinvio. Sulla sesta questione 42 Con la sesta questione, che occorre esaminare in terzo luogo, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 debba essere interpretato nel senso che esso osti a una normativa nazionale che imponga il pagamento del prelievo per copia privata ai produttori e agli importatori che vendano schede di memoria per telefoni cellulari a professionisti pur sapendo che le schede siano rivendute da questi ultimi, ma ignorando se gli acquirenti finali di dette schede siano privati o professionisti. Inoltre, il giudice del rinvio chiede se sulla risposta a tale questione incidano le circostanze che tali produttori e importatori – siano esenti dal pagamento di detto prelievo qualora vendano le schede di memoria ai professionisti iscritti all’organizzazione incaricata della gestione dei prelievi, e – possano farsi rimborsare il medesimo prelievo qualora le schede di memoria per telefoni cellulari siano utilizzate a fini professionali, fermo restando che, in pratica, solo l’acquirente finale di siffatta scheda di memoria può ottenere il rimborso del prelievo per copia privata, a condizione di presentare domanda all’organizzazione incaricata della gestione dei prelievi. 43 Come ricordato supra al punto 23, è consentito agli Stati membri istituire, ai fini del finanziamento dell’equo compenso, un prelievo per copia privata a carico non dei soggetti privati interessati, bensì di coloro che dispongono di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione digitale e che conseguentemente, di diritto o di fatto, mettono questi ultimi a disposizione dei soggetti privati ovvero rendono loro un servizio di riproduzione. 44 Dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che gli Stati membri, a determinate condizioni, possono applicare senza distinzioni il prelievo per copia privata relativamente ai supporti di registrazione idonei alla riproduzione, compresa l’ipotesi in cui l’utilizzo finale di questi ultimi non rientri nel caso previsto all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 v., in tal senso, sentenza Amazon.com International Sales e a., EU C 2013 515, punto 31 . 45 Un sistema diretto ad applicare un prelievo del genere risulta conforme a detta disposizione solo se la sua attuazione sia giustificata da difficoltà pratiche e i debitori dispongano di un diritto al rimborso di tale prelievo, qualora quest’ultimo non sia dovuto v., in tal senso, sentenza Amazon.com International Sales e a., EU C 2013 515, punto 31 . 46 Al riguardo, un sistema di prelievo per copia privata può essere giustificato, in particolare, dalla necessità di ovviare all’impossibilità di individuare gli utenti finali o alle difficoltà pratiche riguardanti tale individuazione o ad altre difficoltà simili v., in tal senso, sentenza Amazon.com International Sales e a., EU C 2013 515, punti 31 e 34 . 47 Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta che, in ogni caso, detto prelievo non deve applicarsi nei confronti della fornitura di apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione ai soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della realizzazione di copie private v., in tal senso, sentenze Padawan, EU C 2010 620, punto 52, nonché Amazon.com International Sales e a., EU C 2013 515, punto 28 . 48 Inoltre, riguardo al diritto al rimborso dello stesso prelievo, tale diritto deve essere effettivo e non deve rendere eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato al di fuori dell’ipotesi prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 v., in tal senso, sentenza Amazon.com International Sales e a., EU C 2013 515, punti 31 e 34 . 49 Nel procedimento principale spetta al giudice del rinvio accertare, in primo luogo, se l’attuazione del sistema che prevede il pagamento del prelievo per copia privata all’atto dell’immissione in commercio delle schede di memoria per telefoni cellulari risulti giustificata da difficoltà pratiche, come quelle indicate al punto 46 supra. 50 In proposito, dalle considerazioni richiamate supra al punto 47 risulta che l’immissione in commercio di tali schede deve essere, segnatamente, esente da detto prelievo qualora il produttore o l’importatore interessato dimostri di aver fornito le stesse schede a soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della riproduzione ad uso privato. 51 Inoltre, va rilevato che i problemi pratici inerenti all’individuazione degli utenti finali e alla riscossione del medesimo prelievo non possono giustificare la limitazione dell’applicazione di un’esenzione del genere alla sola fornitura di schede di memoria per telefoni cellulari ai professionisti iscritti all’organizzazione incaricata della gestione dei prelievi per copia privata. Infatti, tale limitazione comporterebbe una disparità di trattamento tra i diversi gruppi di operatori economici, poiché, per quanto concerne il prelievo per copia privata, questi ultimi si trovano tutti in una situazione simile, a prescindere dal fatto che siano iscritti o meno a detto organismo. 52 In secondo luogo, il giudice del rinvio deve verificare che l’entità, l’efficacia, la disponibilità, la pubblicità e la semplicità di utilizzazione del diritto al rimborso consentano di controbilanciare gli eventuali squilibri creati dal sistema di prelievo per copia privata per rispondere alle difficoltà pratiche constatate v. sentenza Amazon.com International Sales e a., EU C 2013 515, punto 36 . 53 In proposito va rilevato che, poiché il sistema di prelievo per copia privata oggetto del procedimento principale consente ai debitori di ripercuotere il costo di tale prelievo sul prezzo dei telefoni cellulari interessati e l’utente finale sopporta pertanto l’onere di quest’ultimo, è, di regola, conforme al giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari del diritto d’autore e quelli degli utenti dei materiali protetti, previsto al considerando 31 della direttiva 2001/29, il fatto che solo l’acquirente finale di un telefono cellulare possa ottenere il rimborso di detto prelievo e che questo rimborso sia soggetto alla condizione della presentazione a tal fine di una domanda all’organizzazione incaricata della gestione dei medesimi prelievi. 54 Se tale possibilità viene garantita, è irrilevante che i produttori o gli importatori dei telefoni di cui trattasi, i quali sono tenuti a versare il prelievo per copia privata, dispongano o meno di informazioni relative alla qualità di privato o di professionista degli acquirenti finali di detti telefoni. 55 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve rispondere alla sesta questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che imponga il pagamento del prelievo per copia privata ai produttori e agli importatori che vendano schede di memoria per telefoni cellulari a professionisti pur sapendo che le schede vengono rivendute da questi ultimi, ignorando peraltro se gli acquirenti finali di dette schede siano privati o professionisti, a condizione che – l’attuazione di un sistema del genere sia giustificata da difficoltà pratiche – i debitori siano esenti dal pagamento di detto prelievo qualora dimostrino di aver fornito le schede di memoria per telefoni cellulari a soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato, fermo restando che detta esenzione non può essere limitata alla consegna ai soli professionisti iscritti all’organizzazione incaricata della gestione degli stessi prelievi – detto sistema preveda un diritto al rimborso del prelievo per copia privata che sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato, e solo l’acquirente finale di siffatta scheda di memoria possa ottenere il rimborso, presentando, a tal fine, domanda all’organizzazione medesima. Sulla terza questione 56 Con la terza questione, che occorre esaminare in quarto luogo, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, come debba essere interpretato l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, letto alla luce della precisazione, contenuta nel considerando 35 di quest’ultima, secondo cui, in talune situazioni, allorché il danno per il titolare del diritto sarebbe minimo, non può sussistere alcun obbligo di pagamento . 57 Va rilevato in proposito, da un lato, che la finalità della direttiva 2001/29 consiste nell’armonizzare solamente taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi sentenza Padawan, EU C 2010 620, punto 35 . Dall’altro, il suo impianto sistematico è delimitato da diverse sue disposizioni che rivelano l’intento del legislatore dell’Unione europea di riconoscere un potere discrezionale agli Stati membri all’atto della sua attuazione, come l’articolo 5, che prevede una serie di eccezioni e di limitazioni che tali Stati sono liberi di trasporre nei propri ordinamenti nazionali. 58 Inoltre, conformemente al considerando 35 di detta direttiva, in taluni casi di eccezioni o limitazioni i titolari di diritti dovrebbero ricevere un equo compenso. Tuttavia, in alcune situazioni, allorché il danno per questi titolari è minimo, non può essere imposto il pagamento di un compenso simile. 59 Così come gli Stati membri sono liberi di prevedere o meno l’una o l’altra delle eccezioni precisate all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, così gli Stati stessi beneficiano, come confermato nel considerando 35 della medesima direttiva, della facoltà di prevedere, in taluni casi rientranti nell’ambito di applicazione delle eccezioni da essi liberamente attuate, un’esenzione dal pagamento dell’equo compenso qualora il danno causato ai titolari dei diritti sia minimo. 60 Tale conclusione deve applicarsi integralmente all’eccezione per copia privata prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , di detta direttiva. 61 Per i motivi indicati nei punti precedenti, anche la fissazione di una soglia al di sotto della quale il danno può essere qualificato come minimo , ai sensi del considerando 35 della stessa direttiva, deve rientrare nell’ambito del potere discrezionale degli Stati membri, a condizione, segnatamente, che l’applicazione di tale soglia sia conforme al principio della parità di trattamento, richiamato supra al punto 31. 62 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, letto alla luce del considerando 35 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di prevedere, in taluni casi rientranti nell’ambito di applicazione dell’eccezione per copia privata, l’esenzione dal pagamento dell’equo compenso, a condizione che il danno causato ai titolari dei diritti, in tali casi, sia minimo. Rientra nella competenza di detti Stati fissare la soglia di tale danno, fermo restando che questa soglia deve, in particolare, essere applicata conformemente al principio della parità di trattamento. Sulla prima questione, lettere a e b 63 Con la prima questione, lettere a e b , il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, quali siano gli effetti dell’autorizzazione conferita dal titolare dei diritti all’utilizzo, segnatamente a fini di riproduzione a titolo privato, dei file contenenti materiali protetti, alla luce dei requisiti che emergono dall’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, in particolare per quanto concerne l’equo compenso. 64 Dai punti 24 e 25 supra risulta che non è necessario dimostrare che gli utilizzatori di detti file realizzino effettivamente riproduzioni a titolo privato, essendo legittimo presumere che essi traggano pieno vantaggio dalla messa a disposizione degli stessi file. Ne consegue che, se un titolare di diritti autorizza una persona fisica a fare uso di tali file, mettendo questi ultimi a sua disposizione, la mera possibilità di utilizzare questi file per riprodurre materiali protetti giustifica l’applicazione del prelievo per copia privata. 65 Ciò premesso, per quanto attiene all’incidenza sull’equo compenso dell’autorizzazione del titolare dei diritti all’utilizzo dei file contenenti materiali protetti, la Corte ha dichiarato che, se uno Stato membro ha deciso, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, di escludere, nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione, qualsiasi diritto, per i titolari di diritti, di autorizzare le riproduzioni a titolo privato delle loro opere, un eventuale atto di autorizzazione adottato da questi ultimi è privo di effetti giuridici nell’ordinamento di tale Stato. Pertanto, un atto del genere non produce alcun impatto sul pregiudizio causato ai titolari di diritti a causa dell’introduzione della misura privativa del diritto in parola e, di conseguenza, non incide in alcun modo sull’equo compenso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo sia previsto obbligatoriamente o a titolo facoltativo, in virtù della disposizione applicabile di tale direttiva v. sentenza VG Wort e a., da C 457/11 a C 460/11, EU C 2013 426, punto 37 . 66 Poiché, in condizioni come quelle precisate nel punto precedente della presente sentenza, detta autorizzazione è priva di effetti giuridici, essa non può, di per sé, far sorgere un obbligo di pagamento di alcuna forma di remunerazione per la riproduzione, a titolo privato, da parte dell’utilizzatore dei file interessati al titolare dei diritti che ne abbia autorizzato l’utilizzo. 67 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione, lettere a e b , dichiarando che la direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che, laddove uno Stato membro abbia deciso, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva, di escludere, nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione, qualsiasi diritto, per i titolari di diritti, di autorizzare le riproduzioni a titolo privato delle loro opere, l’autorizzazione data da un titolare di diritti per l’utilizzo dei file contenenti le sue opere non può incidere sull’obbligo di equo compenso per le riproduzioni effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , di detta direttiva mediante tali file e non può, di per sé, far sorgere un obbligo di pagamento, al titolare medesimo, di alcuna forma di remunerazione da parte dell’utilizzatore dei file interessati. Sulla prima questione, lettere c e d , nonché sulla seconda questione 68 Con la prima questione, lettere c e d , nonché con la seconda questione, che occorre esaminare in sesto luogo, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’attuazione delle misure tecnologiche previste all’articolo 6 della direttiva 2001/29 per i dispositivi utilizzati al fine di riprodurre materiali protetti, come i DVD, i CD, i lettori MP3 o i computer, possa incidere sull’equo compenso dovuto per le riproduzioni a titolo privato effettuate a partire da simili dispositivi. 69 Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che le misure tecnologiche cui fa riferimento l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , di detta direttiva mirano a limitare gli atti non autorizzati dai titolari di diritti, vale a dire ad assicurare una corretta applicazione di tale disposizione e ad impedire, così, gli atti che non rispetterebbero le rigorose condizioni che detta disposizione comporta sentenze VG Fort e a., EU C 2013 426, punto 51, nonché ACI Adam e a., C 435/12, EU C 2014 254, punto 43 . 70 Inoltre, poiché sono gli Stati membri e non i titolari di diritti che introducono l’eccezione per copia privata e che autorizzano, ai fini della realizzazione di siffatta copia, tale uso delle opere o degli altri materiali protetti, spetta allo Stato membro che, mediante l’introduzione di detta eccezione, ha autorizzato la realizzazione della copia privata garantire la corretta applicazione di detta eccezione e limitare, così, gli atti non autorizzati dai titolari di diritti sentenze VG Wort e a., EU C 2013 426, punti 52 e 53, nonché ACI Adam e a., EU C 2014 254, punto 44 . 71 Alla luce del carattere volontario dell’applicazione delle misure tecnologiche di cui all’articolo 6 della direttiva 2001/29, la Corte ha dichiarato che la mancata applicazione di dette misure non può far venir meno l’equo compenso, nonostante una siffatta possibilità sia prevista sentenza VG Wort e a., EU C 2013 426, punto 57 . 72 Tuttavia, lo Stato membro interessato può subordinare il livello concreto del compenso dovuto ai titolari di diritti all’applicazione o meno di siffatte misure tecnologiche, affinché questi ultimi siano incoraggiati ad adottarle e contribuiscano, quindi, volontariamente alla corretta applicazione dell’eccezione per copia privata sentenza VG Wort e a., EU C 2013 426, punto 58 . 73 Di conseguenza, si deve rispondere alla prima questione, lettere c e d , nonché alla seconda questione dichiarando che l’attuazione delle misure tecnologiche contemplate all’articolo 6 della direttiva 2001/29 per i dispositivi utilizzati al fine di riprodurre materiali protetti, come i DVD, i CD, i lettori MP3 o i computer, non può incidere sull’equo compenso dovuto per le riproduzioni a titolo privato effettuate a partire da simili dispositivi. Tuttavia, tale attuazione può avere un impatto sul livello concreto di detto compenso. Sulla prima questione, lettera f 74 Con la prima questione, lettera f , che occorre esaminare in settimo luogo, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la direttiva 2001/29 osti a una normativa nazionale che preveda un equo compenso per le riproduzioni effettuate a partire da fonti illecite, vale a dire mediante materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza l’autorizzazione dei titolari di diritti. 75 La Corte ha già avuto modo di dichiarare che detta direttiva osta a una normativa nazionale che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata sia legale e la situazione in cui tale fonte sia illegale v., in tal senso, sentenza ACI Adam e a., EU C 2014 254, punto 58 . 76 In proposito, la Corte ha rilevato che l’esigenza di un’interpretazione restrittiva dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della medesima direttiva osta a che tale disposizione sia intesa nel senso di imporre, oltre alla limitazione espressamente prevista, ai titolari del diritto d’autore di tollerare violazioni di loro diritti che la realizzazione di copie private può comportare v., in tal senso, sentenza ACI Adam e a., EU C 2014 254, punto 31 . 77 La Corte ha inoltre osservato che un sistema di prelievo per copia privata, aventi caratteristiche come quelle di cui al procedimento principale, che, per quanto attiene al calcolo dell’equo compenso dovuto ai suoi beneficiari, non faccia distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata sia legale e quella in cui tale fonte sia illegale non rispetta il giusto equilibrio tra gli interessi dei titolari del diritto d’autore e quelli degli utenti di materiali protetti, dal momento che, in un sistema del genere, ogni utente che acquisti apparecchiature, dispositivi o supporti soggetti a detto prelievo risulta indirettamente penalizzato v., in tal senso, sentenza ACI Adam e a., EU C 2014 254, punti da 54 a 56 . 78 Infatti, sostenendo l’onere del medesimo prelievo stabilito a prescindere dal carattere legale o illegale della fonte a partire dalla quale siffatte riproduzioni vengono realizzate, questi ultimi utenti contribuiscono necessariamente al compenso per il pregiudizio causato da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte illegale, non autorizzate dalla direttiva 2001/29, e sono pertanto indotti a farsi carico di un costo supplementare non trascurabile per poter realizzare le copie private che rientrano nell’eccezione prevista al suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b v. sentenza ACI Adam e a., EU C 2014 254, punto 56 . 79 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve rispondere alla prima questione, lettera f , dichiarando che la direttiva 2001/29 osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso per le riproduzioni effettuate a partire da fonti illecite, vale a dire a partire da materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti. Sulla prima questione, lettera e 80 Con la prima questione, lettera e , che occorre esaminare in ottavo luogo, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se la direttiva 2001/29 osti a una normativa nazionale che preveda un equo compenso per le riproduzioni di materiali protetti effettuate da una persona fisica a partire o mediante un dispositivo appartenente a un terzo. 81 In proposito va rilevato che l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , di detta direttiva riguarda tre elementi che determinano congiuntamente la sua sfera di applicazione. Si tratta, anzitutto, dell’oggetto della riproduzione, poi, della persona che la realizza e, infine, della riproduzione in sé. 82 Per quanto concerne, anzitutto, l’oggetto della riproduzione, si deve ricordare che detta disposizione prevede un’eccezione al diritto esclusivo di un titolare di autorizzare o di vietare la riproduzione dell’opera considerata. Ciò presuppone necessariamente che l’oggetto della riproduzione contemplata dalla medesima disposizione sia un materiale protetto, non contraffatto o piratato v., in tal senso, sentenza ACI Adam e a., EU C 2014 254, punto 58 . 83 Poi, riguardo alla persona autorizzata a realizzare la riproduzione, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 precisa che deve trattarsi esclusivamente di una persona fisica, la quale effettui le copie del materiale protetto considerato per uso privato e per fini né direttamente né indirettamente commerciali. 84 Infine, per quanto concerne la riproduzione in sé, l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della medesima direttiva specifica solamente i supporti su cui il materiale protetto può essere riprodotto. 85 Infatti, al riguardo è sufficiente porre a raffronto la definizione dell’eccezione per copia privata con quella dell’eccezione al diritto di riproduzione prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera a , di detta direttiva. Mentre quest’ultima si applica alle riproduzioni su carta o supporto simile , l’eccezione per copia privata è applicabile alle riproduzioni su qualsiasi supporto . 86 Per contro, il tenore dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della stessa direttiva 2001/29 non precisa affatto le caratteristiche dei dispositivi da cui o mediante i quali sono realizzate le copie a uso privato. In particolare, non vi è alcuna indicazione riguardo alla natura giuridica del nesso, come il diritto di proprietà, che possa unire la persona fisica, autore della riproduzione a titolo privato, e il dispositivo utilizzato da quest’ultima. 87 Orbene, si deve rilevare, da un lato, che l’eccezione prevista da detta disposizione va interpretata restrittivamente, cosicché essa non consente un’interpretazione che vada oltre le ipotesi prese in considerazione esplicitamente v., per analogia, sentenze ACI Adam e a., EU C 2014 254, punto 23, e Melzer, C 228/11, EU C 2013 305, punto 24 . 88 Dall’altro, la finalità di detta direttiva consiste nell’armonizzare solamente taluni aspetti del diritto d’autore sentenza Padawan, EU C 2010 620, punto 35 . Orbene, il legislatore dell’Unione, non menzionando nella stessa direttiva le caratteristiche e le peculiarità richiamate al punto 86 supra, ha ritenuto queste ultime irrilevanti alla luce dell’obiettivo perseguito con tale opera di parziale armonizzazione. 89 Ne consegue che la questione se il dispositivo utilizzato da una persona privata per effettuare copie a uso privato debba appartenere a quest’ultima o possa appartenere a un terzo non rientra nella sfera di applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29. 90 Ciò considerato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione europea, non occorre leggere l’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , di detta direttiva alla luce dell’articolo 5, paragrafo 5, della medesima, poiché quest’ultima disposizione non intende né incidere sul contenuto materiale delle disposizioni contemplate all’articolo 5, paragrafo 2, della stessa direttiva né, in particolare, ampliare la portata delle diverse eccezioni e limitazioni ivi previste v. sentenza ACI Adam e a., EU C 2014 254, punto 26 . 91 Alla luce dei suesposti rilievi, si deve rispondere alla prima questione, lettera e , dichiarando che la direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso per riproduzioni di materiali protetti effettuate da una persona fisica a partire o mediante un dispositivo appartenente a terzi. Sulla prima questione, lettera g 92 Con la prima questione, lettera g , che occorre esaminare in nono luogo, il giudice del rinvio chiede se la direttiva 2001/29 osti a una normativa nazionale che preveda un equo compenso per le riproduzioni effettuate a partire da fonti lecite in altro modo , come, ad esempio, Internet. 93 Secondo costante giurisprudenza della Corte, qualora un giudice nazionale non fornisca alla Corte gli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alla questione sottopostale, tale questione deve essere respinta in quanto irricevibile v., in tal senso, sentenza Belvedere Costruzioni, C 500/10, EU C 2012 186, punto 16, e ordinanza Stefan, C 329/13, EU C 2014 815, punto 24 . 94 Nel caso di specie, il giudice del rinvio non fornisce elementi sufficienti relativi alla natura delle riproduzioni oggetto della questione sottoposta. 95 Ciò premesso, la Corte non è in grado di rispondere utilmente alla prima questione, lettera g . Pertanto, quest’ultima deve essere respinta in quanto irricevibile. Sulle spese 96 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quarta Sezione dichiara 1 L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, non osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le copie a uso privato per supporti plurifunzionali, come le schede di memoria per telefoni cellulari, a prescindere dal fatto che la funzione principale di tali supporti consista o meno nella realizzazione di tali copie, a condizione che una delle funzioni di detti supporti, ancorché secondaria, consenta ai loro possessori di utilizzarli a tal fine. Tuttavia, il carattere principale o secondario di questa funzione e l’importanza relativa della capacità del supporto di realizzare copie possono incidere sull’entità dell’equo compenso dovuto. Laddove il danno causato ai titolari dei diritti fosse da ritenersi minimo, la messa a disposizione di tale funzione potrebbe non far sorgere alcun obbligo di versamento del compenso. 2 L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che assoggetti al prelievo diretto a finanziare l’equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le copie a uso privato la fornitura di supporti utilizzabili a fini di riproduzione per uso privato, come le schede di memoria per telefoni cellulari, ma non assoggetti a tale prelievo la fornitura di componenti destinate principalmente ad archiviare copie per uso privato, come le memorie interne dei lettori MP3, a condizione che queste differenti categorie di supporti e componenti non siano paragonabili o che la disparità di trattamento di cui sono oggetto sia giustificata, accertamento, questo, che compete al giudice del rinvio. 3 L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che imponga il pagamento del prelievo diretto a finanziare l’equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le copie a uso privato ai produttori e agli importatori che vendano schede di memoria per telefoni cellulari a professionisti pur sapendo che le schede vengono rivendute da questi ultimi, ignorando peraltro se gli acquirenti finali di dette schede siano privati o professionisti, a condizione che – l’attuazione di un sistema del genere sia giustificata da difficoltà pratiche – i debitori siano esenti dal pagamento di detto prelievo qualora dimostrino di aver fornito le schede di memoria per telefoni cellulari a soggetti diversi da persone fisiche a fini manifestamente estranei a quelli della riproduzione per uso privato, fermo restando che detta esenzione non può essere limitata alla consegna ai soli professionisti iscritti all’organizzazione incaricata della gestione degli stessi prelievi – detto sistema preveda un diritto al rimborso del prelievo per copia privata che sia effettivo e non renda eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato, e solo l’acquirente finale di siffatta scheda di memoria possa ottenere il rimborso, presentando, a tal fine, domanda all’organizzazione medesima. 4 L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , della direttiva 2001/29, letto alla luce del considerando 35 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso consente agli Stati membri di prevedere, in taluni casi rientranti nell’ambito di applicazione dell’eccezione al diritto di riproduzione per le copie private, l’esenzione dal pagamento dell’equo compenso in base a detta eccezione, a condizione che il danno causato ai titolari dei diritti, in tali casi, sia minimo. Rientra nella competenza di detti Stati fissare la soglia di tale danno, fermo restando che questa soglia deve, in particolare, essere applicata conformemente al principio della parità di trattamento. 5 La direttiva 2001/29 deve essere interpretata nel senso che, laddove uno Stato membro abbia deciso, in forza dell’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, di escludere, nell’ambito di applicazione ratione materiae di tale disposizione, qualsiasi diritto, per i titolari di diritti, di autorizzare le riproduzioni a titolo privato delle loro opere, l’autorizzazione data da un titolare di diritti per l’utilizzo dei file contenenti le sue opere non può incidere sull’obbligo di equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni effettuate conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b , di detta direttiva mediante tali file e non può, di per sé, far sorgere un obbligo di pagamento, al titolare medesimo, di alcuna forma di remunerazione da parte dell’utilizzatore dei file interessati 6 L’attuazione delle misure tecnologiche previste all’articolo 6 della direttiva 2001/29 per i dispositivi utilizzati al fine di riprodurre materiali protetti, come i DVD, i CD, i lettori MP3 o i computer, non può incidere sull’obbligo di equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni a titolo privato effettuate a partire da simili dispositivi. Tuttavia, tale attuazione può avere un impatto sul livello concreto di detto compenso. 7 La direttiva 2001/29 osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni effettuate a partire da fonti illecite, vale a dire a partire da materiali protetti messi a disposizione del pubblico senza l’autorizzazione dei titolari di diritti. 8 La direttiva 2001/29 non osta a una normativa nazionale che preveda un equo compenso in base all’eccezione al diritto di riproduzione per le riproduzioni di materiali protetti effettuate da una persona fisica a partire o mediante un dispositivo appartenente a terzi. fonte www.curia.europea.eu