



circolazione stradale | 07 Maggio 2014
Da riscrivere entro un anno la direttiva sulle multe
di Stefano Manzelli
Congelata la direttiva 2011/82 UE sullo scambio comunitario di informazioni in materia di sicurezza stradale. Dovrà infatti essere modificato tempestivamente il fondamento giuridico del provvedimento e verranno salvaguardati nel frattempo gli effetti della direttiva che in Italia è stata recepita con il d.lgs. n. 37/2014, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 21 marzo 2014.

(Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 6 maggio 2014, causa C-43/12)


Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con la sentenza 6 maggio 2014 (C-43/12).
Il provvedimento rappresenta un evidente rallentamento del lento processo verso un codice stradale unico europeo. La direttiva 2011/82 infatti è solo un piccolo passo in avanti verso l’effettività della sanzione stradale in ambito europeo. Restano infatti comunque ancora sul tappeto la questione dell’effettivo pagamento delle sanzioni e dell’applicazione delle misure accessorie per le quali sarà necessaria una ulteriore disposizione normativa, già individuata in ambito Ue. Ma almeno si inizia con lo scambio informativo europeo finalizzato all’applicazione delle più importanti sanzioni stradali. Ovvero si sarebbe potuto iniziare se non fosse intervenuto lo stop della Corte di Giustizia. È complessa la procedura di notifica dei verbali all’estero. Fino ad ora, circolare con un mezzo comunitario in ambito europeo risulta particolarmente conveniente. Le multe automatiche (autovelox, tutor, semafori, vachi ztl) vengono per lo più direttamente cestinate anche per la complessità delle procedure di notifica dei verbali all’estero. Con il recepimento della direttiva 2011/82 si è formalizzato un deciso passo in avanti, attivando una modalità di accesso comune ai dati dei veicoli dei trasgressori per le infrazioni più pericolose e rilevanti. Sono otto le tipologie di violazioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva che è stata appena congelata. L’eccesso di velocità, il mancato uso della cintura di sicurezza, il mancato arresto davanti a un semaforo rosso, la guida in stato di ebbrezza, la guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti, il mancato uso del casco protettivo, l’utilizzo di una corsia vietata e l’uso indebito di cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida. Con l’entrata in vigore della novella, le forze di polizia nazionale potranno accedere ai dati di immatricolazione dei veicoli stranieri comprese le informazioni sui proprietari o titolari del mezzo. Ottenuti questi dati la polizia stradale invierà al proprietario del veicolo od obbligato solidale, una lettera d’informazione (su modello predefinito e in lingua originale corrispondente a quella di immatricolazione del veicolo straniero) con allegato il verbale, indicando specificamente la natura della violazione, il luogo, la data e l’ora dell’accertamento, le disposizioni di diritto nazionale violate, l’ammontare della sanzione, i termini di pagamento e le modalità di ricorso.
Sono gli Stati a doversi attivati. Per la messa a regime del sistema occorrerà comunque attendere che tutti gli Stati coinvolti nella direttiva si attivino per renderla concretamente operativa. Ma soprattutto che la stessa venga riscritta adeguando la scelta del fondamento giuridico alle indicazioni della Corte. In pratica non si tratta di rapporti tra forze di polizia ma di sicurezza dei trasporti, specifica la sentenza. Per questo motivo il parlamento europeo dovrà procedere ad aggiornare la disposizione e gli effetti della direttiva annullata resteranno in vigore fino all’adozione del nuovo provvedimento e comunque per un periodo massimo di 12 mesi.






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