Chi è competente a valutare la richiesta in caso di rischio violazione dei diritti umani?

Uno Stato membro è tenuto a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro inizialmente identificato come competente quando non può ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti. In tale caso, lo Stato deve identificare un altro Stato membro competente, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia UE, pronunciandosi sulla causa C-4/11, pubblicata il 14 novembre 2013. Il regolamento Dublino II enuncia i criteri che permettono di determinare lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata nell’UE. In linea di principio, è competente un solo Stato membro, ma se un richiedente asilo presenta domanda in uno Stato membro diverso da quello competente in base al regolamento, è prevista una procedura per il suo trasferimento verso lo Stato competente. Tuttavia, in una situazione del genere, lo Stato al quale è stata indirizzata la domanda può decidere di non trasferire il richiedente verso lo Stato competente e di esaminare la domanda. La vicenda. Un cittadino iraniano, è entrato illegalmente in Germania attraverso la Grecia. La domanda di asilo che ha presentato in Germania è stata dichiarata irricevibile giacché, ai sensi del regolamento, era la Grecia lo Stato membro competente per esaminarla. Il cittadino iraniano è stato perciò trasferito in quest’ultimo Stato. Egli ha proposto, tuttavia, un ricorso per annullamento della decisione di rigetto della sua domanda, che è stato accolto dal Tribunale amministrativo di Francoforte. Secondo tale giudice, considerate le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e del trattamento delle domande di asilo in Grecia, la Germania era tenuta a esaminare la domanda. Le autorità tedesche hanno successivamente riconosciuto al cittadino iraniano lo status di rifugiato. La Corte amministrativa d’appello dell’Assia, investita dell’impugnazione della decisione, ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare come debba essere identificato lo Stato tenuto a esaminare la domanda di asilo. Il giudice tedesco intende sapere se il regolamento conferisca al richiedente asilo il diritto di pretendere da uno Stato membro che esamini la sua domanda qualora tale Stato non possa trasferirlo, stante il rischio di una violazione dei suoi diritti fondamentali, verso lo Stato membro inizialmente identificato come competente. Il quadro normativo. Al fine di meglio comprendere la fattispecie al centro della controversia in esame si rivela opportuno rammentare la cornice normativa che disciplina la materia. In proposito, giova considerare che l’articolo 3 del regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, dispone che gli Stati membri esaminino la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III. In deroga a quanto detto, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d’asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. L’articolo 5, paragrafo 1, dello stesso regolamento recita i criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell’ordine nel quale sono definiti dallo stesso capo. I criteri per individuare lo Stato membro competente. Al fine di determinare lo Stato membro competente del regolamento, il capo III di quest’ultimo enuncia una serie di criteri oggettivi e gerarchizzati. Il criterio enunciato all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento è quello per cui quando è accertato che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda d’asilo. Invece, il criterio enunciato all’articolo 11 del regolamento può trovare applicazione, a determinate condizioni, se il richiedente asilo è entrato in uno Stato membro in cui è dispensato dal visto per l’ingresso. L’articolo 13 del regolamento dispone che, ove nessuno Stato membro possa essere identificato come competente sulla base della gerarchia dei criteri, competente a esaminare la domanda di asilo è, per difetto, il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata. In caso di violazione di diritti umani il richiedente asilo può invocare l’obbligo per lo Stato? Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un richiedente asilo possa invocare, dinanzi a un giudice nazionale, l’obbligo per lo Stato membro al quale ha presentato domanda di asilo di esaminare tale domanda, sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, quando la situazione presente nello Stato membro competente a trattare la domanda in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento metta a rischio i diritti fondamentali di detto richiedente. Nella sentenza odierna, la Corte rammenta, anzitutto, che uno Stato membro è tenuto a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato inizialmente identificato come competente quando non può ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti. I doveri dello Stato membro. Ebbene, la Corte rileva che in simili frangenti uno Stato membro, ai sensi del regolamento, può esaminare esso stesso la domanda. La Corte precisa, però, che, qualora non intenda avvalersi di tale facoltà, detto Stato, in linea di principio, non è tenuto al trattamento della domanda. Esso è tenuto, per contro, a identificare lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo proseguendo l’esame dei criteri enunciati nel regolamento. Se quest’ultima ipotesi non ricorre, ossia, se lo Stato membro non riesce ad effettuare tale identificazione, competente per l’esame della domanda di asilo è il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata. È necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo si curi di non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato competente che abbia durata irragionevole. All’occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste all’articolo 3, par. 2, del regolamento. Il rischio che il richiedente asilo subisca trattamenti inumani o degradanti. Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione deferita che, quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ‒ ciò che spetta al giudice del rinvio verificare ‒, lo Stato membro che procede alla determinazione di quello competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente. Inoltre, ferma restando la facoltà in capo allo Stato membro di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l’esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Paese possa essere identificato come competente in base a uno di tali criteri o, in mancanza, in base all’articolo 13 del medesimo regolamento. Per contro, in una situazione del genere, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso la Nazione identificata inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione di quello competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento. In conclusione. La Corte di Giustizia, pertanto, conclude affermando che gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente comportino il rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti. In tale caso, lo Stato membro non può trasferire il richiedente asilo verso lo Stato identificato inizialmente come competente e deve proseguire l’esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente. La Corte rimarca, infine, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo deve curare che la situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente non sia aggravata da una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All’occorrenza, pertanto, dovrà esaminare esso stesso la domanda.

Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 14 novembre 2013, causa C-4/11 * Asilo – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 4 – Regolamento CE n. 343/2003 – Articolo 3, paragrafi 1 e 2 – Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo – Articoli da 6 a 12 – Criteri per la determinazione dello Stato membro competente – Articolo 13 – Clausola residuale Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo GU L 50, pag. 1 in prosieguo il regolamento . 2 Detta domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la Bundesrepublik Deutschland Repubblica federale di Germania , rappresentata dal Bundesamt für Migration und Flüchtlinge Ufficio federale per l’immigrazione e i rifugiati in prosieguo il Bundesamt , e il sig. Puid, cittadino iraniano, in merito alla decisione adottata dal Bundesamt di dichiarare irricevibile la domanda di asilo di quest’ultimo e di disporne il respingimento verso la Grecia. Contesto normativo 3 L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento dispone 1. Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III. 2. In deroga al paragrafo 1, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d’asilo presentata da un cittadino di un paese terzo, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento. In tale ipotesi, detto Stato membro diventa lo Stato membro competente ai sensi del presente regolamento e assume gli obblighi connessi a tale competenza. . 4 L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento recita I criteri per la determinazione dello Stato membro competente si applicano nell’ordine nel quale sono definiti dal [capo III] . 5 Al fine di determinare lo Stato membro competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, il capo III di quest’ultimo enuncia una serie di criteri oggettivi e gerarchizzati. 6 L’articolo 6 del regolamento indica lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata da un minore non accompagnato. 7 Gli articoli 7 e 8 del regolamento sono applicabili ai richiedenti asilo un cui familiare sia stato autorizzato a soggiornare in qualità di rifugiato in uno Stato membro o abbia presentato una domanda di asilo sulla quale non sia ancora stata presa una prima decisione di merito in uno Stato membro. 8 L’articolo 9 del regolamento concerne i richiedenti asilo in possesso di un titolo di soggiorno o di un visto in corso di validità o scaduto. 9 Il criterio enunciato all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento è il seguente Quando è accertato che il richiedente asilo ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame della domanda d’asilo. . 10 Il criterio enunciato all’articolo 11 del regolamento può trovare applicazione, a determinate condizioni, se il richiedente asilo è entrato in uno Stato membro in cui è dispensato dal visto per l’ingresso. 11 L’articolo 12 del regolamento si riferisce alle domande di asilo presentate in una zona internazionale di transito di un aeroporto di uno Stato membro. 12 L’articolo 13 del regolamento dispone che, ove nessuno Stato membro possa essere identificato come competente sulla base della gerarchia dei criteri, competente a esaminare la domanda di asilo è, per difetto, il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata. Controversia di cui al procedimento principale e questione pregiudiziale 13 Il sig. Puid, nato nel 1979, giungeva in Grecia, munito di documenti falsi, il 20 ottobre 2007 con un volo da Teheran Iran per Atene Grecia . Dopo essersi trattenuto in Grecia per quattro giorni, riprendeva il viaggio verso Francoforte sul Meno Germania dove presentava domanda di asilo. 14 Per assicurarne il respingimento, egli veniva arrestato fino al 25 gennaio 2008. Dopodiché chiedeva al Verwaltungsgericht Frankfurt am Main Tribunale amministrativo di Francoforte sul Meno , inter alia, di adottare un provvedimento d’urgenza che ingiungesse alla Bundesrepublik Deutschland di dichiararsi competente per l’esame della sua domanda di asilo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento. Detto organo giurisdizionale disponeva che il respingimento verso la Grecia del sig. Puid non avesse luogo prima del 16 gennaio 2008. 15 Il 14 dicembre 2007 il Bundesamt dichiarava irricevibile la domanda di asilo e ordinava il respingimento del sig. Puid verso la Grecia. Esso considerava che fosse la Repubblica ellenica lo Stato membro competente per l’esame della domanda di asilo e che non sussistesse alcuna ragione per ordinare alla Bundesrepublik Deutschland di applicare dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento. Il 23 gennaio 2008, il sig. Puid veniva respinto verso la Grecia. 16 Tuttavia, già in data 25 dicembre 2007 il sig. Puid aveva proposto un ricorso dinanzi al Verwaltungsgericht Frankfurt am Main perché annullasse la decisione del Bundesamt e obbligasse la Bundesrepublik Deutschland a dichiararsi competente per la sua domanda di asilo. 17 Con sentenza dell’8 luglio 2009 il Verwaltungsgericht Frankfurt am Main annullava la decisione del Bundesamt e concludeva per l’illegittimità dell’esecuzione dell’ordine di respingimento. La motivazione era che la Bundesrepublik Deutschland era tenuta ad avocare la competenza per la procedura di asilo, esercitando il diritto previsto a tal fine dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, tenuto conto delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e del trattamento delle domande di asilo in Grecia. 18 La Bundesrepublik Deutschland, rappresentata dal Bundesamt, impugnava detta sentenza dinanzi allo Hessischer Verwaltungsgerichtshof Corte amministrativa d’appello dell’Assia . 19 Nelle circostanze di specie lo Hessischer Verwaltungsgerichtshof decideva, il 22 dicembre 2010, di sospendere il procedimento e di deferire alla Corte quattro questioni pregiudiziali volte a determinate la portata dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento nell’ipotesi in cui la situazione presente nello Stato membro competente per l’esame della domanda in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento metta in pericolo i diritti fondamentali del richiedente asilo in questione. 20 Il 20 gennaio 2011 il Bundesamt accettava di esaminare la domanda di asilo del sig. Puid, in forza dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, riconoscendogli indi, con decisione del 18 maggio 2011, lo status di rifugiato. 21 Lo Hessischer Verwaltungsgerichtshof considerava nondimeno che la sua domanda pregiudiziale conservasse un oggetto, in quanto il sig. Puid poteva avere un interesse legittimo a che fosse dichiarata l’illegittimità della decisione del 14 dicembre 2007 in vista di una richiesta di risarcimento per l’arresto subìto. 22 Con lettera del 21 dicembre 2011 la cancelleria della Corte trasmetteva al giudice del rinvio la sentenza del 21 dicembre 2011, N. S. e a. C 411/10 e C 493/10, non ancora pubblicata nella Raccolta , invitandolo a indicare se, alla luce della medesima, intendesse persistere nel rinvio pregiudiziale. 23 Con decisione del 1o giugno 2012 pervenuta alla Corte l’8 giugno 2012, lo Hessischer Verwaltungsgerichtshof ritirava le sue prime tre questioni ritenendo che la citata sentenza N. S. e a. vi avesse dato esauriente risposta. Il giudice del rinvio considera nondimeno che, al fine di precisare la portata di detta sentenza quanto alla possibilità per il richiedente asilo di far valere in giudizio l’obbligo dello Stato membro in cui si trova di esaminare la sua domanda di asilo, va mantenuta la questione seguente Se dall’obbligo per lo Stato membro di esercitare il diritto di cui all’articolo 3, paragrafo 2, prima frase, del regolamento derivi un diritto soggettivo del richiedente asilo all’esercizio dell’avocazione della competenza che possa essere fatto valere nei confronti di detto Stato . Sulla questione pregiudiziale 24 Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se un richiedente asilo possa invocare, dinanzi a un giudice nazionale, l’obbligo per lo Stato membro al quale ha presentato domanda di asilo di esaminare tale domanda, sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, quando la situazione presente nello Stato membro competente a trattare la domanda in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento metta a rischio i diritti fondamentali di detto richiedente. 25 Occorre subito constatare che dalle decisioni del 22 dicembre 2010 e del 1° giugno 2012 adottate dal giudice del rinvio risulta che la predetta questione si fonda sulla premessa secondo cui, in una situazione come quella di specie, lo Stato membro al quale il richiedente asilo ha presentato la propria domanda sia obbligato ad esercitare il diritto di avocazione conferitogli dall’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento. 26 Orbene, detta disposizione non può giustificare una tale premessa. 27 A tale proposito si deve ricordare che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento prevede che una domanda di asilo sia esaminata da un solo Stato membro, che è quello identificato come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento. 28 L’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento enuncia tuttavia che, in deroga al paragrafo 1 di detto articolo, ciascuno Stato membro può esaminare una domanda d’asilo presentatagli da un cittadino di un paese terzo anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti in tale regolamento. 29 La Corte, la quale ha pur ricordato, al punto 107 della citata sentenza N. S. e a., che, in un contesto come quello oggetto di detta sentenza, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente ha la facoltà prevista all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esaminare esso stesso la domanda, non ha però affermato la sussistenza di un obbligo di tale Stato in questo senso. 30 Al contrario, occorre sottolineare che la Corte ha dichiarato che gli Stati membri sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento quando non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea v., in tal senso, sentenza N. S. e a., cit., punti 94 e 106 . 31 Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistessero carenze sistemiche del genere alla data di esecuzione della decisione di respingimento del sig. Puid verso la Grecia. 32 Riguardo alla questione se lo Stato membro che non può effettuare il trasferimento del richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente conformemente al regolamento sia tenuto ad esaminare esso stesso la domanda, occorre ricordare che il capo III del regolamento enuncia una serie di criteri e che, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, tali criteri si applicano nell’ordine in cui sono esposti in detto capo sentenza N. S. e a., cit., punto 95 . 33 Pertanto, come la Corte ha già dichiarato, ferma restando la facoltà, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, di esaminare esso stesso la domanda, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento impone allo Stato membro che doveva effettuare tale trasferimento di proseguire l’esame dei criteri di cui al medesimo capo per verificare se uno di tali criteri consenta di identificare un altro Stato membro come competente a esaminare la domanda di asilo sentenza N. S. e a., cit., punti 96 e 107 . 34 Se quest’ultima ipotesi non ricorre, competente per l’esame della domanda di asilo è, ai sensi dell’articolo 13 del regolamento, il primo Stato membro nel quale la domanda è stata presentata v., in tal senso, sentenza N. S. e a., cit., punto 97 . 35 È necessario, tuttavia, che lo Stato membro nel quale si trova il richiedente asilo si curi di non aggravare una situazione di violazione dei diritti fondamentali di tale richiedente con una procedura di determinazione dello Stato membro competente che abbia durata irragionevole. All’occorrenza, detto Stato è tenuto a esaminare esso stesso la domanda conformemente alle modalità previste all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sentenza N. S. e a., cit., punti 98 e 108 . 36 Tutto ciò considerato, occorre rispondere alla questione deferita che, quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ‒ ciò che spetta al giudice del rinvio verificare ‒, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l’esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all’articolo 13 del medesimo regolamento. 37 Per contro, in una situazione del genere, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento. Sulle spese 38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Grande Sezione dichiara Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento CE n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ‒ ciò che spetta al giudice del rinvio verificare ‒, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l’esame dei criteri di detto capo per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente in base ad uno di tali criteri o, in mancanza, in base all’articolo 13 del medesimo regolamento. Per contro, in una situazione del genere, l’impossibilità di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo sul fondamento dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 343/2003. * Fonte http //curia.europa.eu/