Anche il lavoro all’estero è da prendere in considerazione

E’ contraria al diritto europeo la normativa di uno Stato – in questo caso l’Italia – che non prenda in considerazione, ai fini della pensione di vecchiaia, i periodi di lavoro di un cittadino presso un’organizzazione internazionale situata in un altro Stato membro.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia europea con la sentenza del 4 luglio 2013, causa C-233/12. Il caso. La domanda è stata presentata alla Corte di Giustizia nell’ambito di una controversia tra un impiegato presso l’Ufficio europeo dei brevetti UEB a Monaco di Baviera Germania , e l’INPS in merito al rifiuto dell’Istituto di trasferire al regime previdenziale dell’UEB il capitale che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati durante i periodi di lavoro in Italia. Totalizzazione dei periodi contributivi? Il giudice italiano, rimettendo la questione alla Corte europea, ha ritenuto che l’assenza, nell’ordinamento giuridico italiano, di norme che consentano il trasferimento all’UEB del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in Italia, unita all’assenza, nel regolamento dell’Ufficio europeo dei brevetti relativo alle pensioni, di disposizioni che consentano di procedere alla totalizzazione dei periodi contributivi accreditati prima dell’assunzione, possa costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori nell’Unione . Infatti – ha spiegato il giudice - la prospettiva di non essere in grado di far valere, ai fini della pensione, contributi versati e anni maturati prima di prendere servizio presso l’UEB dissuaderebbe i lavoratori che hanno maturato diritti a pensione in Italia dall’accettare le offerte di lavoro dell’UEB , costituendo, tale situazione, una violazione manifesta dei diritti attribuiti ai cittadini dell’Unione artt. 20 TFUE, 45 TFUE e 48 TFUE . Libera circolazione all’interno dell’Unione. La situazione dell’interessato, secondo quanto disposto dalla Corte di Giustizia, deve quindi essere valutata paragonandola a quella dei cittadini che fanno uso del diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione esercitando un’attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro che non sono istituzioni dell’Unione né organizzazioni internazionali, quali l’UEB, e a quella dei cittadini che esercitano un’attività lavorativa autonoma . In conclusione, è previsto un sistema di cumulo dei periodi in considerazione delle varie legislazioni e pertanto devono poter essere utilizzati i periodi maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro.

Corte di Giustizia UE, Quinta Sezione, sentenza 4 luglio 2013, causa C-233/12 * Trasferimento dei diritti a pensione maturati in uno Stato membro – Articoli 45 TFUE e 48 TFUE – Normativa nazionale che non prevede il diritto di trasferire a un’organizzazione internazionale avente sede in un altro Stato membro il capitale che rappresenta i contributi pensionistici versati a un ente nazionale di previdenza sociale – Regola della totalizzazione Sentenza 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 20 TFUE, 45 TFUE, 48 TFUE e da 145 TFUE a 147 TFUE nonché dell’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in prosieguo la Carta . 2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Gardella, impiegato presso l’Ufficio europeo dei brevetti UEB a Monaco di Baviera Germania , e l’Istituto nazionale della previdenza sociale INPS in merito al rifiuto dell’INPS di trasferire al regime previdenziale dell’UEB il capitale che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati durante i periodi di lavoro in Italia. Contesto normativo La normativa dell’Unione 3 L’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea, stabilito dal regolamento CEE, Euratom, CECA n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione GU 1968, L 56, pag. 1 , come modificato dal regolamento CE, Euratom n. 723/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004 GU L 124, pag. 1 in prosieguo lo Statuto , così recita Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo – aver cessato di prestare servizio presso un’amministrazione, un’organizzazione nazionale o internazionale, ovvero – aver esercitato un’attività subordinata o autonoma, ha facoltà, tra il momento della sua nomina in ruolo e il momento in cui ottiene il diritto a una pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello statuto, di far versare alle Comunità il capitale, attualizzato fino al trasferimento effettivo, che rappresenta i diritti a pensione da lui maturati per le attività di cui sopra. In tal caso l’istituzione presso cui il funzionario presta servizio determina, mediante disposizioni generali di esecuzione, tenuto conto dello stipendio base, dell’età e del tasso di cambio alla data della domanda di trasferimento, le annualità che computa, secondo il regime comunitario delle pensioni, a titolo di servizio prestato in precedenza, sulla base del capitale trasferito, previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione del capitale tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo. Il funzionario potrà avvalersi di questa facoltà soltanto una volta per Stato membro e per fondo di pensione . 4 Il regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale GU L 166, pag. 1 , che è succeduto al regolamento CEE n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento CE n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 GU 1997, L 28, pag. 1 , come modificato dal regolamento CE n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 GU L 392, pag. 1 in prosieguo il regolamento n. 1408/71 , contiene le disposizioni relative al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale nell’Unione europea. 5 L’articolo 2 del regolamento n. 883/2004, intitolato Ambito di applicazione ratione personae ” , al paragrafo 1 prevede quanto segue Il presente regolamento si applica ai cittadini di uno Stato membro, agli apolidi e ai rifugiati residenti in uno Stato membro che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri, nonché ai loro familiari e superstiti . 6 L’articolo 3 del medesimo regolamento, intitolato Ambito di applicazione ratione materiae” , al suo paragrafo 1 così prevede Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti d le prestazioni di vecchiaia . 7 Ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, intitolato Totalizzazione dei periodi Fatte salve disposizioni contrarie del presente regolamento, l’istituzione competente di uno Stato membro, la cui legislazione subordina – l’acquisizione, il mantenimento, la durata o il recupero del diritto alle prestazioni, – l’ammissione al beneficio di una legislazione, – l’accesso all’assicurazione obbligatoria, facoltativa continuata o volontaria o l’esenzione della medesima, al maturare di periodi d’assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione, di occupazione, di attività lavorativa autonoma o di residenza maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro, come se si trattasse di periodi maturati sotto la legislazione che essa applica . 8 L’articolo 52 del richiamato regolamento, intitolato Liquidazione delle prestazioni , al suo paragrafo 1 così dispone L’istituzione competente calcola l’importo delle prestazioni che sarebbe dovuto a a norma della legislazione che essa applica, solo se le condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni sono state soddisfatte esclusivamente a norma del diritto nazionale prestazione autonoma b calcolando un importo teorico e successivamente un importo effettivo prestazione prorata , secondo le seguenti modalità i l’importo teorico della prestazione è pari alla prestazione cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione e/o di residenza maturati sotto le legislazioni degli altri Stati membri fossero maturati sotto la legislazione che essa applica alla data della liquidazione. Se, in virtù di questa legislazione, l’importo è indipendente dalla durata dei periodi maturati, tale importo è considerato come l’importo teorico ii l’istituzione competente determina quindi l’importo effettivo della prestazione prorata applicando all’importo teorico il rapporto tra la durata dei periodi maturati prima che si avverasse il rischio ai sensi della legislazione che essa applica e la durata totale dei periodi maturati prima che il rischio si avverasse, ai sensi delle legislazioni di tutti gli Stati membri interessati . La normativa pertinente dell’UEB 9 L’UEB è un’organizzazione internazionale creata dalla convenzione sulla concessione di brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, avente sede in tale città. 10 L’UEB dispone di un proprio regime pensionistico, distinto dai regimi pensionistici degli Stati membri e da quello dell’Unione. 11 In forza dell’articolo 12 del regolamento dell’Ufficio europeo dei brevetti relativo alle pensioni, adottato dal suo consiglio di amministrazione conformemente all’articolo 33 di detta convenzione, il personale dell’UEB può beneficiare del trasferimento del capitale che rappresenta i diritti maturati precedentemente presso altri regimi pensionistici, a condizione che i regimi in questione lo consentano. Se ciò è possibile ed avviene, l’UEB determina, secondo le proprie regole, il numero degli anni di servizio riconoscibile che l’interessato aveva accreditato sotto il proprio schema pensionistico e, di conseguenza, la pensione di vecchiaia che gli spetta. 12 Dall’ordinanza di rinvio emerge che il regolamento dell’Ufficio europeo dei brevetti relativo alle pensioni non prevede, per contro, la totalizzazione dei periodi contributivi, ossia la possibilità di cumulare gli anni accreditati presso l’UEB con i diritti maturati nell’ambito di altri regimi pensionistici. La normativa italiana 13 Dall’ordinanza di rinvio risulta che, in Italia, il trasferimento o il ricongiungimento dei diritti a pensione, come previsto dalla legge n. 29 relativa alla ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, del 7 febbraio 1979 GURI n. 40, del 9 febbraio 1979 , e successive modifiche, è riservato ai dipendenti del settore pubblico o privato che siano o siano stati iscritti a forme obbligatorie di previdenza presso Enti, Fondi e Gestioni previdenziali nazionali. Il trasferimento ha luogo a titolo oneroso ed è a carico dell’interessato. 14 Il giudice del rinvio indica altresì che, in forza dello Statuto, i funzionari e gli agenti dell’Unione nonché, sulla base di accordi specifici, gli agenti dell’Istituto universitario europeo e quelli della Banca europea degli investimenti possono beneficiare di tale meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza nel territorio della Repubblica italiana. 15 Per contro, gli agenti dell’UEB ne sono esclusi, poiché non esistono convenzioni tra l’UEB e la Repubblica italiana che autorizzino il trasferimento verso tale organizzazione internazionale del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati dai lavoratori prima iscritti all’INPS. 16 Per quanto riguarda la totalizzazione dei periodi contributivi, dalle informazioni fornite dal giudice del rinvio risulta che, in forza del regolamento n. 883/2004, tale meccanismo funziona, in linea di principio, a favore di tutti i lavoratori dipendenti e autonomi e delle libere professioni. Esso non si applica tuttavia ai dipendenti dell’UEB che, in quanto agenti di un’organizzazione internazionale, non possono essere considerati, secondo il tenore dell’articolo 2 del regolamento n. 883/2004, soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri . Procedimento principale e questioni pregiudiziali 17 Il sig. Gardella è cittadino italiano e lavora all’UEB dal 1° maggio 2002. 18 Prima di ricoprire tale posizione aveva lavorato in Italia dal 21 dicembre 1992 al 30 aprile 2002. I suoi contributi settimanali ammontavano a 485, pari a 9 anni e 17 settimane. 19 Il 15 settembre 2008 il sig. Gardella ha chiesto all’INPS di trasferire al regime previdenziale dell’UEB il capitale che rappresentava i diritti a pensione che egli aveva maturato nel corso di tale periodo. 20 L’INPS ha respinto tale domanda allegando l’inesistenza, in Italia, di disposizioni che consentissero il trasferimento richiesto. 21 Il ricorrente nel procedimento principale ha quindi proposto ricorso contro la decisione di rigetto dell’INPS dinanzi al Tribunale della Spezia. 22 Detto giudice ritiene che l’assenza, nell’ordinamento giuridico italiano, di norme che consentano il trasferimento all’UEB del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in Italia, unita all’assenza, nel regolamento dell’Ufficio europeo dei brevetti relativo alle pensioni, di disposizioni che consentano di procedere alla totalizzazione dei periodi contributivi accreditati prima dell’assunzione, possa costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori nell’Unione. Infatti, la prospettiva di non essere in grado di far valere, ai fini della pensione, contributi versati e anni maturati prima di prendere servizio presso l’UEB dissuaderebbe i lavoratori che hanno maturato diritti a pensione in Italia dall’accettare le offerte di lavoro dell’UEB. Tale situazione costituirebbe una violazione manifesta dei diritti attribuiti ai cittadini dell’Unione dagli articoli 20 TFUE, 45 TFUE e 48 TFUE e sarebbe inoltre incompatibile con gli articoli da 145 TFUE a 147 TFUE nonché con l’articolo 15 della Carta. 23 Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale della Spezia ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali 1 Se gli artt. 20, 45, 48 e 145-147 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea TFUE e l’art. 15 della Carta debbono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale od a una prassi amministrativa nazionale che non consentono, al lavoratore di uno Stato membro, di trasferire al regime pensionistico di un Ente a statuto internazionale situato nel territorio di un altro Stato dell’Unione europea, ove egli lavora ed è assicurato, i contributi pensionistici accreditati nel regime previdenziale del proprio Stato, ove in precedenza era stato assicurato. 2 Se, anche conseguentemente a quanto sopra ritenuto, il diritto al trasferimento dei contributi deve essere reso possibile pure in difetto di un accordo specifico tra lo Stato membro di appartenenza del lavoratore, o del suo Ente pensionistico, da una parte e l’Ente a statuto internazionale, dall’altra . Sulle questioni pregiudiziali 24 Con le sue questioni pregiudiziali, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 20 TFUE, 45 TFUE, 48 TFUE e da 145 TFUE a 147 TFUE nonché l’articolo 15 della Carta debbano essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un’organizzazione internazionale, quale l’UEB, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d’origine, in assenza di una convenzione internazionale tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilità di tale trasferimento. 25 Per giurisprudenza costante, il cittadino dell’Unione che usufruisca del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e abbia esercitato un’attività lavorativa in uno Stato membro diverso da quello di cui è originario, indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE. Il cittadino dell’Unione che lavori in uno Stato membro diverso dal suo Stato d’origine e che abbia accettato un impiego in un’organizzazione internazionale rientra anch’esso nell’ambito di applicazione di tale disposizione v., in tal senso, sentenza del 16 febbraio 2006, Öberg, -185/04, Racc. pag. I‑1453, punti 11 e 12 nonché la giurisprudenza citata . 26 Infatti, egli non perde la qualità di lavoratore ai sensi dell’articolo 45 TFUE per il fatto di svolgere la sua attività alle dipendenze di un’organizzazione internazionale v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 1989, Echternach e Moritz, 389/87 e 390/87, Racc. pag. 723, punto 11 . 27 Ne consegue che la situazione del sig. Gardella rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 45 TFUE. 28 Per accertare se l’insussistenza, per il sig. Gardella, di un diritto a trasferire il capitale che rappresenta i suoi diritti a pensione verso il regime pensionistico dell’UEB possa costituire un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione, occorre, in via preliminare, constatare che la facoltà accordata, in forza dello Statuto, ai funzionari e agli altri agenti delle istituzioni dell’Unione di trasferire al regime pensionistico dell’Unione il capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati per le attività svolte in precedenza non può essere estesa ai funzionari dell’UEB né alle relazioni tra uno Stato membro e un’organizzazione internazionale quale l’UEB. 29 L’UEB infatti non è un’istituzione né un organo dell’Unione al quale si applica detto Statuto. 30 Mentre tale Statuto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, il regolamento dell’Ufficio europeo dei brevetti relativo alle pensioni, non essendo un atto giuridico dell’Unione, non può produrre, in forza del diritto dell’Unione, effetti analoghi negli Stati membri. Inoltre, quest’ultimo regolamento fissa espressamente, come condizione per il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione, l’autorizzazione dell’organismo che gestisce il regime pensionistico al quale il dipendente di cui trattasi era iscritto. 31 Peraltro, l’UEB è un’organizzazione internazionale disciplinata dal diritto internazionale. 32 La situazione del sig. Gardella deve quindi essere valutata paragonandola a quella dei cittadini che fanno uso del diritto alla libera circolazione all’interno dell’Unione esercitando un’attività lavorativa subordinata presso datori di lavoro che non sono istituzioni dell’Unione né organizzazioni internazionali, quali l’UEB, e a quella dei cittadini che esercitano un’attività lavorativa autonoma. Tali attività costituiscono di gran lunga la maggior parte di quelle per cui i cittadini fanno uso di tale diritto. 33 Orbene, si deve constatare che, per quanto riguarda il coordinamento dei sistemi di previdenza sociale tra gli Stati membri, né il Trattato FUE né i regolamenti nn. 1408/71 e 883/2004 hanno previsto né prevedono norme concernenti il trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione già maturati, ma sono fondati sul principio della totalizzazione dei periodi, come emerge dall’articolo 48 TFUE quale attuato da detti regolamenti. 34 Occorre osservare che l’articolo 48 TFUE, che il ricorrente nel procedimento principale deduce dinanzi al giudice del rinvio a sostegno della sua domanda e al quale anche le questioni sollevate fanno riferimento, prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea adottino, in materia di sicurezza sociale, le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori attuando in particolare un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali . Tale sistema di totalizzazione dei periodi è stato predisposto dal regolamento n. 1408/71, e successivamente dal regolamento n. 883/2004. 35 Pertanto, dall’articolo 45 TFUE, letto alla luce dell’articolo 48 TFUE, non risulta l’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere la facoltà per il dipendente di un’organizzazione internazionale, quale l’UEB, di trasferire il capitale che rappresenta i suoi diritti a pensione maturati in precedenza verso il regime pensionistico di tale organizzazione internazionale, né l’obbligo di concludere una convenzione internazionale a tal fine. 36 Di conseguenza, l’assenza di tale facoltà per i dipendenti di un’organizzazione internazionale, quale l’UEB, non può essere considerata un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 45 TFUE. 37 Per quanto concerne gli altri articoli del Trattato e della Carta che figurano nelle questioni sollevate, è necessario constatare quanto segue. 38 Secondo una giurisprudenza costante, l’articolo 20 TFUE, che sancisce in generale il diritto, per ogni cittadino dell’Unione, di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, trova specifica riconferma nell’articolo 45 TFUE per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori v. sentenza del 1° ottobre 2009, Leyman, -3/08, Racc. pag. I‑9085, punto 20 e giurisprudenza ivi citata . 39 Per quanto concerne l’articolo 15, paragrafo 2, della Carta, occorre richiamare l’articolo 52, paragrafo 2, della stessa, ai sensi del quale i diritti riconosciuti dalla Carta che trovano fondamento nei Trattati si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti. È quanto avviene nel caso dell’articolo 15, paragrafo 2, della Carta che riprende, in particolare, come confermato dalle spiegazioni relative a tale disposizione, la libera circolazione dei lavoratori garantita dall’articolo 45 TFUE. 40 Gli articoli da 145 TFUE a 147 TFUE stabiliscono gli obiettivi e le misure generali della politica occupazionale dell’Unione. Il diritto fatto valere dal ricorrente nel procedimento principale o l’obbligo di uno Stato membro di garantire tale diritto non possono essere dedotti da tali disposizioni. 41 Di conseguenza, per rispondere alle questioni sollevate, è sufficiente l’analisi degli articoli 45 TFUE e 48 TFUE. 42 Il ricorrente nel procedimento principale allega che, in caso di rigetto della sua domanda dinanzi al giudice del rinvio, egli rischia di perdere i diritti a pensione maturati, in quanto, da un lato, l’UEB non applica il meccanismo della totalizzazione e, dall’altro, in Italia i suoi periodi di lavoro o di contribuzione possono non raggiungere il periodo minimo richiesto dalla legislazione nazionale per conferire il diritto alla pensione. 43 L’INPS contesta tale allegazione, ma in udienza non ha potuto escludere quest’eventualità. 44 È vero che l’articolo 48 TFUE prevede l’attuazione di un sistema che consenta di assicurare ai lavoratori migranti il cumulo dei periodi presi in considerazione dalle varie legislazioni nazionali e che l’articolo 18 del regolamento n. 1408/71, al pari, successivamente, dell’articolo 6 del regolamento n. 883/2004, stabilisce che devono essere totalizzati i periodi maturati sotto la legislazione di ogni altro Stato membro , disposizioni che non comprendono i periodi relativi a un impiego presso l’UEB. 45 Tuttavia, nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non possa essere applicato, privare un lavoratore del diritto alla totalizzazione dei periodi accreditati sotto la legislazione di più Stati membri, diritto riconosciuto, in generale, in caso d’impiego, a tutti i lavoratori presso tutti i datori di lavoro in uno Stato membro, ad eccezione delle organizzazioni internazionali, quali l’UEB, costituirebbe, in linea di principio, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 45 TFUE. 46 Infatti, una normativa del genere comporta la conseguenza che le persone che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, i cui periodi di lavoro o di contribuzione non raggiungono il periodo minimo richiesto dalla legislazione nazionale per conferire il diritto alla pensione, rischiano di perdere la possibilità di beneficiare di una prestazione di vecchiaia alla quale esse avrebbero avuto diritto se non avessero accettato un impiego, in un altro Stato membro, presso un’organizzazione internazionale, ed è pertanto idonea a ostacolare l’esercizio del diritto alla libera circolazione. Spetta al giudice nazionale determinare se la normativa italiana relativa alla prestazione di vecchiaia produca o meno un tale effetto. 47 In udienza, l’INPS non ha dedotto motivi d’interesse generale atti a giustificare tale restrizione alla libera circolazione. 48 Di conseguenza, un lavoratore come il sig. Gardella, una volta che abbia raggiunto l’età pensionabile, per avere diritto alla pensione di vecchiaia deve poter chiedere la totalizzazione dei periodi di lavoro in Italia e di quelli riguardanti l’impiego presso l’UEB. 49 Sulla base di quanto precede, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che gli articoli 45 TFUE e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un’organizzazione internazionale, quale l’UEB, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d’origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilità di tale trasferimento. Per converso, nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell’Unione ha compiuto presso un’organizzazione internazionale, quale l’UEB, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia. Sulle spese 50 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione. Per questi motivi, la Corte Quinta Sezione dichiara Gli articoli 45 TFUE e 48 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano alla normativa di uno Stato membro che non consenta ai suoi cittadini, dipendenti di un’organizzazione internazionale, quale l’Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, di trasferire al regime previdenziale di tale organizzazione il capitale che rappresenta i diritti a pensione da essi maturati in precedenza nel territorio del loro Stato membro d’origine, in assenza di un accordo tra tale Stato membro e detta organizzazione internazionale che preveda la possibilità di tale trasferimento. Nel caso in cui il meccanismo di trasferimento del capitale che rappresenta i diritti a pensione maturati in precedenza in uno Stato membro verso il regime pensionistico di un nuovo datore di lavoro in un altro Stato membro non sia applicabile, l’articolo 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta di prendere in considerazione i periodi di lavoro che un cittadino dell’Unione europea ha compiuto presso un’organizzazione internazionale, quale l’Ufficio europeo dei brevetti, situata nel territorio di un altro Stato membro, ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di vecchiaia. * Fonte http //curia.europa.eu/