E’ molto sottile la linea di confine tra trasparenza e violazione della privacy

Il Comune che intende favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione delle politiche del territorio può attivare nuove forme di comunicazione diretta ma deve stare attento a non scivolare sull’eccesso di trasparenza. E quindi nell’illecita diffusione di dati personali con l’impiego di strumenti digitali.

Lo ha evidenziato il Garante per la protezione dei dati personali con l’ordinanza ingiunzione n. 73 del 25 febbraio 2021. Un Comune romagnolo ha introdotto nel proprio ordinamento un nuovo istituto finalizzato a regolare meglio i rapporti tra i cittadini e il consiglio comunale. Con questo strumento, denominato question time, il primo cittadino ha disposto che tutte le domande poste al consiglio saranno pubblicate nell’ albo pretorio digitale , in un’apposita area presente sul sito. Un cittadino che ha partecipato all’iniziativa ha presentato reclamo al Garante evidenziando che sul sito del Comune erano presenti tutti i dati personali del richiedente , unitamente alla domanda proposta. Al ricevimento della censura l’Autorità ha avviato una istruttoria che si è conclusa con la condanna dell’ente locale al pagamento di una modesta sanzione amministrativa di 2mila euro. Anche in presenza di un obbligo di pubblicità, specifica il provvedimento centrale, il Comune deve verificare se la diffusione dei dati personali sia realmente necessaria e proporzionata al raggiungimento delle finalità previste. Oltre alla base giuridica del trattamento. Che a parere del Garante non può essere rappresentata, per quanto riguarda la diffusione dei dati personali, solo da un regolamento comunale. Spetta in ogni caso al titolare del trattamento mettere in atto le necessarie misure tecniche ed organizzative finalizzate a minimizzare la gestione dei dati. In questo caso il comune di Cattolica ha quindi effettuato un trattamento irregolare diffondendo in rete dati personali non necessari come telefono cellulare, pec, indirizzo ecc. Ma la particolarità del contesto ovvero l’evidente difficoltà interpretativa dei funzionari alle prese da una parte con la tutela della trasparenza dei consigli comunali e dall’altra con la tutela dei dati personali hanno indotto il Garante ad applicare una sanzione minima.

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