Autostrade per l’Italia: in coda ma a pedaggio pieno

L’Antitrust-AGCM sanziona la concessionaria, i deficit manutentivi dell’Azienda e gli improvvisi cantieramenti non possono pesare sulle tasche degli utenti della strada. La sanzione – cinque milioni di euro - a soli tre anni dal collasso del Ponte Morandi.

Scarsa manutenzione ad esempio il caso genovese del 2018. I periti del Tribunale di Genova hanno da tempo individuato nel fenomeno di corrosione della parte superiore del tirante Sud-lato Genova della pila 9 – e nessun fattore esterno e sopravvenuto - la causa del crollo del ponte Morandi sarebbe stato accertato un deficit manutentivo ben ultradecennale – se le manutenzioni fossero state eseguite correttamente, con elevata probabilità avrebbero impedito il verificarsi dell’evento” -. Ai giudici l’accertamento penale – tutt’ora sub indagine -. A seguito dei sequestri operati dall’Autorità giudiziaria, l’Azienda aveva ed ha disposto una serie di cantieri allo scopo di porre rimedio alle problematiche di sicurezza già sollecitate dalle istituzioni pubbliche deputate ai controlli. Scarsa manutenzione e limitazioni del traffico per lavori e cantieri ma non minori introiti. Non solo Genova A/10 Genova-Ventimiglia – nel caso l’Antistrust ha comunque giudicato parziali e non idonee a compensare i disagi arrecati agli utenti locali le agevolazioni ed esenzioni tariffarie disposte da ASPI nella zona di Genova almeno fino al luglio 2020 quando l’esenzione è stata estesa a tutti gli utenti in transito nell’area ligure indipendentemente dalla stazione di origine e/o destinazione -, anche le vie A/16 Napoli-Canosa , A/14 Bologna-Taranto hanno necessitato di pesanti interventi manutentivi. A danno degli utenti della strada, però. L’Autorità ha giudicato la condotta di ASPI contraria alla diligenza professionale e, in specie, all’obbligo di manutenere la rete autostradale, di fornire ai consumatori un servizio adeguato alla natura dell’infrastruttura gestita, di chiedere un importo a titolo di pedaggio proporzionato alla qualità delle prestazioni erogate agli utenti, di fornire chiare e complete informazioni in merito alle eventuali misure di riduzione/esenzione del pedaggio e alle procedure adottate per il relativo rimborso. Sanzionata la condotta commerciale scorretta ed omissiva dell’Azienda – ex artt. 20 e 22 del Codice del consumo, Dlgs 206/2005 -. L’utente era in trappola appena superato il casello non aveva scelte alternative ed a prezzo pieno del servizio autostradale . Ai consumatori è stato imposto il pagamento di un importo sproporzionato rispetto alla qualità della prestazione effettivamente espletata e la riduzione/esenzione del pedaggio – nei casi rari previsti – constava di una procedura poco pubblicizzata o resa difficile dalle modalità di accesso. Gli utenti, in particolare, non hanno avuto accesso ad informazioni sulla possibilità di ottenere il rimborso, impedendo loro l’esercizio dei diritti contrattuali degli utenti che avevano già utilizzato l’autostrada ed ostacolando la decisione consapevole in ordine all’utilizzo del percorso autostradale, previsti i relativi costi-opportunità. Superato il casello, l’utente della strada era in trappola, e ne veniva repressa la libertà di scelta nel caso di specie, agli automobilisti – erroneamente convinti della qualità del servizio - non sono state garantite le caratteristiche di percorribilità tipiche della rete autostradale e non è stata lasciata alcuna possibilità alternativa – accertato un indebito condizionamento dell’Azienda” sulle scelte dei consumatori -. Sanzionata l’aggressività della condotta dell’Azienda – ex art. 24 del Codice del consumo, Dlgs 206/2005 -. Ma ASPI non aveva le mani legate poteva modulare il pedaggio in relazione ai disagi recati. Occorre precisare che nell’atto concessorio dell’anno 2007 – art. 18 - è espressamente attribuita ad ASPI la facoltà, ai fini commerciali, di esazione o di ottimizzazione dell’uso dell’autostrada e – presupposta la tariffa media ponderata per chilometro -, e di articolare il sistema tariffario di cui all’Allegato A introducendo tariffe elementari differenziate, se del caso, secondo il percorso, le caratteristiche della strada, la tipologia dei veicoli, il periodo e le modalità di pagamento”, mediante allegazione al Concedente apposito progetto di modulazione delle tariffe. ASPI aveva ed ha la facoltà di applicare ed aggiornare le tariffe ., riscuotendo i relativi pedaggi, i cui introiti restano nella sua disponibilità” e di concedere a particolari categorie di utenti forme di abbonamento per il transito sulle autostrade o altre agevolazioni, ai fini promozionali del servizio e per incrementare l’utenza, salvo l’obbligo – ai sensi dell’art. 31 della conv. cit. - di corrispondere il canone annuo di concessione pari al 2,4% dei proventi netti dei pedaggi.

Antitrust_PS11644