La carenza di dotazione informatica può essere motivo di opposizione all’udienza da remoto?

Il CGARS ha chiarito che la carenza di dotazione informatica per partecipare all’udienza di discussione da remoto in capo ad una parte non costituisce giusto motivo per opporsi alla domanda di discussione da remoto tempestivamente proposta dalla controparte.

Così si espresso il Presidente del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con il decreto n. 39, depositato il 25 febbraio 2021. In una controversia promossa per la revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, la S.r.l. ricorrente presentava tempestiva istanza di discussione da remoto , alla quale l’intimato Comune si opponeva in quanto impossibilitato, non essendo l’ufficio fornito né di webcam, né di casse acustiche cuffie per l’ascolto, né di microfono per poter interloquire ”. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana respinge l’opposizione alla discussione da remoto. Dopo aver preliminarmente rilevato che la facoltà di discussione orale sintetica prevista dall’art. 73 comma 2 c.p.a. integra esplicazione del diritto di difesa art. 24 Cost. ed invera il precetto di garanzia del contradditorio di cui all’art. 111 Cost”, il C.g.a. chiarisce che l’opposizione alla discussione pur prevista, in astratto, dall’art. 4 del d.l. 28/2020 integra rimedio ad eventuali distorsioni che la richiesta di discussione dovesse - in ipotesi - arrecare alla dialettica processuale e precisa che la asserita carenza di dotazioni informatiche che consentano la partecipazione alla discussione da remoto in capo ad una delle parti processuali e per esse alla difesa tecnica dalla stessa prescelta non può integrare giusta causa tale da limitare il diritto processuale di controparte, dovendosi in contrario osservare che ciò costituisce, per un verso, inconveniente facilmente rimediabile, e sotto altro profilo, lacuna/carenza che rientra nella sfera gestoria della parte processuale che accampa simile impedimento, cui la stessa, ove lo ritenga, può porre rimedi”. Fonte www.ilprocessotelematico.it

CGARS, sez. giurisdizionale, decreto 25 febbraio 2021, numero 39 Presidente Taormina Considerato che a detta opposizione è motivata nei seguenti termini dichiara di opporsi alla discussione da remoto del ricorso sopra indicato in quanto impossibilitato, non essendo l’ufficio fornito né di webcam, né di casse acustiche o cuffie per l’ascolto né di microfono per poter interloquire” b rilevato che la facoltà di discussione orale sintetica” prevista dall’articolo 73 comma 2, c.p.a., integra esplicazione del diritto di difesa articolo 24 Cost. ed invera il precetto di garanzia del contraddittorio di cui all’articolo 111 comma II della Costituzione c rilevato pertanto che trattasi di posizione di diritto potestativo, che rientra nella lata discrezionalità del difensore tecnico della parte, ed il cui esercizio non può essere aprioristicamente negato, fatte salve ipotesi del tutto residuali d ritenuto, al contrario, che la opposizione alla discussione” pur prevista, in astratto, dall’articolo 4 d.l. numero 28/2020 integra rimedio ad eventuali distorsioni che la richiesta di discussione dovesse – in ipotesi-limite, certamente non ricorrenti nel caso di specie arrecare alla dialettica processuale e ritenuto che la asserita carenza di dotazioni informatiche che consentano la partecipazione alla discussione da remoto in capo ad una delle parti processuali e per esse alla difesa tecnica dalla stessa prescelta non può integrare giusta causa tale da limitare il diritto processuale di controparte, dovendosi in contrario osservare che ciò costituisce, per un verso, inconveniente facilmente rimediabile, e sotto altro profilo, lacuna/carenza che rientra nella sfera gestoria della parte processuale che accampa simile impedimento, cui la stessa, ove lo ritenga, può porre rimedio P.Q.M. Respinge l’opposizione alla discussione da remoto, e dispone che la stessa abbia luogo alla già fissata camera di consiglio del 17 marzo 2021. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.