



edilizia | 20 Gennaio 2021
Il sempre necessario presupposto della “doppia conformità” per gli interventi edilizi in sanatoria
di Massimiliano Alesio - Avvocato
Deve ricordarsi che l’articolo 36 del D.P.R. n. 380/2001, nel disciplinare l’accertamento di conformità, ossia quello strumento attraverso cui si consente la sanatoria di opere realizzate in assenza di titolo edilizio, ma conformi alla normativa applicabile, richiede che gli interventi abusivi siano conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al tempo della realizzazione dell’opera, sia al momento della presentazione della istanza di sanatoria, non potendosi affatto accogliere l’istituto della c.d. sanatoria giurisprudenziale, la cui attuale praticabilità è stata da tempo esclusa dalla giurisprudenza medesima.

(Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 43/21; depositata il 4 gennaio)








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