Formalizzato solo a Capodanno l’aggiornamento periodico degli importi sanzionatori

A pochi minuti dal brindisi di mezzanotte è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’atteso decreto che stabilisce l’adeguamento biennale delle sanzioni pecuniarie stradali. Rispetto agli aggiornamenti precedenti regnava incertezza a causa della prevista diminuzione delle multe, anziché il consueto incremento.

Di fatto però la flessione risulta limitata allo 0,2% e quindi non interferisce sostanzialmente con gli importi comuni delle violazioni. Con la circolare n. 300/A/10165/20/101/3/3/14 del 31 dicembre 2020 l’organo di coordinamento dei servizi di polizia stradale ha inteso fugare ogni dubbio. La nota del Viminale ricorda che l’aggiornamento trova applicazione anche per quelle fattispecie introdotte nel biennio precedente al dicembre 2018 che erano quindi sfuggite alla rivalutazione precedente. Degne di nota sono poi le indicazioni fornite relativamente al principio generale dell’arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi, oppure per difetto se è inferiore. Questa considerazione ha un impatto concreto soprattutto alla luce del fatto che la variazione percentuale è piuttosto modesta, così da comportare una minima riduzione soltanto per le fattispecie cha vanno a sanzionare comportamenti particolarmente gravi, e per i quali sono previste sanzioni pecuniarie, almeno nel minimo edittale, superiori a 250 euro. Restano quindi escluse da ogni modifica le fattispecie sanzionatorie più comuni, come quelle legate alla sosta 42 Euro , all’ eccesso di velocità in fascia intermedia 173 euro , o al passaggio con luce semaforica rossa 167 euro . Mentre cambiano gli importi, ad esempio, di un eccesso di velocità di oltre 40 km/h Da 544 a 543 euro o di una circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa da 868 a 866 euro . Il succitato arrotondamento, però, non opera laddove la sanzione derivi da un’operazione di divisione effettuata sui minimi o sul massimo previsti dai singoli articoli, come nel caso delle maggiorazioni notturne o dei depositi cauzionali. Infine la circolare ricorda quali sono le fattispecie che sono state introdotte nell’ultimo biennio e che quindi non sono interessate dall’adeguamento. Si tratta dell’art. 59 comma 2-bis del codice stradale circolazione con veicoli atipici non omologati e delle norme sulla circolazione di monopattini elettrici e similari introdotte con la l. n. 160/2019.

circolare_sanzioni_2021