Scontro tra Comune e cittadini per intitolare una via ad Anna Frank: qual è il procedimento corretto?

Qualora una via priva di specifica denominazione esista da decenni e acquisisca con il tempo una propria denominazione consolidata grazie alla popolazione a alle istituzioni locali, essa acquista la stessa valenza identificativa di quella formale dunque, ai fini della modifica della intitolazione, il procedimento da adottare sarà quello di modifica di denominazioni già esistenti, e non quello relativo all’attribuzione di nomi a vie nuove.

Questo il contenuto della sentenza del TAR Toscana n. 1522/20, depositata il 26 novembre. Alcuni abitanti di una frazione del Comune di Castiglione in Garfagnana impugnavano la delibera con cui la giunta comunale aveva deciso di intitolare le vie della borgata a personalità femminili importanti dal punto di vista culturale e scientifico, deducendo che essa sarebbe stata assunta ed eseguita senza la prescritta autorizzazione prefettizia e, in aggiunta, sarebbe stata viziata da difetto di istruttoria , considerando che le vie avevano già una denominazione stabile. Il TAR Toscana dichiara fondato il ricorso nella parte in cui censura la delibera per difetto di istruttoria, rilevando a tal fine che l’art. 1, l. n. 1188/1927 applicato nel caso in oggetto dal Comune fa riferimento a nuove strade o piazze pubbliche , riferendosi al caso in cui si debba attribuire ex novo una denominazione ad una viabilità, ipotesi ben distinta da quella in cui si vogliono modificare i nomi di vecchie” vie o piazze, il quale trova la sua disciplina nel r.d.l. n. 1158/1923. Ciò posto, il caso in oggetto ruota attorno a vecchie” vie che non avevano un nome specifico poiché frazioni del Comune. Tuttavia, il TAR evidenzia che ciò non è sufficiente a far sì che esse possano essere assimilate ad una nuova” viabilità. Ciò si spiega poiché esse esistevano da decenni e la mancanza di una registrazione toponomastica non esclude che esse possano avere assunto nel tempo una propria denominazione tra la popolazione, la quale è andata consolidandosi con il tempo finendo per avere la stessa valenza identificativa di quella formale. Ciò, spiega il Tribunale, è quanto avvenuto nel caso di specie, ove la via di cui si discute ha acquisito una propria denominazione, elemento che non poteva essere trascurato dall’amministrazione comunale. Tale omissione è rilevante anche perché nel procedimento di modifica di denominazioni già esistenti gli interessi e le situazioni da considerare sono peculiari e richiedono una approfondita riflessione in ordine alle sue conseguenze, dal momento che il ricorso generalizzato e frequente alla variazione dei toponimi esistenti può essere fonte di disagi non solo per i cittadini, costretti a provvedere all’aggiornamento di vari documenti ma anche per gli uffici pubblici . Ragione per cui il TAR accoglie il ricorso e annulla la delibera della giunta comunale, essendo mancata in concreto una ponderazione delle esigenze di cui sopra.

TAR Toscana, sez. I, sentenza 18 – 26 novembre 2020, n. 1522 Presidente Atzeni – Estensore Gisondi Fatto e diritto Con il ricorso n. 518 del 2019 alcuni abitanti della frazione di Campori nel Comune di Castiglione in Garfagnana hanno impugnato la delibera n. 4 del 2019 con cui la giunta comunale ha deciso di intitolare le vie della borgata a personalità femminili distintesi nei campi della cultura e della scienza. I ricorrenti deducono che la delibera sarebbe stata assunta ed eseguita senza attendere la necessaria autorizzazione prefettizia e sarebbe inoltre viziata da difetto di istruttoria posto che le vie della frazione di Campori avrebbero già una denominazione stabile e sedimentata essendo riconosciute come via Vandelli. Nelle more del giudizio in relazione alla istanza di autorizzazione delle denominazioni attribuite con la predetta delibera si sono ripetutamente pronunciate sia la Prefettura di Lucca che la locale Soprintendenza con disposizioni e pareri via via differenti che, nella sostanza, hanno parzialmente dato il via libera alla operazione toponomastica voluta dall’ente. Tali atti sono stati impugnati sia dai residenti con ricorso per motivi aggiunti sia dallo Stesso Comune di Castiglione della Garfagnana con autonomo ricorso che viene riunito al primo per evidenti ragioni di connessione. Nell’ambito di tale nuovo ricorso i residenti nella frazione di Campori hanno altresì proposto impugnativa incidentale. Il ricorso n. 518/2019 è fondato nella parte in cui censura la delibera di g.m. n. 4/2019 per difetto di istruttoria. Al riguardo occorre osservare che l’art. 1 della L. 1188/1927, di cui il Comune di Castiglione in Garfagnana ha inteso fare applicazione, si riferisce alla denominazione di nuove strade o piazze pubbliche”. La norma contempla quindi l’ipotesi in cui occorre attribuire una denominazione ad una viabilità istituita ex novo distinguendosi per tale verso dalla diversa fattispecie in cui si vogliano modificare i nomi di vecchie” vie o piazze disciplinata, invece, dal r.d.l. 1158 del 1923. Nel caso di specie si verte in tema di vecchie vie” le quali, tuttavia, non hanno una specifica denominazione nello stradario comunale essendo ivi contemplate come frazione di Campori. Tale circostanza non vale però, a giudizio del Collegio, a far sì che il loro trattamento giuridico possa essere assimilato a quello di una nuova viabilità. Infatti, trattandosi di strade esistenti da decenni, la mancanza di una registrazione toponomastica non vale ad escludere che le stesse possano aver assunto nell’ambito della popolazione e delle istituzioni locali una propria denominazione consolidata la quale, attesa la valenza non costitutiva degli stradari comunali, possiede la stessa valenza identificativa di quella formale. Ciò, peraltro, è quanto risulta avvenuto posto che la viabilità della frazione di Campori presso la Agenzia delle entrate, ai fini dei recapiti postali e perfino negli atti ufficiali adottati dal Comune di Castiglione viene identificata come via Vandelli” a cui corrispondono diversi numeri civici. Tali elementi, molto più che il riferimento a vecchie mappe storiche che potrebbero aver perduto ogni aggancio con la realtà attuale, valgono a dimostrare che le vie di cui si discute erano già dotate di una propria denominazione. Si tratta di dato fattuale che non poteva essere trascurato dalla Amministrazione comunale così come è, invece, avvenuto . E ciò non solo perché il procedimento di modifica delle denominazioni esistenti è diverso da quello di attribuzione di nomi a vie nuove ma per il fatto che nel primo caso gli interessi e le circostanze da prendere in considerazione sono del tutto peculiari richiedendo un’approfondita riflessione in ordine alle sue conseguenze, dal momento che il ricorso generalizzato e frequente alla variazione dei toponimi esistenti può essere fonte di disagi non solo per i cittadini, costretti a provvedere all’aggiornamento di vari documenti carta di identità, passaporto, patente di guida, porto d’armi, et c. , ma anche per gli uffici pubblici, in relazione ai necessari aggiornamenti dello schedario del servizio anagrafico, dello stradario e del piano topografico ed ecografico nonché agli aggiornamenti nel settore postale ed in quello dei registri immobiliari e del catasto” Circolare 29 giugno 1981, n. 7 e la più recente Circolare 10 febbraio 1996 n. 4 del Ministero dell’Interno che il Collegio condivide . Essendo la ponderazione di tali esigenze del tutto mancata nella operazione toponomastica compiuta dal Comune di Castiglione la stessa deve essere annullata con conseguente obbligo di rimozione dei cartelli apposti in sua esecuzione. La caducazione della delibera impugnata con il ricorso principale n. 518/2019 determina la sopravvenuta carenza di interesse rispetto ai motivi aggiunti, all’autonomo ricorso proposto dal Comune di Castiglione e del ricorso incidentale poiché tali gravami si dirigono avverso atti endoprocedimentali che non potranno essere riutilizzati nell’ambito di una eventuale riedizione del potere di attribuzione di denominazione a vie nuove del quale, per quanto detto, mancano i presupposti. La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite per entrambi i ricorsi riuniti e le loro appendici interinali. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, e sui relativi motivi aggiunti e ricorso incidentale a accoglie il ricorso principale n. 518 del 2019 e per l’effetto annulla la delibera della g.m. del comune di Castiglione in Garfagnana con le conseguenze di cui in motivazione b dichiara improcedibili i motivi aggiunti proposti nell’ambito di tale ricorso c dichiara improcedibile il ricorso 1963/2019 e il relativo ricorso incidentale. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.