



pubblica sicurezza | 02 Dicembre 2020
Legittimo il DASPO quinquennale anche se il giudice penale ha riconosciuto la particolare tenuità dei fatti
di La Redazione
Anche laddove vi sia stata assoluzione in sede penale per particolare tenuità dei fatti, il provvedimento del questore che applichi la misura del DASPO quinquennale, con il divieto di partecipare agli eventi sportivi calcistici e di transitare o sostare nei pressi degli stadi o dei luoghi percorsi dai tifosi, può ritenersi comunque legittimo, a maggior ragione se il destinatario risulta recidivo.

(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 7420/20; depositata 26 novembre)


Con sentenza n. 7420/20, depositata il 26 novembre scorso, il Consiglio di Stato ha chiarito che «è legittimo il provvedimento del questore che ha applicato la misura del DASPO quinquennale, con il divieto di partecipare agli eventi sportivi calcistici e di transitare o sostare nei pressi degli stadi o dei luoghi percorsi dai tifosi, per un episodio rispetto al quale il giudice penale ha assolto l’imputato, ritenendo i fatti di particolare tenuità». In particolare, tale misura secondo il Consiglio risulta corretta a prescindere dall’esito del procedimento penale che lo ha riguardato.
Con riguardo alla fattispecie in esame, l’atto di attraversare la folla diretta allo stadio, agitando un fumogeno acceso e lasciandolo, sempre acceso, in prossimità di un cancello di ingresso gremito di pubblico, è stato ritenuto gravemente pericoloso per l’incolumità di coloro che si apprestavano, in fila, ad avvicinarsi al cancello ed a oltrepassarlo per assistere alla partita. E seppure il giudice penale ha riconosciuto la particolare tenuità ai fini della assoluzione nella diversa ed autonoma sede della prevenzione, il questore poteva comunque ritenere che l’azione avesse i connotati della pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, stante il tempo e il luogo in cui questa si è svolta.
Inoltre, l’appellante risultava già precedentemente destinatario di un altro DASPO di un anno, per il compimento di un’azione analoga, e tanto ha consentito di ritenere non solo proporzionata, ma anzi doverosa la misura di DASPO quinquennale contestata.
Esito, quest’ultimo, imposto dalla stessa legge, che prevede «un provvedimento di durata minima “non inferiore a cinque anni e non superiore a otto anni” a carico di coloro che avessero già riportato il divieto di cui al suddetto art. 6, comma 2».






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