Infrazioni accertate tramite autovelox: quali attività possono essere gestite da privati?

La III Sezione Giurisdizionale Centrale d'Appello della Corte dei Conti, con la sentenza n. 179, depositata il 29 ottobre 2020, ha chiarito i limiti delle attività che possono essere delegate e gestite da società private, relativamente ai procedimenti di accertamento delle violazioni al Codice della Strada, tramite i dispositivi autovelox.

La vicenda. Un comandante di Polizia Municipale, unitamente al proprio vice, reggente pro tempore, ma per un importo minore, veniva condannato per danno erariale per mancata riscossione di contravvenzioni al codice della strada, per una somma di quasi due milioni di euro. La vicenda afferiva alla realizzazione di alcune postazioni autovelox lungo delle strade tangenziali, deliberate tramite decisione approvata dal Comune e, a seguito della quale, veniva stipulato un contratto di affidamento del servizio ad una società privata. In linea con detto accordo negoziale, la gestione, la manutenzione, la scrematura”, come anche l'utilizzo del software, sarebbero spettati alla società affidataria, mentre la restante parte di attività rimaneva di competenza della Polizia Municipale. A seguito della fornitura dell'impianto, ed a una preliminare fase finalizzata a verificarne la funzionalità, avveniva il vero e proprio avviamento, cui seguiva la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità. Dopo appena 5 giorni dalla partenza del sistema, su impulso del comandante, veniva indetta un’assemblea con taluni soggetti che, a differente titolo, avevano operato nel procedimento. Al termine, veniva optato per prolungare la fase di prova, in considerazione di numerose criticità riscontrate in fase di avvio. Le incertezze concernevano plurimi aspetti, dall'assetto organizzativo e informatico del trattamento dei dati, fino ai pagamenti online. La scelta di differire l’operatività del servizio, convalidata dalla giunta comunale, veniva ufficializzata per il tramite di un atto di revoca . Il servizio di autovelox, emendate le problematiche, trovava definitivo avvio circa un mese dopo e, per decisione del comandante, i rilevamenti medio tempore effettuati non si traducevano in verbali di contestazione, in quanto privi di legittimità ed affidabilità. La condanna erariale. La sezione regionale della Corte dei Conti, in prima battuta, aveva ritenuto che i due convenuti fossero responsabili di un ingente danno erariale, poiché avrebbero impedito, nel periodo incriminato, di introitare le somme corrispondenti alle sanzioni per le riscontrate violazioni dei limiti di velocità. Lo stesso giudice aveva ritenuto sussistere la colpa grave degli appellanti poiché, tramite l’opzione di rimandare l’operatività degli autovelox, avrebbero cagionato un ingente danno all’erario, impedendo che i rilievi effettuati nel periodo successivo al primo rodaggio fossero portati a completamento, con mancato introito dei relativi proventi. Più in dettaglio, il Collegio aveva impostato il proprio convincimento sul presupposto che il sistema installato fosse privo di anomalie fin dalla consegna dei lavori e che, per l’effetto, la scelta di replicare una fase di prova, con il derivato annullamento delle violazioni rilevate, rappresentasse una scelta illegittima. Inoltre, veniva rilevato che l'accordo finalizzato all’ esternalizzazione del servizio alla società privata, prevedeva che la lavorazione del materiale afferente alle violazioni dei limiti di velocità avvenisse in modo condiviso tra l’organico della polizia municipale e il personale della società affidataria, alla quale era stata devoluta finanche lo stadio di cosiddetta di pre-scrematura. Il ricorso in appello. In sede d'appello, comandante e vice, lamentavano, tra le altre cose, che il sistema in parola non distingueva in modo automatico le categorie dei veicoli, operando rilievi in modo indiscriminato. In merito al danno, ne avevano sostenuto l'insussistenza, poiché la definizione del procedimento sanzionatorio avrebbe, al contrario, originato danni all'immagine in capo all'ente, come pure contestazioni da parte degli utenti. Le attività gestibili da privati. Il Collegio d’appello, nell’accogliere le doglianze dei due funzionari, ha osservato che le clausole dell’accordo stipulato con la società privata non si presentavano in linea con le norme del Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, le quali impongono che l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità debbano essere gestite in modo diretto dagli organi di Polizia stradale , e che debbano rientrare nella disponibilità della stessa. A ciò si aggiunga che nel 2009 era intercorsa la direttiva cd. Maroni , la quale aveva precisato che, tra le attività che possono essere affidate a soggetti privati, la convalida delle immagini prodotte dall'apparecchiatura e la sottoscrizione dei verbali di accertamento dovessero essere, in ogni caso, effettuati dagli organi di Polizia stradale. Al contempo chiariva che possono essere affidate a terzi, comunque sotto il diretto controllo degli organi di Polizia stradale, le attività puramente manuali e complementari. Secondo il Collegio d’appello, il contratto di affidamento non poteva essere portato a regime, in considerazione della circostanza che l'attività di accertamento delle violazioni risulta una funzione pubblica, riservata all’organico della pubblica amministrazione , legato da un rapporto stabile con l’ente e munito della qualifica necessaria. Inoltre, proprio a causa dell'emersione delle carenze evidenziate dagli appellanti, a seguito del primo periodo di avviamento del sistema, intercorsero una serie di iniziative preordinate a rimuovere le criticità, fino a che fu adottato un atto modificativo in base al quale si rinnovava l’impianto informatico per la gestione dell'autovelox. Infine, mediante la modificazione al contratto, veniva disposto lo stralcio dell’attività di cd. scrematura dei dati, quindi affidata al personale di Polizia municipale. Per l'effetto, tenuto conto che gli aggiustamenti al sistema ebbero luogo in un momento cronologico susseguente al periodo in cui furono rilevate le infrazioni stradali in contestazione, le contravvenzioni riscontrate nell’arco temporale incriminato non potevano essere portate ad esecuzione, in quanto fondate su dati non attendibili e una procedura parzialmente illegale.