È stato pubblicato l’avviso dell’11 novembre 2020 del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa contenente le indicazioni per gli avvocati finalizzate ad assicurare il corretto svolgimento delle udienze da remoto ai sensi dell’articolo 25 del decreto Ristori.
Al fine di assicurare il corretto svolgimento delle udienze da remoto ai sensi dell’articolo 25 d.l. numero 137/2020 decreto Ristori , la cui ripresa decorre dallo scorso 9 novembre 2020, il Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa fornisce agli avvocati le seguenti indicazioni a «la discussione orale da remoto va chiesta con specifico atto separato – e non in seno al ricorso o ad altro scritto difensivo – nel quale sia chiaramente e inequivocabilmente espressa la volontà di discutere la causa» b «nella istanza di richiesta di discussione orale, l’avvocato è pregato di indicare anche il proprio numero di cellulare, per essere contattato ove sorgano problemi in occasione della convocazione in udienza camerale o pubblica» c «gli avvocati che intendono discutere da remoto, nel momento in cui accedono alla piattaforma Microsoft Teams -utilizzando il link all’uopo inviato dalla competente Sezione-, ai sensi del comma 4 dell’articolo 3 delle Specifiche tecniche Allegato 3 del D.P.C.S. devono «autenticarsi come “ospite/guest” e immettere, quale nome, una stringa costituita obbligatoriamente dai seguenti dati nell’ordine indicato “NUMERORG[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALE COGNOME[spazio]INIZIALE NOME” del tipo “9999 2020 R. M.”. L’Avvocatura dello Stato utilizza un nome del tipo “AVVOCATURASTATO”». Il mancato inserimento del numero e dell’anno del ricorso o dell’appello al momento dell’identificazione sulla piattaforma non consentono al presidente di individuare la causa da ammettere alla discussione da remoto. Pertanto, l’immissione di tali informazioni è consigliata anche per l’Avvocatura dello Stato, al fine di snellire le procedure di ammissione alla discussione» d «terminata la discussione, l’avvocato deve attendere di essere escluso dalla riunione e non può abbandonarla sua sponte». Con il medesimo avviso, vengono anche ricordate le principali regole ai cui devono attenersi le segreterie degli Uffici giudiziari. Non solo, la Giustizia amministrativa rende noto che non sarà possibile fornire alcuna assistenza tecnica ai partecipanti all'udienza telematica, la quale resta a carico di ciascun partecipante, che avrà l’onere di verificare sia la funzionalità del proprio collegamento telematico, sia corretto funzionamento dell'applicativo Microsoft Teams, oltre all’idoneità del dispositivo utilizzato per il collegamento.