Ecco il testo del d.P.C.M.: aree di rischio, nuove restrizioni e sospensione degli esami di abilitazione

Il decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 4 novembre 2020 – Suppl. Ordinario n. 41. Come preannunciato, sono state individuati tre livelli di criticità del Paese, ai quali corrispondono altrettante misure restrittive. Il decreto prevede anche la sospensione degli esami di abilitazione professionale.

Il d.P.C.M. firmato lo scorso 3 novembre, recante ulteriori disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, conv. in l. n. 35/2020, recante Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 , e d.l. 16 maggio 2020, n. 33, conv. in l. n. 74/2020, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 , ha individuato tre aree di criticità con altrettante misure restrittive per le varie Regioni italiane. In particolare - Area gialla Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto. - Area arancione Puglia, Sicilia. - Area rossa Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta. Con l’infografica pubblicata sul sito del Governo vengono dettagliate le restrizioni che caratterizzano le tre aree. Eccole nel dettaglio Quanto agli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni, alla lett. z dell’art. 1, il decreto prevede che è sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonchè ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile . Resta ferma invece la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto .

Dpcm_3_novembre_2020_GU_n._275_2020