Il candidato potenzialmente favorito deve ripetere l’esame di guida

Deve tornare a scuola guida l’utente stradale che può essere stato aiutato da un funzionario infedele durante l’effettuazione dell’esame di teoria. Anche se le evidenze processuali non comportano una censura penale del candidato potenzialmente agevolato.

Lo ha evidenziato il TAR Veneto con sentenza n. 871/20 del 30 settembre. L’autorità giudiziaria ha messo in luce una serie di fatti illeciti inerenti al rilascio delle patenti di guida e per questo motivo il Ministero dei trasporti ha adottato provvedimenti di revisione delle licenze per alcuni candidati che hanno superato l’esame nel periodo sotto osservazione. Al ricevimento dell’atto di revisione della patente l’interessato ha proposto censure al collegio, ma senza successo. Le indagini di polizia giudiziaria hanno permesso di verificare l’irregolare svolgimento di numerose prove d’esame. Il provvedimento è quindi fondato su una segnalazione qualificata, specifica il collegio, che fa riferimento a fatti determinati ovvero l’ irregolare svolgimento della prova d’esame teorica , in ragione degli illegittimi aiuti forniti dal sig. xx corroborati da elementi di riscontro particolarmente pregnanti immagini registrate dal servizio di videosorveglianza, conversazioni di altri candidati e sommarie informazioni di persone informate sui fatti e altresì confermati da ulteriori elementi indiziari quali le sommarie informazioni fornite da alcuni candidati che, pur non menzionando il ricorrente, testimoniano che almeno tre prove si sarebbero svolte in modo irregolare. Tali elementi sono idonei a giustificare il ragionevole dubbio circa la regolarità dell’esame sostenuto dal ricorrente e della valutazione in ordine alle effettive capacità dello stesso alla guida . In pratica l’ampia discrezionalità che caratterizza l’art. 128 del codice stradale a parere del giudicante permette di confermare la legittimità di un provvedimento di revisione della licenza adottato per forti dubbi sulla correttezza delle operazioni complessive d’esame.

TAR Veneto, sez. I, sentenza 23 – 30 settembre 2020, numero 871 Presidente Filippi – Estensore Bardino Fatto e Diritto 1. Il ricorrente impugna il provvedimento, in epigrafe descritto, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto la revisione della patente di guida di cui egli è titolare, mediante nuovo esame di idoneità tecnica a norma dell’art. 128 del Codice della Strada. La decisione è stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, con la quale l’Amministrazione ha chiarito di operare sulla base della segnalazione numero 1- omissis -, dalla quale risulta l’insorgenza di dubbi sul legittimo conseguimento della patente di guida ivi avvenuto”. Con la suddetta segnalazione, l’Autorità giudiziaria aveva comunicato i nominativi dei candidati che nell’ambito delle indagini di cui al - omissis -hanno beneficiato, durante le date delle sedute degli esami di teoria sotto indicate, dei ‘suggerimenti’ del funzionario - omissis -- omissis -, già dipendente di Codesto ufficio”. Tra i nominativi dei candidati era stato espressamente individuato il ricorrente, il quale avrebbe superato l’esame teorico il - omissis -, segnatamente nel terzo turno. Sulla base di tali indicazioni l’Amministrazione disponeva la revisione della patente. 2. Avverso il provvedimento sfavorevole è formulato un unico motivo di censura, così rubricato violazione di legge per mancata e/o falsa e/o errata applicazione dell’art. 128 d.lgs. 285/1992 e successive modifiche eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, manifesta illogicità ed irragionevolezza”. Si ritiene che, nel caso di specie, non sarebbero stati dimostrati i presupposti materiali necessari per poter elevare un qualsivoglia addebito, non ravvisandosi la prova circostanziata degli elementi fattuali necessari per suscitare dubbi sulla persistenza dei requisiti alla guida nel soggetto interessato non sussisterebbero, perciò, le condizioni applicative postulate dall’art. 128 del Codice della Strada e il provvedimento di revisione andrebbe quindi ritenuto privo di presupposto. 3. Costituitasi in giudizio, l’Amministrazione ha resistito nel merito e prodotto, oltre ad un’ampia relazione, i documenti formati e acquisiti nel corso del procedimento. 4. Chiamata nella camera di consiglio del 23 settembre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione. 5. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. procomma amm. circostanza di cui sono state rese edotte le parti nel corso dell’udienza considerata la manifesta infondatezza del ricorso anche alla luce dell’indirizzo assunto da questo Tribunale, relativamente ad altri contenziosi, sovrapponibili a quello in esame, aventi anch’essi ad oggetto la revisione della patente di guida dovuta all’accertamento di gravi anomalie verificatesi nel corso degli esami teorici. 6. Deve essere richiamata, in particolare, la pronuncia resa da questa Sezione con sentenza - omissis -, con la quale si è affermato, in linea peraltro con consolidati indirizzi giurisprudenziali, che il provvedimento di revisione della patente di guida ex art. 128 del Codice della Strada a ha natura cautelare-preventiva, non sanzionatoria, ed è funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale T.A.R. Marche, 8 agosto 2019, numero 535 b può essere basato su qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell'idoneità psicofisica o tecnica del conducente T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 11 marzo 2019, numero 512 c richiede che i dubbi circa l’idoneità del soggetto alla guida siano collegati a fatti accertati e determinati T.A.R. Marche, 26 marzo 2018, numero 198 d è un provvedimento ampiamente discrezionale, che presuppone l’insorgere di dubbi – non di certezze - circa l’idoneità alla guida del soggetto, senza che sia necessario l'accertamento giudiziale di un illecito penale, civile o amministrativo T.A.R. Piemonte, Sez. II, 9 novembre 2017, numero 1184 ”. 6. Alla stregua di tali consolidati principi, va osservato che, anche in questo caso, il provvedimento impugnato è fondato su una segnalazione della - omissis - adeguatamente circostanziata, che fa riferimento a fatti determinati – l’irregolare svolgimento della prova d’esame teorica [], in ragione degli illegittimi aiuti forniti dal sig. - omissis -– corroborati da elementi di riscontro particolarmente pregnanti immagini registrate dal servizio di videosorveglianza, conversazioni di altri candidati e sommarie informazioni di persone informate sui fatti e altresì confermati da ulteriori elementi indiziari quali le sommarie informazioni fornite da alcuni candidati che, pur non menzionando il ricorrente, testimoniano che in data almeno tre prove si sarebbero svolte in modo irregolare. Tali elementi sono idonei a giustificare il ragionevole dubbio circa la regolarità dell’esame sostenuto dal ricorrente e della valutazione in ordine alle effettive capacità dello stesso alla guida” T.A.R. Veneto, Sez. I, numero 469 del 2020 cit. . Sicché nella presente fattispecie deve, a giudizio del Collegio, tenersi conto - del carattere circostanziato degli addebiti formulati nella comunicazione di avvio del procedimento - dell’estrema genericità delle argomentazioni difensive, non suscettibili di favorevole apprezzamento in questa sede, perché volte ad introdurre elementi per nulla circostanziati, non idonei a scalfire la ben delineata cornice indiziaria e la sua indiscutibile attitudine a minare la genuinità della prova teorica - delle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria richiamate nella relazione prodotta dall’Amministrazione - docomma 1 che hanno formalmente identificato il ricorrente quale soggetto beneficiario dell’indebita condotta agevolatrice cfr. in particolare il richiamo al testo della comunicazione trasmessa dalla - omissis - presso la - omissis - – p. 2 . Per quanto precede il ricorso deve essere quindi respinto. 7. Le spese seguono la soccombenza, come per legge, e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere le spese di lite a favore del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre ad imposte ed oneri se dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, numero 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e il sig. Viscardo - omissis - Viscardi.