Lecita la revoca del patentino alla tabaccheria non redditizia

Il patentino, in considerazione del carattere di sussidiarietà e complementarietà del servizio svolto dal titolare, non deve essere una duplicazione delle rivendite, bensì un’espansione della preesistente struttura di vendita giustificata dalla necessità del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui esso non possa essere svolto dalle tabaccherie. Ergo se nella stessa zona, durante l’orario di chiusura della rivendita ordinaria, il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi è assicurato dal funzionamento del distributore automatico, non c’è motivo di istituire un ulteriore punto vendita, sia pure secondario.

Il parametro della redditività della rivendita, alla luce delle nuove e più severe norme antifumo, garantisce, perciò, la complementarietà e la non sovrapponibilità del punto di distribuzione sussidiario rispetto alla preesistente struttura di vendita, per evitare un sovradimensionamento del servizio non tanto nell’ottica della leale concorrenza, quanto della tutela della salute pubblica . È quanto stabilito dal TAR Lazio con la sentenza 9600/20, depositata il 17 settembre, con cui ha rigettato il ricorso contro il diniego di rinnovo di un patentino per la rivendita di tabacchi per la bassa redditività del punto vendita. Il ricorrente, infatti, gestiva un bar tabacchi da oltre 50 anni cui era stata rinnovata sempre l’autorizzazione nei bienni precedenti. Questa attività era complementare patentino rilasciato in aggregazione a quella della rivendita gestita dalla moglie, che, seppure sita in un’altra zona limitrofa, aveva una redditività medio-alta . Leciti i limiti al rinnovo del patentino. La materia è principalmente regolata dall’art. 23 l. n. 1293/57 sull’organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio prevede che, salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l’amministrazione può consentire che la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi avvenga anche a mezzo patentino , rifornito di generi dalla rivendita ordinaria più vicina al locale proposto per il rilascio dell’autorizzazione. L’ufficio ha dunque un potere discrezionale di implementare a determinate condizioni la rete primaria, costituita dalle rivendite di tabacchi ordinarie e speciali, con punti sussidiari e complementari costituiti dai patentini . L’art. 54, poi, approvato con il d.P.R. n. 1074/1958, impone una validità biennale del patentino ed al titolare il rifornimento di generi di monopolio. Il carattere complementare e sussidiario del patentino si evince dalla circolare n. 04/63406 del 25/9/2001 non c’è bisogno di rivendite secondarie in presenza di distributori automatici che possano sopperire alle richieste dei consumatori durante la chiusura della rivendita ordinaria. Questo carattere sussidiario è stato ribadito dalla circolare n. 375 u.d.g. del 1/8/2005 e dal d.m. n. 38/2013 che, in un’ottica di razionalizzazione dei punti vendita e soprattutto di lotta al fumo per la tutela della salute pubblica, hanno imposto limiti più stringenti il patentino non si rinnova più ipso iure ma bisogna seguire una procedura specifica richiedendo il rinnovo almeno un mese prima della scadenza introducendo oneri relativi alla quantità e qualità di valori da prelevare dal Monopolio per ottenere il rinnovo deve evitarsi di procedere al rinnovo delle autorizzazioni che abbiano prelevato annualmente tabacchi per un valore lordo inferiore al 15% di quello complessivo dei generi esitati dalla rivendita di aggregazione, stante la loro scarsa necessità nell’interesse del servizio” . Il criterio reddituale è una condizione essenziale per il rinnovo. Per il legislatore è il parametro principale per ottenere il rinnovo oltre alla valutazione del carattere complementare e sussidiario della rivendita del richiedente. Infatti, tale parametro non è basato sul mero criterio contabile , relativo al volume d’incassi, ma anche sui suddetti prelievi ex DM 38/13 e su informazioni da cui si desuma questo carattere sussidiario e complementare orario ed il giorno di riposo settimanale dell’esercizio e l’eventuale presenza di distributori automatici di tabacchi presso la rivendita ordinaria più vicina etc. . Lecito imporre il limite di distanziamento delle rivendite. Il TAR rileva che la questione non può essere ridotta ad un problema connesso alla libera concorrenza , laddove le norme interne e comunitarie che regolano questa materia impongono limiti alla libertà economica distanza tra gli esercizi, redditività minima di zona etc. , sino ad escludere alcuni imprenditori dall’esercitare in alcune aree Cass. Pen. n. 12630/13 , per il fine legittimo di regolare ed armonizzare il mercato, ma soprattutto, in questo caso per tutelare l’interesse pubblico della salute, sì che tutte queste restrizioni sono lecite. Tutto ciò è stato confermato dalla l. n. 217/11 c.d. Salva Italia . Nella fattispecie, come detto, il ricorrente era titolare di una rivendita complementare che non rispettava questi parametri, sì che la sua richiesta è stata rigettata per infondatezza.

TAR Lazio, sez. II, sentenza 17 giugno – 17 settembre 2020, numero 9600 Presidente Riccio – Estensore Tropiano Fatto e Diritto 1.Parte ricorrente deduce nell’atto introduttivo di essere titolare, da quasi 50 anni, di un bar, sito nel centro storico di Roma, Via dei Funari numero 33 e di essere stato autorizzato alla rivendita dei cd. generi di monopolio, sin dal 1999, giusto rilascio dell’apposito patentino in data 18 gennaio 1999 da parte dell’Amministrazione dei Monopoli di Stato. Il detto titolo è stato rilasciato con aggregazione alla rivendita numero 113 di Roma, di cui risulta titolare la Sig.ra Maria Stella Barberi, con validità sino al 31 dicembre 2000, salvo rinnovo entro il mese di gennaio di ciascun biennio rinnovo che è sempre avvenuto sino all’adozione del gravato provvedimento . Assume parte istante di aver presentato, in data 20 dicembre 2016, l’apposita istanza per il rinnovo per il biennio 2017 – 2018 e di aver ricevuto dapprima il preavviso di rigetto e quindi il provvedimento negativo definitivo, oggi gravato. L’amministrazione ha motivato il diniego sulla base della riscontrata mancanza del parametro di produttività minima di cui al DM 21 febbraio 2013 numero 38 articolo 9, commi 3 e 4. L’esponente ha contestato la legittimità e dell’atto e del Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo – DM b. 38 del 21 febbraio 2013, laddove interpretato in coerenza con il provvedimento di rigetto ed ha articolato all’uopo i seguenti motivi di diritto 1.Illegittimità dell’articolo 9 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 numero 38. Violazione dell’articolo 23 della legge 22.12.1957 numero 1293. Violazione dell’articolo 24 comma 42 del d. l. 6 luglio 2011 numero 98, convertito con la legge numero 111 del 2011. Eccesso di potere. Abnormità. 2.Illegittimità dell’articolo 9 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 numero 38. Violazione dell’articolo 41 della Costituzione. Violazione dell’articolo 3 del d.l. 13 agosto 2011, numero 138. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Perplessità dell’azione amministrativa. Illogicità. 3.Illegittimità dell’articolo 9 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 numero 38. Violazione dell’articolo 31 comma 2 del d.l. 6 dicembre 2011 numero 201, convertito con legge 214 del 2011 cd. Salva Italia . 4.Illegittimità dell’articolo 9 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 numero 38. Violazione [a carattere sostanziale] dell’articolo 34 del d.l. numero 201 del 2011 convertito con legge 214 del 2011 cd. Salva Italia . Violazione del principio di proporzionalità. Violazione e/o falsa applicazione delle norme del Trattato sul Funzionamento UE con particolare riferimento agli artt. 3, 49, 56, 101-109 e 119 . 5.Illegittimità dell’articolo 9 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 numero 38. Violazione [di carattere procedurale] dell’articolo 34 del d.l. numero 201 del 2011 convertito con legge 214 del 2011 cd. Salva Italia . 6. in subordine Illegittimità dell’articolo 9 comma 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 numero 38. Eccesso di potere. Irragionevolezza. Incongruenza. Illogicità. Disparità di trattamento. Incompetenza. 7. in subordine Illegittimità dell’articolo 9 comma 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013 numero 38. Eccesso di potere. Incongruenza. Illogicità. Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando il gravame e depositando documentazione, tra cui la relazione redatta dall’Ufficio. Si è altresì costituita in giudizio la Sig.ra Barberi Maria Stella, in qualità di titolare della rivendita di aggregazione numero 113, aderendo alla domanda svolta del ricorrente. Con ordinanza numero 5286/2017, resa alla camera di consiglio dell’11 ottobre 2017, il Collegio ha respinto la domanda cautelare. La causa è stata quindi trattenuta in decisione in data 17 giugno 2020, ai sensi dell’articolo 84 comma 5 DL numero 18/2020. 2. Il ricorso non può trovare accoglimento. 3. Giova ricostruire il quadro normativo e regolamentare di riferimento, relativo all’autorizzazione a vendere tabacchi tramite patentino, nonché al portato di cui al DM numero 38/2013, ispirato alla ratio di contemperare la tutela della salute pubblica con l’interesse a fruire di una rete di vendita dei tabacchi adeguatamente e razionalmente dislocata sul territorio. La norma primaria è quella dettata dall’articolo 23 della Legge 22 dicembre 1957 numero 1293 sull’organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio essa prevede che, salvo quanto previsto per le rivendite ordinarie e speciali, l’amministrazione può consentire che la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi avvenga anche a mezzo patentino, rifornito di generi dalla rivendita ordinaria più vicina al locale proposto per il rilascio dell’autorizzazione. L’ufficio ha dunque un potere discrezionale di implementare a determinate condizioni la rete primaria, costituita dalle rivendite di tabacchi ordinarie e speciali, con punti sussidiari e complementari costituiti dai patentini. L’articolo 54 del Regolamento di esecuzione della Legge numero 1293/1957, approvato con il DPR numero 1074/1958, precisa che le relative autorizzazioni sono valide per un biennio, salvo rinnovo, e aggiunge che il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria più vicina al suo esercizio. Il carattere complementare e sussidiario del patentino emerge dalla circolare numero 04/63406 del 25 settembre 2001, la quale al Titolo V, dedicato ai patentini, recita Il patentino, in considerazione del carattere di complementarietà del servizio svolto, non deve essere una duplicazione delle rivendite, bensì un’espansione della preesistente struttura di vendita giustificata dalla necessità del servizio al pubblico nei luoghi e nei tempi in cui tale esercizio non possa essere svolto dalle tabaccherie. A tal proposito assumerà preminente rilievo l’orario prolungato dell’esercizio del richiedente rispetto alle rivendite circostanti, il giorno di riposo settimanale diverso rispetto a quello delle tabaccherie viciniori e l’eventuale presenza di distributori automatici nella tabaccheria più vicina in quest’ultimo caso il patentino non potrà essere concesso”. In sostanza, secondo quest’ultima disposizione, se negli orari di chiusura della rivendita ordinaria, il servizio di vendita al pubblico dei tabacchi è assicurato dal funzionamento del distributore automatico, non c’è motivo di istituire un ulteriore punto vendita, sia pure secondario. Sulla specifica problematica del rinnovo del patentino vale poi la circolare numero 375 UDG del 1 agosto 2005 la quale, nell’ottica di porre sotto controllo l’intera rete di vendita, stabilendo criteri più rigorosi in tema di patentini, in considerazione dell’introduzione di nuove norme antifumo. La citata circolare statuisce che gli intestatari dei patentini non possano più rinnovare l’autorizzazione automaticamente, con l’apposizione della marca da bollo, ma che debbano, invece, presentare, almeno un mese prima della scadenza, specifica istanza all’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente, corredata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la quantità ed il valore dei prelievi effettuati dal patentino presso la rivendita di aggregazione. La predetta circolare precisa, altresì, che deve evitarsi di procedere al rinnovo delle autorizzazioni che abbiano prelevato annualmente tabacchi per un valore lordo inferiore al 15% di quello complessivo dei generi esitati dalla rivendita di aggregazione, stante la loro scarsa necessità nell’interesse del servizio”. In linea con quanto sopra, il DM 21 febbraio 2013 numero 38 articolo 9, comma 1, dispone che alla scadenza del biennio di validità del patentino gli interessati, ai fini del rinnovo, presentano, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza della validità, una domanda in bollo, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorioche attesta a la quantità e il valore dei prelievi effettuati risultanti dagli appositi modelli U PAT, regolarmente compilati e firmati dalle parti, relativi all’ultimo anno solare, immediatamente precedente b i dati e le informazioni di cui all’articolo 8, comma 3”. Al comma 3, specifica, quanto alla produttività richiesta ai fini del rinnovo del patentino, che il rinnovo è concesso a condizione che il soggetto titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo pari o superiore a a euro 24.000 per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti b euro 30.000 per i Comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti c euro 48.000 per i Comuni con una popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti d euro 57.000 per i Comuni con popolazione tra 100.001 e 1.000.000 di abitanti e euro 75.000 per i Comuni aventi oltre 1.000.000 di abitanti. Il dettato normativo, che si evince dal complesso delle surrichiamate disposizioni è chiaro, evidentemente ispirato alla riferita ratio che postula la natura sussidiaria e complementare del punto vendita e tale da consentire di rigettare, per infondatezza, le censure sollevate dal ricorrente. 4. Tanto ricordato, con il primo motivo di ricorso, l’istante deduce che l’articolo 9, comma 3, del DM 21 febbraio 2013 numero 38 sarebbe illegittimo per violazione dell’articolo 23 della Legge 22 dicembre 1957 numero 1293, per violazione dell’articolo 24, comma 42 del DL 6 luglio 2011 numero 98, convertito con la Legge numero 111 del 2011, per eccesso di potere e abnormalità. Più nel dettaglio, il Sig. Carioti richiama il testo dell’articolo 24, del DL m. 98/2011, laddove prevede che il rilascio ed il rinnovo dei patentini debba valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l’individuazione e l’applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell’ipotesi di rilascio, e del criterio della produttività minima per il rinnovo”. Assume che il DM numero 38/2013, pur ribadendo, all’articolo 7, la necessità per l’Ufficio dei Monopoli territorialmente competente, di valutare, ai fini del rilascio del patentino, la complementarietà e la non sovrapponibilità del punto di distribuzione sussidiario rispetto alla preesistente struttura di vendita, avrebbe finito col vanificare qualunque tipo di valutazione circa la complementarietà e la non sovrapponibilità del patentino” facendo di fatto assurgere il criterio reddituale –che nelle intenzioni del legislatore doveva essere solo suppletivo o residuale ad unico parametro di valutazione circa l’istanza di rinnovo del patentino”. L’assunto del ricorrente non può essere seguito. Invero, l’articolo 9, comma 1, del DM numero 38/2013 prevede che ai fini del rinnovo del patentino, l’Ufficio debba valutare a la qualità e il valore dei prelievi b i dati e le informazioni di cui all’articolo 8, comma3. Quest’ultima disposizione fa riferimento alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio che deve essere resa dal soggetto che presenta la domanda di rilascio o di rinnovo del patentino. In tale dichiarazione, ai sensi del menzionato articolo 8, comma 3, del DM numero 38/2013 il richiedente è tenuto, tra l’altro, ad indicare l’orario ed il giorno di riposo settimanale dell’esercizio e l’eventuale presenza di distributori automatici di tabacchi presso la rivendita ordinaria più vicina ovvero quegli elementi che consentono all’Ufficio di valutare, ai sensi dell’articolo 7 del DM numero 38/2013, la complementarietà e non sovrapponibilità dl punto vendita sussidiario. Dunque, l’attività istruttoria espletata dall’Ufficio nell’ambito del procedimento di rinnovo del patentino non si incentra sul solo mero controllo contabile sull’intervenuto prelievo, ma richiede una serie di valutazioni relative all’orario e al turno di riposo settimanale dell’esercizio sede del patentino, al fine di accertare che il rinnovo dell’autorizzazione valga effettivamente ad assicurare il servizio di vendita dei tabacchi nei tempi e luoghi in cui lo stesso non sia soddisfatto dalle rivendite. 5. Con il secondo motivo di ricorso, parte esponente deduce che l’articolo 9, comma 3, del DM 21 febbraio 2013 numero 38 sarebbe illegittimo per violazione dell’articolo 41 della Costituzione, violazione dell’articolo 3 del DL 13 agosto 2011 numero 138, eccesso di potere, contraddittorietà, perplessità dell’azione amministrativa, illogicità. Il ricorrente osserva che l’articolo 3 del DL numero 138/2011 sancisce che Comuni, Province, Regioni e Statoadeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo lui l’iniziativa e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge”, ricorda che il DM numero 38/2013 si è posto l’obiettivo di contemperarel’esigenza di garantire all’utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l’interesse pubblico primario della tutela della salute” ed assume che l’imposizione di un limite minimo di vendita di prodotti da fumo, ai fini del conseguimento del rinnovo dell’autorizzazione a vendere i tabacchi mediante patentino, non sarebbe giustificabile con l’esigenza di tutela della salute pubblica. Il motivo è infondato. Il potere discrezionale intestato all’amministrazione appare invero correttamente conformato, in modo da contemperare tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti. In base all’articolo 23 della Legge 22 dicembre 1957 numero 1293 sull’organizzazione del servizio di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, l’Agenzia ha la facoltà di valutare discrezionalmente se implementare la rete di vendita primaria, costituita dalle tabaccherie, attraverso il rilascio dei patentini. I criteri, in base ai quali l’ufficio esercita tale facoltà discrezionale, affinchè la stessa ponderi comparativamente gli interessi coinvolti, sono quelli soprariferiti della complementarietà e sussidiarietà del patentino. L’autorizzazione a vendere i tabacchi a mezzo del patentino ha, ai sensi dell’articolo 54 del Regolamento di esecuzione della Legge numero 1293/1957, approvato con DPR numero 1074/1958, durata biennale, dal che consegue che, a seguito dell’acquisizione dell’istanza di rinnovo del patentino, l’Ufficio dovrà effettuare una nuova valutazione in merito alla sussistenza delle esigenze di servizio che giustificano il permanere dell’operatività del punto vendita sussidiario. Nel procedere a tale valutazione, l’Agenzia, da un lato, riconsidera i dati inerenti all’orario e al turno di riposo settimanale del bar presso cui era stato rilasciato il patentino, al fine di accertare che il punto vendita sussidiario non costituisca una mera duplicazione del servizio offerto dalla rivendita di aggregazione dall’altro, esamina la produttività del patentino nel biennio precedente, perché questa è un indicatore dell’utilità, ai fini dell’implementazione della rete di vendita dei tabacchi, del rinnovo dell’autorizzazione. Correttamente l’amministrazione ha osservato che il subordinare il rinnovo dell’autorizzazione alla valutazione della redditività del patentino nel biennio precedente alla scadenza non significa incoraggiare un’offerta al pubblico di tabacco superiore all’effettiva richiesta, ma piuttosto far si che l’impianto del punto vendita sussidiario, a tutela della salute pubblica, sia confermato esclusivamente in quelle collocazioni in cui si sia riscontrata una concreta esigenza di servizio. La finalità –evidenziata nelle premesse del DM numero 38/2013 di prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall’effettiva domanda di tabacchi appare coerente con la scelta di subordinare il rinnovo del patentino anche ad una valutazione sulla produttività, poiché questa è indice certo della entità della domanda stessa. 6. Con il terzo motivo di gravame, il ricorrente afferma che l’articolo 9, comma 3, del DM 21 febbraio 2013 numero 38 sarebbe illegittimo per violazione dell’articolo 31, comma 2, del DL 6 dicembre 2011 numero 201 convertito con Legge numero 214 del 2011 ai sensi del quale costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovo esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute”. L’assunto non può essere condiviso. In effetti l’opzione resa dal legislatore di introdurre un regime di vendita dei tabacchi fondato sul rilascio di concessione facenti capo ai titolari delle rivendite, ordinarie e speciali e di autorizzazioni costituite, appunto, dai patentini , è stata essenzialmente determinata dall’esigenza di contemperare la tutela della concorrenza con la salvaguardia della salute pubblica. Il che obbedisce ad una logica di equo contemperamento giustificata da superiori interessi pubblici. 7. Per mezzo del quarto motivo di ricorso, l’esponente deduce che l’articolo 9, comma 3 del DM numero 38/2013 sarebbe altresì illegittimo per violazione dell’articolo 34 del DL numero 201/2011 convertito con Legge numero 214 del 2011, per violazione del principio di proporzionalità e falsa applicazione delle norme del Trattato sul Funzionamento UE. All’uopo cita il parere AGCM AS1059 –Disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo del 21 giugno 2013 laddove l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato afferma che al criterio delle distanze minime tra esercizi commercialiviene affiancato l’ulteriore criterio della produttività minima delle rivendite esistenti che è teso evidentemente ed esclusivamente a tutelare l’interesse della categoria alla redditività dell’attività svolta”, nonché la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. III penale, del 23 gennaio 2013 numero 12630, in cui la Suprema Corte enuncia che in base ai principi di parità di trattamento e di effettività nonché agli artt. 43 e 49 CE oggi artt. 49 e 56 TFUE , uno Stato membro non può escludere una categoria di operatori dall’attribuzione di concessioni per l’esercizio di un’attività economicaproteggendo le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti”. Correttamente rileva l’amministrazione nella relazione depositata in atti che il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato fa riferimento alla differente problematica dell’istituzione delle rivendite di tabacchi che, sempre al fine di contemperare le esigenze di tutela della concorrenza e della salute pubblica con l’interesse alla capillarità della rete di vendita dei tabacchi, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 5, del DM numero 38/2013, avviene nel rispetto di una distanza minima dalla rivendita più vicina e in presenza di una redditività minima di zona che, peraltro, non è più prescritta se l’istituzione della nuova rivendita è richiesta a distanza superiore ai 600 metri. Diversamente, per quanto riguarda il rinnovo dei patentini, il parametro reddituale è stato previsto dall’articolo 9, comma 3 del DM numero 38/2013, soltanto in occasione del rinnovo dell’autorizzazione e, unitamente ai dati che l’istante deve fornire ai sensi dell’articolo 8, comma 3, è strumentale alla valutazione del carattere meramente sussidiario e complementare del punto vendita. In altri termini, la considerazione della produttività del patentino interviene non all’atto dell’impianto del punto vendita sussidiario ma soltanto alla scadenza biennale, quando l’Ufficio ha necessità di accertare, ai fini, appunto, del rinnovo e dunque della permanenza del punto vendita sussidiario, se ricorra o meno l’utilità dello stesso per il servizio di distribuzione e vendita dei tabacchi. Ciò perché, in assenza di tale utilità, la sussistenza del patentino potrebbe produrre l’effetto negativo di incentivare la domanda di tabacchi oltre la sua naturale quantificazione. Viene giustamente osservato che la razionalizzazione della rete di vendita, che ha indotto ad individuare, nel DM numero 38/2013, dei criteri tesi a disciplinare l’ubicazione dei punti vendita primari rivendite ordinarie e speciali e secondarie patentini , mira ad escludere il possibile sovradimensionamento ingiustificato delle rete medesima e, dunque, è uno strumento indispensabile per evitare alterazioni dell’offerta di tabacchi che produrrebbero nocumento all’interesse pubblico alla tutela della salute. Aggiunge parte istante che l’articolo 9, comma 3, del DM 21 febbraio 2013 numero 38 sarebbe illegittimo per violazione dell’articolo 34 del DL numero 201 del 2011, convertito con Legge numero 217 del 2011 cd. Salva Italia , poiché avrebbe dovuto, ai sensi del comma 5 del menzionato articolo 34, essere sottoposto al vaglio preventivo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Anche qui non può non convenirsi con le plausibili osservazioni dell’ufficio. Il medesimo articolo 34 del decreto Salva Italia, al comma 4, stabilisce che L’introduzione di un regime amministrativo volto a sottoporre a previa autorizzazione l’esercizio di un’attività economica deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante”, quale quello connesso alla tutela della salute pubblica. Inoltre il DM numero 38/2013 non ha introdotto un regime autorizzatorio nuovo e limitativo di un’attività economica perché l’istituto del patentino nasce con la Legge 22 dicembre 1957 numero 1293 la quale, per la prima volta, prevede che la vendita dei tabacchi possa avvenire, oltre che nei locali ai cui titolari siano state rilasciate le concessioni di rivendita ordinaria o speciale, anche presso gli esercizi commerciali di bar ai cui titolari sia stata rilasciata l’autorizzazione a vendere mediante patentino. Non vi è dunque un problema di concorrenza, anche tenendo presente che in tale ambito il detto valore è recessivo rispetto ai poziori interessi pubblici legati alla tutela della salute. 8. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente contesta poi che l’articolo 9, comma 3, del DM numero 38/2013 sarebbe illegittimo per eccesso di potere, irragionevolezza, incongruenza, illogicità, disparità di trattamento, incompetenza, poiché avrebbe inteso salvaguardate le esigenze connesse all’interesse pubblico della tutela ella salute attraverso l’imposizione della vendita di un grandissimo quantitativo di tabacco” e avrebbe introdotto un parametro reddituale rigido identico per un patentino rilasciato ad un esercizio commerciale presente su una strada a forte percorrenza di un grande centro abitato ma magari di una città con popolazione inferiore ad 1 milione di abitanti e quello del bar del Sig. Carioti che si trova in una zona del centro di Roma, con una densità abitativa chiaramente inferiore ad un quartiere periferico”. Bisogna in effetti considerare la ragionevolezza della norma, che al comma 4, prevede la facoltà per l’Ufficio, di autorizzare il rinnovo anche quando il patentino non abbia raggiunto il prescritto parametro reddituale. La deroga è consentita una sola volta, sempre che l’ammontare del prelievo di generi di monopolio, effettuato dal patentino, sia inferiore, ai valori di cui al comma 3, per non oltre il venti per centro degli stessi ed il patentino assolva a particolari esigenze di servizio giustificate dall’ubicazione del punto vendita o dalla peculiare tipologia di clientela. La stessa disposizione prevede dunque un margine di flessibilità, tanto che lo stesso istante usufruito di tale deroga in occasione del precedente rinnovo dell’autorizzazione, valido per il biennio 01.01.2015 – 31.12.2016. Viceversa, dall’esame della redditività del patentino negli anni 2015 e 2016, quale attestata dal titolare della rivendita di aggregazione, si può rilevare che la produttività del punto vendita è ulteriormente calata rispetto al biennio 2013 – 2014. Con la conseguenza che la conferma dell’impianto del punto vendita sussidiario, che dovrebbe avvenire attraverso il rinnovo dell’autorizzazione, non poteva più avvenire, non sussistendo neppure i presupposti della clausola di salvaguardia introdotta dal comma 4 dell’articolo 9 del DM numero 38/2013. In sostanza, il rinnovo del patentino numero 100720 presso il bar ubicato in Via dei Funari numero 23 è risultato non avere più alcuna utilità per il servizio e si configurerebbe come una mera duplicazione per punto vendita primario, la rivendita di aggregazione numero 113, sita in Via del Teatro Marcello numero 42, la quale, invece, pur essendo collocata nella medesima zona commerciale, risulta aveva una redditività medio – alta. 9. Al sesto motivo di ricorso, il ricorrente sostiene che l’articolo 9, comma 4, del DM 21 febbraio 2013 numero 38 sarebbe illegittimo per eccesso di potere, incongruenza, illogicità perché hariconosciuto la fallacità del rigido criterio redditualeche non può di certo valutare e valorizzare le diverse peculiarità delle realtà esistentiperò prevedendo una clausola di salvaguardia chiaramente contraddittoria, illogica ed insufficiente, oltre che incapace di misurare tali particolarità o di attribuirgli un qualche punteggio ulteriore o comunque integrativo dell’asettico parametro reddituale”. A conferma di tale illogicità il ricorrente deduce che il patentino è stato rinnovato nel biennio precedente, pur in assenza, pur in assenza del parametro reddituale. Vale invece rilevare che la deroga ex comma 4 dell’articolo 9 del DM numero 38/2013, non è illogica ma consente di rinnovare il titolo in tutti quei casi in cui la particolare ubicazione del punto vendita o la peculiarità della sua clientela consentano di ritenere utile, ai fini della capillarità della rete distributiva, la permanenza del punto vendita sussidiario, sempre che, però, la soglia di redditività non sia inferiore oltre una certa percentuale il 20% al parametro prescritto. Il legislatore ha evidentemente ritenuto che un livello di produttività particolarmente basso del punto vendita faccia prevalere le esigenze di tutela della salute pubblica sull’interesse dei consumatori a fruire di un’articolata rete di distribuzione dei tabacchi sul territorio. Orbene, dall’esame della documentazione prodotta in occasione della presentazione dell’istanza di rinnovo è emerso che la produttività del patentino in esame, nel biennio 2015 – 2016 è ulteriormente calata rispetto al biennio 2013 – 2014, il che conferma la legittimità della valutazione operata dall’Ufficio, per altro esito di spendita di discrezionalità-tecnica, immune da palesi illogicità e/travisamenti di fatto. 10. In conclusione e alla luce delle superiori considerazioni, tutti i motivi di ricorso sono infondati ed il gravame, per l’effetto, respinto. Sussistono i presupposti di legge per compensare tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.