Ricorso irricevibile per deposito tardivo alla luce della normativa emergenziale da COVID-19

Il TAR Lazio ha dichiarato manifestamente irricevibile per deposito tardivo il ricorso proposto dalla docente alla luce della normativa emergenziale di cui all’art. 84 d.l. n. 18/2020, che ha introdotto nell’ambito del processo amministrativo un periodo di sospensione straordinaria dall’8 marzo al 15 aprile 2020.

Così con sentenza n. 9567/20 depositata il 14 settembre. Nell’esaminare il ricorso proposto dalla docente con cui ha impugnato le graduatorie generali di merito relative al concorso straordinario per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto con il decreto dipartimentale n. 1546/2018, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha rilevato la manifesta irricevibilità del ricorso per deposito tardivo ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a In particolare, il TAR ricorda che ai sensi dell’ art. 45 c.p.a. , il deposito del ricorso notificato alle parti deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica per il destinatario. Tuttavia, considerata l’ emergenza sanitaria da COVID-19 , il legislatore ha introdotto all’art. 84 d.l. n. 18/2020 un periodo di sospensione straordinaria nell’ambito del processo amministrativo dall’8 marzo al 15 aprile 2020 . Con riferimento poi alla sola notifica degli atti introduttivi del giudizio, tale termine è stato ulteriormente esteso , con l’art. 36, comma 3, d.l. n. 23/2020, fino al 3 maggio 2020 . Pertanto, secondo il TAR Lazio, alla luce della normativa emergenziale richiamata, il deposito del ricorso principale avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 aprile 2020 . Ed ancora, precisa il Tribunale Amministrativo, anche a voler applicare la normativa più favorevole introdotta dal richiamato art. 36, comma 3, d.l. n. 23/2020 che, tuttavia, nell’estendere la portata temporale della sospensione processuale fa espresso riferimento alle sole notificazioni e non anche al deposito dei ricorsi, non si giungerebbe ad un diverso risultato, posto che il gravame avrebbe comunque dovuto essere depositato entro il 18 maggio 2020 anziché il 21 maggio, come avvenuto nel caso di specie .

TAR Lazio, sez. III – bis, sentenza 8 – 14 settembre 2020, n. 9567 Presidente Sapone – Estensore Profili Fatto e Diritto Con il ricorso in epigrafe parte ricorrente ha impugnato le graduatorie generali di merito relative al concorso straordinario per il reclutamento di personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno indetto con il decreto dipartimentale n. 1546 del 07.11.2018 chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. A rilevare, nel caso di specie, sarebbero stati degli errori nell’attribuzione del punteggio conseguito che non sarebbero stati corretti neppure in sede di rettifica delle graduatorie. Con atto di motivi aggiunti parte ricorrente ha poi gravato i provvedimenti successivi emessi dall’Amministrazione resistente lamentando l’illegittimità derivata degli stessi. Le Amministrazioni intimate risultano formalmente costituite in giudizio. Alla camera di consiglio dell’8 settembre 2020, previo avviso reso alle parti in udienza, la causa è stata trattenuta in decisione per la sua definizione ai sensi dell’art. 60 del codice del processo amministrativo. Come comunicato alle parti in udienza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, co. 3 c.p.a., il ricorso è manifestamente irricevibile per deposito tardivo. L’art. 45 c.p.a. prevede espressamente che il deposito del ricorso notificato alle parti debba avvenire entro il termine di trenta giorni dal perfezionamento dell’ultima notifica per il destinatario. Nel caso di specie, la ricorrente ha provveduto a recapitare il gravame alle Amministrazioni intimate a mezzo posta elettronica certificata, con notifica perfezionatasi il 21 febbraio 2020. Il legislatore, in considerazione del periodo emergenziale dovuto alla pandemia da Covid-19”, con l’articolo 84 del decreto legge n. 18/2020 ha introdotto un periodo di sospensione straordinaria nell’ambito del processo amministrativo dall’8 marzo al 15 aprile 2020. Successivamente, con l’art. 36, co. 3 del decreto legge n. 23/2020, ha ulteriormente esteso tale termine fino al 3 maggio 2020, seppure per la sola notifica degli atti introduttivi del giudizio. Orbene, alla luce del quadro normativo succintamente richiamato il deposito del ricorso principale avrebbe dovuto essere effettuato entro il 30 aprile 2020. Anche a voler applicare la normativa più favorevole introdotta dal richiamato art. 36, co. 3 del decreto legge n. 23/2020 che, tuttavia, nell’estendere la portata temporale della sospensione processuale fa espresso riferimento alle sole notificazioni e non anche al deposito dei ricorsi, non si giungerebbe ad un diverso risultato, posto che il gravame avrebbe comunque dovuto essere depositato entro il 18 maggio 2020 anziché il 21 maggio come avvenuto nel caso di specie. Per tali ragioni il ricorso principale è irricevibile con conseguente inammissibilità per difetto di interesse dei motivi aggiunti, in quanto protesi a gravare atti consequenziali rispetto alla graduatoria finale ritenuti affetti da profili di illegittimità derivata. In considerazione della risoluzione in via preliminare della controversia sussistono eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Bis , definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara irricevibile il ricorso principale e, conseguentemente, inammissibili i motivi aggiunti per difetto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.