Emergenza epidemiologica e decorrenza dei termini per il rilascio di immobili sottoposti a sequestro

L’art. 103 del d.l. n. 18/2020 ha stabilito la sospensione, fino al 1° settembre 2020, di tutti i termini di definizione di procedimenti amministrativi nonché di esecuzione di atti amministrativi, compresi i termini per il rilascio dei beni immobili confiscati stabiliti con ordinanza di sgombero.

Così il TAR Lazio con la sentenza n. 9592/20, depositata il 16 settembre. L’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata ordinava a due coniugi il rilascio di un’immobile entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento . Avverso la decisione i coniugi propongono ricorso innanzi al TAR domandando l’annullamento dell’ordinanza poiché emessa in assenza di una intervenuta destinazione del bene confiscato, nonché di idonee ragioni giustificative dell'urgenza di rilasciare l'immobile, anche in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 . Il Tribunale Amministrativo Regionale, ritenendo infondato il ricorso, richiama il principio secondo cui divenuto definitivo il provvedimento di confisca , l’emissione del provvedimento di sgombero costituisce atto dovuto , non necessitante di particolare motivazione e non soggetto ad obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento . Inoltre, prosegue il TAR, il potere-dovere dell’Agenzia di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione pubblica del bene, ma risponde ad un interesse concreto alla sua liberazione. Infine, il Collegio sottolinea che l’art. 103 del D.L. n. 18/2020, conv. L. n. 27/2020 , ha infatti stabilito la sospensione, sino al 1° settembre 2020, di tutti i termini di definizione di procedimenti amministrativi nonché di esecuzione di atti amministrativi in ragione di ciò, nonché del fatto che l’ordinanza di sgombero è stata notificata il 24 aprile 2020, cioè dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, il termine di 120 giorni fissato per il rilascio dell’immobile di fatto ha cominciato a decorrere solo il 1° settembre 2020 . Quanto al termine di 120 giorni per il rilascio, il Collegio osserva che esso non risulta incongruo o irragionevole, tenuto conto che il bene risulta occupato in forza di una confisca divenuta definitiva da oltre un anno e che i 120 giorni indicati nell’ordinanza gravata sono quelli concessi per il rilascio spontaneo dell’immobile. Chiarito questo, il TAR respinge il ricorso.

TAR Lazio, sez. I, sentenza 20 luglio – 16 settembre, n. 9592 Presidente Amodio – Estensore Ravasio Fatto e diritto 1. Con decreto del Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, n. 102/2015 del 2/03 – 9/04/2015, è stata disposta la confisca di un compendio di beni immobili tra essi anche l’appartamento sito in - omissis -, censita al catasto fabbricati al foglio - omissis -, occupato appunto dai ricorrenti, in danno dei quali è stato emesso il provvedimento di confisca. 2. Quest’ultimo, confermato in parte qua dalla Corte d’Appello di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto n. 194/2017, é divenuto definitivo il 5 ottobre 2018, per effetto della declaratoria di inammissibilità dei ricorsi in Cassazione, proposti avverso il citato decreto della Corte d’Appello di Palermo. 3. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata, con l’ordinanza in epigrafe ordinata, ha pertanto ordinato lo sgombero, entro 120 giorni decorrenti dalla notifica dell’atto, del citato appartamento. 4. Avverso tale provvedimento i coniugi - omissis -hanno proposto ricorso, deducendone l’illegittimità per i violazione degli artt. 7 e seguenti della L. 241/90, in relazione al fatto che ai ricorrenti non è stata data la possibilità di partecipare al procedimento sfociato nel provvedimento impugnato ii violazione dell’art. 47, comma 2, del D. L.vo 159/2011 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, in relazione alla non ancora intervenuta destinazione del bene confiscato, che avrebbe dovuto precedere lo sgombero iii violazione dell’art. 97 della Costituzione, manifesta ingiustizia ed irragionevolezza del termine per adempiere, violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in relazione all’estrema ristrettezza del termine fissato per il rilascio dell’immobile, anche in considerazione della emergenza sanitaria determinata dall’epidemia da Covid 19. 5. L’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata si è costituita in giudizio insistendo per la reiezione del ricorso. 6. Quest’ultimo è stato chiamato alla camera di consiglio del 20 luglio 2020, in occasione della quale, sussistendo i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., è stato introitato in decisione. 7. Il ricorso è infondato. 8. In relazione al primo motivo va richiamato il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui, divenuto definitivo il provvedimento di confisca, l’emissione del provvedimento di sgombero costituisce atto dovuto, non necessitante di particolare motivazione e non soggetto ad obbligo di comunicazione dell’avvio del procedimento T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 24/04/2020 n. 4187 T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 11/04/2017, n. 4430 T.A.R. Lazio-Roma, Sez. I, 22/01/2016, n. 777 . 9. Con riferimento alla non intervenuta destinazione del bene, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui il potere-dovere” dell’Agenzia di ordinare lo sgombero di un immobile confiscato non è in alcun modo condizionato dalla previa adozione del provvedimento di destinazione pubblica del bene, ma risponde ad un interesse concreto alla sua liberazione che viene compiutamente soddisfatto con l’esercizio di un’azione esecutiva complementare - ma distinta - da quella discrezionale con cui, invece, l’amministrazione decide in ordine all’uso sociale dei medesimi beni mediante il procedimento di destinazione disciplinato dagli artt. 47 e ss. d.lgs. n. 159/2011 TAR Lazio, Roma, Sez. I, n. 3890/2019 Cons. Stato, Sez. III , n. 3324/2016 . 10. Infine è infondato anche il terzo motivo, con cui si denuncia la ristrettezza del termine di adempimento. 10.1. L’art. 103 del D.L. n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, ha infatti stabilito la sospensione, sino al 1° settembre 2020, di tutti i termini di definizione di procedimenti amministrativi nonché di esecuzione di atti amministrativi in ragione di ciò, nonché del fatto che l’ordinanza di sgombero è stata notificata il 24 aprile 2020, cioè dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, il termine di 120 giorni fissato per il rilascio dell’immobile di fatto ha cominciato a decorrere solo il 1° settembre 2020. 10.2. Quanto alla dedotta intrinseca inadeguatezza del termine di 120 giorni, il Collegio osserva che, secondo la giurisprudenza della Sezione tra le più recenti si veda la sentenza n. 4840/2020 , detto termine non risulta incongruo o irragionevole, tenuto conto che il bene risulta occupato in forza di una confisca divenuta definitiva da oltre un anno e che i 120 giorni indicati nell’ordinanza gravata sono quelli concessi per il rilascio spontaneo dell’immobile ne consegue che non rileva, ai fini del giudizio sulla legittimità del provvedimento impugnato, una eventuale difficoltà per le parti ricorrenti di lasciare spontaneamente l’immobile alla scadenza del termine assegnato. 11. Il ricorso va conclusivamente respinto perché infondato. 12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Prima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della resistente Amministrazione, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00 mille , oltre accessori se per legge dovuti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.