Ecco le regole per l’avvio della fase 3

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 dell’11 giugno 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede le regole per l’avvio della c.d. fase 3 dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le nuove disposizioni previste dal decreto si applicano dal 15 giugno al 14 luglio 2020.

Le regole per l’avvio della fase 3 della lotta al Coronavirus sono previste dal d.P.C.M. 11 giugno 2020 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147. Resta il divieto di lasciare il proprio domicilio per i soggetti con infezione respiratoria e febbre oltre i 37,5° e il divieto di assembramenti nei luoghi aperti al pubblico, così come il distanziamento sociale di almeno 1 metro . È consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche , ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza. Sono consentite anche le attività sportive e motorie all'aperto e presso aree attrezzate, purchè nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività. Dal 12 giugno gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano CONI , dal Comitato Italiano Paralimpico CIP e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. L'attività sportiva di base presso palestre , piscine , centri e circoli sportivi , pubblici e privati, ovvero presso altre strutture, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana FMSI , fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle regioni e dalle province autonome. Quanto a teatri , sale da concerto e cinema , gli spettacoli potranno tenersi, anche all'aperto, con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala . Le attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie sono consentite a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Stessi criteri sono previsti per le attività inerenti i servizi alla persona. In merito alle attività professionali , il testo raccomanda di a attuare anche modalità di lavoro agile , ove possibile con svolgimento dell'attività al proprio domicilio o in modalità a distanza b incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonchè gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva c assumere protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, adottare strumenti di protezione individuale d incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali. Le disposizioni previste dal decreto si applicano dal 15 giugno 2020, fino al 14 luglio 2020 . Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

DPCM_11_giugno_2020_GU_147