Attuazione del PAT: le regole tecnico-operative

Il Presidente del Consiglio di Stato ha pubblicato un decreto del 22 maggio 2020, numero 134 recante “Regole tecnico–operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”.  

Con Decreto del 22 maggio 2020, numero 134 il Presidente del Consiglio di Stato, in virtù della delega conferitagli dall’articolo 4, comma 2, del d.l. 30 aprile 2020, numero 28 che, sostituendo l’articolo 13, comma 1, dell’allegato 2 del d.lgs. numero 104 del 2010, ha stabilito che “Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di trasformazione digitale e gli altri soggetti indicati dalla legge, che si esprimono nel termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, sono stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie”ha emanato le regole tecnico – operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico e, in particolare, per la discussione da remoto delle udienze pubbliche e camerali.Il Decreto sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 maggio 2020 ed entrerà in vigore a decorrere dal quinto giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a decorrere dalla stessa data si producono gli effetti di cui all’articolo 4, comma 3, primo periodo, del decreto-legge numero 28 del 2020. Il Decreto, corredato dalle specifiche tecniche, suddivide le i udienze pubbliche e camerali dalle ii camere di consiglio a cui partecipano i soli magistrati. i Le udienze pubbliche e camerali preliminarmente occorre evidenziare che per le udienze verrà utilizzata l’applicazioneMicrosoft teamsgià in uso presso gli uffici della Giustizia amministrativa. Tale applicativo a assicura il rispetto della sicurezza delle comunicazioni attraverso avanzati sistemi di crittografia del traffico dati b prevede, per gli utenti interni all'amministrazione, l'autenticazione centralizzata a livello di organizzazione e la crittografia dei dati in transito e a riposo c utilizza data center localizzati sul territorio dell’Unione europea, nei quali vengono conservati e trattati i dati raccolti per l’erogazione del servizio d procede al trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Come noto, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D.L. 28/2020,fino al 31 luglio 2020 può essere richiesta la discussione orale tramite istanza da depositare entro il termine di deposito delle memorie di replicaovvero, nell’ipotesi di rito cautelare,fino a 5 giorni liberi dall’udienza. L’istanza è accoltaex legese presentata da entrambe le parti nelle altre ipotesi, invece, la valutazione circa l’opportunità di discussione dell’udienza viene decisa dal Presidente del collegio. Le parti possono, altresì, presentare opposizione alla richiesta di discussione da remoto. Il Presidente, ancora,può disporre– tramite decreto –ladiscussione da remoto anche in assenza di richiesta delle parti.Il decreto con cui il presidente del collegio dispone la discussione orale, anche in assenza di istanza di parte, è redatto, comunicato e pubblicato con modalità telematiche Ebbene, il Decreto oggi in commento stabilisce, innanzitutto, che – nell’ipotesi in cui l’istanzanon sia proposta congiuntamente dalle parti – la segreteria è onerata di trasmettere, anche ai fini di una eventuale opposizione, l’avviso di avvenuto deposito alle parti diverse dall’istante. Ancora, in tutti i casi in cui venga disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica agli avvocati – come si dirà meglioinfra– con modalità idonee ad assicurare l’avvenuta ricezione,almeno un giorno libero prima della trattazione, l’avviso del giorno e dell’ora del collegamento da remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni in un congruo arco temporale e compatibile con il numero delle discussioni richieste. Nella medesima comunicazione deve essere inserito illinkipertestuale per la partecipazione all’udienza nella comunicazione, inoltre, deve essere espressamente indicato che l’accesso al predettolinke la partecipazione dell’udienza da remoto comporta l’accettazione del trattamento dei dati personali anche da parte del ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 come da informativa pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa. Illinkè strettamente personale e non è cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato. Il deposito dell’istanza di discussione, dell’atto di opposizione al pari delle delle note d’udienza e della richiesta di passaggio in decisione deve essere effettuato tramite il MODULO DEPOSITO ATTO disponibile sul sito web della Giustizia amministrativa. Se l’istanza è fornita nel corpo del ricorso, essa deve essere effettuata tramite il modulo deposito ricorso. Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza è necessario che il dispositivo rispetti i requisiti richiesti. I difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l’aggiornamento del suosoftwaredi base e applicativo aggiornato alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori. All’udienza – sia pubblica sia camerale – il Presidente del collegio verifica la corretta funzionalità del collegamento, nonché le presenze e dà atto nel verbale delle modalità con cui è accertata l’identità dei soggetti ammessi a partecipare all’udienza. All’atto del collegamento e prima di procedere alla discussione,idifensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la propria responsabilità,che quanto accade nel corso dell’udienza o della camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assisteretee che non verrà effettuata alcuna registrazione. La predetta dichiarazione è inserita nel verbale dell’udienza o della camera di consiglio. Il presidente del collegio coordina l’uso della funzione audio e ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l’ammissione e l’esclusione dei difensori o delle altre parti dall’udienza. In ogni caso,quando la parte viene invitata dal Presidente a parlare, essa deveattivare la funzione radio. Come pure accennato poc’anzi, è vietata la registrazione con qualsiasi strumento delle udienze pubbliche o delle camere di consiglio è– altresì –vietato l’uso della messaggistica istantanea interna agli applicativie, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all’udienza o alla camera di consiglio. Inoltre, le parti devono contenere i propri interventi in - sette minuti, in sede di discussione dell’istanza cautelare e nei riti dell’accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell’ottemperanza - dieci minutiin sede di rito ordinario, nel rito abbreviato ex articolo 119 c.p.a. e nel rito abbreviato ex articolo 120 c.p.a I predetti tempi sono assegnati a ciascuna parte, indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono il Presidente il Collegio può stabilire tempi d’intervento inferiori o superiori in considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessità della controversia, tenendo conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza. Più compiutamente, poi,leparti autorizzate a partecipare all’udienza devono utilizzare dispositivi dotati di videocamera e microfono ed accedono al sistema unicamente tramite web browser, autenticandosi come “ospite/guest” e debbono indicare quale nominativo “NUMERO[spazio]ANNORG[spazio]INIZIALECOGNOME[spazio]INIZIALENOME” l’avvocatura dello stato – invece – utilizzerà il nome “AVVOCATURASTATO”. Nell’ipotesi in cui il difensore riceva illinkper partecipare alla discussione di più cause, deve immettere nell’apposito campo, rispettando l’ordine in numero di ruolo generale senza l’acronimo nrg , la sua causa riportata per prima nel ruolo d’udienza, nonché il proprio nome e cognome pseudoanonimizzato. Terminata la discussione della causa, le parti dovranno attendere di essere rimossi senza abbandonare la sessione. Le parti, peraltro, dovranno farsi carico di verificare la funzionalità del proprio collegamento. Il verbale di udienza è redatto con modalità telematiche. In esso si dà atto delle modalità di accertamento dei soggetti ammessi alla discussione e della loro libera volontà di parteciparvi. ii la camera di consiglio decisoria. Per la camera di consiglio decisoria, alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare ai sensi dell’articolo 84, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, numero 18, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, numero 27, è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti di audio o videoconferenza a call conference, attraverso il servizio di audioconferenza, utilizzando gli apparati telefonici in dotazione ai magistrati della Giustizia amministrativa b attraverso la convocazione di una riunione virtuale dedicata con la piattaforma Microsoft Teams, con il divieto di utilizzare la messaggistica interna alla piattaforma e la funzione di invio di file. Fonte ilprocessotelematico.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

Decreto_n._134_2020_Regole_tecniche_PATCdS_Linee_guida_25.05.2020_signed