Telecontrollo urbano: il grande fratello bussa alle porte del municipio

Non è ancora possibile attivare sistemi di riconoscimento facciale da mettere a disposizione della polizia ma un nuovo decreto in arrivo ai sensi del d.lgs. numero 51/2018 potrebbe aprire delle opportunità per il controllo delle zone urbane maggiormente a rischio per l’ordine e la sicurezza.

Quasi tutti i Comuni hanno impianti di videosorveglianza urbana integrata sempre più potenti ed in grado di riconoscere le persone e i comportamenti e finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza urbana e della sicurezza pubblica. Ma la raccolta e la conservazione dei dati biometrici ed in particolare il riconoscimento facciale restano ancora un tabù non facilmente superabile senza una base giuridica adeguatamente circoscritta. Lo ha chiarito il Garante della privacy con il provvedimento numero 54 del 26 febbraio 2020. Il Comune di Como ha installato un moderno sistema di videosorveglianza con riconoscimento facciale in prossimità di un parco posizionato davanti alla stazione ferroviaria per consentire alla sezione di polizia giudiziaria del comando di polizia locale di individuare persone sospette e comportamenti anomali. All’esito della valutazione obbligatoria di impatto privacy il responsabile della protezione dei dati ha però opportunamente richiesto un parere preventivo al Garante che è immediatamente intervenuto di fatto bloccando l’attivazione del sistema fino a nuove indicazioni. Risultano molto interessanti le argomentazioni adottate dall’Autorità nella definizione normativa della complessa materia della videosorveglianza urbana integrata. Un modello organizzativo valorizzato dal d.l. numero 14/2017 che prevede l’uso interforze degli impianti di videosorveglianza urbana, previo accordo tra il sindaco e la prefettura, nel pieno rispetto della riforma sovranazionale sulla tutela dei dati personali. Ovvero non solo del regolamento Ue 2016/679 ma anche della direttiva Ue 2016/680. Il Garante infatti conferma che un impianto di videosorveglianza urbana fa riferimento, come basi giuridiche del trattamento, all’articolo 6 l. numero 38/2009, alla direttiva Ue 2016/680 e al conseguente d.lgs. numero 51/2018, al regolamento Ue 2016/679, al d.lgs. numero 196/2003 e infine al regolamento comunale per l’utilizzo degli impianti di telecontrollo. Pur applicandosi anche agli impianti di videosorveglianza cittadina, specifica la nota, «la disciplina di cui al d.lgs. numero 51/2018 in ragione dei fini perseguiti dal Comune, relativamente alle attribuzioni di polizia giudiziaria della polizia locale o comunque a esigenze di tutela della sicurezza urbana nella componente di prevenzione dei reati, le disposizioni richiamate dall’ente non prevedono specificamente una raccolta di dati biometrici e loro conservazione, nei termini indicati nella richiesta. Tali norme si limitano infatti, in particolare, a consentire l’identificazione dell’indagato e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti, a indicare le modalità di attuazione dei principi del codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia, ovvero a legittimare l’installazione di videocamere per fini di tutela della sicurezza urbana e comunque in assenza della specifica previsione normativa della raccolta di dati biometrici, necessaria ai sensi dell’articolo 7 d.lgs. numero 51/2018». In buona sostanza a parere del Garante l’attività investigativa della polizia giudiziaria con utilizzo di telecamere che consentono il riconoscimento facciale potrà effettuarsi solo in presenza di una espressa previsione normativa. Questa copertura, conclude l’importante parere centrale, «potrebbe eventualmente anche essere contenuta e adeguatamente circoscritta, quanto a presupposti di ammissibilità, nel d.P.R. di prossima adozione di cui all’articolo 5, comma 2, del d.lgs. numero 51/2018, così oltretutto uniformando le condizioni per il ricorso a dati biometrici da parte degli enti territoriali, in particolare per le funzioni di polizia giudiziaria riservate alla polizia locale».

GarantePrivacy_parere_54_2020