Guida alla lettura delle disposizioni del d.l. n. 34/2020 in materia di circolazione stradale

A quasi una settimana dal suo annuncio, ieri sera, in tarda serata, è stato pubblicato sulla G.U. n. 128 - Suppl. Ordinario n. 21 -, il d.l. 19 maggio 2020 n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, c.d. Decreto Rilancio.

Per quanto qui rileva, il decreto, in vigore dallo stesso 19/5/2020, stabilisce, nel Capo I del Titolo II, Misure di sostegno e, nel Capo VII del Titolo VII, Misure per l'ambiente. Con la presente guida s’intende fornire uno strumento d’analisi e orientamento alle disposizioni che ineriscono la circolazione stradale ai tempi dell’emergenza. L’articolo 46 , nel recare misure urgenti in materia di servizi postali, riscrive ed emenda l’omologa disposizione prevista dall’articolo 108 d.l. 17/3/2020 n. 18 che, in sede di conversione con modifiche nella l. 24/4/2020 n. 27, aveva dettato gravi inesattezze tecniche, in grado di causare notevoli dubbi interpretativi circa il doppio regime alternativo e non vincolato impostato, riportandola, previa abrogazione del comma 1- bis , alla formulazione anteriore alla conversione. Ne deriva che - al fine di assicurare l’adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus , a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali” - dal 17/3/2020 data di entrata in vigore del d.l. 18/2020 al 31/7/2020 termine dello stato di emergenza , in sede di notifica - tra l’altro - dei verbali di accertamento delle violazioni al codice della strada , ai sensi dell’articolo 201 c.d.s., l’operatore postale procede alla consegna dell’atto mediante accertamento della presenza del destinatario o di altro consegnatario legittimato al ritiro, senza raccoglimento della firma, con immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato dal destinatario. La firma è apposta dall’agente postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la specifica modalità di recapito. Per massima cautela, sono espressamente fatte salve le modalità di notifica discrezionale poste in essere dagli operatori postali, sotto la vigenza del d.l. 18/2020, per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza. Non è invece passato il prolungamento al 31 luglio 2020 della riduzione del 30% sulle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada, in caso di pagamento effettuato fino a 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, già previsto nella bozza del decreto. L’articolo 229 , preso atto della necessaria metamorfosi della mobilità, dovuta alla riduzione della capacità di trasporto pubblico in nome del distanziamento sociale, che ne provoca anche una minore propensione d’uso, reca, nel tentativo di evitare uno spasmodico incremento degli spostamenti con autoveicoli privati, misure per incentivare la mobilità sostenibile. A tal fine, i commi 1 e 2 , nell’apportare modifiche all’articolo 2, commi 1 e 2 della l. 12/12/2019 n. 141, di conversione con modifiche del d.l. 14/10/2019 n. 111, recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti sulla qualità dell'aria, incentivano forme di mobilità sostenibile in grado di garantire il diritto alla circolazione delle persone nelle aree urbane. Dal 4 maggio data di entrata in vigore del DPCM del 26/4/2020 fino al 31 dicembre 2020 , ai maggiorenni residenti nei capoluoghi di Regione e di Provincia, nelle Città metropolitane o, comunque, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, è concesso un buono mobilità ”, pari al 60% della spesa , fino a un massimo di € 500 , per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica di cui all’articolo 33- bis d.l. 30/12/2019 n. 162, convertito con modifiche nella l. 28/2/2020 n. 8 - segway, hoverboard e monowheel - ovvero per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture. Il beneficio, erogato secondo le modalità e i termini definiti da apposito decreto interministeriale da adottarsi entro 60 giorni, può essere richiesto per una sola volta. A tal fine, è previsto per l’anno 2020 uno stanziamento di ulteriori 50 milioni di euro per un totale di 120 milioni di euro , all’interno del fondo Programma sperimentale buono mobilità” istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Inoltre, per l’anno 2021, al fine di ridurre le emissioni climalteranti, viene incentivato anche il trasporto pubblico locale e regionale a fronte della rottamazione di veicoli inquinanti. Il relativo buono, cumulabile con l’altro, pari a € 1.500 per autovettura e a € 500 per motociclo, potrà essere utilizzato entro i successivi 3 anni, anche a favore di persone conviventi. Viene, poi, estesa l’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro, già prevista per gli anni 2020 e 2021, per il finanziamento di progetti per la creazione, il prolungamento, l'ammodernamento e la messa a norma oltre che di corsie riservate per il trasporto pubblico locale, anche di piste ciclabili . Il comma 3 - malformulato - apporta l’ennesima modifica al codice della strada . La lettera a inserisce, nell’articolo 3, le definizioni di - Casa avanzata ” n. 7- bis linea di arresto dedicata alle biciclette”, posta in posizione avanzata rispetto alla linea di arresto degli altri veicoli. La previsione, già nell’aria da tempo nell’ottica di garantire maggior sicurezza, non tiene conto del fatto che il Codice della strada, all’articolo 50, classifica i velocipedi” e non le biciclette - Corsia ciclabile ” n. 12- bis parte longitudinale posta alla destra della carreggiata, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e a uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione dei velocipedi” sulle strade urbane nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede” la corsia ciclabile costituisce parte dell’ordinaria corsia veicolare”, con destinazione esclusiva alla circolazione dei velocipedi. La disposizione, che qui utilizza la corretta classificazione, abusa nel richiedere il simbolo del velocipede che, tuttavia, non esiste - essendo, invece, previsto solo quello della bicicletta inoltre, non esiste alcuna definizione di corsia veicolare. La lettera b , a livello di coordinamento, introduce nell’articolo 182 , il nuovo comma 9- te r, a tenore del quale, nei centri abitati, i comuni, previa valutazione delle condizioni di sicurezza, possono, mediante ordinanza del sindaco, realizzare, sulla soglia delle intersezioni semaforizzate presenti lungo le strade con velocità consentita fino a 50 km/h, anche se fornite di più corsie per senso di marcia, la casa avanzata, estesa a tutta la larghezza della carreggiata o della semicarreggiata, posta a una distanza di almeno 3 metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare l’area delimitata è accessibile attraverso una corsia di lunghezza di almeno 5 metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione. Infine, il comma 4 prevede, al fine di favorire il decongestionamento del traffico nelle aree urbane e di ridurre l'uso del mezzo di trasporto privato individuale, l’obbligatorietà della predisposizione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del piano degli spostamenti casa-lavoro”, nonché della nomina di un mobility manager” - secondo modalità che saranno definite da uno o più decreti interministeriali di natura non regolamentare - da parte delle imprese e delle P.A., di cui all’articolo 1, comma 2, d.lgs. 30/3/2001 n. 165, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate nei capoluoghi di Regione e di Provincia, nelle Città metropolitane o, comunque, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti. In merito si osserva che l’obbligo di nominare il responsabile della mobilità aziendale - locuzione preferibile a quella di mobility manager - risulta già previsto, dall’articolo 3 del decreto 27/3/1998 del Ministero dell’ambiente, a carico delle imprese e degli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e alle imprese con più di 800 addetti ubicate nei comuni a maggiore concentrazione di traffico e di attività produttive con popolazione superiore a 150.000 abitanti individuate dal Decreto 25/11/1994 del Ministero dell’ambiente in Torino, Genova, Brescia, Milano, Padova, Venezia, Verona, Trieste, Bologna, Parma, Firenze, Livorno, Roma, Napoli, Bari, Foggia, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Cagliari e negli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto 20/5/1991 del Ministro dell'ambiente negli altri casi, gli adempimenti de quibus sono previsti come facoltativi. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus