Spostamenti e riaperture: in Gazzetta il decreto

Approvato lo scorso 15 maggio in Consiglio dei Ministri n. 46 e immediatamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo, il decreto legge del 16 maggio 2020 n. 33 con le ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Sempre in G.U. il DPCM contenente disposizioni attuative del d.l. n. 19/2020 e del d.l. n. 33/2020.

Si legge nel decreto n. 33/2020 che - a decorrere dal 18 maggio 2020 , cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 d.l. n. 19/2020, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica - fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti , con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza - a decorrere dal 3 giugno 2020 , gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree - fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli spostamenti da e per l'estero , salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute - le persone sottoposte a quarantena non possono uscire dalla propria abitazione o dimora - è vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico - le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo - le attività didattiche sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2 d.l. n. 19/2020 - le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio. Tutte queste misure si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020 , fatti salvi i diversi termini previsti dall'art. 1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 del c.p., le violazioni delle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4, comma 1, d.l. n. 19/2020. Ieri, domenica 17 maggio , il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il DPCM recante le misure per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 in vigore dal 18 maggio. Il DPCM contiene disposizioni attuative del d.l. n. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del d.l. n. 33/2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

decreto_legge_del_16_maggio_2020_n._33 DPCM_del_17_maggio_2020 DPCM_18_maggio_2020