«Alla stregua della normativa attualmente vigente, il commercio da remoto è consentito per i soli generi alimentari e di prima necessità». Lo ha affermato il TAR Lombardia, investito della richiesta da parte della Regione Lombardia di revoca del precedente decreto con cui aveva sospeso l’ordinanza regionale nella parte in cui consente la consegna a domicilio anche per beni diversi dagli alimentari.
Il ricorso di lavoratori e sindacati. Con decreto 634/20, del 23 aprile, il TAR Lombardia aveva accolto l’istanza di sospensione provvisoria dell’ordinanza della Regione Lombardia numero 528 dell’11 aprile limitatamente alla parte in cui viene consentita la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per beni diversi dagli alimentari. Secondo i ricorrenti, tra cui alcune sigle sindacali, il provvedimento si pone in contrasto con il d.P.C.M. 10 aprile 2020 e il d.l. numero 19/2020 laddove consente alla Regioni al fine di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, di introdurre misure ulteriormente restrittive. Il TAR, riconoscendo la sussistenza dei presupposti di estrema gravità e urgenza, «incidendo la misura regionale sul diritto alla salute dei lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali ricorrenti», accoglieva il ricorso e disponeva la sospensione della suddetta ordinanza. Decisione confermata. La Regione Lombardia ha dunque chiesto la revoca del decreto cautelare, ma il TAR ha sostanzialmente confermato la decisione assunta decreto numero 651, del 27 aprile . Secondo tale provvedimento, in primo luogo, «la legittimazione delle organizzazioni sindacali trova fonte nella tutela delle prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, nella tutela delle condizioni di lavoro del comparto logistica e trasporti, nella condizione di parti firmatarie di un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro». Inoltre, l’articolo 1, comma 1, lett. z , d.P.C.M. 10 aprile 2020 laddove sospende tutte le attività commerciali al dettaglio, con la sola eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, prevede da un lato una regola la sospensione di tutte le attività commerciali e dall'altro una deroga vendita di generi alimentari e di prima necessità . Dovendo attenersi alla stretta interpretazione della norma, in quanto previsione di carattere eccezionale, ne consegue che «alla stregua della normativa attualmente vigente, il commercio da remoto è consentito per i soli generi alimentari e di prima necessità». Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus
TAR Lombardia, sez. I, decreto 27 aprile 2020, numero 651 Presidente Giordano Considerato che La Regione Lombardia, costituitasi in giudizio in data 24 aprile 2020, con atto notificato e depositato in data 25 aprile 2020, ha chiesto la revoca del decreto cautelare numero 634 del 23 aprile 2020 pronunciato ai sensi dell’articolo 56 c.p.a. sul ricorso in epigrafe l’istanza di revoca è sorretta dalle seguenti argomentazioni - non sussiste la legittimazione attiva in capo alle organizzazioni sindacali ricorrenti, dal momento che l’ordinanza regionale non determina una lesione diretta e immediata del diritto alla salute dei lavoratori, limitandosi a riconoscere alle imprese di settore la semplice facoltà di vendere alcuni prodotti, senza incidere sulle condizioni di lavoro, né compromettere il rispetto del protocollo sottoscritto tra il governo e le parti sociali - la finalità di tutela della salute è perseguita con la limitazione degli spostamenti e non già impedendo l’accesso a beni che possono essere ricevuti al proprio domicilio. I provvedimenti statali hanno sospeso la vendita diretta al dettaglio di beni diversi da quelli elencati e ascrivibili alla categoria dei generi di prima necessità, ma tutti gli altri beni possono essere individuati, scelti e acquistati da remoto - l’ordinanza regionale non amplia le disposizioni governative, perché la possibilità di consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020, introdotta con l’impugnata ordinanza regionale era già espressamente contemplata nel richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che non prevede che l’acquisto “da remoto” subisca limitazioni legate alla tipologia dei beni, come anche precisato nell’Allegato 1 e nelle FAQ reperibili sul portale della Presidenza del consiglio dei Ministri Ritenuto che - la revoca o la modifica del provvedimento cautelare trovano disciplina nell’articolo 58 cod. proc. amm, disposizione che costituisce espressione di un principio generale applicabile anche alla fase cautelare monocratica, pur in assenza di una esplicita previsione in tal senso - la revoca presuppone quindi l’insorgenza di mutamenti nelle circostanze di fatto, l’allegazione di fatti anteriori dei quali si sia acquisita notizia solo dopo il provvedimento cautelare, o la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 395 c.p.c. - l’istanza di revoca proposta dalla resistente non enuncia un mutamento delle circostanze sopravvenuto al decreto cautelare, né una circostanza anteriore conosciuta successivamente al provvedimento di cui si chiede la revoca, né prospetta l’ipotesi revocatoria dell’errore di fatto - l’istanza medesima non imputa, infatti, al giudicante la percezione di una falsa realtà documentale, ma un’errata valutazione e interpretazione delle risultanze processuali, ovvero un error in iudicando, come tale non suscettibile di revocazione - in tale contesto, pur permanendo l’esigenza di un approfondimento in contraddittorio e in sede collegiale delle questioni controverse, la palese inammissibilità dell’istanza di revoca, proposta in difetto dei presupposti processuali, non induce a modificare il quadro cautelare sulla cui base è stato adottato il decreto in contestazione Ritenuto, in ogni caso, nella fase di sommaria delibazione propria della fase cautelare monocratica, quanto segue - la legittimazione delle organizzazioni sindacali trova fonte nella tutela delle prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, nella tutela delle condizioni di lavoro del comparto logistica e trasporti, nella condizione di parti firmatarie di un protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro - l’articolo 3, primo comma, del d.l. 19 del 2020, stabilisce che “nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, al fine di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale” - in applicazione del d.l. 19 è stato adottato il D.P.C.M. 10 aprile 2020, il cui articolo 1, primo comma lett. z , ha sospeso espressamente tutte le attività commerciali al dettaglio, con la sola eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 - la norma contiene, quindi, una regola la sospensione di tutte le attività commerciali e una deroga vendita di generi alimentari e di prima necessità - la norma stessa, nella parte in cui introduce quest’ultima previsione, è di stretta interpretazione per il suo carattere eccezionale - ne consegue che l’allegato 1, laddove elenca una serie di attività commerciali, tra cui, per quanto qui di interesse, “il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, corrispondenza, radio, telefono”, va interpretato nei limiti della lett. z che consente, in via eccezionale, la vendita dei soli generi alimentari e di prima necessità e non di altri prodotti appartenenti a qualsiasivoglia categoria merceologica - ciò sta a significare che, alla stregua della normativa attualmente vigente, il commercio da remoto è consentito per i soli generi alimentari e di prima necessità - l’interpretazione prospettata dalla resistente contrasta con l’inequivoco contenuto dell’articolo 1 lett. z del DPCM suindicato e, pertanto, non può essere condivisa P.Q.M. Respinge l’istanza di revoca del decreto cautelare. Rinvia per la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 13 maggio 2020. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
TAR Lombardia, sez. I, decreto 22 – 23 aprile 2020, numero 634 Presidente Giordano Considerato che - con l’ordinanza impugnata sono state dettate urgenti misure specifiche per il territorio regionale lombardo, in ragione dell’evolversi più recente della situazione epidemiologica che conferma la gravità della diffusione del contagio in Regione Lombardia - come enunciato nelle premesse del provvedimento, il potere di ordinanza regionale è stato esercitato in funzione della tutela della salute, in specie ai fini dell’adozione di misure più restrittive di quelle statali -l’ordinanza richiama, al riguardo, l’articolo 3, primo comma, del d.l. 19 del 2020, laddove si stabilisce che le Regioni, al fine di fronteggiare specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale - poste queste premesse, l’ordinanza regionale all’articolo 1, punto 1.2 lett. H , ha autorizzato la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020 - con tale previsione l’ordinanza, disattendendo i propositi enunciati e ponendosi in contrasto con la normativa emergenziale contenuta nel d.l. e nel DPCM citt., ha ampliato, anziché restringere, le attività consentite, autorizzando il commercio al dettaglio di tutte le merci, a fronte di un DPCM che limitava il commercio solo a precisate categorie merceologiche ritenute essenziali o strategiche Ritenuta la sussistenza dei presupposti dell’estrema gravità e urgenza, incidendo la misura regionale sul diritto alla salute dei lavoratori rappresentati dalle organizzazioni sindacali ricorrenti Considerato che il pregiudizio a diritti fondamentali presenti intensità tale da non consentire dilazione nemmeno sino alla data della prossima camera di consiglio utile, giustificando l’adozione di una misura interinale nelle more della definizione collegiale dell’incidente cautelare P.Q.M. Accoglie l’istanza in premessa e per l’effetto sospende provvisoriamente l’ordinanza della Regione Lombardia numero 528 dell'11.4.2020, limitatamente alla lettera H, nella parte in cui consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio anche per le categorie merceologiche non comprese nell’allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, come integrato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 13 maggio 2020. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.