Videosorveglianza: i privati possono installare telecamere rivolte solo verso aree private

Possono inquadrare aree di pubblico transito solo previo accordo formale col Comune, unico autorizzato ad installarle per fini di polizia e pubblica sicurezza ex l. n. 38/09, tanto che le forze di Polizia locali hanno l'accesso esclusivo alle telecamere installate per motivi di sicurezza del territorio. La tutela dei dati personali di tali riprese non è disciplinata dalla Direttiva 2016/679/UE GDPR , ma dalla 2016/680/UE sulle attività di polizia .

È quanto stabilito dal TAR Lazio sez. II bis, con la sentenza n. 3316 depositata il 17 marzo. Il caso. Un Centro residenziale, interamente recintato, custodito da vigilantes interni e con soli due accessi sulla Via Flaminia aveva installato un impianto di videosorveglianza ed apposita cartellonistica in entrata ed uscita da questi due ingressi, siti in due distinti Comuni. Il Comune di Rignano Flaminio eccependo e dimostrando che le vie che lo attraversavano erano zone di pubblico passaggio, gli ingiunse la rimozione. Il Centro la impugnò per una pluralità di motivi, ma il TAR ne ha confermato la liceità. Quando un privato può installare un sistema di videosorveglianza? Come evidenziato anche dal Garante della Privacy l’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di privati è consentita solo in rapporto all’area di stretta pertinenza della proprietà privata e con esclusione di aree pubbliche o soggette al pubblico transito, per le quali, invece, l’installazione di impianti del genere compete al Comune per le finalità di prevenzione e tutela della pubblica incolumità ai sensi dell’art. 6, comma 7, del DL 11/2009, conv. in l. 23 aprile 2009, n. 38 Provvedimento del Garante della Privacy dell’8/4/10 e Cass. civ.1479/12 . Onere della prova. Orbene nella fattispecie questa prova non è stata fornita dal ricorrente, mentre il Comune convenuto ha dimostrato la natura delle aree interessate come zone a pubblico transito tanto che erano inserite nell’elenco delle pubbliche vie, stante le diverse delibere ed ordinanze che avevano previsto una serie di lavori di manutenzione, apposta la segnaletica, eseguito opere di urbanizzazione secondaria etc. che ne denotavano in maniera inequivocabile tale destinazione. In base alla prassi costante tale iscrizione comporta una presunzione di pubblicità di dette strade, salvo la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù Cons St. 5820/18 . Nella fattispecie la funzione di raccordo di dette strade, la segnaletica, le opere di urbanizzazione, il servizio urbano di scuolabus etc. sono tutti elementi univoci per il riconoscimento della qualità di strada comunale all'interno degli abitati ai sensi dell' art. 7, lett. c , l. n. 126 del 1958 e quindi dell’impossibilità di installare detta videosorveglianza. L’onere di provare il carattere privato spettava al ricorrente che non è stato, al contrario del Comune, in grado di assolverlo. Dicatio ad patriam. Ad ulteriore conferma è stato invocato anche questo peculiare istituto giuridico. Esso è notoriamente connotato da elementi di fatto che denotino un comportamento del proprietario di un bene che lo mette in modo univoco a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, producendo l'effetto istantaneo della costituzione della servitù di uso pubblico ovvero attraverso l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo necessario all'usucapione . Il TAR, invero, nota come anche l’esistenza di sbarre, di una guardiola con un vigilante che consenta l’accesso solo ai residenti ed agli autorizzati non infici la validità di tale conclusione poiché anch’essa rappresenta una comunità indifferenziata Cass. civ.4416/17 e Cons.St.97/17 . Ergo l’impugnata ingiunzione era lecita e fondata. Quale disciplina per la tutela dei dati personali? Stante la finalità di tutela della pubblica sicurezza, la gestione e la tutela dei dati personali raccolti dalle telecamere sarà disciplinata, come sopra detto, dalla Direttiva 2016/680/UE, anziché dal GDPR. Il Comune dovrà predisporre misure di sicurezza per prevenire l’accesso di persone non autorizzate criptando i dati etc. , la perdita e la distruzione degli stessi, ma anche che le riprese non autorizzate o che sono relative a dati scaduti” o non più necessari siano cancellate misure organizzative . Il Garante della Privacy è stato molto chiaro sul punto l’illiceità delle riprese comporta non solo l’inutilizzabilità delle registrazioni, ma anche il provvedimento di blocco e divieto di trattamento dei dati , dunque era lecito l’ordine di rimozione ingiunto al ricorrente dal Comune convenuto.

TAR Lazio, sez. II bis, sentenza 26 febbraio – 17 marzo 2020, n. 3316 Presidente Stanizzi – Estensore Gatto Costantino Fatto e diritto Nell’odierno giudizio, parte ricorrente agisce per l’annullamento dell’ordinanza sindacale di cui in epigrafe, con la quale l’Amministrazione le ha ordinato la rimozione dei sistemi di videosorveglianza installati all’ingresso-uscita del centro residenziale e la relativa segnaletica, in applicazione della disciplina relativa al pacchetto sicurezza” in materia di sicurezza urbana di cui alla legge nr. 125 del 24 luglio 2008. Premette in fatto la difesa della parte ricorrente che quest’ultima è una comunione residenziale che gestisce, tra l’altro, una rete viaria strettamente di natura privata, dipanandosi all’interno di una lottizzazione con una superficie di mq. 649.377 m.q. alla quale possono accedere solo i singoli proprietari e gli autorizzati, con toponomastica e numerazione decisa e realizzata a cura e spese dello stesso Centro Residenziale. Il territorio della comunione è recintato e completamente chiuso ad accessi esterni dalla pubblica viabilità, salvi due unici accessi posti sullo stesso lato in direzione via Flaminia uno che afferma ricadere in agro del Comune di Morlupo Km 31,1 di via Flaminia, provenendo da Roma e l’altro nel territorio del Comune di Rignano Flaminio al Km 33,7, sulla medesima via Flaminia, in corrispondenza del quale si svolta a destra e ci si immette su altra strada che entra unicamente nel Centro Residenziale . Tali accessi, secondo parte ricorrente, sarebbero stati chiusi, da sempre, con una barra d’ingresso azionata manualmente da guardiani privati il servizio di guardiania veniva nel tempo abolito per ragioni economiche e contraddistinti da cartelloni indicanti proprietà privata” di recente rubati . L’assemblea della comunione in data 16 febbraio 2019 deliberava il riposizionamento dei cartelli e la predisposizione di un sistema di videosorveglianza, a mezzo telecamere, solo con riferimento a tali unici due varchi, idoneo a riprendere unicamente le macchine e le persone in entrata-uscita dal centro, in territorio di competenza del centro stesso il sistema di videosorveglianza, precisa la difesa della parte ricorrente, veniva peraltro così soltanto ripristinato e non apposto ex novo e rimaneva, comunque, inoperativo in attesa dell’approvazione da parte dell’assemblea del regolamento di utilizzo e conservazione dei dati. Tuttavia, in data 25 novembre 2019, perveniva l’ordinanza sindacale n. 52, prot. 27265 con la quale, a norma dell’articolo 54 del TUEL come modificato dalla legge nr. 125 del 24 luglio 2008, veniva ordinata la rimozione dell’impianto di videosorveglianza, sulla base del presupposto che l’installazione di sistemi del genere fosse riservata alla competenza dell’autorità pubblica, ai sensi dell’articolo 6, commi 7 ed 8 del DL 11/2009, convertito in legge nr. 38/2009, che consente ai Comuni l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per la tutela della sicurezza urbana. Evidenzia parte ricorrente che l’illuminazione stradale è gestita direttamente dal Centro e gli unici ingressi che danno accesso-uscita dal perimetro di proprietà del Centro sono sovrastati da cartelli di velocità massima 30 km” e dal cartello indicante esistenza di dossi ulteriori mezzi autorizzati dal Centro al transito interno sono solo uno scuolabus, organizzato dal Comune ma integrato a spese degli utenti ed un pulmino – navetta, gestito da privati ed a pagamento da parte degli utenti. Sulla base di ciò, solo ed esclusivamente al fine di consentire il servizio scuolabus e navetta servizi di trasporto attivati su espressa e formale preventiva richiesta da parte del Centro , il Comune emanava l’ordinanza nr. 13 del 18.8.1990 che approvava un disciplinare limitato alle sole strade ove transitano i mezzi interessati ai suddetti servizi, indicando altresì la segnaletica principale e complementare tra la quale i menzionati dossi rallentatori ed il limite di velocità . Il Comune, inoltre, parteciperebbe alla comunione solo in quanto lottista e proprietario di un terreno all’interno del perimetro quindi iure privatorum . Ne deriva, secondo parte ricorrente, la carenza di giurisdizione del Comune o comunque la insussistenza di qualunque obbligo nei confronti della rete stradale privata posta all’interno del perimetro di Montelarco. Per le medesime ragioni, la comunione impugnava una precedente ordinanza di rimozione di alcuni dei dossi nella rete stradale interna ricorso RG nr. 9318/2019 , deducendo in quella sede la carenza di legittimazione del Comune a provvedere in ordine alle strade private. Nel presente giudizio, chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata per 1 carenza di giurisdizione, incompetenza assoluta, violazione di legge, falsa applicazione ed eccesso di potere in relazione alla natura viaria del Consorzio Montelarco ed agli artt. 2, 6 e 7 del dlgs 285/92 2 violazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del DM 5 agosto 2008, dell’articolo 6, commi 7 ed 8 del DL 23 febbraio 2009, nr. 11, conv. in l. 23 aprile 2009, nr. 38 e del provvedimento a carattere generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010 3 inesistenza di potere in relazione all’autorità competente in materia di privacy e di competenza territoriale in rapporto all’impianto realizzato in corrispondenza dell’ingresso sito nel Comune di Morlupo 4 violazione del dlgs 1446/18 e 14 dl 126/58 il Comune, ove ritenga di avere competenza sulle strade interne al Centro, avrebbe il dovere di costituire un consorzio stradale obbligatorio . Costituitosi, resiste il Comune di Rignano Flaminio, che deduce quanto segue. In ordine alla natura di pubblico transito delle strade della lottizzazione del Centro residenziale, tale condizione deriverebbe e sarebbe comprovata da un elenco di interventi ed atti deliberativi che la difesa dell’Ente puntualmente enumera. In particolare, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 60 del 22.4.1983 si approvava il piano catastale del Comune . comprensivo del piano catastale strade interne del Capoluogopiano catastale strade esterne località”. Piano catastale strade esterne piano catastale strade vicinali.” con la deliberazione del consiglio Comunale nr. 60 del 22.4.1983, il Comune approvava una tabella contenente l’elenco generale delle strade comunali interne della frazione di Montelarco e l’elenco generale delle strade comunali interne alla frazione medesima, includenti le strade sulle quali sono state installate le telecamere. Con deliberazione consiliare nr. 7 del 30.1.1989 il Comune istituiva il servizio di trasporto pubblico urbano, comprensivo anche delle strade interne alla frazione. Nel corso del 1991, veniva assegnato un contributo dalla Provincia di Roma per il ripristino stradale a seguito della metanizzazione, esteso anche alla frazione in questione la segnaletica, orizzontale e verticale, veniva apposta su ordinanza sindacale nr. 13 del 18.8.1990 finanziamenti in ordine al rifacimento degli impianti di fognatura comunali, inclusi quelli ricadenti nell’ambito della suddetta frazione, venivano disposti con delibera della Giunta nr. 55/1995 e nr. 9/2000 su nota della Regione Lazio nr. 14094/1999 con deliberazione consiliare nr. 13 del 2.4.2001 veniva aggiornata la toponomastica, ricomprendendo anche le strade del Centro con deliberazione consiliare nr. 26 del 30.05.2007 il Comune istituiva il canone di occupazione spazi ed aree pubbliche relativamente a tutte le strade e le piazze di Montelarco il pubblico transito sulle suddette strade veniva formalmente riconosciuto con deliberazione della Giunta nr. 219 del 16.11.2006. Segue l’elencazione di ulteriori atti deliberativi con i quali il Comune ha disposto interventi di manutenzione straordinaria DGC nr. 226 del 15.12.2009 , completamento di un edificio comunale DGC nr. 125 del 26.6.2012 , l’organizzazione della raccolta differenziata di sfalci e potature DGC n. 143 del 6.7.2012 , determinazioni inerenti il servizio idrico DGC nr. 54 del 12.12.2013 , l’acquisizione sanante di aree per pubblica utilità ai fini del sistema idrico integrato ACEA ATO2 DCC nr. 50/2016 ed altro ancora. Sulla base di tali premesse, non potrebbe revocarsi in dubbio la circostanza alla luce della quale il Comune non solo ha provato che le strade per cui è causa sono strade aperte al pubblico transito ma addirittura siffatte strade sono ricomprese negli elenchi generali delle strade comunali interne. Eccepisce, ancora, l’inammissibilità del ricorso per nullità della procura alle liti conferita dall’Amministratrice del Centro Residenziale Montelarco mancando l’atto deliberativo di autorizzazione da parte dell’assemblea del Centro per difetto di prova circa la proprietà delle strade e delle aree interessate dalle strade a pubblico transito parte ricorrente non ha neppure impugnato la deliberazione che contiene l’elenco generale delle strade comunali . Nel merito, il primo motivo di ricorso sarebbe infondato in quanto le strade, pur dubitando della proprietà, sono comunque aperte al pubblico transito e sono soggette a servitù di uso pubblico, essendo aperte a tutti gli utenti senza limitazione alcuna lungo le strade sussistono edifici ed impianti di urbanizzazione secondaria, come una chiesa, una piscina e servizi di trasporto pubblico locale e dunque sussistendo il requisito del passaggio esercitato da una collettività di persone qualificate dall’appartenenza ad un gruppo territoriale e la c.d. dicatio ad patriam”. Il secondo e terzo motivo sarebbero del pari infondati secondo l’Autorità Garante, l’impianto privato di videosorveglianza non deve inquadrare le zone soggette a pubblico passaggio per queste ultime sarebbe competente solo il Comune a disporre l’installazione di impianti di videosorveglianza ai sensi del DL 11/2009, conv. in l. 38/2009, al fine di prevenzione dei reati e controllo del territorio mentre prima tali finalità non erano perseguibili in quanto di competenza delle autorità di polizia . Precisa l’Ente che, se gli impianti utilizzati dai Comuni sono destinati alla tutela della sicurezza urbana le regole in materia di protezione dei dati personali sono dettate dalla direttiva 2016/680 direttiva Polizia e non dal regolamento europeo 2016/679 GDPR . Anche i privati possono installare telecamere rivolte verso aree pubbliche, ma in questo caso occorre un accordo formale col Comune che limita l'uso delle riprese esterne ai soli Comuni per fini di polizia con l’ulteriore precisazione che le forze di Polizia locali hanno l'accesso esclusivo alle telecamere installate per motivi di sicurezza. Soggiunge, poi, l’Ente che al fine dell’installazione degli impianti di cui si discute occorre predisporre le misure minime di sicurezza, in particolare i dati devono essere conservati in modo da garantire la perdita, le distruzione anche accidentale e soprattutto l'accesso di persone non autorizzate agli stessi eventualmente predisponendo modalità di cifratura dei dati . Inoltre, devono essere predisposte misure organizzative per la cancellazione dei dati alla scadenza, o dei dati non più necessari. Infine, gli interessati, cioè i soggetti ripresi, devono poter accedere alle riprese che li riguardano e verificare le modalità di utilizzo dei dati raccolti. L’illiceità delle riprese comporta non solo l’inutilizzabilità delle registrazioni, ma anche il provvedimento di blocco e divieto di trattamento dei dati, da parte del Garante. Nella camera di consiglio del 26 febbraio 2020 le parti hanno ulteriormente approfondito le rispettive tesi, domande ed eccezioni quindi, la causa, chiamata per l’esame della domanda cautelare, è stata trattenuta per essere decisa nel merito, con sentenza in forma semplificata, sentiti sul punto i difensori presenti, circa i presupposti della regolarità e completezza del contraddittorio e dell’istruttoria. Preliminarmente, il Collegio dà atto, in rito, che l’eccezione di mancanza di legittimazione dell’odierna parte ricorrente per mancanza della deliberazione di autorizzazione alla lite va respinta in quanto quest’ultima è stata prodotta con deposito del 25 febbraio 2020. Deve inoltre il Collegio rilevare che il precedente e parallelo giudizio sul ricorso nr. 9318/2019 è stato risolto con sentenza nr 2745 del 12 febbraio 2020, dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, che si è declinata in favore del giudice ordinario in quanto la domanda è stata qualificata come diretta, in via principale, all’accertamento della natura pubblica o privata della rete viaria del Centro odierno ricorrente. Tale precedente non soccorre la decisione dell’odierno giudizio, in quanto in quest’ultimo l’accertamento della natura pubblica o privata o soggetta a pubblico transito della rete viaria viene in esame solo quale presupposto mediato del provvedimento impugnato, che può essere quindi deciso senza valore di giudicato tra le parti, ai sensi – e nei limiti – di cui all’articolo 8 del c.p.a. Nel merito, l’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di privati è consentita solo in rapporto all’area di stretta pertinenza della proprietà privata e con esclusione di aree pubbliche o soggette al pubblico transito, per le quali, invece, l’installazione di impianti del genere compete al Comune per le finalità di prevenzione e tutela della pubblica incolumità ai sensi dell’articolo 6, comma 7, del DL 11/2009, conv. in l.23 aprile 2009, nr. 38, secondo le argomentazioni variamente approfondite negli scritti difensivi dell’Ente e che il Collegio pienamente condivide sul punto, vedasi Cassazione civile , sez. II , 02/02/2012 , n. 1479 e la deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 in merito ai poteri del Sindaco, si veda anche l’articolo 54 del dlgs 267/2000, come modificato dall’articolo sostituito dall' articolo 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92 , convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125 . Pertanto, la risoluzione dell’odierna controversia dipende dall’accertamento incidentale della natura della rete viaria alla quale l’impianto di videosorveglianza accede, sia fisicamente che funzionalmente, essendo le relative telecamere orientate a riprendere il transito sui due nodi di accesso alla via Flaminia, sia pure, come evidenzia parte ricorrente, con riguardo solo al tratto stradale compreso nella infrastruttura del Centro. Sotto questo profilo, si osserva che, pure ammettendo una natura originariamente privata” del bene immobile di cui si discute aspetto sul quale il Collegio tornerà comunque oltre , non appare revocabile in dubbio – alla luce della produzione documentale dell’Ente - che la rete viaria del Centro sia attualmente aperta al pubblico transito. Invero, va premesso che, secondo la pacifica giurisprudenza cfr. Consiglio di Stato , sez. IV , 10/10/2018 , n. 5820 , l'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico costituisce una presunzione di pubblicità dell'uso, superabile soltanto con la prova contraria della natura della strada e dell'inesistenza di un diritto di godimento da parte della collettività mediante un'azione negatoria di servitù. In tal senso, l'insistenza di segnaletica stradale e illuminazione pubblica, la percorrenza di linee pubbliche urbane, la funzione di raccordo con altre strade e lo sbocco su piazza e su pubbliche vie sono tutti elementi univoci per il riconoscimento della qualità di strada comunale all'interno degli abitati ai sensi dell' articolo 7, lett. c , l. n. 126 del 1958. Tale orientamento è coerente con il principio secondo il quale l’istituto della dicatio ad patriam” è notoriamente connotato da elementi di fatto che denotino un comportamento del proprietario di un bene che lo mette in modo univoco a disposizione di una collettività indeterminata di cittadini, producendo l'effetto istantaneo della costituzione della servitù di uso pubblico ovvero attraverso l'uso del bene da parte della collettività indifferenziata dei cittadini, protratto per il tempo necessario all'usucapione cfr. Cassazione civile sez. II 21 febbraio 2017 n. 4416 v. anche Consiglio di Stato sez. V 16 gennaio 2017 n. 97 T.A.R. Lazio, sez. II 12 luglio 2016 n. 7967 Cass. Civ., Sez. II, 12 agosto 2002, n. 12167, nonché Cons. Stato, Sez. V, 24 maggio 2007, n. 2618 e 28 giugno 2004, n. 4778 . Attesi i caratteri ed i presupposti della costituzione di una servitù pubblica nei termini sin qui descritti, l’Amministrazione può agire nel presupposto della sussistenza o insussistenza di tale condizione a seconda che ne riscontri o meno gli elementi costitutivi in caso di contestazione di legittimità dei provvedimenti adottati, spetterà alla parte che vi ha interesse offrire la prova contraria e la questione dell’esistenza della servitù sarà conosciuta dal giudice amministrativo nei limiti di cui all’articolo 8 del c.p.a. e dunque senza effetti di giudicato tra le parti per applicazioni in fattispecie analoghe, vedasi TAR Lazio, II ter, sentenze nr. 09825/2017 e 9243/2017, ai cui riferimenti si rinviano le parti ed altresì, ex multis, nn. 09825/2017, 3634/17, 9650/2016, 9571/2016, 7967/2016 . Più precisamente, va rimarcato che, a tali fini, atteso il valore dichiarativo e di presunzione semplice della natura pubblica o aperta al pubblico della via derivante dalla sua inclusione in elenchi comunali, spetta alla parte privata offrire, a fondamento della propria azione, la prova della proprietà privata della via o dell’area, mediante produzione dei necessari titoli costitutivi del diritto, quali atti di acquisto a titolo derivativo compravendita o altri atti traslativi oppure originario come nel caso della realizzazione della strada in esito ad una convenzione di lottizzazione , con le le corrispondenti risultanze catastali oppure andrà dimostrata l’inesistenza del diritto di pubblico transito, mediante l’allegazione di condizioni di fatto attuali che siano ostative all’accesso generalizzato. Nell’odierno giudizio, come eccepito dalla difesa dell’Ente, nessuna prova viene fornita della proprietà privata della strada parte ricorrente si limita a produrre alcune sentenze civili, nessuna delle quali contiene un accertamento in tal senso che faccia stato tra le parti odierne circa la proprietà delle strade essendo relative ad un contenzioso interno ai diversi lottisti in ordine a deliberazioni del Centro non soccorre parte ricorrente sotto il profilo dell’acquisto a titolo originario la copia dell’atto d’obbligo del 1963, accessivo alla convenzione di lottizzazione quest’ultima non prodotta, come del resto gli altri atti attinenti la formazione dell’accordo, con particolare riferimento alle prescrizioni tecniche del parere del 9 settembre 1963 della commissione urbanistica, richiamato in atti poiché in esso non si rilevano indicazioni utili a determinare l’assetto proprietario delle strade in favore del Centro in termini derogativi o comunque non applicativi del principio generale di cui all’articolo 28 della l. urbanistica nr. 1150/1942, come modificata dall’articolo 8 della legge 765/1967, che deve presumersi applicabile alla fattispecie in forza della deliberazione approvativa della convenzione datata 17 giugno 1967 espressamente indirizzata ad accollare alla società lottizzante le opere di urbanizzazione. L’esistenza di quest’ultima deliberazione emerge da più atti di causa, con particolare riguardo al parere del 9.5.2005 prodotto da parte ricorrente in allegato sub 37 quest’ultimo, in ordine alle conclusioni cui perviene non può essere verificato, non essendo l’oggetto del giudizio rivolto ad accertare in via diretta il regime dei suoli tuttavia, da esso emerge la sussistenza di una complessa problematica afferente l’attuazione della convenzione di lottizzazione in punto di cessione delle strade all’Ente sulla quale la parte ricorrente non ha in alcun modo dedotto. Già solo sotto il descritto profilo della mancanza di prova della proprietà privata delle strade del Centro residenziale la domanda andrebbe respinta. In ogni caso, non è senza rilievo evidenziare anche quanto comprovato dalla difesa del Comune, che deduce l’adozione di plurimi e reiterati provvedimenti che attestano la regolazione di un passaggio generalizzato” sulla rete viaria, introducendo una molteplicità di argomenti in fatto che devono ritenersi prevalenti rispetto alle pur sussistenti opposte deduzioni di parte ricorrente che, pure, allega documenti dello stesso Comune nei quali emergerebbe un riconoscimento della natura privata delle vie ad esempio, si veda la determina dell’Ufficio tecnico del 28 gennaio 2002, sub17, che nega un intervento richiesto al Comune . In tutta evidenza, la documentazione prodotta da parte ricorrente attiene per lo più a determinazioni di uffici non aventi competenza ad impegnare l’Ente nel riconoscimento della proprietà privata delle reti del Consorzio i quali si pronunciano per assentire o declinare interventi di loro competenza e valutano incidentalmente tale presupposto . Invece, quando provengono da organi dotati di tale competenza il Consiglio Comunale i documenti attestano l’esistenza di un dibattito in proposito, ma senza una deliberazione esplicita risolutiva della questione ed anzi con un esito oggettivamente confermativo della natura pubblica della rete infrastrutturale, come accade nel caso della deliberazione del Consiglio Comunale nr. 53 del 7 ottobre 1993 prodotta da parte ricorrente, sub 41 , che, proprio in esito ad una discussione registrata a verbale tra i diversi consiglieri circa la natura delle vie del Centro Residenziale laddove il Sindaco ne sosteneva la natura privata, mentre la rappresentanza dell’opposizione si pronunciava in senso inverso , si concludeva circa l’impegno a realizzare il depuratore pubblico a favore della lottizzazione che non sarebbe affatto compatibile con la natura solo privata delle aree, costituendo una opera di infrastrutturazione e di urbanizzazione pubblica, a carico dell’Erario . In fatto, depone in senso favorevole all’Ente anche la struttura della rete viaria risultante dalla planimetria prodotta dal ricorrente che denota un collegamento circolare” dei due accessi sulla via Flaminia, quindi con possibilità di transito per una generalità indifferenziata di utenti mentre rimane indimostrata la circostanza invocata dalla difesa del Centro relativa ad una possibilità di accesso ai soli residenti o autorizzati” a tacere del fatto che quest’ultima categoria rappresenta comunque una comunità indifferenziata, non essendo dedotti i presupposti o i caratteri eventualmente esclusivi del pubblico autorizzabile” , così come resta puramente affermata e non comprovata l’esistenza remota di barre d’accesso o controlli di guardiania privata. Sulla base di quanto sin qui esposto deve quindi ritenersi infondata l’affermazione della parte ricorrente circa la natura privata o comunque non soggetta a pubblico transito, della rete viaria del Centro. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, secondo il quale il Comune avrebbe avuto il dovere di costituire un consorzio stradale obbligatorio, deve rilevarsene l’inammissibilità in quanto trattasi di argomento non pertinente ai fini della legittimità del provvedimento impugnato la costituzione di un eventuale Consorzio obbligatorio della rete stradale attiene non già ad una condizione di legittimità dell’ordinanza di rimozione dell’impianto di videosorveglianza ma al più complesso assetto di interessi del rapporto tra le parti che si riferisce alla realizzazione della lottizzazione ed ai relativi reciproci obblighi ed impegni e che, pertanto, non può essere scrutinato nell’odierna sede di giudizio. Neppure può trovare accoglimento l’ultimo motivo di ricorso, genericamente dedotto, secondo il quale non potrebbe essere ordinata la rimozione dell’impianto di videosorveglianza dell’ingresso lato Comune di Morlupo per carenza di competenza territoriale dell’odierna parte resistente. In linea di principio, quanto affermato da parte ricorrente è esatto, essendo naturalmente limitato il potere di ordinanza dell’Ente locale ai confini del proprio territorio. Tuttavia, sotto il profilo processuale, non risulta da alcun documento prodotto che effettivamente l’impianto di cui trattasi insiste sul territorio dell’Ente locale limitrofo, né tale condizione si evince dall’ordinanza impugnata. Quest’ultima si limita ad identificare l’impianto in riferimento all’accesso dal lato del Comune di Morlupo, così facendo ritenere che l’impianto ricada pur sempre nell’ambito del Centro residenziale, che pacificamente è prospettato come edificato e realizzato solo entro il perimetro territoriale del Comune di Rignano Flaminio così come del resto confermano anche le difese del Centro ricorrente, secondo le quali gli impianti sono realizzati entro il perimetro del Centro . In altri termini, l’ordinanza impugnata – in quanto provvedimento autoritativo – implica la presunzione della sussistenza dei requisiti di legittimità dell’esercizio del potere e, tra questi, la sussistenza della competenza territoriale a provvedere secondo i consueti principi in ordine al riparto della prova, spetta alla parte che contesta in giudizio la legittimità del provvedimento allegare gli elementi di fatto necessari a dimostrare il fondamento dell’azione, incluso, nel caso di specie, il fatto costitutivo della pretesa volta a sancire la carenza di legittimazione territoriale dell’Ente locale a provvedere. Sotto questi profili, deve rilevarsi che la domanda odierna non risulta sorretta da alcuna idonea rappresentazione grafica o comunque documentale atta ad individuare l’esatta posizione dell’impianto, né tale dato è possibile inferire dalla planimetria del Centro Residenziale prodotta da quest’ultimo, dalla quale emerge solamente che il complesso edilizio è collegato da due strade che incrociano la via Flaminia lungo un tracciato che sembra essere anche esterno al perimetro del Centro, ma non è dato evincere quali siano, in questo caso, i limiti territoriali di confine tra i due Enti. Ne deriva che il motivo di doglianza non può trovare accoglimento, con la sola precisazione che, in ogni caso, la questione della territorialità degli effetti dell’ordinanza impugnata troverà applicazione nella fase esecutiva dell’atto, laddove – in caso di effettiva collocazione delle videocamere fuori dal territorio del Comune odierno resistente, da comprovarsi di fronte all’Autorità procedente – l’atto impugnato non potrà essere portato ad esecuzione. Sotto tutti gli aspetti considerati, pertanto, il ricorso è infondato e va respinto. La particolarità e complessità della questione implica giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda Bis , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.