Giustizia amministrativa e tutela “monocratica emergenziale”

L’Ufficio stampe e comunicazione istituzionale della Giustizia Amministrativa ha effettuato una rilevazione statistica dei decreti monocratici emanati ex articolo 56 c.p.a. ed ex articolo 3 del d.l. numero 11/2020 e articolo 84 del d.l. numero 18/2020.

Alla luce dell’emergenza epidemiologica, anche la Giustizia Amministrativa ha visto la sospensione dei processi fino al 15 aprile 2020 compreso. Nonostante ciò, grazie alle nuove regole processuali stabilite dal d.l. numero 11/2020 prima e dal d.l. numero 18/2020, poi, la tutela cautelare è continuata secondo una doppia fase, grazie al supporto tecnologico offerto dal processo telematico, con il quale i magistrati hanno potuto studiare i fascicoli e depositare i provvedimenti da remoto, assicurando continuità ai processi. L’Ufficio stampe e comunicazione istituzionale della Giustizia Amministrativa ha operato un’analisi delle due fasi, fornendo i dati dei decreti monocratici emanati ex articolo 56 c.p.a. e ex articolo 84 d.l. numero 18/2020. Prima fase. Con l’articolo 3 del d.l. numero 11/2020 era stato stato previsto che i procedimenti cautelari, promossi o pendenti dovessero essere decisi su richiesta anche di una sola delle parti con il rito ex articolo 56 c.p.a. e che la trattazione fosse fissata dopo il 22 marzo 2020. Tale fase tuttavia ha visto l’emanazione di un numero esiguo di decreti monocratici da parte dei vari TAR. In particolare, viene rilevato che in totale sono stati 53 quelli emanati ex articolo 3 del d.l. numero 11/2020, di cui 25 a Roma e 16 a Napoli. Seconda fase. Con l’entrata in vigore, in data 19 marzo 2020, del dl. numero 18/2020 è stato previsto che i “I procedimenti cautelari, promossi o pendenti sono decisi con decreto monocratico dal presidente o dal magistrato da lui delegato, con il rito di cui all'articolo 56 c.p.a., e la relativa trattazione collegiale è fissata a una data immediatamente successiva al 15 aprile 2020. Il decreto è tuttavia emanato nel rispetto dei termini di cui all'articolo 55, comma 5, c.p.a.”. Alla luce di tale norma è venuto meno l’onere della domanda della parte interessata e si è stabilita la conversione ex lege del rito cautelare collegiale in rito monocratico, con posticipazione della fase collegiale a data successiva alla sospensione. Pertanto, viene rilevato che dal 19 al 31 marzo il numero dei decreti monocratici emanati da TAR è cresciuto in fretta. In particolare, nel periodo considerato, a Roma sono stati emanati 723 decreti monocratici, a Napoli 217 e a Palermo 177. Consiglio di Stato e CGARS. Dall’analisi emerge che, nella prima fase considerata, i decreti monocratici emanati dalle diverse sezioni del Consiglio di Stato e dal CGARS ex articolo 56 c.p.a. e articolo 84 d.l. numero 17/2020 sono stati in totale 63. La seconda fase, invece, ha visto un totale di 439 decreti monocratici. Fonte ilprocessotelematico.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

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