Sindaci con temporanea limitata “licenza di volo” sulle strade

Prima di mettere in volo sulla città i droni della polizia municipale i sindaci dovranno accordarsi con la prefettura. E in ogni caso si tratterà di iniziative straordinarie finalizzate alla tutela della salute pubblica perché ordinariamente il controllo del territorio dall’alto per finalità di pubblica sicurezza non è appannaggio della polizia locale.

Lo ha chiarito il Ministero dell’interno con la circolare n. 555/OP/0001054/2020/2 del 30 marzo 2020. Chiarimenti. L’Ente nazionale per l’aviazione civile con la circolare del 23 marzo 2020 ha introdotto una deroga temporanea ai lacciuoli burocratici stabilendo che il generico divieto di impiego dei droni in situazioni di emergenza e sulle città non si applica per la polizia locale. Almeno fino al 3 aprile, specifica la circolare, per attivare un drone sulle strade semi deserte con modalità di navigazione a vista, di peso non superiore a 25 kg, non sarà necessaria alcuna registrazione preventiva e identificazione dello strumento. Il pilota, specificamente autorizzato, potrà utilizzare i droni anche su aree urbane scarsamente frequentate senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva dell’Enac. In teoria i droni potranno volare anche in prossimità degli aeroporti ma in questo caso dovranno essere osservate regole più precise. Il Viminale appena ha preso notizia di questa indicazione ha però voluto approfondire la questione rinviando alla circolare in commento le necessarie indicazioni di dettaglio che dovranno essere rispettate anche dai sindaci. In buona sostanza, alla luce delle numerose circolari diramate anche ai sensi dell’ultimo decreto legge n. 19/2020, è stata meglio definita la cornice di riferimento per l’intervento della polizia locale nell’attività di controllo dell’emergenza sanitaria. I prefetti, ai sensi dell’art. 4 del dl n. 19/2020, dovranno coordinare l’attività di tutti gli organi di vigilanza, compresa la polizia locale. Spetterà quindi alla prefettura gestire la programmazione dell’impiego dei droni anche da parte della vigilanza comunale perché ordinariamente questi strumenti possono essere utilizzati per il controllo del territorio solo dalle forze di polizia dello stato, prosegue il Viminale. Ai sensi dell’art. 5, comma 3 – sexies, del dl 18 febbraio 2015, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 43. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al Decreto Coronavirus

DRONI