Emergenza COVID-19: i chiarimenti ministeriali sulla sospensione dei termini nelle procedure di gara

La diffusione del virus Covid-19 ha costretto il Governo ad approntare i necessari provvedimenti emergenziali indispensabili alla tutela della salute pubblica e necessari al supporto del sistema economico-finanziario entrato inevitabilmente in sofferenza. Lo stratificarsi di detti provvedimenti ha determinato fisiologicamente alcuni problemi interpretativi ed applicativi, andando ad incidere, da una parte sui cittadini e sugli operatori economici improvvisamente incisi da stringenti limitazioni sulla loro libertà personale ed imprenditoriale, e dall'altra sulle attività delle pubbliche amministrazioni che stanno affrontando notevoli difficoltà nell'espletamento delle attività di propria competenza.

Con riferimento alle attività delle pubbliche amministrazioni, l'art. 103, comma 1 del recente d.l., 17 marzo 2020, n. 18 c.d. Decreto Cura Italia ha previsto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi, ad eccezione dei casi di cui al medesimo articolo ai commi 2 e 3, prescrivendo che Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 . Tale misura è volta a compensare le limitazioni imposte dall'emergenza sanitaria sui cittadini, sui lavoratori e sulle imprese ed è volta a contemperare molteplici esigenze tra cui la massima partecipazione dei cittadini in generale e nello specifico delle imprese e lo svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni come da art. 87, d.l. n. 18/2020. Nell'imminenza dell'entrata in vigore del decreto, le stazioni appaltanti aventi gare pubbliche in corso, nonché gli operatori economici partecipanti o intenzionati a parteciparvi , si sono interrogati sull'applicabilità della prevista sospensione dei termini anche alle procedure di gara in essere. A fugare i dubbi insorti in merito è intervenuta la recente circolare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 23 marzo 2020 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con la quale, in risposta alla specifiche richieste di chiarimenti provenienti da alcune stazioni appaltanti, viene chiarito che la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 50/2016 , in quanto la procedura di evidenza pubblica è una fase disciplinata dalle regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell'adozione di un provvedimento amministrativo di aggiudicazione. Il Ministero precisa poi che la sospensione risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle disposizioni previste dalla lex specialis, nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività. L'elenco esemplificativo contenuto nella circolare termini per la presentazione delle domande di partecipazione e/o delle offerte termini previsti dai bandi per l'effettuazione di sopralluoghi termini concessi ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del codice per il c.d. soccorso istruttorio” ci indica che tale sospensione si applica non solo ai termini previsti per le attività di competenza delle pubbliche amministrazioni, ma anche agli adempimenti a cui sono onerati gli operatori economici. Secondo la circolare, poiché la ratio della sospensione è di favorire il soggetto obbligato a rispettare il termine, nulla vieta che l'attività prevista possa essere compiuta entro un termine inferiore a quello risultante per effetto della sospensione in tal caso, però, i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti dovranno essere calcolati tenendo comunque conto del periodo della sospensione, pur se non utilizzata dal soggetto che ne avrebbe potuto usufruire. Sul calcolo dei termini per la nuova scadenza viene precisato che, dopo il 15 aprile 2020, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere , espressione dalla quale si evince che trattasi di una sospensione vera e propria del termine e non di una interruzione dello stesso , coerentemente con il disposto del d.l.n. 18/2020 secondo il quale non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data [23 febbraio 2020] e quella del 15 aprile 2020 . Chiarita l'estensione applicativa della sospensione dei termini procedimentali alle procedure di gara, il Ministero rivolge un endorsement alle stazioni appaltanti diretto a contenere, nei limiti del possibile, l'utilizzo di tale istituto, ricordando come la conclusione in tempi certi e celeri dei procedimenti amministrativi rappresenti un'esigenza ineludibile per l'intero settore dei contratti pubblici. A tal proposto il Ministero esorta le pubbliche amministrazioni aventi procedure di gara in essere, da un lato, ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare una celere conclusione dei procedimenti in essere, con priorità per quelli da considerare urgenti e, dall'altro lato, a porre in essere tutte le iniziative necessarie affinché, cessata la sospensione, le procedure ancora aperte possano concludersi nel più breve tempo possibile. In tale contesto va ribadito il principio dell'art. 79 del Codice dei contratti per cui la stazione appaltante assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate e sia consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla. Si è dell'avviso che proprio alla luce della c.d. clausola di efficienza di cui al comma 1 dell'art. 103 si sarebbe potuto fare una distinzione tra i vari momenti della procedura e, in particolare, prevedere la sospensione del termine di scadenza dei bandi, ma non della presentazione delle offerte laddove l'offerente in caso di scadenza dei termini può invocare la riapertura dei termini di gara sulla base di un fatto impeditivo incolpevole che assuma una valenza oggettiva e generalizzata. Del pari, in base alla clausola di efficienza, i lavori delle Commissioni andrebbero contemperati con la sospensione solo laddove non fosse possibile organizzare le sedute in forma virtuale di cui all'art. 77, comma 2. Per converso i sistemi digitali di approvvigionamento potrebbero ovviare la predetta disciplina ad es. attraverso il sistema Mepa . Infine, la circolare nulla dice a riguardo la sospensione del termine di 35 giorni che la stazione appaltante deve attendere, dopo le comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, prima di stipulare il contratto c.d. stand still sostanziale ex art. 32, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 . L'applicabilità della sospensione a tale termine potrebbe apparire dubbia, poiché esso si pone al di fuori della sequenza procedimentale dell'evidenza pubblica, successivamente al provvedimento finale di aggiudicazione. Ad ogni modo, pur nel silenzio del decreto e della circolare, pare preferibile ritenere applicabile la sospensione anche a questo temine. Infatti, la mancata sospensione dello stand still sostanziale mal si coordinerebbe con la sospensione dei termini processuali prevista dall'art. 84, comma 1 del medesimo d.l. n. 18/2020, permettendo alla stazione appaltante di stipulare il contratto molti giorni prima dello spirare del termine processuale per impugnare il provvedimento di aggiudicazione. Fonte lamministrativista.it Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

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