Parere positivo del Garante Privacy sulle modalità di consegna della ricetta elettronica

La dematerializzazione della ricetta medica per le prescrizioni a carico del SSN è stata introdotta con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 2 novembre 2011. Il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata con il relativo Numero Ricetta Elettronica NRE e il codice di autenticazione dell’avvenuta transazione. Il Garante Privacy ha analizzato lo schema di decreto del Ministero della Salute con cui vengono individuati i canali attraverso cui tale promemoria viene rilasciato ed ha espresso parere favorevole.

Con il parere del 19 marzo scorso, n. 58, il Garante Privacy si è espresso favorevolmente sullo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, da emanare di concerto con il Ministero della Salute, che apporta modifiche al d.m. 2 novembre 2011 in tema di dematerializzazione delle ricette mediche. Secondo tale disciplina, il medico rilascia all’assistito il promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata con il relativo Numero Ricetta Elettronica NRE e il codice di autenticazione dell’avvenuta transazione. Novità. Lo schema di decreto analizzato dal Garante prevede l’estensione della dematerializzazione delle ricette ad ulteriori farmaci e interviene sulle modalità di consegna del promemoria all’assistito da parte del medico con la possibilità di avvalersi del portale del Sistema di Accoglienza Centrale SAC , del Fascicolo Sanitario Elettronico, della posta elettronica e degli SMS. A fronte dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Ministero ha inoltre manifestato l’esigenza di individuare -nell’immediato modalità alternative alla stampa del promemoria cartaceo della ricetta dematerializzata c.d. promemoria dematerializzato” valide fino al termine dello stato di emergenza. In tal senso, il Garante ha suggerito di considerare, come modalità di consegna all’interessato del promemoria dematerializzato” della ricetta elettronica, oltre al FSE, le soluzioni tecniche già individuate nella disciplina sulle modalità di consegna digitale dei referti, come ad esempio l'invio alla casella di posta elettronica indicata dall’assistito in tal caso il promemoria deve essere spedito come allegato al messaggio e non come testo compreso nel corpo dello stesso, deve essere protetto con tecniche di cifratura e deve essere accessibile tramite una credenziale consegnata separatamente all’interessato . Quanto all’invio tramite SMS, il Garante sottolinea la necessità che il messaggio abbia ad oggetto solo il numero di ricetta elettronica e non anche le altre informazioni di dettaglio.

GarantePrivacy_parere_58_2020