Sospesa la quarantena dell’avvocato per comprovati impegni professionali

Il TAR Campania ha sospeso temporaneamente, per specifiche e documentate esigenze professionali, il provvedimento di messa in quarantena emesso nei confronti dell’avvocato che si era allontanato dalla propria abitazione per recarsi al distributore automatico di tabacchi.

Il caso. L’avvocato, multato per essersi allontanato dalla propria abitazione per recarsi al punto di distribuzione automatico di tabacchi, ricorre per l’annullamento del provvedimento di contestazione, nonché dell’atto di diffida e messa in quarantena per 14 giorni, presentando, fra l’altro, istanza di misure cautelari monocratiche in relazione ai propri impegni professionali. Quarantena sospesa. Il TAR Campania, rilevata la sussistenza di adeguata prova degli impegni professionali relativi ai giudizi pendenti presso i Tribunali di Cassino e Napoli Nord, in accoglimento dell’istanza proposta dal ricorrente, ha sospeso, con una misura cautelare monocratica, l’atto di diffida e la messa in quarantena dell’avvocato, al fine di consentirgli lo svolgimento delle documentate attività professionali di difesa in giudizio. Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

TAR Campania, sez. V, decreto 20 marzo 2020, n. 433 Presidente Scudeller Fatto e Diritto per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, A. Del provvedimento di contestazione emesso dalla Legione dei Carabinieri di Casal di Principe il giorno 17.3.2020 nonché del provvedimento di atto di diffida e messa in quarantena disposta a decorrere dal 18.3.2020 per giorni 14 e quindi sino al giorno 1.4.2020 compreso B. dell’Ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania BURC n. 35 del 13 marzo 2020 C. del Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020 del Presidente della Giunta regionale della Campania BURC n. 38 del 14 marzo 2020 con contestuale richiesta risarcitoria Visti il ricorso e i relativi allegati Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. Visto l’art. 84 del decreto - legge 18 del 17 marzo 2020 Visto il D.P. n. 12/2020/Sede Prot. n. 674/S.G. adottato il 18.03.2020 dal Presidente del T.a.r. Campania - Napoli Riscontrata, allo stato degli atti - la verosimiglianza di quanto dedotto in esito alla essenzialità del percorso seguito dalla propria abitazione per l’approvvigionamento presso il punto di distribuzione automatico di tabacchi - la sussistenza di adeguata prova con riferimento agli impegni professionali relativi ai giudizi pendenti presso il Tribunale di Cassino comparizione dell’imputato per il 25 marzo 2020 ed il Tribunale di Napoli Nord - Sezione G.I.P. udienza in camera di consiglio per il 2 aprile 2020 Ritenuto che l’estrema gravità e d’urgenza vada apprezzata anche nella adeguata considerazione del fine giustificante le misure adottate con le ordinanze nn. 13 e 15/2020 e relativi chiarimenti Considerato che pertanto l'istanza di misure cautelari monocratiche, può esser accolta con esclusivo riferimento all’ atto di diffida e messa in quarantena in relazione ai detti impegni professionali, nei limiti di quanto ad essi necessariamente connesso e nel rispetto di tutte le altre misure, condizioni e precauzioni comunque note al ricorrente P.Q.M. Accoglie, nei limiti e secondo quanto in motivazione esposto, l'istanza di misure cautelari monocratiche e, per l’effetto, sospende l’ atto di diffida e messa in quarantena . Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 07aprile 2020. Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e degli articoli 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei soggetti nominati nella allegata documentazione.