Emergenza epidemiologica: quali sono le attività commerciali sospese

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 marzo 2020, n. 64 il d.P.C.M. che prevede ulteriori disposizioni per il contenimento e la gestione dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Coronavirus. Di seguito alcuni chiarimenti sulle attività sospese e su quelle che invece possono proseguire.

Il Presidente del Consiglio ha firmato ieri il decreto, immediatamente approdato in Gazzetta Ufficiale, con cui sono state approvate ulteriori disposizioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Attività sospese. L’art. 1 prevede la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 [tra cui Ipermercati, supermercati, discount, minimercati commercio al dettaglio di prodotti surgelati commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni e apparecchiature informatiche commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici farmacie e parafarmacie commercio di articoli di profumeria e prodotti per l'igiene personale, saponi e detersivi commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, n.d.r.], sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro . Sono inoltre sospese le attività di ristorazione, comprese di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, sempre con la garanzia del mantenimento della distanza di almeno un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie. Sono aperte le aree di servizio e gli esercizi che somministrano bevande e alimenti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali. Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti. Restano operative invece le attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, lavanderie industriali e tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi. Attività produttive. Quanto alle attività produttive, il decreto raccomanda che sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione assumano protocolli di sicurezza anti-contagio siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro . Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

D.P.C.M._11_marzo_2020