Revoca del patrocinio a spese dello Stato e requisito della non manifesta infondatezza della causa

Quando il giudice revoca il beneficio dell’ammissione al gratuito patrocinio deve tenere conto, oltre che del requisito reddituale, sia della non manifesta infondatezza della causa” e del fatto che il ricorrente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. È richiesto il requisito negativo della non manifesta infondatezza della pretesa” azionata e non quello positivo della sua fondatezza, in linea con la rilevanza costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

È quanto chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1036/20. Revocato il gratuito patrocinio. In un contenzioso instaurato da un cittadino croato che richiedeva il rinnovo del permesso di soggiorno per attesa di occupazione, il Collegio, respingendo il ricorso in quanto manifestamente infondato, revocava l’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio a spese dello Stato dello stesso, condannandolo al pagamento delle spese di lite. Il contenzioso tuttavia ha assunto un carattere particolare poiché il permesso di soggiorno era stato presentato prima dell’ingresso della Croazia nell’Unione Europea, avvenuto nelle more del processo, e per effetto del quel il richiedente era divento cittadino europeo. Avverso la decisione con cui veniva revocata l’ammissione al gratuito patrocinio, il cittadino croato ricorre innanzi al Consiglio di Stato lamentando la violazione dell’art. 136, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 poiché tale norma dispone che il gratuito patrocinio possa essere revocato solo se, oltre al venir meno del requisito reddituale, il giudice, in motivazione, evidenzi che il ricorrente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o la colpa grave. Osserva il ricorrente che di tale circostanza il giudice non ha fatto menzione nella sentenza. Requisito negativo. Il Consiglio di Stato, ritenendo fondato il motivo di ricorso, evidenza che per beneficiare del gratuito patrocinio servono contestualmente un reddito inferiore ad una certa soglia e la non manifesta infondatezza” della causa. Inoltre, l’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 dispone che affinché il magistrato possa revocare il beneficio preventivamente concesso dall’apposita Commissione, oltre al requisito reddituale, sia necessaria la non manifesta infondatezza della causa ovvero l’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Nel caso in esame, osservano i Giudici, la revoca del beneficio disposta nella decisione oggetto di appello è stata motivata dal giudice sulla sola base della manifesta infondatezza della causa, non essendo stata evidenziata in motivazione la sussistenza della mala fede o della colpa grave. Rileva il Consiglio di Stato che è richiesto il requisito negativo della non manifesta infondatezza della pretesa” azionata e non quello positivo della sua fondatezza, in linea con la rilevanza costituzionale del diritto di difesa ex art. 24 Cost Infatti, la tutela di tale diritto potrebbe venir meno ove fosse richiesta, ai fini della concessione del gratuito patrocinio, la prova della fondatezza delle ragioni che si intendono far valere in sede giurisdizionale. Osserva il Collegio giudicante che possono sussistere delle eccezioni nei casi in cui vi siano margini di incertezza sulle disposizioni applicabili tanto da poter giustificare, anche in caso di rigetto del ricorso, la conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato in considerazione della non manifesta infondatezza della pretesa azionata Cons. Stato, 1° agosto 2019, n. 5475 . Situazione particolare. Il Consiglio di Stato, riconoscendo la particolarità del caso in esame, essendo il cittadino croato divenuto cittadino europeo nelle more del procedimento amministrativo sicché la questione non poteva essere ritenuta palesemente infondata, per lo meno per quanto riguarda i margini di incertezza sulle disposizioni normative applicabili, accoglie il ricorso e ammette l’appellante al patrocinio a spese dello Stato in entrambi i gradi di giudizio.

Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 23 gennaio – 11 febbraio 2020, n. 1036 Presidente Frattini – Estensore Cogliani Fatto e diritto I - Con l’atto introduttivo del giudizio, proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, l’interessato impugnava il provvedimento della Questura di Roma dell’8 giugno 2015 attraverso il quale era respinta l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata il 7 dicembre 2012, sul presupposto della condanna penale, a carico dell’istante, per il reato di detenzione illecita di stupefacenti. Il primo giudice, con sentenza n. - omissis -, ordinava alla Questura di Roma di rideterminarsi in merito all’istanza di rinnovo presentata dal sig. - omissis -. Questa, tuttavia, non si discostava dalla precedente decisione, riconfermando il diniego. L’odierno appellante ha, dunque, proposto nuovo ricorso, deducendo le seguenti doglianze erronea applicazione degli artt. 4 comma 3, e 5 comma 1, 5 e 6 del d.lgs. n. 286/98 e travisamento dei fatti, posto che l’Amministrazione avrebbe fondato il diniego esclusivamente sulla condanna penale senza una valutazione complessiva della condotta violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 30/2007, considerato che il ricorrente è cittadino europeo dal luglio 2013 anno in cui la Croazia è divenuta il ventottesimo Stato dell’Unione europea e nei suoi confronti avrebbero dovuto trovare applicazione le previsioni del d.lgs. 30/2007, che escludono la rilevanza di precedenti penali per l’adozione del provvedimento di allontanamento violazione di legge ed in particolare degli artt. 7, 8, 10 e 10-bis della legge 241/90, in quanto non sarebbe stata garantita l’effettività della partecipazione al procedimento violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. 286/98 per omissione delle garanzie partecipative violazione dell’art. 3 della l. 241/90, per insufficiente, carente e contraddittoria motivazione difetto di istruttoria. Il primo giudice, con la sentenza appellata respingeva il ricorso, ritenendo infondate tutte le censure ed, in particolare, sostenendo che, in sintesi, la condanna del cittadino extracomunitario per qualsivoglia reato in materia di stupefacenti costituisce, per l’Autorità competente, atto vincolato e che, con riguardo all’espulsione ovvero all’allontanamento del ricorrente, oggi cittadino dell’Unione, e al contrasto con la disciplina di cui al d.lgs. 30/2007, il giudice adito è sprovvisto di giurisdizione ai sensi dell’art. 8 del medesimo decreto. Il Collegio, nel respingere il ricorso in quanto manifestamente infondato, ha quindi revocato l’ammissione provvisoria al gratuito patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 136, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite. Con un unico e articolato motivo, in questa sede, l’appellante censura il solo capo della sentenza di primo grado n. - omissis - nel quale è stata disposta la revoca del patrocinio a spese dello Stato, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 136 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, la carenza, l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione, nonché il difetto di istruttoria. Secondo l’appellante, infatti, in base al citato art. 136, la revoca del beneficio al gratuito patrocinio potrebbe essere disposta, oltre che per il venir meno dei requisiti reddituali, soltanto ove il giudice, in motivazione, evidenzi che il ricorrente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o la colpa grave. Di tale circostanza il giudice non fa menzione, rendendo – asseritamente - sul punto la sentenza carente, insufficiente e contraddittoria. Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura per resistere. Alla pubblica udienza del 23 gennaio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione. II - L’appello è fondato e meritevole di accoglimento. III - La materia è regolata, come noto, dal d.P.R. n. 115/2002, ed in particolare dagli artt. 74 e 126, dalla cui lettura emerge che, in linea generale, per poter beneficiare del gratuito patrocinio sia necessaria la contestuale sussistenza di due requisiti il reddito deve essere inferiore ad un certa soglia prestabilita e la causa deve essere non manifestamente infondata”. L’art. 136, stabilisce, inoltre, che, affinché il magistrato possa revocare il beneficio preventivamente concesso dall’apposita Commissione, oltre al requisito reddituale, sia necessaria la non manifesta infondatezza della causa ovvero l’aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. Nel caso di specie, posta la sussistenza del requisito reddituale non messo in discussione dal giudice di prime cure, la revoca del beneficio disposta nella sentenza appellata è motivata sulla sola base della manifesta infondatezza della causa, non avendo il giudice evidenziato in motivazione la sussistenza della mala fede o della colpa grave. IV - Di tale motivazione occorre, dunque, comprenderne la portata ed il significato. Com’è stato stabilito in una recente pronuncia di questo Consiglio, l'art. 74 cit., richiede il requisito negativo” della non manifesta infondatezza della pretesa azionata e non quello positivo” della sua fondatezza. Ciò in quanto bisogna tener conto della rilevanza costituzionale del diritto di difesa art. 24 Cost. , che potrebbe venir meno laddove fosse richiesta - per beneficiare del patrocinio gratuito - la prova della fondatezza delle ragioni che si intendono far valere in sede giurisdizionale. Nella medesima pronuncia, si legge, poi, che da tale assunto ne consegue che - sebbene nella stragrande maggioranza dei casi il rigetto dell'impugnativa è correlato alla manifesta infondatezza della pretesa azionata in sede giurisdizionale - nondimeno possono sussistere delle eccezioni possono ricorrere casi in cui vi siano margini di incertezza sull'interpretazione delle disposizioni applicabili, in cui vi sia un orientamento non sempre conforme da parte della giurisprudenza, tanto da poter giustificare, anche in caso di rigetto del ricorso, la conferma dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in considerazione della non manifesta infondatezza della pretesa azionata”, Cons. Stato, III sez., 1 agosto 2019, n. 5475 . V - Nel caso di specie, ritiene il Collegio, che ricorre questa particolare ipotesi. Seppur, infatti, esista una giurisprudenza consolidata relativa all’automaticità del rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per uno dei reati c.d. ostativi, ciò nondimeno occorre dar rilievo alla peculiarità del contesto temporale nel quale è stato emanato il provvedimento impugnato in primo grado. La domanda di rinnovo del permesso di soggiorno è stata presentata nel 2012, il provvedimento di diniego risale all’8 giugno 2015 e, nelle more, il primo luglio 2013 la Croazia è entrata a far parte dell’Unione Europea, facendo acquisire lo status di cittadino europeo al sig. - omissis - - omissis -. Tale rilevante circostanza, mutando la normativa applicabile al caso di specie, non è stata mai presa in considerazione dalla competente Amministrazione. Dal momento in cui la Croazia è entrata a far parte dell’Unione europea e fino al primo luglio 2015, infatti, era entrato in vigore un regime transitorio di limitazioni per adeguare le singole normative nazionali al nuovo ingresso di questi cittadini neo-comunitari. Le limitazioni introdotte hanno condizionato, tuttavia, solo l'inserimento nel mercato del lavoro, non influendo sulla loro condizione giuridica, disciplinata ordinariamente dal d.lgs. 30/2007. Per quanto riguarda l’inserimento nel mercato del lavoro, in base alla Circolare del Ministero dell'Interno del 2 luglio 2013, era previsto un libero accesso al mercato del lavoro del cittadino croato sempre se in possesso di un permesso di soggiorno per motivi abilitanti al lavoro subordinato di durata non inferiore ai 12 mesi anche per attesa occupazione , in corso di validità al 1°luglio 2013. Qualora il cittadino croato non fosse stato in possesso di tale tipo di permesso di soggiorno, il libero accesso al mercato del lavoro sarebbe stato garantito in talune ipotesi specificatamente indicate 1 sempre nel caso di attività autonoma 2 sempre nel caso di lavoro stagionale, settore agricolo e turistico alberghiero 3 sempre per il collaboratore domestico ed assistente alla persona 4 sempre se l'attività rientra in una delle ipotesi previste dall'art. 27 T.U Immigrazione sopra indicate 5 nel caso di lavoratore subordinato, non rientrante nei punti precedenti, solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni a il lavoratore deve essere stato occupato legalmente per un periodo non inferiore ai 12 mesi alla data del 1° luglio 2013 o successivamente b il lavoratore deve aver cessato l'attività lavorativa solo a seguito di licenziamento e, quindi, non a seguito di dimissioni. Ove il cittadino croato non fosse rientrato in nessuna delle situazioni sopra indicate, come nel caso di specie, sarebbe stato pertanto necessario richiedere il nulla osta al lavoro subordinato se l'assunzione avesse riguardato uno dei settori non liberalizzati. VI - Il suindicato quadro normativo, indica, dunque l’assoluta particolarità del caso in esame, relativo ad un cittadino che, da extracomunitario, nelle more del procedimento amministrativo, è divenuto ed è un cittadino europeo, sicché la questione non poteva essere ritenuta palesemente infondata, per lo meno per quanto riguarda i margini di incertezza sulle disposizioni normative applicabili. VII - Per la stessa ragione va riformato anche il decreto n. - omissis - della Commissione per il Patrocinio a spese dello Stato istituita dinanzi a questo Consiglio di Stato. VIII – Sussistono, in ragione della particolarità della fattispecie esaminata, giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza , definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, ammette l’appellante al patrocinio a spese dello Stato in entrambi i gradi di giudizio. Spese della presente fase di giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.