



appalto | 13 Febbraio 2020
La "proroga tecnica" quale eccezionale istituto diretto a garantire la continuità delle prestazioni di appalto
di Massimiliano Alesio - Avvocato
E’ legittima una proroga del contratto di appalto, effettuata ai sensi dell’articolo 106, comma 11, del codice dei contratti pubblici (d.lgs n. 106/2016), laddove il contratto medesimo era ancora vigente, stante il fatto che la medesima è stata disposta per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura concorsuale, che era stata prontamente attivata dalla stazione appaltante.

(TAR Toscana, sez. I, sentenza n. 158/20; depositata il 4 febbraio)








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