La Consulta modifica le norme sui suoi giudizi e si apre alla società civile

Con delibera dell’8 gennaio 2020, la Corte Costituzionale ha approvato le modifiche alle norme che regolano i suoi giudizi. Le nuove disposizioni prevedono la possibilità per qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, di presentare brevi opinioni scritte per fornire alla Corte elementi utili alla conoscenza e valutazione del caso.

La Corte si apre all’ascolto della società civile . Così il comunicato diffuso dall’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale annuncia l’approvazione di una delibera che modifica le norme che regolano i giudizi dinanzi alla Consulta. Le modifiche, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevedono in particolare all’art. 4- ter che qualsiasi formazione sociale senza scopo di lucro e qualunque soggetto istituzionale, se portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione in discussione, potranno presentare brevi opinioni scritte per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso sottoposto al suo giudizio. Come si legge nel comunicato la Consulta, in linea con la prassi di molte Corti supreme e costituzionali di altri Paesi, si apre così all’ascolto dei cosiddetti amici curiae soggetti istituzionali, associazioni di categoria, organizzazioni non governative . Tra le altre modifiche viene sottolineato il nuovo art. 14- bis delle Norme integrative che prevede la possibilità di convocare esperti di chiara fama, qualora ritenga necessario acquisire informazioni su specifiche discipline. Il confronto con gli esperti si svolgerà in camera di consiglio, alla presenza delle parti del giudizio . Inoltre, nei giudizi in via incidentale, proposti da un giudice nel corso di un giudizio civile, penale o amministrativo, potranno intervenire - oltre alle parti di quel giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della Giunta regionale, nel caso di legge regionale - anche altri soggetti, sempre che siano titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato a quel giudizio. Coloro che chiedono di intervenire potranno eventualmente essere autorizzati ad accedere agli atti del processo costituzionale anche prima dell’udienza .