Il box in legno è una struttura precaria che non richiede licenza

La recinzione metallica con pali di legno e lamiera finalizzata ad offrire alloggio ai cani accolti da una associazione non richiede alcuna licenza edilizia. A maggior ragione se si tratta di installazioni precarie realizzate su un terreno agricolo, senza pavimento, con la sola finalità di offrire ristoro agli animali.

Lo ha evidenziato il Tar Campania, sez. III, con la sentenza n. 4 del 2 gennaio 2020. La vicenda processuale. Un gruppo di volontari ha realizzato dei box per offrire riparo ai cani randagi in un terreno agricolo messo a disposizione dal proprietario. Contro il conseguente provvedimento di ripristino dello stato dei luoghi adottato dal Comune di Somma Vesuviana per mancanza di titoli autorizzativi l’interessato ha proposto con successo censure al collegio. I volontari hanno preso in affitto una porzione di terreno agricolo per assistere i cani randagi costruendo anche precarie installazioni di legno e metallo. Trattandosi di semplici recinzioni metalliche non qualificabili come costruzioni in legno e senza alcuna volumetria, non serve alcuna licenza, prosegue la sentenza. In particolare, per i manufatti realizzati su un terreno agricolo. I box sono stati infatti realizzati apponendo delle lamiere su dei pali di legno ma senza alcuna pavimentazione. Anche questa caratteristica evidenzia la precarietà dei manufatti. Che non richiedono licenze, autorizzazioni e nulla osta paesaggistici.

TAR Campania, sez. III, sentenza 3 dicembre 2019 – 2 gennaio 2020, n. 4 Presidente/Estensore Pappalardo Fatto Parte ricorrente , nella spiegata qualità, insorge avverso il provvedimento di sospensione lavori e ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi spedito a fronte della realizzazione di un canile in un’area agricola, realizzato con box in legno per il ricovero di cani randagi su circa 600 m² di superficie, privi di titolo autorizzativo e privi di autorizzazione paesaggistica. Assume che non sono opere edilizie rilevanti in termine di superficie e volumi, in quanto finalizzate ai soccorsi ed all’assistenza di cani randagi e nega nello specifico che si tratti di box in legno affermando che sono solo recinzioni metalliche senza alcun ingombro, di colore neutro , non chiusi e circoscrivono una superficie di terreno tra pali di castagno stagionato infissi in terra, coperti con lamiere di colore neutro ad un’altezza di circa 2,20 m , ricoperti da vegetazione rampicante per riparare i cani dalla calura estiva. In quanto opere precarie , prive di impatto paesaggistico e facilmente rimovibili, non potrebbero essere oggetto della disposta misura sanzionatoria. In subordine , trattandosi al più di opere soggette a DIA, sarebbe stata applicabile la semplice sanzione pecuniaria. Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata. Alla pubblica udienza del 3.12.2019 il ricorso è stato ritenuto in decisione. Diritto Il presente ricorso verte sulla legittimità dell’ordine di demolizione spedito nei confronti della ricorrente a fronte della realizzazione di opere su un fondo agricolo, specificamente trentadue box in legno per ricovero di cani randagi su una superficie di circa 600 mq., contestati a seguito di rapporto dalla Polizia municipale del 22.09.2014, prot. P-61-14. Non è contestato che la ricorrente è una Associazione di Volontariato E.I.P.A. Onlus – Ente Italiano Protezione Animali – Sezione Napoli – senza scopi di lucro. La stessa, ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge una serie di obiettivi tra cui a sostenere le persone che, nella gestione di propri animali o accudendo quelli senza proprietario, vengono a trovarsi in difficoltà b operare concretamente in difesa degli animali e dei loro diritti c sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura del rispetto che riconosca gli animali come soggetti di diritto. La stessa deduce che, al fine di perseguire i propri obiettivi associativi, in data 19.08.2014 stipulava con il Sig. Iorio Salvatore Paolo, nella qualità di proprietario, un contratto di affitto avente ad oggetto una porzione, di circa are 35,00, del fondo rustico di are 49,11, sito in Via San Giorgio snc, convenendo la durata in anni nove, decorrente dal 01.09.2014, e che sullo stesso realizzava una serie di opere finalizzate al soccorso ed all’assistenza, a cura di volontari ed a titolo gratuito, di cani randagi, abbandonati o maltrattati, nel territorio del circondario di Somma Vesuviana. Dette opere sono state tuttavia sanzionate dalla intimata amministrazione comunale, ravvisandovi violazioni edilizie e paesaggistiche. Assume parte ricorrente con un’unica articolata censura che le stesse non costituisco un’entità edilizia, necessitante di titolo abilitativo, trattandosi di semplici recinzioni metalliche, non qualificabili come ‘box/costruzioni’ in legno, atteso che non sviluppano alcuna volumetria e non determinano un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in senso proprio, allegando foto e relazione tecnica di parte . Osserva il Collegio che , pur essendo stata respinta la domanda cautelare con ordinanza in data 8.11.2016, nella presente sede di merito sono venuti in rilievo elementi tali da indurre ad una differente valutazione delle opere , a seguito di una più approfondita disamina del materiale probatorio offerto da parte ricorrente, non avendo l’amministrazione intimata fornito ulteriori apporti oltre ai riscontri emergenti dall’atto impugnato, in quanto non costituita in giudizio. Occorre invero esaminare la consistenza e caratteristiche delle opere contestate, per valutare se le stesse possano determinare trasformazione del territorio sia a fini urbanistici che paesistico – ambientali anche in virtù del vincolo di cui al d.lgs. 22.1.2004 n. 42 gravante sull’area in questione con dichiarazione di notevole interesse pubblico operata con D.M. 26.1.1961. Al riguardo il verbale di accertamento , pur dando atto che si tratta di strutture per il ricovero di cani randagi, descrive le stesse come 32 box in legno, su una superficie di circa mq. 600,00 , adoperando un termine che in sé caratterizza strutture chiuse e volumetricamente rilevanti. Per contro, facendo riferimento a quanto risultante dalla perizia di parte in atti con allegata documentazione fotografica, emerge che quanto eseguito consiste in recinzioni metalliche, non propriamente ‘box/costruzioni’ in legno, atteso che non sviluppano alcuna volumetria e non determinano un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in senso proprio, anche in considerazione della loro funzione . La descrizione contenuta nei provvedimenti gravati , in cui si parla di n. 32 box realizzati in legno non è corredata da ulteriori elementi descrittivi, né da documentazione fotografica, e sotto tale aspetto, per la sua genericità, non appare idonea a contrastare le risultanze della relazione tecnica di parte ricorrente redatta dall’ ing. Francesco Romano del 7 ottobre 2016, ove si descrivono compiutamente le caratteristiche costruttive , come recinzioni metalliche sorrette tra pali di castagno stagionato infissi nella terra per circa 40/50 cm, facilmente rimovibili, e quindi precarie .Attesta in particolare la perizia che non risulta utilizzata né malta né calcestruzzo cementizio, ma solo una rete metallica a maglie larghe di colore neutro sorretta da paletti in legno infissi nella terra. . Si precisa trattarsi di ” recinti realizzati con rete metallica a maglie larghe fissata a supporti verticali in legno di castagno stagionato infissi semplicemente al suolo per circa 40/50 cm, senza l’utilizzo di malta o calcestruzzo cementizio, e che affiorano a giorno per una altezza pari a circa mt 2.20, sormontati in parte da limiere sandwich ed in parte da vegetazione rampicante, al fine di proteggere gli animali dalla calura estiva e dagli eventi meteorici, senza pavimentazioni rigide o impermeabili sul piano di campagna, risultando l’intera area costituita da terreno vegetale secondo l’originario stato dei luoghi, così come si evince dalla documentazione”. Le peculiari caratteristiche costruttive dei recinti contestati , come descritte , sono tali da configurarli come entità precarie, amovibili, prive di impatto paesaggistico, e volumetrico. Ne deriva che non risulta adeguatamente considerata dall’amministrazione comunale la natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione , rivolta alla cura e ricovero di animali randagi ed abbandonati, attraverso la realizzazione di manufatti di precaria installazione e di facile asportazione , e non è sufficientemente motivata la ritenuta necessità del titolo abilitativo , richiesto per costruzioni stabili e con ingombro volumetrico . Corrobora tale configurazione la mancanza di una sostanziale modifica del suolo, atteso che , secondo le attestazioni della perizia di parte in atti, il piano di campagna non risulta alterato da pavimentazioni rigide o impermeabili , risultando per l’intera area costituito da terreno vegetale . In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di ribadire che una recinzione può essere considerata costruzione e come tale subordinata al previo rilascio di titolo abilitativo, solo nei casi in cui sia stabilmente infissa al suolo Cfr. Cons. Stato, sez. II, 8 gennaio 1989, n. 1396 Tar Piemonte, Torino, sez. II, 7 novembre 2014, n. 1764 . Ed ancora La recinzione metallica nella specie di alcuni box per il ricovero dei cani non è qualificabile come costruzione, in quanto non sviluppa volumetrie e non determina un ingombro paragonabile a quello delle costruzioni in muratura. Essa non soggiace, pertanto, alla normativa sulle distanze tra edifici, la quale si riferisce, in relazione all'interesse tutelato, ad opere che, per la loro consistenza, abbiano l'idoneità a creare intercapedini pregiudizievoli alla sicurezza ed alla salubrità del godimento della proprietà fondiaria” Cfr. Cass. Civile sentenza n. 5956/1996 e Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce, Sezione 3, Sentenza 14 novembre 2012, n. 1881 . Ne consegue che la sanzione demolitoria inflitta dall’amministrazione comunale non risulta sorretta da motivazione idonea che ne giustifichi la adeguatezza e proporzionalità rispetto alla precarietà, ed assenza di volumetria edilizia urbanisticamente rilevante in relazione alle caratteristiche costruttive . Neppure è stata motivata la necessità, nella fattispecie in esame, del nulla osta paesaggistico, trattandosi di recinzioni costituite da una rete metallica e da paletti di legno infissi nel terreno, di natura precaria e di consistenza e di dimensioni ridotte, aventi la funzione di dividere i cani randagi, senza l’intervento di opere murarie, in quanto si tratta di opere prive di apprezzabile impatto ambientale Cfr. Tar Piemonte I, 15 febbraio 2010 n. 950 T.A.R Campania, Napoli, Sez. IV, 8 maggio 2007, n. 4821 Tar Lazio Roma, sentenza 27 maggio 2013, n. 5276 . Né può ritenersi a priori la incompatibilità delle opere con la destinazione urbanistica di zona, nella specie agricola. Invero, la destinazione agricola di una zona comporta che la stessa non può essere destinata ad insediamento abitativo residenziale, ma non preclude l’istallazione di opere quali nella specie , un ricovero e/o rifugio per cani randagi , per il quale la venga ubicato in aperta campagna e, quindi, in zona agricola, salvo che il piano regolatore generale non preveda apposite localizzazioni Cfr. Tar Napoli, Sez. II, 9 novembre 2006/ 21 novembre 2006, n. 10065 . La destinazione a zona agricola di un'area non impone un obbligo specifico di utilizzazione effettiva in tal senso, avendo lo scopo di evitare insediamenti residenziali essa, pertanto, non costituisce ostacolo all'installazione di opere che non riguardino tale tipologia edilizia e che, per contro, siano incompatibili con zone abitate e da realizzare necessariamente in aperta campagna nella specie, un canile municipale-TAR Campania - Napoli, Sezione III Sentenza 13 aprile 2011, n. 2135 . Conclusivamente, il gravato atto risulta viziato per difetto di istruttoria e di motivazione, non avendo l’amministrazione intimata adeguatamente valutato l’entità e della tipologia dell'abuso contestato , e per l’effetto va annullato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Terza , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto in epigrafe. Condanna l ‘intimata amministrazione comunale alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi Euro 2000,00 oltre oneri accessori come per legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.