Mera irregolarità in caso di deposito dei motivi aggiunti utilizzando moduli errati

Se il ricorrente, per il deposito telematico dei motivi aggiunti, utilizza il Modulo Deposito Ricorso” anziché il Modulo Deposito Atto/Documento” prescritto per gli atti successivi al ricorso quali sono appunto i motivi aggiunti , pone in essere una mera irregolarità che non può portare all’estinzione del giudizio.

Motivi aggiunti. Una parte propone ricorso in opposizione avverso il decreto con cui è stato dichiarato estinto per perenzione il giudizio, non essendo stata chiesta con apposita istanza la fissazione dell’udienza di discussione entro il termine di legge. Lamenta il ricorrente che, trattandosi del deposito di un ricorso per motivi aggiunti relativo al giudizio pendente tra le stesse parti innanzi al TAR, non avrebbe potuto comportare la creazione di un nuovo fascicolo ma avrebbe dovuto essere inserito d’ufficio nel fascicolo del ricorso introduttivo. Dunque, in tale caso non sarebbe stato necessario depositare alcuna istanza di fissazione di udienza, e se ciò fosse avvenuto, non bisognava dichiarare la perenzione. Alla luce di ciò, il ricorrente domanda che, in accoglimento all’opposizione, venga revocato o annullato l’opposto decreto di perenzione e venga fissata l’udienza di merito e il ricorso per motivi aggiunti sia riunito a quello principale. Mera irregolarità. Il Tribunale Amministrativo Regionale ritiene che la proposta di opposizione sia fondata poiché nel caso di specie non è configurabile un ricorso autonomo ma dei motivi aggiunti. Esaminando il fascicolo, esso rileva che il problema è sorto poiché la parte ricorrente ha utilizzato per il deposito telematico dei motivi aggiunti il Modulo Deposito Ricorso” e non il Modulo Deposito Atto/Documento”, come invece è prescritto art. 6, comma 2, all. A del D.P.C.M. n. 40/2016 per gli atti successivi al ricorso, quali sono appunto i motivi aggiunti . Rileva il TAR che, in mancanza di una comminatoria di nullità per tale fattispecie ed in presenza di un riconoscimento da parte di tutti i soggetti del rapporto processuale della presenza dei motivi aggiunti nel fascicolo, si deve ritenere che, aderendo all’orientamento giurisprudenziale improntato sul minore formalismo nella specifica materia delle violazione della normativa regolamentare del PAT, che si tratta di una mera irregolarità che non possa portare all’estinzione del giudizio. Pertanto, il Tribunale accoglie la proposta di opposizione e revoca il decreto dichiarante la perenzione e dispone la reiscrizione del ricorso sul ruolo ordinario. Fonte www.ilprocessotelematico.it

TAR Lazio, sez. II quater, ordinanza 22 ottobre – 29 ottobre 2019, n. 12472 Presidente/Estensore Pasanisi Rilevato che - con il decreto presidenziale n. 4273/2019 del 10/7/2019, il ricorso in esame è stato dichiarato perento non essendo stata chiesta con apposita istanza la fissazione dell’udienza di discussione entro il termine di cui all’articolo 71, comma 1, c.p.a., dalla data di deposito del ricorso effettuato il giorno 18 dicembre 2017 - con il ricorso in opposizione a tale decreto, notificato il 5/9/2019 e depositato il 17/9/2019, la parte ricorrente rappresenta che, nella specie, si tratta di un ricorso per motivi aggiunti relativo al giudizio pendente tra le stesse parti innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale iscritto al numero 10286/2017 R.G. che tale circostanza emergerebbe chiaramente dall’indicazione contenuta nell’epigrafe del ricorso per motivi aggiunti in cui si fa espresso riferimento al suddetto giudizio n. 10286/2017 R.G. , nonché da due ordinanze istruttorie emesse da questa Sezione in relazione al ricorso n. 10286/2017 R.G. nelle quali si farebbe parimenti esplicito riferimento ai motivi aggiunti che, pertanto, all’atto del suo deposito, il ricorso per motivi aggiunti in questione non avrebbe potuto comportare la creazione di un nuovo fascicolo, ma avrebbe dovuto essere inserito d’ufficio direttamente dalla segreteria nel fascicolo del ricorso introduttivo n. 10286/2017 R.G. che, in tal caso, non sarebbe stato necessario depositare alcuna istanza di fissazione di udienza essendo sufficiente quella presentata con il ricorso introduttivo che, se ciò fosse avvenuto, non sarebbe stata dichiarata alcuna perenzione - la parte ricorrente chiede pertanto che in accoglimento dell’opposizione venga revocato o annullato l’opposto decreto di perenzione e venga fissata l’udienza di merito, disponendo contestualmente la riunione del ricorso per motivi aggiunti al ricorso principale n. 10286/2017 R.G. Considerato che - la perenzione, come previsto dall’art. 35, comma 2, lett. b , c.p.a., è una causa di estinzione del giudizio e si verifica tra l’altro, ai sensi dell’art. 71, co. 1, c.p.a., qualora non sia stata presentata istanza di fissazione di udienza nel termine di un anno dalla data di deposito del ricorso - il giudizio di opposizione avverso il decreto presidenziale dichiarativo dell’estinzione o dell’improcedibilità del ricorso è regolato dall’art. 85 c.p.a., il quale prevede, per quanto di interesse in questa sede, che nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al collegio, con atto notificato a tutte le altre parti co. 3 il giudizio di opposizione si svolge ai sensi dell'articolo 87, comma 3, ed è deciso con ordinanza che, in caso di accoglimento dell'opposizione, fissa l'udienza di merito co. 4 in caso di rigetto, le spese sono poste a carico dell'opponente e vengono liquidate dal collegio nella stessa ordinanza, esclusa la possibilità di compensazione anche parziale co. 6 Ritenuto che la proposta opposizione - è tempestiva, in quanto effettuata entro il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 85, comma 3, c.p.a - è fondata, in quanto, nella specie, il ricorso oggetto del presente giudizio n. 12706/2017 non è configurabile quale ricorso autonomo ma, - all’evidenza - come ricorso per motivi aggiunti relativo al giudizio n. 10286/2017 R.G. in quanto tale da inserire nel fascicolo relativo al suddetto giudizio n. 10286/2017 R.G. ciò emerge non solo dall’indicazione contenuta nell’epigrafe del ricorso per motivi aggiunti in cui si fa espresso riferimento al giudizio n. 10286/2017 R.G. , ma anche dalle due ordinanze emesse da questa Sezione nel giudizio n. 10286/2017 R.G. n. 618/2018 e n. 2157/2018 e dagli atti provenienti dalle due controparti degli odierni ricorrenti depositati nel giudizio n. 10286/2017 R.G. e cioè dalla memoria di costituzione del Comune di Arsoli depositata il 4/4/2018 e dall’atto di intervento ad opponendum di Paolo Martino e Carla D’Antimi depositato il 5/4/2018 , in cui si fa parimenti riferimento anche ai motivi aggiunti ed alla relativa ordinanza di demolizione n. 60 del 13/10/2017 - in altre parole, non solo la parte ricorrente, ma anche il Collegio giudicante e le controparti resistenti hanno dato atto, nel giudizio n. 10286/2017 R.G., dell’esistenza dei motivi aggiunti - in realtà, come emerge dall’esame del fascicolo n. 12706/2017, il problema è sorto perché la parte ricorrente ha utilizzato per il deposito telematico dei motivi aggiunti il Modulo Deposito Ricorso” e non il Modulo Deposito Atto/Documento”, come invece prescritto per gli atti successivi al ricorso quali sono i motivi aggiunti dall’art. 6, comma 2, dell’Allegato A, del D.P.C.M. 16/02/2016, n. 40, recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico - tuttavia, in mancanza di una comminatoria di nullità per tale fattispecie ed in presenza di un riconoscimento formale e sostanziale, da parte di tutti i soggetti del rapporto processuale della presenza dei motivi aggiunti nel fascicolo del giudizio n. 10286/2017 R.G., si deve ritenere, anche in aderenza al prevalente orientamento giurisprudenziale improntato a minore formalismo nella specifica materia delle violazioni della normativa regolamentare del PAT cfr. C.d.S., sez. IV, 4/04/2017, n. 1541 , che si tratti di una mera irregolarità, che non possa condurre alla conseguenza dell’estinzione del giudizio - in accoglimento della proposta opposizione, deve quindi essere revocato l’opposto decreto e deve essere disposta la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo ordinario, che verrà chiamato all’udienza pubblica indicata in dispositivo - per la medesima udienza, dovrà essere fissato il ricorso n. 10286/2017 R.G., ai fini della trattazione congiunta ed eventuale riunione. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda Quater accoglie la suindicata opposizione e per l’effetto dispone la reiscrizione del ricorso in epigrafe sul ruolo ordinario. Fissa, per la discussione, l’udienza pubblica del 13 ottobre 2020. Manda alla segreteria di curare gli incombenti relativi alla fissazione del ricorso n. 10286/2017 R.G. per la medesima udienza pubblica del 13 ottobre 2020.