Negato l'accesso al fascicolo telematico al difensore che subentra

Il TAR Lazio ha negato al difensore subentrante l'accesso al fascicolo d’ufficio ritenendo che gli atti e i documenti di cui necessita possano essere acquisiti dai precedenti difensori, sui quali in tal senso incombe il preciso obbligo giuridico e deontologico.

Negato l’accesso al fascicolo. Una società ha domandato l’annullamento di una determinazione comunale con cui è stata sancita la decadenza della concessione demaniale marittima. Proponendo gravame, la società ha presentato istanza per accedere telematicamente al fascicolo d’ufficio del TAR Lazio al fine di poter visionare gli atti e i documenti poiché, non facendo parte il l’avvocato difensore subentrato del collegio difensivo di primo grado, l’accesso si renderebbe necessario per consentire a questi di approntare la migliore difesa alla propria assistita. Acquisizione dai precedenti difensori. Il TAR tuttavia ritiene di dover rigettare l’istanza perché gli atti e i documenti richiesti possono essere acquisiti dai precedenti difensori, sui quali in tal senso incombe il preciso obbligo giuridico e deontologico. Fonte ilprocessotelematico.it

TAR Lazio, sez. II bis, ordinanza 29 ottobre – 4 novembre 2019, numero 12567 Presidente Stanizzi – Estensore Trebastoni Fatto e diritto Con il ricorso in epigrafe, la società ricorrente ha proposto ricorso per l'annullamento delle determinazioni dell'11.01.2018 e del 18.04.2018, con cui il Comune di Fiumicino ha disposto, rispettivamente, il rigetto dell’istanza di riduzione dei canoni demaniali marittimi a causa del fenomeno erosivo, e la decadenza della concessione demaniale marittima a essa intestata. Con sentenza numero 7298 del 05.06.2019 questa Sezione ha rigettato il ricorso. In data 23.09.2019 la società, che intende “proporre gravame avverso detta pronuncia”, ha presentato istanza per “accedere telematicamente al fascicolo d’ufficio del Tar Lazio, Roma, al fine di poter visionare gli atti ed i documenti”, perché il nuovo difensore non faceva “parte del collegio difensivo di primo grado”, e l’accesso si renderebbe necessario “al fine di approntare la migliore difesa per la propria assistita”. All’udienza camerale del 29.10.2019 l’istanza è stata posta in decisione. Il Collegio ritiene di dover rigettare l’istanza, perché gli atti e documenti richiesti possono ben essere acquisiti dai precedenti difensori, che hanno in tal senso preciso obbligo giuridico e deontologico. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Seconda Bis, definitivamente pronunciando sull’istanza in epigrafe, la rigetta. Nulla sulle spese.