Privacy digitale tra mercato e tutela della persona. Sì a Smart Contract senza dimenticare l'Etica

La presentazione del volume Privacy Digitale a cura di Emilio Tosi per la Collana Diritto delle Nuove Tecnologie di Giuffre' Francis Lefebvre al Convegno Persona, Riservatezza, Dati Personali e GDPR nella società digitale tenutosi a Firenze il 21 ottobre 2019 grazie alla Fondazione CESIFIN Alberto Predieri sotto la Presidenza del Prof. Morbidelli ha costituito l'occasione per un'eccellente tavola rotonda sul tema.

Veramente molti gli spunti, le riflessioni, le suggestioni dottrinali emerse. Il dato personale è stato letto nella sua doppia dimensione di valore commerciale e di diritto fondamentale. Con grande lucidità scientifica, il GDPR 2016/679 è stato descritto sia come testo normativo fondante a tutela della persona sia come testo regolatore della libera circolazione dei dati nel mercato europeo. In questo dialogo costante tra mercato e persona, la privacy digitale è stata declinata nell'ambiente elettronico delle piattaforme blockchain e degli Smart Contract, negli spazi web ove regna il dominio dell'algoritmo, nella dimensione antropologica-culturale dell'identità inaugurata da Rodotà e proseguita dal suo grande erede Giovanni Buttarelli, contributore alla realizzazione del convegno dedicato in sua memoria. All'orizzonte degli scenari illustrati, hanno campeggiato importanti sfide il richiamo fortemente invocato dal Vice Presidente del Garante Privacy, Dottoressa Augusta Iannini, all'unità interpretativa di tutte le Autorità di Controllo l'applicazione del GDPR a livello planetario compreso il diritto all'oblio l'assunzione dell'Etica quale bussola discretiva rigorosa tra posizioni contendibili e posizioni inviolabili. Privacy digitale, Blockchain e Smart Contract. La Blockchain o catena dei blocchi è una tecnologia che consente di costruire piattaforme digitali in cui le informazioni si trasmettono per registri distribuiti allocati su server pari ordinati non esiste la relazione client-server denominati nodi. Ogni volta che uno di questi nodi produce un contenuto, quest'ultimo viene automaticamente registrato e archiviato presso tutti gli altri. Tali caratteristiche fanno della blockchain una tecnologia ideale per l'alto livello di certezza delle attività ivi condotte e quindi prediletta dai contratti conclusi tra macchine o Smart Contracts. Gli Smart Contracts non sono altro che dei codici informatici contenenti le istruzioni dettate dall'accordo negoziale sviluppati secondo il paradigma se fai questo, allora ottieni quello . Nick Szabo, ideatore del nome Smart Contract, ha esemplificato il concetto usando la metafora di un distributore automatico di bevande. Esattamente come il distributore eroga in automatico la prestazione della bevanda quando viene immessa la giusta quantità di denaro così il codice digitale o contratto intelligente esegue in automatico le istruzioni impresse dal programmatore/giurista e sblocca il valore pattuito solo se sono soddisfatte specifiche condizioni. Chiaramente - hanno sottolineato i Relatori in questo caso Tosi e Gambino - l'ambiente digitale della blockchain e l'architettura dello Smart Contract non ammettono la possibilità di opposizione al trattamento dati e quindi si crea un'asimmetria tra la posizione del titolare e quella dell'interessato. Uno scenario siffatto desta delle giuste preoccupazioni non possiamo permettere ai net-gestori di provvedere unilateralmente al bilanciamento dei diritti in gioco sostituendosi al giudice Pollicino urge la formazione di una giurisprudenza europea unitaria delle Autorità di Controllo in grado di riportare all'interno della tecnologia la garanzia della terzietà e del diritto Gambino e Iannini . La CGUE si trova spesso a dover dirimere questo duello tra legge della piattaforma e legge governativa. Il Prof. Pollicino ha esemplificato con due importanti recenti sentenze dell'Alta Corte in cui si assiste a una sorta di schizofrenia. Nel caso del Garante privacy francese CNIL contro Google nega il diritto all'oblio planetario rinunciando di fatto ad affermare il diritto UE nell'ambito della tecnologia americana mentre nella successiva pronunzia sul caso della diffamata parlamentare austriaca contro Facebook ammette addirittura la cancellazione a livello mondiale dei contenuti equivalenti a quelli lesivi ingiungendo una misura di sorveglianza specifica tramite filtri ad hoc e applicando quindi pienamente il principio dell'accountability del GDPR. Privacy Digitale, dominio dell'algoritmo intelligenza artificiale e diritto all'oblio. Grande rilievo i Relatori hanno dato agli spazi dove vige il dominio dell'algoritmo ovvero l'intelligenza artificiale usata dai gestori per spiarci e profilarci nei social network Prof.ssa Perlingieri fino a giungere alla manipolazione dell'opinione pubblica nel famoso scandalo di Cambridge Analytica. In questo ambito, le parole del Prof. Franceschelli sull'inevitabile deriva della nostra società verso l'effetto casa di vetro si aggiungono ai molti segnali di allerta agiti in questo convegno. Franceschelli dice la persona ha diritto a tre dimensioni della privacy ovvero quella della riservatezza, quella della protezione dei dati e quella della vita segreta . Allora in uno scenario siffatto, il diritto all'oblio può apparire l'unica arma per riscattare la persona dalla casa di vetro come acutamente osservato dal Magistrato La Torre che commentando le sentenze in materia di oblio della Cassazione ha concluso che la Suprema Corte nelle Sezioni Unite ha mancato l'occasione di fare dell' oblio l'essenza stessa dell'identità della persona . Veramente molti e tutti interessantissimi gli interventi e anche la moderazione di Barberio. Si potrebbe ancora andare avanti per pagine e pagine. A questo punto, non posso che lasciarvi all'ottima lettura del volume Privacy Digitale che potrà saziare tutte le Vostre curiosità.